Affitto: la cauzione va restituita all’inquilino con gli interessi

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La legge n. 392/1978 all’art. 11 prende espressamente in considerazione la pratica per la quale, all’atto della stipula di una locazione, l’inquilino è chiamato a rilasciare al proprietario dell’immobile la c.d. cauzione. Si tratta di una somma di denaro che il proprietario trattiene a titolo di garanzia nel caso dovessero esservi inadempimenti delle obbligazioni assunte, ed esempio eventuali danni all’immobile o morosità. La norma summenzionata precisa che il c.d. deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone, stabilendo quindi un limite massimo di valore alla somma che il conduttore potrà versare. Se il conduttore ha adempiuto tutti gli obblighi contrattuali su lui gravanti, al termine della locazione la somma versata deve essergli restituita (o compensata). Molti non sanno, tuttavia, che lo stesso art. 11 cit. precisa che il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. La somma versata, dunque, va restituita maggiorata degli interessi nel frattempo maturati che si producono anche se il contrario non lo preveda o preveda il contrario, stante l’obbligo derivante dalla legge stessa. Infatti, un’eventuale clausola contrattuale che preveda che la cauzione non sia produttiva di interessi è da considerasi nulla. Si tratta di una ricostruzione avallata dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12117/2003 ha chiarito che l’obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale ex art. 11 Legge 392/78, ha natura imperativa poichè persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole e impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (venendo a maggiorare la cifra pattuita). Di conseguenza sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma. Ancora, la Corte di Cassazione, sentenza n. 25136/2006, ha stabilito che, a norma dell’art. 11 l. 27 luglio 1978 n. 392, gli interessi anatocistici sul deposito cauzionale ben possono essere dal locatore corrisposti non già alla fine di ogni anno, bensì unitamente alla restituzione di quest’ultimo alla scadenza definitiva del contratto di locazione. Ne consegue che il relativo credito diviene liquido ed esigibile solamente all’esito della pronunzia giudiziale che ne determina l’effettivo ammontare. In sostanza, la regola dettata dalla norma citata, non prevede affatto, secondo il Collegio, una scadenza di anno in anno degli interessi sul deposito cauzionale, quindi consentirebbe al locatore di corrispondere l’intera somma, costituita da capitale e interessi, alla scadenza contrattuale definitiva. Solo a seguito della pronuncia giudiziale il credito alla restituzione degli interessi sul detto deposito diventa liquido ed esigibile con la determinazione del suo reale ammontare. La Cassazione, sent. n. 23052/2009, ha precisato che locatore può essere condannato al pagamento di tali interessi solo se il conduttore abbia proposto ritualmente una domanda in tal senso, non potendo altrimenti il giudice provvedervi d’ufficio Quanto alla prescrizione della domanda di pagamento degli interessi sulla cauzione, si ritiene che il dies a quo scatti a partire dal termine della locazione. Inutile quindi per il locatore affermare che questi si sino prescritti durante il rapporto di locazione. La prescrizione degli interessi dovuti dal locatore al conduttore sulla cauzione versata dal primo al momento della stipula del contratto, decorre solo dal momento di scadenza della locazione (Tribunale Roma, 11 luglio 2003). Invece, quanto al termine prescrizionale (la giurisprudenza non è unanime), se per la cauzione si ritiene applicare la prescrizione ordinaria decennale, con riferimento ai soli interessi sul deposito cauzionale si tende a seguire la previsione dell’art. 2948, n.4, c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi da pagarsi periodicamente ad anno”. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/24908-affitto-la-cauzione-va-restituita-all-inquilino-con-gli-interessi.asp Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/24077-locazioni-la-mancata-restituzione-della-cauzione.asp

