INPS: importi anno 2025 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi
Il contenuto fornisce dettagli sui limiti di reddito e le indennità per ciechi, invalidi civili e sordi, specificando le pensioni e le indennità mensili disponibili, con indicazione dei requisiti reddituali. Sono inclusi aggiornamenti sulle indennità e le variazioni normative per le prestazioni assistenziali e sociali fino al 2025.
INPS: Bonus di 150,00 euro (indennità una tantum). Misure in materia di politiche sociali
Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022. Il decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 ha previsto la nuova indennità una tantum di 150 euro, che verrà erogata a novembre: ai lavoratori dipendenti pubblici e privati a tempo determinato e indeterminato (art. 18, comma 1), nel caso in cui l’interessato non abbia una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, superiore a 1.538,00 euro lordi. Una novità importante è fissata dal secondo comma: l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Questo è rilevante in particolare per chi stia fruendo, ad esempio, del congedo biennale retribuito, della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che, come noto, sono periodi interamente coperti da contributi figurativi (comma 2). ai pensionati per vecchiaia, trattamento anticipato, inabilità lavorativa e, nell’ambito assistenziale, invalidi, ciechi e sordi civili con pagamento della pensione (art. 19), il cui reddito annuale non sia superiore a 20.000,00 euro lordi. Il bonus di 150 euro è corrisposto anche ai nuclei titolari di reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei suoi componenti lo percepisca come lavoratore o come pensionato. Per le modalità di richiesta, valgono le stesse procedure già indicate per l’indennità di luglio; ragione per la quale i lavoratori dipendenti dovranno presentare apposita richiesta al datore di lavoro, mentre i pensionati si troveranno l’accredito direttamente sul cedolino 11/2022. Va ricordato, altresì, che l’indennità una tantum non è sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Fonte amministrativa: INPS, circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022. Collaboratori coordinati e continuativi con contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, lavoratori stagionali (a tempo indeterminato e intermittenti), lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS Ricordiamo che altri beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis n. 50/2022 (con requisiti variabili a seconda della suddetta categoria di appartenenza), al fine di ricevere l’indennità una tantum di 200 euro (finora non percepita), dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini con l’accesso al proprio profilo MyInps (SPID o identità digitale o carta dei servizi), entro e non oltre il 31 ottobre 2022 (sul punto, si rimanda all’INPS, circolare n. 73 del 24 giugno 2022, par. 7). È però necessario che il lavoratore dichiari di non aver già beneficiato dello stesso bonus in passato.
Assegno mensile di invalidità parziale: dietrofront dell’INPS per i lavoratori.

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. L’INPS ha fatto dietrofront relativamente alla questione in oggetto. Infatti, per effetto di una modifica normativa, viene consentita la percezione dell’assegno mensile di invalidità parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), anche a chi svolge un’attività lavorativa entro il limite, per l’anno 2022, di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021) Viene, così, superato il precedente messaggio dell’Ente previdenziale n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro. In termini semplicistici, tutto è tornato come prima.
Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per invalidi di guerra: equiparate solo nella misura “base”.

L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere sovrapposta a quella degli invalidi di guerra.“L’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2664/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte di appello di Lecce di accogliere la domanda di una donna relativamente al diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi degli artt. 1 L n 682/1979, artt 1 e 2 L n 165/1983, artt 1 e 6 dpr n 834/1981 e 3 L n 656/1986; I n 429/1991. Non c’è, quindi, mera equiparazione.
INPS: importi anno 2021 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 – Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.Vediamo il dettaglio.Pensione e indennità per ciechi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35. Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79.Si ricorda che le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi e che, in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordiLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 16.982,49.Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di comunicazione per sordi: euro 258,82. Pensione e indennità per invalidi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.Indennità di frequenza: euro 287,09.
Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (agosto 2020)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata ad agosto 2020, di cui si riporta il link, per un maggiore approfondimento. Tra le recenti novità l’attenzione cade: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilit%C3%A0_24102019.pdf/e2d707df-58cf-2ac5-e1e8-c49829f55f6d
Aumento pensioni di inabilità, chi interesserà.

