invalidità

Wp 1565163497271

Assegno mensile di invalidità parziale: dietrofront dell’INPS per i lavoratori.

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. L’INPS ha fatto dietrofront relativamente alla questione in oggetto. Infatti, per effetto di una modifica normativa, viene consentita la percezione dell’assegno mensile di invalidità parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), anche a chi svolge un’attività lavorativa entro il limite, per l’anno 2022, di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021) Viene, così, superato il precedente messaggio dell’Ente previdenziale n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro. In termini semplicistici, tutto è tornato come prima.

Assegno mensile di invalidità parziale: dietrofront dell’INPS per i lavoratori. Leggi tutto »

Logo Hd1

Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per invalidi di guerra: equiparate solo nella misura “base”.

L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere sovrapposta a quella degli invalidi di guerra.“L’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2664/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte di appello di Lecce di accogliere la domanda di una donna relativamente al diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi degli artt. 1 L n 682/1979, artt 1 e 2 L n 165/1983, artt 1 e 6 dpr n 834/1981 e 3 L n 656/1986; I n 429/1991. Non c’è, quindi, mera equiparazione.

Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per invalidi di guerra: equiparate solo nella misura “base”. Leggi tutto »

Logo Hd1

Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (agosto 2020)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata ad agosto 2020, di cui si riporta il link, per un maggiore approfondimento. Tra le recenti novità l’attenzione cade: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilit%C3%A0_24102019.pdf/e2d707df-58cf-2ac5-e1e8-c49829f55f6d

Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (agosto 2020) Leggi tutto »

Logo Hd1

Invalidità dei dipendenti pubblici: tipologie di pensione.