Equitalia: riduzione degli interessi e niente più spese processuali

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Per i contribuenti che hanno un debito con Equitalia ci sono due buone notizie. La prima è quella diffusa con provvedimento n. 60535/2016 dell’Agenzia delle Entrate: infatti sono scesi gli interessi sulle cartelle di pagamento di Equitalia non saldate nel termine di 60 giorni dalla notifica. Infatti dal 15 maggio gli interessi di mora per ritardato pagamento scendono di 0,75 punti percentuali. Il provvedimento è rivolto a tutti i contribuenti indipendentemente dall’entità del debito che hanno. Più nello specifico tali interessi sono determinati nella misura del 4,13 %in ragione annuale rispetto allo 4,88% del 2015. Tale nuova misura degli interessi è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che l’anno scorso ha registrato una leggera flessione così come annunciato dalla Banca d’Italia. Per quanto riguarda gli interessi legali essi da quest’anno sono passati dalla misura dello 0,5%, alla misura dello 0,2%. Equitalia e Consulenti del Lavoro ecco il nuovo protocollo d’intesa Una seconda buona notizia riguarda invece l’accordo fra Equitalia e i Consulenti del lavoro teso ad offrire un servizio di assistenza sempre più efficiente a tutti i contribuenti, rendendo più agevole e diretto il rapporto tra fisco e cittadini. Tale intesa ha infatti l’obiettivo di una capillare cooperazione a livello di strutture territoriali grazie alle quali i Consulenti del lavoro possono accedere allo sportello telematico per chiedere assistenza in favore dei loro assistiti sul sito gruppoequitalia.it. A tal proposito i Consulenti del lavoro riceveranno un vademecum dello sportello telematico, che li guiderà all’utilizzo del servizio online e che sarà pubblicato sul sito di Equitalia. Tutti i contribuenti presto quindi potranno servirsi delle competenze e della professionalità dei consulenti del lavoro, vedendo semplificati molti meccanismi burocratici attraverso dialogo costante con tali professionisti e l’uso delle tecnologie. Dal canto suo anche l’Agenzia dell’Entrate ha comunicato che nella lotta all’evasione, verrà da oggi abbandonato il recupero per importi esigui e quelli solo formali, e viceversa ci si concentrerà solo le evasioni più gravi e le frodi, grazie anche alle banche dati. Un occhio di attenzione verrà rivolto anche al contrasto dei fenomeni fraudolenti, con l’introduzione di Strutture Antifrode dell’Agenzia, attraverso scambi informativi con le Autorità estere. La Voluntary disclosure continuerà anche oltre il 31 dicembre insieme agli accertamento sugli immobili, specialmente quelli da rivalutare. Equitalia: nessun diritto alle spese legali Buone nuove arrivano anche dalla magistratura che con una recente sentenza ha statuito che Equitalia se vince il giudizio non deve chiedere nessuna spesa legale. La Corte di Cassazione con la sentenza n.8413 del 27 aprile ha statuito un importante principio di diritto. Qualora Equitalia si fa rappresentare in giudizio da un proprio funzionario dipendente nella qualità di legale, senza sostenere costi per il suo onorario, in caso di esito favorevole del giudizio, non ha diritto ad ottenere il rimborso per spese legali mai sostenute. Ciò perché il funzionario amministrativo dato che non è neanche equiparabile a un legale, non ha diritto ai diritti e agli onorari di avvocato, salvo che non sia un avvocato esterni. Secondo gli Ermellini il contribuente che perde il ricorso non è quindi costretto a pagare anche le spese processuali per la soccombenza. Equitalia potrebbe in tali casi solo chiedere il diritto al rimborso delle spese vive che sono sostenute ne giudizio, sempre se risultano da apposita nota da allegare al fascicolo di parte. Fonte:http://usurainbanca.blogspot.it/2016/04/equitalia-riduzione-degli-interessi-e.html Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A

Diminuiscono i tassi di interesse e le sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: i chiarimenti dell’INPS.

