limiti

Logo Hd1

INPS e Legge 104/92: chiarimenti su permessi e regole di calcolo laddove l’orario di lavoro non rientri nella fattispecie di “ordinario” e “giornaliero”

L’INPS: messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018. L’INPS ha emanato il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 201, con il quale chiarisce alcune condizioni sottese alla modalità di fruizione dei permessi Legge 104/92 art. 33, commi 3 (n. 3 giorni mensili) e 6 (giornalieri in due ore), in corrispondenza di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro (Part-time, lavoro a turni e notturno). Queste sono le principali informazioni fornite dall’Istituto nel Messaggio: “Riproporzionamento dei tre giorni di permesso/giornalieri, due ore al giorno Legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro Part-time verticale (tutti i giorni con un orario ridotto), orizzontale (solo alcuni giorni a orario pieno) e misto (verticale/orizzontale) Legge 104/92 a giorni e Part-time verticale Breve premessa: Principi espressi dalla Giurisprudenza: Principi espressi dalla Giurisprudenza: Con precedente Messaggio informativo, inviato lo scorso 27 febbraio, avevamo dato notizia della sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, n. 4069 del 20.02.2018 (udienza del 03.10.2017), cheera tornata a pronunciarsi a proposito della fruizione (se integrale o riproporzionata in rapporto alla percentuale oraria del Part-time) dei permessi Legge 104/92, ribadendo sostanzialmente la validità di quanto già esposto in sentenza Cassazione civile n. 22925/2017. Il caso riguardava un lavoratore con rapporto di lavoro Part-time verticale, dove l’orario a tempo pieno era, però, ridotto in numero di giornate di lavoro. In estrema sintesi (per maggiori dettagli, rinvio alla lettera del Messaggio del 27.02.2018), la Cassazione aveva stabilito che se la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale superiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 ha diritto a godere in formula piena del permesso (tre giorni o due ore al giorno). Ad esempio, se la prestazione del lavoratore è articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei giorni eseguibili a tempo pieno, corrispondente, quindi, ad un Part-time verticale al 67 per cento, il lavoratore ha diritto ai n. 3 giorni di permesso. Se, invece, la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale inferiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 subirà il riproporzionamento del suo permesso. L’INPS, con il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, onde evitare equivoci in sede di fruizione del beneficio circa l’indicazione, vaga, del “50 per cento”, fornisce direttamente l’algoritmo di calcolo da applicare: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ————————————————— x 3 (giorni di permesso teorici) orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno Nota bene: Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Esempio: Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile. Legge 104/92 a ore e Part-time verticale I permessi giornalieri Legge 104/92 non vanno riproporzionato in caso di Part-time verticale. Nel caso di Part-time verticale (solo alcuni giorni a orario pieno), le ore di Legge 104/92 sono comunque due al giorno. Legge 104/92 a giorni e Part-time orizzontale I tre giorni di permesso non vanno riproporzionati in caso di Part-time orizzontale. Nel caso di Part-time orizzontale (tutti i giorni con orario ridotto), i giorni di Legge 104/92 sono comunque tre. Legge 104/92 a ore e Part-time orizzontale Con Messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, l’INPS aveva già precisato che, in caso di Part-time orizzontale, l’utilizzo dei permessi giornalieri Legge 104/1992 in ore deve essere ricalcolato secondo un massimale orario mensile dei permessi orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ——————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno. Esempio: Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili. Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto Riassumendo: Part time verticale permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato; permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. Part time orizzontale permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora); permesso mensile di tre giorni resta per intero indipendentemente dall’orario di lavoro. Nota bene: se il lavoratore è assente per malattia (od anche per ferie, permessi sindacali, maternità obbligatoria e facoltativa, ecc.), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all’Interpello n. 24 del 1 agosto 2012- all. 2, ha ritenuto che, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di tali permessi, non è possibile per il datore di lavoro effettuare un riproporzionamento del diritto ai permessi Legge 104/92, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili Legge 104/92, non sembra possa subire infatti una limitazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri assolutamente diversi. A nulla rileva, dunque, la circostanza secondo la quale il dipendente si sia assentato per malattia per 10 giorni, in quanto vanno inseriti ugualmente fra i giorni di lavoro effettivi (conteggiando ovviamente solo i giorni nei quali il lavoratore avrebbe dovuto prestare l’attività lavorativa, in orario pieno o in Part-time). Nel Messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018 in argomento, si parla

INPS e Legge 104/92: chiarimenti su permessi e regole di calcolo laddove l’orario di lavoro non rientri nella fattispecie di “ordinario” e “giornaliero” Leggi tutto »

Logo Hd1

Diritto allo sciopero: natura giuridica e limiti nella più recente giurisprudenza di legittimità