Il lavoratore del settore pubblico con invalidità riconosciuta può beneficiare del pensionamento anticipato?Nella generalità dei casi, chi è impiegato nel settore pubblico, iscritto all’ex Inpdap (ora Inps Gestione dipendenti pubblici) e non all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, non ha diritto all’assegno ordinario di invalidità.Ricordiamo che questa prestazione economica spetta con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e con un minimo di 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.Il trattamento è una vera e propria prestazione previdenziale, quindi una pensione: anche se è compatibile con la continuazione dell’attività lavorativa o con un nuovo lavoro (fino a determinati limiti di reddito), è difatti calcolato allo stesso modo della pensione, sulla base dell’anzianità, dei redditi e della contribuzione (sistema retributivo, misto, contributivo).Bisogna comunque tener presente che l’invalidità necessaria per il diritto all’assegno ordinario non è l’invalidità civile, ma l’invalidità al lavoro, o pensionabile [1]; in sostanza, per il riconoscimento dell’invalidità ai fini dell’assegno, deve risultare ridotta la capacità lavorativa in attività confacenti alle attitudini dell’interessato. Ad ogni modo, considerando che l’accesso all’assegno ordinario d’invalidità è precluso, per Invalidità dipendenti pubblici quale pensione può essere ottenuta?I dipendenti pubblici, pur non beneficiando dell’assegno ordinario, possono aver diritto a delle prestazioni specifiche per invalidità ed inabilità. Inoltre, non bisogna dimenticare che alcuni trattamenti pensionistici, accessibili sia ai lavoratori pubblici che del settore privato, consentono di anticipare l’uscita dal lavoro se si possiede una determinata percentuale d’invalidità. Ma procediamo con ordine. Indice:1 – Pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro2 – Pensione per inabilità al lavoro3 – Pensione di vecchiaia anticipata: il dipendente pubblico invalido può richiederla?4 – Ape sociale invalidi5 – Pensione anticipata lavoratori precoci invalidi6 – Contributi figurativi per invalidità 1. Pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro.I dipendenti pubblici possono avere diritto alla pensione per inabilità alle mansioni (nell’ipotesi in cui l’Amministrazione sia impossibilitata a spostare l’interessato ad altra mansione compatibile) o a proficuo lavoro, qualora risulti un’inabilità tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.In entrambi i casi, devono essere verificati i requisiti sanitari dall’apposita commissione medica [2].Queste pensioni sono calcolate come la generalità dei trattamenti, senza maggiorazioni. Per la pensione per inabilità alle mansioni sono necessari:– 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile (art.40, DPR n.1092/1973), a prescindere dall’età anagrafica, se l’interessato è dipendente di un ente locale;– 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, a prescindere dall’età anagrafica, se l’interessato è dipendente statale.Lo stesso requisito di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile è necessario anche per la pensione per inabilità a proficuo lavoro.La visita medico- collegiale può essere chiesta, tramite l’Amministrazione di appartenenza:– presso la CMO (Commissione Medica Ospedaliera) designata;– presso la Commissione Medica della ASL. 2. Pensione per inabilità al lavoro.Nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico sia invalido in modo permanente ed assoluto a qualsiasi attività lavorativa, può ottenere la pensione d’inabilità al lavoro, se possiede almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio. Questa prestazione è difatti accessibile non solo ai lavoratori del settore privato, ma anche ai dipendenti della PA.Se il pensionato inabile ha meno di 60 anni di età, ha diritto a una maggiorazione contributiva sulla pensione, che ne aumenti la misura.Nel dettaglio, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età. Per approfondire: Come funziona la pensione d’inabilità al lavoro. 3. Pensione di vecchiaia anticipata: il dipendente pubblico invalido può richiederla?Non è invece accessibile la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità [3], in quanto, oltre ad essere richiesto il riconoscimento dell’invalidità pensionabile [1] in misura almeno pari all’80%, è necessario possedere 20 anni di contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti, fondo al quale sono iscritti i dipendenti del settore privato e non i dipendenti pubblici. Inoltre, gli uomini devono aver raggiunto un’età almeno pari a 61 anni, le donne a 56 anni, ed è necessaria l’attesa di una finestra di 12 mesi. 4. Ape sociale invalidi.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 74% può usufruire dell’Ape sociale [4], al compimento del 63° anno di età: allo stato attuale: si tratta di una prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, che per gli invalidi richiede il possesso di 30 anni di contributi. Il requisito contributivo è ridotto, per le lavoratrici, in misura pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di due. Poiché si tratta di una misura sperimentale, è necessaria la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2020. 5. Pensione anticipata lavoratori precoci invalidi.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 74%, che possiede almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19º anno di età, potrebbe ottenere la pensione anticipata precoci, con 41 anni di contributi (con 3 mesi di finestra). Questo, per di più, è un intervento strutturale, cioè permanente, che non necessita di proroghe.Se l’invalido non è lavoratore precoce, deve attendere i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, ed a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, più 3 mesi di finestra. Il requisito è valido sino al 31 dicembre 2026: successivamente, aumenterà in base agli incrementi alla speranza di vita che saranno riscontrati dall’Istat. 6. Contributi figurativi per invalidità.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 75% ha infine diritto, ogni 12 mesi di lavoro, all’accredito di 2 mesi di contribuzione figurativa. Il diritto agli accrediti sorge al momento del riconoscimento dell’invalidità in misura almeno pari al 75%.note [1] L. 222/1984.[2] Art. 13, L. 274/1991.[3] D.lgs. 503/1992.[4] Art.1 Co. 179 L. 232/2016. Fonte: https://www.laleggepertutti.it/358829_invalidita-dipendenti-pubblici-quale-pensione

Invalidità dei dipendenti pubblici: tipologie di pensione. Leggi tutto »

