Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre 2022 – Rinnovo pensioni 2023 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2023

Vi scrivo per fornirVi un aggiornamento in relazione all’oggetto, come da dettaglio che segue. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.920,00 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 313,91 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 339,48 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.615,46 Assegno a vita a esaurimento: euro 232,99 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 959,21* Indennità speciale per ciechi parziali: euro 217,64* (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione e indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.920,00 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 313,91 Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). Indennità di comunicazione per sordi: euro 261,11 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.920,00 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91 Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 527,16. Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN). Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 527,16 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Indennità di frequenza: euro 313,91 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola) Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili” Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).
Particolare tenuità del fatto: esclusa per gli atti osceni in luogo frequentato anche da minori

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 03/10/2016 n. 41130 La terza sezione penale, con la sentenza n. 41130/2016 depositata il 3.10.2016, ha confermato la sentenza di condanna per atti osceni aggravati in quanto commessi all’interno dei luoghi aperti al pubblico (un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni), abitualmente frequentato anche da minori, ritenendo irrilevante nel caso di specie la sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie (non aggravata) di atti osceni ed escludendo che il fatto potesse ritenersi di particolare tenuità, in considerazione della sua non modesta offensività. Il fatto Con sentenza pronunciata il 10.07.2014 il Gip del Tribunale di Cagliari, nelle forme del rito abbreviato, condannava l’imputato alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione per avere compiuto atti osceni all’interno di una attività commerciale, alla presenza di impiegati e passanti, e dunque in un luogo aperto al pubblico ed abitualmente frequentato da minori. Avverso la decisione del giudice di primo grado ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello denunciando il vizio di violazione di legge, venendo in rilievo una condotta concretamente inoffensiva e dunque un fatto lieve ai sensi dell’art. 131 bis c.p. La decisione La terza sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero. A monte, infatti, veniva proposta dal Pubblico Ministero una diversa ricostruzione del fatto, fondata sulla condotta in concreto posta in essere dall’imputato, sulle caratteristiche del luogo in cui era stata commessa e, soprattutto, sulla mancata percezione da parte di terzi e di minori degli atti osceni compiuti dall’imputato (consistiti nell’infilare la mano nella tasca dei pantaloni, toccandosi i genitali, fino a raggiungere l’eiaculazione), situazioni, queste, che in concreto avrebbero reso inoffensive le condotte ascritte all’imputato e dunque particolarmente tenue il fatto. Per converso, la Corte ha escluso che in sede di legittimità fosse consentita una diversa ricostruzione del fatto, essendo essa ammissibile solo in presenza di vizi della motivazione, nel caso di specie non ravvisati, avendo il Tribunale fondato la pronuncia di condanna per la fattispecie aggravata di atti osceni sulla base di quanto riferito dai presenti, che ebbero tutti una percezione chiara ed inequivoca della condotta, e sulla base delle caratteristiche del luogo in cui essa venne posta in esse (si trattava di un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni, frequentato da una moltitudine indifferenziata di persone, tra cui anche minori). Il corretto accertamento in fatto, compiuto dal giudice di prime cure che ha evidenziato come gli atti realizzati fossero visibili ed il luogo fosse frequentato da minori, non era dunque sindacabile nel giudizio di legittimità; per altro, tenuto conto della natura di reato di pericolo del delitto di atti osceni, nessuna censura in diritto poteva muoversi in ordine alla sussistenza dell’aggravante, da valutarsi con giudizio ex ante in relazione al luogo (un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni nel quale si trovavano esposti per la vendita generi vari, potenzialmente frequentato anche da minori) ed all’orario (pieno giorno) in cui la condotta è stata posta in essere. La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ha poi portato la Corte ad escludere d’ufficio la rilevanza della sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie semplice di cui all’art. 527 co. 1 c.p. a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15.01.2016 n. 8, essendo rimasta inalterata la rilevanza penale dell’ipotesi aggravata, disciplinata al comma 2 dell’articolo in esame, che si configura quando – come nel caso portato all’esame della Suprema Corte – “il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minore e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. Per le medesime ragioni la Corte ha ritenuto infondato anche il rilievo mosso dal Pubblico Ministero ricorrente relativo alla non punibilità del fatto per particolare tenuità, in considerazione della sua modesta offensività. La Corte ha sul punto richiamato i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rifacendosi alla relazione allegata allo schema del decreto legislativo n. 28 del 2015, che ha inserito ex novo nel codice penale l’art. 131 bis c.p. Di qui il riferimento ai due «indici-criteri» che connotano la nuova causa di non punibilità – la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento – ed agli ulteriori due «indici-requisiti» in cui si articola il primo di essi, individuati nella modalità della condotta e nell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 133 co. 1 c.p. (e dunque, natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa). Tale valutazione complessa e congiunta, in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. U. n. 13681 del 25.02.2016) ed ai quali la Suprema Corte si è riportata, può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità “sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito” – cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 38380 del 15.07.2015 -. Ebbene, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non emergesse alcuna particolare tenuità del fatto, esclusa in radice proprio dalla ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata, avendo l’imputato compiuto gli atti osceni in pieno giorno, all’interno di un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni e nonostante la presenza di impiegati e di passanti: ciò rende la condotta potenzialmente assai pregiudizievole per l’interesse protetto, soprattutto per i minori potenzialmente esposti alla visione degli atti. In altri termini, l’esclusione dell’esiguità del pericolo comporta l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Di qui, il rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero e la conferma della decisione impugnata. Precedenti giurisprudenziali Cass. Pen. Sez. 3, n. 38380 del 15.07.2015, così massimata sul punto: “L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art.131-bis cod. pen., è applicabile anche in sede di giudizio di legittimità sulla base di un apprezzamento limitato alla