Il presente contributo si pone come obiettivo quello di fornire una sintetica panoramica dei profili principali del diritto allo sciopero esercitato dal lavoratore subordinato, prendendo spunto dalle indicazioni emerse dalle ultime pronunce della Corte di Cassazione che hanno delineato i contorni dell’istituto. L’angolo di visuale non sarà limitato ad un approccio casistico, in quanto si tenterà di inquadrare le più recenti acquisizioni della prassi giudiziale in una prospettiva sistematica di più ampio respiro, così da collocare il diritto vivente nel relativo contesto normativo di riferimento. 1. Inquadramento normativo (cenni) Il diritto allo sciopero rinviene il proprio fondamento super-primario nell’articolo 40 della Costituzione. Tuttavia, il Costituente non ha disciplinato l’istituto, limitandosi a riconoscerne l’esistenza e a rinviare alle leggi ordinarie per ciò che concerne la disciplina di dettaglio relativa all’esercizio del diritto. Lo sciopero trova cittadinanza anche nelle fonti sovranazionali, come si desume dall’articolo 28 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, che espressamente consacra il diritto dei lavoratori di “ricorrere, in caso di conflitti…ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”. All’indomani dell’approvazione del Trattato di Lisbona, la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell’Unione, con un conseguente rafforzamento della tutela dei diritti in essa sanciti, ivi compreso il diritto di sciopero. L’equiparazione ai trattati ha ricadute applicative notevoli, che si concretizzano nella possibilità di adire la Corte di Giustizia in occasione di controversie in cui il lavoratore lamenti un’indebita compressione delle prerogative ad esso riconosciute; ciò sempre che si ricada in materie in cui l’Unione Europea esercita la propria competenza. Come anticipato, la Costituzione rinvia alla legge ordinaria per quanto concerne la regolamentazione del diritto di sciopero. Tale delega è stata esercitata tardivamente dal legislatore, che solo nel 1990 ha approvato la legge n.146 relativa “all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e alla “salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”. Attraverso la citata legge, il cui ambito applicativo è in ogni caso limitato ai servizi in parola, è stata anche istituita una Commissione di garanzia deputata a dare attuazione alla disciplina posta, vigilando sulla sua corretta applicazione. La cornice normativa di riferimento, in disparte interventi settoriali volti a regolamentare lo sciopero di peculiari tipologie di lavoratori (personale di polizia, assistenti di volo), è completata dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali di ciascun comparto, nei quali le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali concordano con le rappresentanze sindacali “le prestazioni indispensabili” che sono tenute ad assicurare i lavoratori nell’ambito dei menzionati servizi. In conclusione, può osservarsi come il legislatore abbia optato per un sistema in cui compete all’autonomia collettiva formulare le regole da rispettare in occasione del conflitto, laddove invece la legge ha il compito di stabilire il perimetro entro cui deve svilupparsi l’azione negoziale delle parti sociali. 2. Natura giuridica del diritto di sciopero L’evidenziato fondamento super-primario del diritto di sciopero è stato più volte messo in risalto dalla giurisprudenza di legittimità, che attraverso una “actio finium regundorum” ha puntualmente distinto l’istituto da figure che sono ad esso assimilabili solo sotto il profilo effettuale della assenza del dipendente dal posto di lavoro. Emblematica in tal senso è la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nella Sentenza del 16 settembre 2016, n. 18195, in cui si evidenzia l’ontologica differenza tra il diritto di sciopero e le altre ipotesi di assenza giustificata dal lavoro. Contrariamente a fattispecie quali astensione dovuta a malattia o infortunio, lo sciopero costituisce “una delle pochissime ipotesi di “autotutela” di bisogni e pretese individuali e collettive di rilievo primario che determina la sospensione degli obblighi contrattuali tra le parti, tra i quali anche l’obbligo contributivo per il datore di lavoro” . Partendo da tale premessa, la Corte va oltre il profilo schiettamente giuridico e proietta il diritto di sciopero in una dimensione “sociale”, espressamente qualificandolo come “esercizio di un diritto costituzionale individuale ma ad esercizio collettivo”. L’essenza “relazionale” dello sciopero, come si vedrà nel seguente paragrafo, è una acquisizione consolidata della prassi giurisprudenziale, tant’è che la Corte di Cassazione vi fa espresso riferimento anche laddove si tratta di delineare i limiti all’esercizio del diritto in parola. 3. Limiti all’esercizio del diritto Come anticipato, era intenzione del Costituente demandare al legislatore ordinario la fissazione del concreto ambito e delle modalità attuative dello sciopero. Tale scelta, oltre a desumersi dalla formulazione volutamente generica dell’articolo 40 della Carta, risultava anche la più coerente, vista l’impossibilità di imbrigliare in un testo denso di principi un fenomeno che nella prassi può assumere le più variegate forme. Quanto immaginato dal legislatore costituzionale, tuttavia, non può dirsi pienamente realizzato, vista la mancanza di una legge attuativa che disciplini in modo organico e omnicomprensivo le modalità di esercizio del diritto. L’assenza di una cornice normativa di riferimento ha imposto agli interpreti di porre rimedio alla lacuna, onde evitare che possa configurarsi nell’ordinamento un diritto la cui attribuzione risulti indiscriminata e sottratta a qualsiasi forma di contemperamento con coesistenti situazioni soggettive di pari rango. In tale contesto, ancora una volta è risultata decisiva l’opera di supplenza svolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha provveduto a individuare gli eccezionali ostacoli che possono frapporsi alla libera esplicazione del diritto costituzionale in parola. A tal uopo, la recente Sentenza della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2015, n. 24653 ha specificato come lo sciopero sia in linea di principio scevro da vincoli, “se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all’incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica . Ciò premesso, la Corte ha ritenuto illegittime le forme di protesta rimesse all’arbitrio dei lavoratori interessati, stigmatizzando lo sciopero attuato mediante modalità prive di alcuna predeterminazione. Il diritto di sciopero, infatti, nasce e si sviluppa nell’ambito di una realtà che coinvolge una pluralità di interlocutori, sicché l’illiceità di tali condotte “isolate” si annida nella circostanza che esse “snaturano la forma e la finalità tipicamente collettive” dell’istituto in parola. Siffatte forme