Logo Hd1

Disabilità: gli aggiornamenti sulle agevolazioni fiscali

E’ stata aggiornata ad ottobre 2019 la Guida alle Agevolazioni Fiscali per persone con disabilità, di cui si pubblicano le principali novità. NELLA PARTE DEDICATA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SETTORE AUTO.Viene inserita una precisazione utile in merito a1. INDICAZIONI INSERITE NEI VERBALI PER L’ACCESSO ALLA AGEVOLAZIONEPer individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.– “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.– “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.– “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. 2. UNA SPECIFICA RELATIVA ALLE AUTO ELETTRICHE O IBRIDE:Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel. 3. RISPETTO ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SULLA SPESA DI ACQUISTO DELL’AUTO, si precisa inoltre che: Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo 4. VEICOLO ACQUISTATO E UTILIZZATO ALL’ESTERO UNA PRECISAZIONE:È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana. 5. Una nuova importante sezione viene riservata a uno schema sulle SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONIRiguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi). Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:– i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno– i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:– portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997)– affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)– invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)– sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)– non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità. Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure omissis). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni. 6. “INVALIDO CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA”: PRECISAZIONIL’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.La legge n. 114/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa. (Circolare Inps n. 127

Disabilità: gli aggiornamenti sulle agevolazioni fiscali Leggi tutto »

Logo Hd1

Cassazione: revocabilità amministrativa dello stato invalidante accertato giudizialmente.

Cass. Ord. 26090/19 del 15-10-19. La sentenza in commento torna a dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in materia di revoca amministrativa del diritto a provvidenze economiche, categoria  Inv. Civ. (invalidità civile, cecità civile e sordità), già riconosciuto con sentenza passata in giudicato. In tal modo, la Cassazione ha confermato un importante paletto per l’Ente di Previdenza, nella valutazione – in sede di revisione – dei requisiti sanitari dell’assicurato. L’INPS, infatti, non può valutare diversamente dal CTU le circostanze sanitarie già accertate in giudizio per il medesimo soggetto. Da qui, l’evidente maggiore difficoltà per l’Ente di Previdenza di riqualificare la condizione sanitaria in danno dell’assicurato. Circostanza, questa, che rende sempre “preferibile” la proposizione del ricorso per ATP, con cui viene cristallizzata la spettanza della provvidenza economica. Sotto il profilo prettamente tecnico, si riporta, qui di seguito, il principio di diritto confermato dalla Cassazione con l’ordinanza in commento: “nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile o di indennità di accompagnamento, che siano state conseguite in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione”.   

Cassazione: revocabilità amministrativa dello stato invalidante accertato giudizialmente. Leggi tutto »

Logo Hd1

L’illegittimità degli atti amministrativi per vizi di forma del procedimento e la tutela del privato

