indennità accompagnamento

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INPS: importi anno 2021 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 – Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.Vediamo il dettaglio.Pensione e indennità per ciechi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35. Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79.Si ricorda che le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi e che, in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordiLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 16.982,49.Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di comunicazione per sordi: euro 258,82. Pensione e indennità per invalidi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.Indennità di frequenza: euro 287,09.

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Patologie neurologiche invalidanti: si all’indennità di accompagnamento

Cassazione Civile, Sez. lavoro, ordinanza 15/03/2016 n. 5032 La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5032 del 15 marzo 2016 ha ribadito che il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento deve essere determinato in considerazione della capacità dell’assistito di compiere gli elementari atti giornalieri, da intendersi non solo in senso fisico, ma altresì come salvaguardia della condizione psico-fisica del soggetto. Il predetto orientamento trae origine da una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, affermato dalla Corte d’Appello di Catania da un momento successivo rispetto a quello richiesto, pur nella consapevolezza della precedente affezione del ricorrente a gravi patologie neurologiche. La Cassazione sostiene invero, che la Corte abbia trascurato del tutto di considerare le peculiarità comportamentali dell’assistito, limitandosi alla verifica dell’ idoneità del soggetto ad eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana, contravvenendo così ad assodati principi già affermati. La Cass. Civ. n. 13363 del 2003 aveva infatti, già sancito, che la richiesta di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi solo al numero degli elementari atti giornalieri compiuti, ma soprattutto alle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo, non certo trascurabile, l’incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona. La Corte d’Appello non avendo dunque raccordato lo stato dell’assistito alle condizioni reali dello stesso, è incorsa in un vizio di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione della Sentenza in sé. La mancanza di motivazione si ha difatti, ogni qualvolta la motivazione manchi del tutto, oppure qualora le argomentazioni siano scolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum. Per questa ragione la sentenza impugnata è cassata, rinviando alla medesima Corte di Appello per il proseguo. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/04/pensione-indennita-di-accompagnamento-patologia-neurologica In argomento cfr. anche: https://www.studioavvocatocolletti.it/wp-admin/post.php?post=466&action=edit Foto: http://www.salutechefare.it/#!/it/Emicrania

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