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D.L. Cura Italia: esclusi i lavoratori disabili gravi dall’estensione dei permessi ex legge n. 104/92

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l’INPS fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’Istituto si riserva di dirimere ulteriori indicazioni, con successiva circolare operativa. Qui di seguito il link al Messaggio n. 1281 INPS con relativo allegato: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020.htm

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Rinnovo pensioni Invciv 2020: resi noti gli importi per ciechi civili, invalidi civili e sordi.

Con Circolare INPS N. 147 dell’11 dicembre 2019- Rinnovo pensioni 2020 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2020. Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 (GU n. 278 del 27/11/2019). Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 147/2019, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e assistenziali. Aumenti in percentuale, previsionali per il 2020: Rispetto allo scorso anno, i limiti reddituali INVCIV sono aumentati dell’1,0 per cento, gli importi delle pensioni INVCIV dello 0,4 per cento, mentre gli importi delle indennità INVCIV dell’1,07 per cento. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: Euro 286,81 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 310,17 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.164,73 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 930,99 Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 212,43 (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.982,49 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. Indennità di comunicazione per sordi: Euro 258,00 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.982,49 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Nota Bene: L’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo base (Circ. INPS N. 147/2019, par. 10.3, pag. 12). Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della Pensione per sordi: Euro 16.982,49 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.926,35 Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base: Euro 374,48 Nota Bene: bisogna distinguere due casi: 1) Se si era già riconosciuti invalidi civili prima dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato).Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si gode e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000). 2) Se si viene riconosciuti invalidi civili dopo i 67 anni: Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantasettenni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili ultra sessantasettenni). In questo caso quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (Limiti reddituali: Euro 5.977,79 se soli, Euro 11.955,58 se coniugati). L’importo di Euro 459,83, è più alto (importo base + maggiorazioni sociali), rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base), ma le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge va, in questo caso, a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del 67esimo anno di età). Nota Bene: Nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al punto 1) di cui sopra), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (Euro 374,48 vs 459,83). Da qui la diversa misura tra l’importo corrisposto agli invalidi civili ultra sessantasettenni e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti che hanno diritto all’assegno sociale. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: Euro 520,29 Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno. Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 520,29 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Indennità di frequenza: Euro 286,81 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola). Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe

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Contrassegno invalidi per patologie psichiche o alle braccia

Min. Trasporti, parere n. 1567/2016. Più facile ottenere, da oggi, il contrassegno invalidi per l’automobile: il ministero dei trasporti ha infatti precisato [1] che il rilascio non è condizionato alla sussistenza di una patologia degli arti inferiori, legata cioè, in senso stretto, alla deambulazione, ma ben può aversi anche nel caso di patologia agli arti superiori o a disabilità psichica. Difatti, ciò che conta è che la menomazione di cui è affetto l’automobilista sia tale da rendergli difficile l’autonoma mobilità, a prescindere dalle ragioni che la determinano. Quando viene rilasciato il contrassegno invalidi? Il chiarimento ministeriale è frutto di una interpretazione estensiva della norma contenuta nel codice della strada che regola, appunto, il rilascio del cosiddetto contrassegno invalidi. In particolare, il regolamento attuativo del codice [2] stabilisce che gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia un’apposita autorizzazione in deroga, a seguito di uno specifico accertamento sanitario – eseguito da una struttura pubblica – volto a verificare la sussistenza della patologia. L’autorizzazione è comunicata mediante il cosiddetto “contrassegno invalidi”. Il contrassegno è strettamente personale, non può essere ceduto a parenti o amici; non è vincolato ad uno specifico veicolo, ben potendo essere spostato da un’auto a un’altra senza alcun limite. Ha valore in tutta Italia (e non per uno specifico Comune o territorio) e negli altri paesi dell’Unione Europea. Per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi, l’automobilista portatore di handicap deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza. Tale domanda deve innanzitutto contenere la dichiarazione dell’interessato, sotto la propria responsabilità, dei suoi dati personali e degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza (ASL), dalla quale risulti che, nella visita medica, è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità per cinque anni; dopo è soggetta a rinnovo. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Quali invalidi hanno diritto al contrassegno? Hanno diritto a richiedere il rilascio del contrassegno invalidi le persone che non possono disporre di una mobilità autonoma. O meglio, per usare le parole del codice, che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. La norma è piuttosto generica e non fa esplicito riferimento a una invalidità degli arti inferiori o superiori. Il discrimine non risiede tanto nella causa della condizione patologica, quanto piuttosto nella oggettiva situazione di non autonomia della persona nel rapporto con la mobilità e con la strada tale da rendere non solo auspicabile ma assolutamente necessaria la mediazione di terze persone per gestirne gli spostamenti. Per questo motivo a parere del Ministero lo speciale contrassegno potrebbe essere rilasciato anche a persone come il disabile psichico, il non vedente o invalido agli arti superiori, laddove venga effettivamente dimostrato che tale menomazione rende difficile l’autonoma mobilità del soggetto. Spetterà all’azienda sanitaria certificare questo impedimento, con un ampio margine di discrezionalità. Sempre la norma del codice della strada [2] stabilisce che, per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità appena viste. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. [1] Min. Trasporti, parere n. 1567/2016. [2] Art. 381 Reg. Att. Cod. str. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125998_contrassegno-invalidi-per-patologie-psichiche-o-alle-braccia#sthash.ovVeIVIl.dpuf Foto: http://www.lamedicinafiscale.it/wp-content/uploads/2015/11/disabili-parcheggi.jpg

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