Con il Decreto “Agosto” entra in vigore la misura che aumenta le pensioni di inabilità, fino a 648€ al mese per tredici mensilità a queste categorie: Saranno interessati i cittadini dai 18 anni in su. Non rimane che attendere, quindi, la pubblicazione delle note operative dell’Inps. Fonte: http://disabilita.governo.it/it/
Estensione permessi ex Legge n. 104/92 anche ai lavoratori disabili gravi (art. 24, Decreto legge “Cura Italia”, n. 18 del 2020)

L’INPS ha diramato la circolare n. 45 del 25/03/2020 (par. 6), esplicativa circa l’applicazione delle norme di estensione dei permessi anche ai lavoratori con disabilità. È seguito anche il Messaggio INPS n. 1416 del 30/03/2020 (pag. 2). L’INPS così corregge il tiro e rettifica la prima posizione negatoria nei confronti dei lavoratori disabili gravi (Messaggio INPS n. 1281 del 20/03/2020, ormai archiviato). Ora l’Ente Previdenziale ha fornito una interpretazione estensiva dell’art. 24 del Decreto Legge “Cura Italia”, ricomprendendo nella platea dei beneficiari, sia il lavoratore che assiste un proprio familiare con disabilità grave, non ricoverato a tempo pieno, sia il lavoratore a cui è riconosciuta, a se stesso, la disabilità grave. Pertanto, per entrambe le categorie indicate, per i mesi di marzo e aprile 2020, sono complessivi 18 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, + 12 giorni tra marzo e aprile), fruibili ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/92. Tali giorni sono anche frazionabili in ore, con le stesse modalità di calcolo di prima, e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese. In sintesi, possono usufruire dei permessi aggiuntivi: Vi riporto alcuni consigli pratici: Per ulteriori informazioni e per richiedere i documenti citati (Circolare e Messaggi INPS, Circolare del Ministero del Lavoro), scrivete all’e-mail dello studio. Vi invito anche a consultare il sito istituzionale http://www.uiciechi.it/covid/emergenza.asp
D.L. Cura Italia: esclusi i lavoratori disabili gravi dall’estensione dei permessi ex legge n. 104/92

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l’INPS fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’Istituto si riserva di dirimere ulteriori indicazioni, con successiva circolare operativa. Qui di seguito il link al Messaggio n. 1281 INPS con relativo allegato: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020.htm
Rinnovo pensioni Invciv 2020: resi noti gli importi per ciechi civili, invalidi civili e sordi.

Con Circolare INPS N. 147 dell’11 dicembre 2019- Rinnovo pensioni 2020 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2020. Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 (GU n. 278 del 27/11/2019). Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 147/2019, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e assistenziali. Aumenti in percentuale, previsionali per il 2020: Rispetto allo scorso anno, i limiti reddituali INVCIV sono aumentati dell’1,0 per cento, gli importi delle pensioni INVCIV dello 0,4 per cento, mentre gli importi delle indennità INVCIV dell’1,07 per cento. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: Euro 286,81 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 310,17 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.164,73 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 930,99 Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 212,43 (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.982,49 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. Indennità di comunicazione per sordi: Euro 258,00 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.982,49 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Nota Bene: L’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo base (Circ. INPS N. 147/2019, par. 10.3, pag. 12). Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della Pensione per sordi: Euro 16.982,49 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.926,35 Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base: Euro 374,48 Nota Bene: bisogna distinguere due casi: 1) Se si era già riconosciuti invalidi civili prima dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato).Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si gode e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000). 2) Se si viene riconosciuti invalidi civili dopo i 67 anni: Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantasettenni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili ultra sessantasettenni). In questo caso quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (Limiti reddituali: Euro 5.977,79 se soli, Euro 11.955,58 se coniugati). L’importo di Euro 459,83, è più alto (importo base + maggiorazioni sociali), rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base), ma le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge va, in questo caso, a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del 67esimo anno di età). Nota Bene: Nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al punto 1) di cui sopra), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (Euro 374,48 vs 459,83). Da qui la diversa misura tra l’importo corrisposto agli invalidi civili ultra sessantasettenni e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti che hanno diritto all’assegno sociale. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: Euro 520,29 Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno. Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 520,29 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Indennità di frequenza: Euro 286,81 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola). Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe