Corte Costituzionale, sentenza 29/01/2016 n° 12 Premessa La Corte Costituzionale è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze (con ordinanza del 15 Gennaio 2015, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2015), relativa all’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente. Tale automatismo processuale è da considerarsi, a parere dei Giudici della Consulta, ormai in disuso, in quanto risulta, in epoca attuale, consolidata, in sede processuale penale, l’operatività del principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi. Ciò detto, ne deriva che una condanna, in sede di processo penale, attiene unicamente al provvedimento che applica una pena e non si estende alle statuizioni di carattere civile. Sulla scia di tali argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 538 c.p.p., sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione va considerata infondata, in quanto nessuno dei diritti sanciti nelle disposizioni costituzionali suindicate può concretamente essere pregiudicato dall’operatività, in sede di processo penale, del principio di separazione ed autonomia dei giudizi. Muovendo da tutto quanto sin qui premesso, risulta possibile sviluppare,qui di seguito, alcune riflessioni che, in via di fatto e di diritto, confermeranno le conclusioni formulate dalla Consulta. 2) La correlazione tra vizio di mente totale o parziale e l’imputabilità e riflessioni sulla capacità d’intendere e di volere riscontrabile in capo all’imputato Entrando dunque nel “vivo” della dissertazione, risulta necessario soffermarsi, in primo luogo, sulla rilevanza, in sede processuale penale, della sussistenza, in capo all’imputato, del vizio di mente, quale “stato di salute” comportante l’assoluzione del reo, con conseguente efficacia preclusiva rispetto alla possibilità di esperire, sia ad opera del soggetto leso dalla condotta criminosa che dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 74 c.p.p., la richiesta di risarcimento dei danni. Ciò premesso, va, in via preliminare, riportata la giurisprudenza più significativa in tema di stato di infermità mentale riscontrabile in capo all’imputato, quale fulcro dell’intera trattazione. A tal proposito, si registra una casistica giurisprudenziale che contempera, con straordinario equilibrio, le esigenze di tutela da riconoscere sia alla persona che, nel commettere un’azione penalmente rilevante verso la vittima, non ha il pieno controllo delle proprie azioni che quelle da attuare nei confronti del soggetto leso. Scendendo nel dettaglio, gli Ermellini sostengono che: “I disturbi della personalità (nevrosi o psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli articoli 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità: globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè: consistenza e intensità intese come volere concreto e forte; rilevanza e gravità presente come dimensione importante del disagio stabilizzato; rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico-emotiva rispetto al fatto illecito” (Cass.pen, sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17305). In altri parole, per dichiarare l’effettiva sussistenza, in sede processuale penale, del vizio totale o parziale di mente in capo all’imputato, va riscontrata l’incidenza di tali stati patologici “sulle capacità intellettive e volitive della persona” (sez. III 11/15157) che devono quindi estrinsecarsi affette da “una grave e permanente compromissione” (sez VI 11/17305). Dall’analisi delle pronunce sin qui riportate, emergono due dati di notevole rilievo: 1) Dalla attenta lettura dell’articolo 88 c.p. si evidenzia che il legislatore ha accolto, come sostenuto dalla dottrina più autorevole, un indirizzo bio-psicologico, per cui non è sufficiente accertare in sede giudiziale, che l’imputato soffra di una malattia mentale (neanche la più grave), ma occorre riscontrare senza ombra di dubbio che la stessa abbia azzerato la capacità di intendere e di volere. 2) La nozione di infermità psichica è estremamente ampia (sempre secondo la dottrina più accreditata), poiché, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel “concetto di infermità” non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche i gravi disturbi della personalità, pure se non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o da far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, e il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (Cass. S.U. 25-1/8-3-2005). Ciò implica che deve sussistere la contestualità tra l’incapacità e la commissione del fatto criminoso da parte dell’agente, quale dimostrazione pratica della patologia che afflige il soggetto e che la differenza tra vizio totale e quello parziale di mente si fonda su di un dato esclusivamente quantitativo. Tenuto, dunque, conto dei profili sopra delineati e passando ad esaminare l’elemento ad essi collegato dell’imputabilità, con riferimento agli stati emotivi e passionali sussistenti al momento della commissione del fatto criminoso, va rilevato che: “in tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto la capacità del soggetto di calibrare la propria condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso, educativo ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica ed autocritica ed agiscono come modulatori dell’impulsività ed istintualità” (Cass. pen., sez.VI, 31 marzo 2010, n. 12621). Va concluso, di conseguenza, che va esclusa la rilevanza degli stati emotivi e passionali per espressa previsione legislativa ex articolo 90 c.p., in quanto tali stati “non escludono ne diminuiscono l’imputabilità”, nell’ipotesi in cui vengano “in sé e per sé considerati”, mentre rilevano processualmente in favore dell’imputato qualora in essi sia ravvisabile un indice di uno stato patologico che risulti con plastica evidenza espressione dell’infermità (ossia di “un vero e proprio patologico, sia pure di natura transitoria e non inquadrabile nell’ambito di una precisa classificazione clinica” (Cass.,I, 27-1-1998)), disciplinata