Abstract Il presente contributo analizza il tema dell’illegittimità degli atti amministrativi cercando di evidenziare come oggi un provvedimento amministrativo, pur formalmente illegittimo, possa essere mantenuto in vita per raggiungere il fine pubblico previsto dalla legge quando è sostanzialmente “corretto” nel suo contenuto. Si tratta di una conclusione assolutamente innovativa per il nostro ordinamento, laddove in passato era, invece, incontestato l’assioma secondo cui all’illegittimità provvedimentale dovesse sempre conseguire l’annullamento dello stesso provvedimento. L’illegittimità di un atto amministrativo, la sua evoluzione e le differenze con quella del negozio giuridico L’illegittimità degli atti amministrativi rappresenta un tema fondamentale da sempre al centro dell’attenzione del legislatore e della giurisprudenza in virtù delle importanti conseguenze applicative che ne derivano. Tra le varie forme di illegittimità quella per vizi di forma del procedimento è senz’altro oggetto di maggiore attenzione perché la più recente giurisprudenza si è impegnata a dare maggiore rilevanza al dato sostanziale sotteso al provvedimento illegittimo anche a discapito di quello formale. Al fine di evidenziare le ragioni che hanno portato la giurisprudenza ed il legislatore a effettuare un tale cambiamento, giova premettere alcune considerazioni sull’invalidità del provvedimento amministrativo. L’invalidità rappresenta quella situazione di difformità del provvedimento rispetto al paradigma normativo previsto dalla legge: più ampio è lo scostamento, più grave è il vizio che colpisce il provvedimento. Tradizionalmente si riteneva che le forme di invalidità fossero soltanto due, ovvero la nullità e l’annullabilità, nonostante la giurisprudenza ne avesse fin dal passato individuato una terza costituita dalla categoria dell’inesistenza. Si trattava di una forma di invalidità di elaborazione pretoria che non trovava e che non trova, tuttora, un’espressa fonte normativa: si ritenevano inesistenti quei provvedimenti caratterizzati da un vizio talmente grave da non poter essere neanche qualificati come tali. Tuttavia la mancanza di un dato normativo certo a cui fare riferimento ha ridotto l’importanza applicativa di tale categoria dogmatica. Nullità ed annullamento, invece, sono disciplinati rispettivamente degli articoli 21 septies e 21 octies della legge 241 del 1990 e si differenziano tra loro in base ai vizi che vengono in rilievo. Prima di mettere in luce l’importantissima novità che la legge 15 del 2005 ha determinato nell’ambito dell’invalidità provvedimentale, è necessario evidenziare le differenze che intercorrono tra quest’ultima e quella che riguarda il negozio giuridico. Mentre la disciplina del provvedimento prevede la cosiddetta “annullabilità virtuale”, con la conseguenza che la nullità opera nei soli casi espressamente previsti dalla legge, quella del negozio giuridico postula, invece, la “nullità virtuale”. Come noto, infatti, l’articolo 1418 del codice civile afferma che il contratto è nullo quando è contrario ad una norma imperativa, salvo che la legge disponga diversamente: ciò significa che, fuori dai casi tipici di annullabilità, il contratto contrario ad una norma imperativa è radicalmente nullo con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di prescrizione, legittimazione delle parti, poteri ufficiosi del giudice e natura della relativa sentenza. Una tale differenza si spiega in ragione dei diversi interessi che sono sottesi al provvedimento amministrativo da una