Cecità assoluta, parziale, invalidità civile al 100 per cento e sordità: istruzioni operative

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Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 7382 del 01/10/2014. Messaggio INPS n. 6512 del 08/08/2014, limitatamente al par. 4. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 3. Comunicazione INPS Padova. I Ciechi assoluti con indennità di accompagnamento, gli invalidi civili assoluti con indennità di accompagnamento e i sordi con indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, presentano direttamente all’INPS-fase concessoria l’AP70 per ottenere la Pensione  di cecità assoluta, la pensione di invalidità e la  Pensione di sordità (non spettanti alla minore età). Si tratta di una procedura in gergo conosciuta come CAMBIO FASCIA (ci si aggancia al N. Certificato della prestazione d’indennità, già in pagamento). La procedura da attivare è una Ricostituzione documentale, con allegato l’AP70 firmato dal neomaggiorenne- il Conto corrente dove verranno versate le provvidenze INVCIV è intestato all’Interessato neomaggiorenne (se soggetto pluriminorato titolare di più prestazioni Indennità+ pensioni, l’AP70 è il medesimo per tutte le Pensioni che verranno attivate) Nota Bene1: Non si passa per la revisione sanitaria della condizione di cecità assoluta, invalidità civile al 100% e sordità, perché si tratta di Patologie non rivedibili d’ufficio dall’INPS né scadenti al compimento del 18° anno di età. Questa procedura  della ricostituzione documentale INPS è predisposta per consentire un riconoscimento delle ulteriori prestazioni (pensioni), oltre alle indennità varie già in pagamento, collegate alle invalidità suddette che sino al 18° anno di età non sono erogate dall’Istituto. Nota Bene2: I Ciechi assoluti e parziali, gli invalidi civili assoluti e i sordi, se intendono avere un verbale di riconoscimento da MAGGIORENNE, dovranno presentare una nuova domanda di accertamento di Cecità, Invalidità civile e sordità secondo la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo) Nota Bene3: Per i Ciechi civili parziali, al compimento della maggiore età, non cambia nulla in termini di percezione delle provvidenze economiche, perché già titolari, sin dalla minore età, sia dell’indennità speciale, che della pensione di Cecità parziale. Nessuna procedura amministrativa, pertanto, dovrà essere attivata nei loro confronti- né la trasmissione di una nuova domanda di accertamento, né l’invio di un nuovo AP70 (non c’è alcun CAMBIO FASCIA). In altri termini quindi, gli Interessati Ciechi parziali continueranno a percepire, da MAGGIORENNI, le stesse provvidenze economiche di cui già godevano da minorenni. Ciò a meno che, come detto prima alla voce Nota Bene2, non intendano avere, anticipatamente rispetto ai tempi dell’INPS per le revisioni, un riconoscimento da MAGGIORENNE. In tal caso, dovranno attivare, loro sponte, la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo). Invalidità civile, con indennità di frequenza- MAGGIORE ETÀ Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 6512 del 08/08/2014, par. 1, 2 e 3. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 2 Si presenta accertamento di visita collegiale (senza certificato introduttivo) + AP70 da maggiorenne art. 25 comma 5 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 (minori con indennità di frequenza) – Decreto semplificazioni Gli invalidi civili, titolari di indennità di frequenza, entro 6 mesi dal compimento della maggiore età, possono inviare all’INPS domanda di accertamento come Riconoscimento dell’Invalidità civile (senza certificato medico), per ottenere la pensione di Invalidità/assegno di invalidità (che andrà a sostituire l’indennità di frequenza da minorenne). La procedura è ai sensi dell’art. 25 legge 114 del 2015 (decreto semplificazioni). Nota Bene1: La procedura ex art. 25 vale solo per gli Invalidi civili titolari di indennità di frequenza, e non anche per gli altri status (di cieco, di sordo, od anche di invalido civile con indennità di accompagnamento, interessati, invece, dal cd CAMBIO FASCIA, con medesimo N. Certificato). Ciò perché l’Interessato invalido civile con indennità di frequenza a cui venga riconosciuta, da neomaggiorenne, una invalidità dal 74 per cento in su, perderà, proprio in ragione della sua maggiore età, l’indennità di frequenza, ma diventerà titolare di altra prestazione legata all’invalidità civile, ex novo– Pensione e Assegno di invalidità-, che recherà un nuovo N. Certificato. Nota Bene2: Sebbene la norma consenta una anticipazione, nell’invio, fino a 6 mesi prima il compimento della maggiore età, sarebbe consigliabile provvedere alla trasmissione della domanda di accertamento di Invalidità civile non oltre due mesi prima, per evitare che la Commissione convochi troppo presto l’Interessato, ancora minorenne. La domanda di accertamento dovrà essere presentata come minorenne  indicando espressamente, nella procedura INPS, di volere usufruire dell’agevolazione prevista dall’art 25 legge 114 del 2015 che prevede l’accertamento collegiale + l’erogazione temporanea delle provvidenze di invalidità civile al compimento del 18esimo anno di età (collegato alla domanda di visita collegiale, è presente in procedura una domanda (che è una anticipazione di AP70) per richiedere la corresponsione delle provvidenze da neomaggiorenne, in attesa che la Commissione convochi l’Interessato a visita. Accade così che, un mese dopo il compimento della maggiore età (nel mese del 18esimo anno, l’Interessato ha ancora in pagamento l’Indennità speciale), l’INPS, prima ancora della chiamata a visita, provvede all’erogazione temporanea all’Interessato ex art. 25 legge 114/2015 della Pensione/Assegno di Invalidità. Seguirà comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, andrà compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati. Nota Bene 2: Vantaggi/Svantaggi nell’applicazione dell’art. 25 decreto semplificazione Il vantaggio è che l’Interessato continua a ricevere dall’INPS provvidenze economiche: da minorenne l’indennità di frequenza, mentre da neomaggiorenne la Pensione/Assegno di invalidità, sebbene temporaneamente in attesa della visita collegiale. Lo svantaggio è che, se poi, in sede di visita collegiale, non venisse confermata l’Invalidità civile dal 74 al 100 per cento, l’Interessato, che aveva beneficiato, in via temporanea, della Pensione/Assegno di Invalidità, sarà tenuto, nei confronti dell’INPS, alla restituzione dell’importo delle provvidenze percepite dal compimento della maggiore età. NEOMAGGIORENNI COSA SUCCEDE AI 18 ANNI COSA SI DEVE FARE Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età. Presentare al compimento della maggiore età (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato). Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma

Detrazione cani guida non vedenti 2019: aumentano le agevolazioni. Le novità

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Detrazioni cani guida non vedenti 2019 più alte. Aumentano infatti gli importi detraibili per le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida. La novità è contenuta nella Legge di bilancio 2019, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, al comma 27 dell’articolo unico. In base all’articolo 15 del Tuir, le persone non vedenti, oltre alla detrazione del 19% per l’acquisto dei cani guida, possono beneficiare di una detrazione forfetaria in relazione alla spesa sostenuta per il loro mantenimento. La Manovra 2019, modificando questa norma, ha innalzato l’importo della detrazione forfetaria, portandola, a partire dal 1° gennaio 2019 a 1.000 euro. Nota bene: per usufruire della detrazione il cane guida dovrà essere intestato direttamente al non vedente

Omessa assunzione del disabile – illecito istantaneo ad effetti permanenti.

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Nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 6316 del 18-07-2018 Riprendendo il discorso del Ritardo nella assunzione obbligatoria e risarcimento del danno (con riferimento alla Notizia di lunedì 23 luglio, Collocamento disabili presso le Pubbliche Amministrazioni: prospetto informativo entro il 15 settembre), condivido la nota Prot. n. 6316 del 18 luglio 2018, con la quale l’Ispettorato Nazionale del lavoro chiarisce quale sia la natura giuridica dell’illecito commesso dai datori di lavoro circa l’omessa assunzione di persone disabili, nel caso in cui si trovino nella situazione di scopertura delle quote d’obbligo (grava quindi, su di essi, l’obbligo giuridico del facere). La questione si pone essenzialmente sul piano del tecnicismo giuridico (propedeutico se si intende procedere, nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, con diffida); ma, nelle linee generali, è importante avere ben chiare una serie di circostanze, nel momento in cui si agisce per le scoperture di posti ex leggi 68/1999, 113/1985 e 29/1994: innanzitutto, l’omessa assunzione del disabile è un illecito, che si sostanzia nel mancato compimento, entro il termine di legge, di un comportamento doveroso (il rispetto delle quote d’obbligo). La natura di tale illecito è “istantaneo ad effetti permanenti”, nel senso che: è “istantaneo”, perché sorge immediatamente allo scadere dei tempi regolamentari concessi dal Legislatore per il rispetto delle quote d’obbligo assunzionali; è “ad effetti permanenti”, ovvero perdurante fino a quando la situazione antigiuridica (la mancata assunzione obbligatoria) non venga rimossa dalla Parte datoriale, appunto con l’assunzione del disabile. Nota bene: Il datore di lavoro ha un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa valevole però solo per i datori di lavoro privati, richiesta numerica, mobilità per passaggio/trasferimento tra Pubbliche Amministrazioni artt. 30 per la mobilità e 34-bis per il ricollocamento D.lgs n. 165/2001, avviso pubblico o con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, convenzioni di inserimento lavorativo art. 11 della legge 68 del 1999), se la Parte datoriale sia entro regolamentari termini assunzionali– 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo per i disabili legge 68/1999, 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo+ 30 giorni dall’invito ad adempiere del Centro per l’Impiego (“Servizio competente”) per i centralinisti telefonici settore privato legge 113/1985 e pari attesa per i fisioterapisti non vedenti e i massofisioterapisti ante ‘99 settore privato legge 29/1994 (legge 29/1994, art. 4 comma 3 “Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall’articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113”), invece 180 giorni dall’insorgenza dell’obbligo+ 30 giorni dall’invito ad adempiere del Centro per l’Impiego per i centralinisti telefonici non vedenti settore pubblico legge 113/1985 e pari attesa per i fisioterapisti non vedenti settore pubblico legge 29/1994 (legge 29/1994, art. 4 comma 3 “Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall’articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113”). Una volta decorso infruttuosamente il menzionato termine dei 60/180 giorni (+ 30 di invito ad adempiere per le categorie professionali abilitanti dei “privi della vista”), la richiesta di avviamento dei disabili secondo l’ordine di graduatoria è, come precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,l’unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, alla Parte datoriale interessata il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica o, in ogni caso, dalla chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (Riferimento normativo: l’art. 7, comma 1-bis, legge 68 del 1999). Per il regime sanzionatorio, vige il principio del “tempus regit actum”, nel senso che ai datori di lavoro inadempimenti verrà applicata la sanzione vigente al momento della consumazione della condotta illecita. Il comportamento omissivo e/o di rifiuto dell’assunzione da parte della Parte datoriale dovrà avere necessariamente, come conseguenza, l’irrogazione della sanzione (di diversa natura, come sotto riportato alla voce Rif. normativo, se si tratta di Parte pubblica, ovvero Parte privata) da parte della Direzione provinciale del Lavoro. L’obbligo di assunzione non lascia margini di discrezionalità al datore di lavoro. Riferimento giurisprudenziale: Cassazione, Sezioni unite, 27.5.1999, n. 302. Riferimento normativo: art. 15 della legge 68/1999, in particolare al comma 1 (imprese private e enti pubblici economici, tenute al pagamento, come Azienda, di sanzioni amministrative pecuniarie, destinate al Fondo disabili) e al comma 2 (Pubbliche Amministrazioni, non soggette direttamente all’applicazione di sanzioni pecuniarie. Dell’omessa assunzione di disabili ne rispondono però, come Persona per funzioni d’ufficio ricoperte, i responsabili di procedimento, ai sensi della legge 241/1990, a cui si applicano nominalmente le sanzioni amministrative, disciplinari e penali previste dalle norme sul pubblico impiego); ai fini della prescrizione, la sua decorrenza scatta dal momento in cui la condotta illecita omissiva si è consumata, ovvero dal 61esimo giorno, ovvero dal 181esimo giorno, successivo all’insorgenza dell’obbligo ex leggi 68/1999, 113/1985 e 29/1994. Foto: https://www.lavoroediritti.com/leggi-e-prassi/mancata-assunzione-disabili-sanzioni/amp