INPS e Legge 104/92: chiarimenti su permessi e regole di calcolo laddove l’orario di lavoro non rientri nella fattispecie di “ordinario” e “giornaliero”
L’INPS: messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018. L’INPS ha emanato il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 201, con il quale chiarisce alcune condizioni sottese alla modalità di fruizione dei permessi Legge 104/92 art. 33, commi 3 (n. 3 giorni mensili) e 6 (giornalieri in due ore), in corrispondenza di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro (Part-time, lavoro a turni e notturno). Queste sono le principali informazioni fornite dall’Istituto nel Messaggio: “Riproporzionamento dei tre giorni di permesso/giornalieri, due ore al giorno Legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro Part-time verticale (tutti i giorni con un orario ridotto), orizzontale (solo alcuni giorni a orario pieno) e misto (verticale/orizzontale) Legge 104/92 a giorni e Part-time verticale Breve premessa: Principi espressi dalla Giurisprudenza: Principi espressi dalla Giurisprudenza: Con precedente Messaggio informativo, inviato lo scorso 27 febbraio, avevamo dato notizia della sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, n. 4069 del 20.02.2018 (udienza del 03.10.2017), cheera tornata a pronunciarsi a proposito della fruizione (se integrale o riproporzionata in rapporto alla percentuale oraria del Part-time) dei permessi Legge 104/92, ribadendo sostanzialmente la validità di quanto già esposto in sentenza Cassazione civile n. 22925/2017. Il caso riguardava un lavoratore con rapporto di lavoro Part-time verticale, dove l’orario a tempo pieno era, però, ridotto in numero di giornate di lavoro. In estrema sintesi (per maggiori dettagli, rinvio alla lettera del Messaggio del 27.02.2018), la Cassazione aveva stabilito che se la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale superiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 ha diritto a godere in formula piena del permesso (tre giorni o due ore al giorno). Ad esempio, se la prestazione del lavoratore è articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei giorni eseguibili a tempo pieno, corrispondente, quindi, ad un Part-time verticale al 67 per cento, il lavoratore ha diritto ai n. 3 giorni di permesso. Se, invece, la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale inferiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 subirà il riproporzionamento del suo permesso. L’INPS, con il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, onde evitare equivoci in sede di fruizione del beneficio circa l’indicazione, vaga, del “50 per cento”, fornisce direttamente l’algoritmo di calcolo da applicare: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ————————————————— x 3 (giorni di permesso teorici) orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno Nota bene: Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Esempio: Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile. Legge 104/92 a ore e Part-time verticale I permessi giornalieri Legge 104/92 non vanno riproporzionato in caso di Part-time verticale. Nel caso di Part-time verticale (solo alcuni giorni a orario pieno), le ore di Legge 104/92 sono comunque due al giorno. Legge 104/92 a giorni e Part-time orizzontale I tre giorni di permesso non vanno riproporzionati in caso di Part-time orizzontale. Nel caso di Part-time orizzontale (tutti i giorni con orario ridotto), i giorni di Legge 104/92 sono comunque tre. Legge 104/92 a ore e Part-time orizzontale Con Messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, l’INPS aveva già precisato che, in caso di Part-time orizzontale, l’utilizzo dei permessi giornalieri Legge 104/1992 in ore deve essere ricalcolato secondo un massimale orario mensile dei permessi orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ——————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno. Esempio: Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili. Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto Riassumendo: Part time verticale permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato; permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. Part time orizzontale permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora); permesso mensile di tre giorni resta per intero indipendentemente dall’orario di lavoro. Nota bene: se il lavoratore è assente per malattia (od anche per ferie, permessi sindacali, maternità obbligatoria e facoltativa, ecc.), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all’Interpello n. 24 del 1 agosto 2012- all. 2, ha ritenuto che, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di tali permessi, non è possibile per il datore di lavoro effettuare un riproporzionamento del diritto ai permessi Legge 104/92, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili Legge 104/92, non sembra possa subire infatti una limitazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri assolutamente diversi. A nulla rileva, dunque, la circostanza secondo la quale il dipendente si sia assentato per malattia per 10 giorni, in quanto vanno inseriti ugualmente fra i giorni di lavoro effettivi (conteggiando ovviamente solo i giorni nei quali il lavoratore avrebbe dovuto prestare l’attività lavorativa, in orario pieno o in Part-time). Nel Messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018 in argomento, si parla