parte ed al negozio giuridico dall’altra. Il provvedimento amministrativo è, infatti, il mezzo con cui la pubblica amministrazione può raggiungere il fine pubblico volta per volta stabilito dalla legge; è evidente che la situazione di incertezza che caratterizza la disciplina della nullità potrebbe costituire un ostacolo al raggiungimento dei predetti fini ed è per questo che il legislatore l’ammette nei soli casi tipici. Fuori da tali previsioni, il regime ordinario è quello dell’annullamento con la conseguenza che allo spirare del termine di decadenza previsto dalla legge, il provvedimento non potrà più essere contestato. Tra l’altro, si sottolinea come la più recente giurisprudenza sovranazionale abbia più volte ribadito la compatibilità della nostra disciplina nazionale con quella comunitaria: questo perché il termine di decadenza, se è vero che limita la tutela del privato, il quale successivamente non potrà più contestare l’atto, dall’altro lato permette di stabilizzare il provvedimento amministrativo in modo che possa raggiungere il fine pubblico volta per volta stabilito dalla legge. Il ruolo del secondo comma dell’articolo 21 octies L 241/1990 come introdotto dalla Legge 15/2005 In tale quadro normativo e giurisprudenziale ha avuto un impatto importantissimo la legge 15 del 2005 che ha introdotto il nuovo comma 2 nell’alveo dell’articolo 21 octies della legge 241 del 1990. Si tratta di una innovazione rilevante sotto almeno due profili: in primo luogo, perché ha ampliato le ipotesi di invalidità del provvedimento introducendo la categoria delle cosiddette “Illegittimità non invalidanti”, ed, in secondo luogo, perché ha definitivamente comportato la trasformazione della natura del giudizio amministrativo, da “processo sull’atto” a “processo sul rapporto”. La ratio di tale norma è da rinvenire nella volontà del legislatore di privilegiare l’aspetto sostanziale del provvedimento anche se in contrasto con quanto affermato dalle norme sulla forma degli atti. In altri termini, un provvedimento amministrativo, “formalmente illegittimo”, deve essere mantenuto in vita qualora sia corretto nella sostanza e siano presenti i requisiti previsti dal secondo comma dell’articolo 21 octies. Oggi, quindi, quando il giudice amministrativo è chiamato a verificare la legittimità del provvedimento contestato, non si deve fermare al solo aspetto formale ma deve indagare più a fondo, soffermandosi sulla correttezza sostanziale dello stesso. Natura dell’articolo 21 octies Legge 241/1990 In merito alla natura giuridica del secondo comma dell’articolo 21 octies si sono prospettate più tesi in dottrina ed in giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di ipotesi di “mera irregolarità”, ovvero caratterizzate dalla presenza di un vizio di minore rilevanza che non potrebbe in alcun modo giustificare l’invalidità del provvedimento. Tuttavia, tale tesi non risulta accettabile sulla base dell’applicazione dei principi generali dell’ordinamento in forza dei quali, la valutazione delle conseguenze invalidanti che possono colpire il provvedimento, vanno compiute in astratto dal legislatore e non possono dipendere dalle modalità concrete di esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione. Secondo altra tesi, invece, l’articolo 21 octies introdurrebbe nel procedimento amministrativo una ipotesi di sanatoria per raggiungimento dello scopo già prevista dal codice di procedura civile. In altri termini, il divieto di caducare il provvedimento si spiegherebbe in ragione del fatto che lo stesso, pur