Diritto allo sciopero: natura giuridica e limiti nella più recente giurisprudenza di legittimità Leggi tutto »

Logo Hd1

B&B e case vacanze: niente più limiti all’attività. Lo dice il TAR del Lazio.

TAR Lazio, sez. I-ter, sentenza 17 maggio – 13 giugno 2016, n. 6755 Storica sentenza del TAR del Lazio avverso un regolamento della Regione Lazio sulla disciplina delle attività ricettive extralberghiere come bed and Breakfast e affittacamere: l’autorità pubblica NON può limitare l’esercizio di una attività di B&B e costringere il comparto extralberghiero di B&B e case vacanza a chiudere o trasformarsi in attività imprenditoriale. Il regolamento, entrato in vigore a settembre del 2015, aveva scatenato polemiche e innescato numerose proteste da parte di bed and breakfast, affittacamere e ostelli della Capitale perché, con imposizioni assurde, e in violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, ne limitava l’esercizio in regine di libera concorrenza. Una delle norme più inique contenute nel regolamento, e oggi ANNULLATA dal TAR, prevedeva, per i B&B non non imprenditoriali, la chiusura di 120 giorni all’anno per la città metropolitana di Roma Capitale e di 90 giorni nei restanti comuni. La penalizzazione riguardava anche le case vacanza e gli appartamenti in affitto turistico che, se prima non avevano un obbligo specifico di fermo, avrebbero dovuto chiudere 100 giorni all’anno. Tra i punti rigettati anche quelli riguardanti i vincoli dimensionali in termini di metratura che comporterebbero onerosi obblighi di adeguamento delle strutture esistenti e quello riguardante il periodo di soggiorno minimo di 3 giorni nelle case vacanza che il regolamento aveva previsto. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stato proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato Antitrust perché il regolamento è in contrasto con i principi di libera concorrenza e con i correlati principi di parità di trattamento e non discriminazione. I limiti contenuti nella nuova disciplina della Regione Lazio per le attività ricettive extralberghiere non trovavano alcun fondamento razionale nella legge ed erano volti piuttosto ad ostacolare l’esercizio di una attività economica fondamentale per il comparto turistico aumentando per essa gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il Giudice amministrativo ha ritenuto opportuno rammentare che la legge (comma 1 dell’art. 3 citato), prevede che “Comuni, Province, Regioni e Stato, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di (fra l’altro): a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica”. Le misure contenute nel regolamento erano invece studiate per tutelare gli interessi degli esercenti delle strutture alberghiere ed entrata in vigore a ridosso dell’inizio del Giubileo della Misericordia? A voler pensare male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca. Frenando l’attività di chi voleva esercitare attività di B&B o casa vacanza in forma non imprenditoriale (costringendolo a chiusure “forzate”) si creava, in effetti, un vantaggio a favore dell’attività imprenditoriale e in danno, quindi, della concorrenza. Ora il regolamento è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale e l’attività di Bed & Breakfast e di affittacamere si può dire definitivamente liberalizzata. Fai clic per accedere a sentenza.pdf Fonte: http://www.bed-and-breakfast.it/it/news/B&B-case-vacanza-niente-limiti-tar-lazio/1599 Foto: http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2016/02/BB.jpg  

B&B e case vacanze: niente più limiti all’attività. Lo dice il TAR del Lazio. Leggi tutto »