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Buone notizie per chi deve regolarizzare i contributi INPS e INAIL: diminuiscono l’interesse di dilazione e differimento e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributi. Ciò grazie ad una decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea che ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento); esso, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili per omesso ritardato versamento dei contributi. Una recente circolare INPS spiega le citate novità. Interesse di Dilazione e di Differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016. Sanzioni Civili La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 16 marzo 2016, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti). La medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali In caso di procedure concorsuali (per esempio fallimento), le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Si rammenta, infine, che la riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali. Circolare INPS n. 49 del 16.3.16. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115451_debiti-per-contributi-inps-e-inail-sconti-in-arrivo#sthash.Vo2Tecpx.dpuf Foto: http://www.diggita.it/story.php?title=Indennita_di_inabilita_per_malattia_e_infortunio_sul_lavoro_nuova_convezione_INPS_-_INAIL

Conti correnti: interessi calcolati solo una volta all’anno

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Stretta sull’anatocismo: per evitare la capitalizzazione degli interessi, il calcolo di quanto dovuto avverrà al 31 dicembre di ogni anno e non in base a trimestri. In arrivo la norma che obbligherà le banche a calcolare gli interessi passivi sui conti correnti solo una volta all’anno e non già quattro, come oggi succede in gran parte dei casi. L’addebito degli interessi potrà avvenire solo 60 giorni dopo il 31 dicembre di ciascun anno, con assoluto divieto di conteggi infra annuali. La riforma si impone per cercare di ridurre il fenomeno dell’anatocismo, ossia quella illegittima pratica bancaria con cui gli interessi non pagati, alla fine di ogni trimestre, vengono considerati “capitale” e quindi base di calcolo per i successivi interessi: un sistema, quest’ultimo, che porta inevitabilmente a una lievitazione esponenziale delle somme dovute dal correntista. La norma è contenuta negli emendamenti di cui il Governo dovrà tener conto, approvati ieri dalla Camera e legati al dl banche, in fase di conversione in legge. La previsione di un unico conteggio annuale degli interessi sarà “simmetrica”: in sostanza varrà non solo se si parla di interessi passivi (quando, pertanto, il creditore è la banca), ma anche con gli interessi attivi (quando, invece, il creditore è il correntista). Il divieto di anatocismo verrà inoltre esteso alle carte di credito cosiddette revolving. In verità, il divieto di anatocismo è già contenuto nella legge di Stabilità per il 2014 ed è operativo dal 1° gennaio dello stesso anno. Ma, ancorandosi a un appiglio interpretativo le banche stanno continuando a comportarsi come sempre hanno fatto. Illegittimamente. Il testo della norma del 2014, infatti, sembrerebbe vincolare l’operatività del divieto all’adozione di un decreto del CICR non ancora emesso. I giudici, però, hanno già detto da loro e, da più parti d’Italia (in particolare, a Milano), sono uscite sentenze di condanna nei confronti degli istituti di credito, sottolineando che il divieto di anatocismo sarebbe già operativo e vincolante. Evidentemente, tutto ciò non è sufficiente. Sicché la prospettata modifica al Testo Unico Bancario. Se la disposizione sarà approvata scatterà il vincolo del conteggio degli interessi sia debitori che creditori al 31 dicembre di ogni anno; ciò limiterà le libere interpretazioni della norma ora in vigore, facendo cadere la possibilità di interessi infrannuali e le anomalie di calcolo ad esse connesse. La proposta si sviluppa su tre vie: – l’esigibilità dal 1 marzo di ogni anno degli interessi debitori maturati; – l’estensione del divieto di anatocismo anche a carte di credito revolving (linea di credito flessibile ricaricabile); – la disponibilità immediata per il cliente sugli interessi creditori fruttati (dal 1° gennaio). Fonte:http://www.laleggepertutti.it/115503_conti-correnti-interessi-calcolati-solo-una-volta-allanno#sthash.a6xj8F0O.dpuf Foto:http://www.senzabarcode.it/33638/che-cosa-e-lanatocismo-bancario