L’illegittimità degli atti amministrativi per vizi di forma del procedimento e la tutela del privato Leggi tutto »

Logo Hd1

Pensione di invalidità e accompagnamento non pignorabili

La pensione di inabilità è pignorabile purché non si scenda oltre il limite necessario a garantire al beneficiario il sostentamento. Non si può pignorare la pensione di invalidità totale né l’indennità di accompagnamento; si può invece pignorare la pensione di inabilità purché non inferiore ai limiti previsti dalla legge per garantire la sopravvivenza del beneficiario. Lo ha chiarito il tribunale di Padova con una recente sentenza [1]. Il giudice veneto opera una fondamentale distinzione tra: – pensione di inabilità erogata ai sensi della legge del 1984 [2]: essa va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché alle comuni pensioni spettanti ai lavoratori. Dunque, il pignoramento segue le regole generali: se il blocco avviene presso il datore di lavoro, esso non può essere superiore a un quinto, che si calcola escludendo il cosiddetto minimo vitale che, dal 2015, corrisponde a 672,76 euro. Tale limite serve per garantire la sopravvivenza del beneficiario; – pensione per l’invalidità totale e indennità di accompagnamento: esse vanno ricomprese tra i sussidi assistenziali e, pertanto, non possono essere mai pignorate. La pignorabilità è esclusa a priori dal codice di procedura civile [3] solo per i sussidi assistenziali, poiché tesi a garantire il minimo vitale e “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”. Come del resto ha sancito anche la Corte Costituzionale [4], la pensione di inabilità va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, astrattamente pignorabili nei limiti sopra indicati (un quinto, salvo il minimo vitale). Proprio grazie all’introduzione della recente riforma, che ha definito il concetto di minimo vitale, sono ormai superate tutte quelle sentenze che affermavano la impignorabilità delle pensioni di modesto importo, quale quella di invalidità e di inabilità. In definitiva, afferma il tribunale, la pensione per invalidità civile al 100% come quella per ciechi totali, e la conseguente indennità di accompagnamento hanno carattere non previdenziale ma assistenziale, in quante volte a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse del regime di impignorabilità. LA SENTENZA ORDINANZA R. V. ha interposto reclamo avverso il provvedimento di data 2 novembre 2015 con cui il giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione proposta dal debitore esecutato, sospendeva la procedura esecutiva introdotta mediante atto di pignoramento presso terzi per la somma di euro 4.089,86. Il giudice dell’esecuzione condannava altresì V. R. alla rifusione delle spese di lite. L’odierna reclamante censura la decisione del giudice dell’esecuzione, nella misura in cui ha ritenuto che la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento siano caratterizzate da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, con conseguente inquadramento delle stesse tra i sussidi impignorabili di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., salva la espropriabilità ex art. 545 co.1 c.p.c. per causa di alimenti –ipotesi non ricorrente nel caso in esame trattandosi di credito per canoni di locazione. Invero la parte reclamante afferma che i trattamenti pensionistici erogati al C. dall’Inps, e consistenti in due pensioni per l’importo rispettivo di euro 501,37 -per inabilità lavorativa- e di euro 312,24 -per invalidità civile al 100%- oltre all’indennità di accompagnamento per euro 863,85 andrebbero inquadrati nell’ambito dell’art. 545 c. 7 c.p.c., così come introdotto dall’art. 13 co.1 d.l. 83/2015 (applicandosi la novella alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ossia al 27/6/15) e non, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, nell’ambito del comma secondo della medesima disposizione codicistica. Allega invero per un verso che l’atto di pignoramento è stato spedito a mezzo posta in data 29/6/15 e dunque ricevuto dai destinatari in un momento successivo, e che per altro verso non ricorrono nel caso in esame i presupposti di applicazione di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., riguardante i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Deduce in particolare il reclamante che, non emergendo dalla motivazione del provvedimento impugnato la condizione di “povero” in capo al C., si dovrebbe ritenere che il giudice abbia considerato l’Inps quale uno degli enti di cui alla seconda parte della norma: tuttavia l’Inps non sarebbe né una cassa di assicurazione, né un ente di assistenza o un istituto di beneficenza; inoltre l’art. 545 co. 7 non distinguerebbe tra le varie tipologie di pensione; infine sarebbe inammissibile una applicazione analogica del secondo comma atteso che la pignorabilità dellepensioni obbligatorie è specificamente disciplinata dal predetto comma settimo. Osserva infine V. R. che anche a voler fare applicazione della disciplina previgente, ossia dell’art. 128 R.d.l. 1827/35, così come modificato ed integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 506/2002, sarebbe possibile il pignoramento anche della pensione di invalidità, nei limiti del quinto, dedotta la quota di minimo vitale assicurata per legge. Costituitosi, il C. ha allegato che le pensioni di invalidità e inabilità non sarebbero pensioni in senso tecnico e comunque non sarebbero trattamenti pensionistici della assicurazione generale obbligatoria, derivando non da un rapporto di assicurazione sociale, bensì da rendite aventi natura assistenziale, erogate con la stessa decorrenza temporale dei trattamenti pensionistici; esse sarebbero qualificabili come “provvidenze economiche” di cui beneficiano talune categorie di disabili, che, ai sensi della circolare Inps n. 31 del 2.3.2006, possono essere oggetto di pignoramento unicamente per “somme erogate a titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere effettuato il recupero” (in altre parole, ad esempio, “ l’importo dell’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali può essere oggetto di recupero solo per crediti derivanti da pregressa indebita erogazione dellastessa prestazione”)(cfr. pag. 3 memoria difensiva). Il Collegio: rilevato che invero il C. percepisce dall’INPS una pensione di inabilità e una pensione per ciechi assoluti, oltre a una indennità di accompagnamento, dell’importo rispettivo di euro 501,37, euro 312,24 ed euro 863,85 (cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo della parte reclamata); ritenuto che occorra preliminarmente effettuare una distinzione tra trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e

Pensione di invalidità e accompagnamento non pignorabili Leggi tutto »

Logo Hd1

Equitalia: inesistenti le notifiche a mezzo di poste private

Le cartelle esattoriali possono essere notificate con raccomandata a/r ma solo da Poste Italiane e non da agenzie postali e corrieri privati. La notifica della cartella esattoriale effettuata tramite posta privata (per esempio Nexive, Posta express, Mailpost ecc.) è affetta da nullità insanabile; in pratica essa è considerata inesistente, come mai avvenuta. Difatti solo Poste Italiane ha il potere di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali. Secondo l’orientamento ormai maggioritario, approvato da una nota recente sentenza della Cassazione [1], la cartella Equitalia e gli altri atti della riscossione possono essere notificati tramite raccomandata a/r e ai fini della validità della notifica non è necessario dunque l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Ciò che conta però è che la posta incaricata della notifica sia il fornitore universale del servizio postale, cioè Poste Italiane, e non altri corrieri privati. Per espressa previsione di legge [2] il servizio di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali è riservato in via esclusiva a Poste Italiane, con esclusione di ogni relativo potere dei servizi postali privati. In particolare è previsto che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La violazione di tale disposizione di legge comporta non la semplice irregolarità o nullità della notifica bensì l’inesistenza della stessa, con conseguente insanabilità. Tanto è stato chiarito più volte espressamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità [3] secondo cui l’operatore postale privato è un “soggetto non abilitato, privo della qualifica di pubblico ufficiale, la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio”. La notifica effettuata da soggetti non abilitati è viziata da inesistenza. Dunque se viene notificata una cartella esattoriale tramite posta privata, la notifica è nulla e non sanabile neppure con l’impugnazione da parte del destinatario che dimostra così di averne avuto comunque conoscenza. L’inesistenza della notifica può essere rilevante ai fini della prescrizione del tributo in quanto se sono già decorsi i termini di prescrizione ed Equtalia nel frattempo non ha proceduto ad una notifica regolare della cartella esattoriale (o altro atto successivo), non può parlarsi di atti interruttivi. Ne consegue l’estinzione del debito e l’impossibilità di procedere alla sua riscossione. [1] Cass. sent. n. 8333/2015. [2] Art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, modificato dal D.Lgs. 58/2011. [3] Cass. sent. n. 2035 del 30.01.2014. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/112063_equitalia-inesistente-la-notifica-con-posta-privata#sthash.785IxclH.dpuf Foto:

Equitalia: inesistenti le notifiche a mezzo di poste private Leggi tutto »

Logo Hd1

L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ SPETTA A TUTTI GLI EREDI DEL DISABILE ANCHE DOPO LA MORTE.  

L’assegno di invalidità si eredita anche senza prestare assistenza. Il che significa che gli eredi dell’invalido ormai deceduto hanno diritto alla quota di indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi. La somma spetta a ciascuno di essi, anche a colui che non ha provveduto all’assistenza dell’invalido. È quanto chiarito dalla Cassazione con la segnalata  sentenza. L’indennità di accompagnamento è un diritto proprio degli eredi ossia un diritto riconosciuto loro per legge. È la stessa legge, inoltre, che prevede che tali somme non debbano essere percepite soltanto dall’erede che si è fatto carico dell’assistenza dell’invalido. Gli eredi dell’invalido hanno diritto alle quote della pensione d’inabilità e dell’indennità di accompagnamento maturate dalla domanda amministrativa alla morte dell’invalido avvenuta in epoca anteriore all’accertamento dell’inabilità da parte della competente commissione provinciale. Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare deceduto, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e/o giudiziale, si trasmette con la successione ereditaria anche in caso di morte dell’avente diritto antecedente all’accertamento dei presupposti. Pertanto, sia nell’ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato, ma ai suoi eredi viene in rilievo non una situazione di “assistenza sociale obbligatoria” bensì una tipica situazione successoria. Ne consegue che sussiste il diritto degli eredi a ricevere la parte di indennità di accompagnamento anche nell’ipotesi in cui non abbiano provveduto all’assistenza predetta. La vicenda Un Tribunale aveva accolto la domanda proposta dalla figlia erede di una donna invalida, la quale aveva chiesto la devoluzione dell’intero importo dell’indennità di accompagnamento pagato dalla Prefettura per la madre, poiché era stata l’unica ad assistere la madre fino al decesso. Il fratello della donna ha proposto ricorso in Cassazione ritenendo che, trattandosi di un diritto degli eredi, l’attribuzione delle somme in questione, non potesse costituire, come invece configurato in primo grado, un diritto indebito. L’uomo ha così vinto la causa in ultimo grado.  Fonte: www.siciliabook.it    

L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ SPETTA A TUTTI GLI EREDI DEL DISABILE ANCHE DOPO LA MORTE.   Leggi tutto »