imputato

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Notifica all’imputato mediante PEC al suo difensore è valida

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21/04/2016 n° 16622 Il divieto di notifica tramite PEC all’imputato deve considerarsi limitato al caso in cui la notifica sia effettuata alla persona fisica dell’imputato. Di conseguenza, deve considerarsi valida la notifica all’imputato eseguita mediante PEC al difensore. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 21 aprile 2016, n. 16622. Nella fattispecie si lamentava l’irritualità e la illegittimità della notifica avvenuta mediante PEC al difensore, ex art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto mancava il presupposto della circostanza che la notificazione all’imputato al domicilio fosse divenuta impossibile e perché si trattava di una notifica all’imputato presso il difensore. Secondo quanto disposto dall’art. 148, comma 2-bis, c.p.p., l’Autorità Giudiziaria può sempre disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, con l’unico onere, per l’ufficio che invia l’atto, di attestare in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. L’art. 16, comma 9-bis, sub 1-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello, possono essere operate con la PEC le notificazioni a persona diversa dall’imputato, a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2-bis, artt. 149 e 150 c.p.p., e art. 151, comma 2, c.p.p. Già la giurisprudenza di legittimità aveva affermato, dopo l’entrata in vigore della normativa appena richiamata, che erano da ritenersi valide le notificazioni per via telematica a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite, secondo la precedente normativa, dagli ufficiali giudiziari a ciò autorizzati (Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 32243). Secondo gli ermellini, la normativa in commento sottende la volontà del legislatore di sottrarre a tale strumento di notifica, ma anche di altri analoghi come il telefax, la notifica effettuata direttamente alla persona fisica dell’imputato. La notifica viene eseguita “mediante consegna al difensore”, seppure nell’interesse dell’imputato. “Si tratta di una norma di chiusura che intende perfezionare il meccanismo legale di notifica in quei casi in cui l’imputato prima abbia eletto o dichiarato domicilio e poi si sia reso non reperibile allo stesso, senza comunicare alcun mutamento. In conclusione deve affermarsi il principio secondo il quale, in presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/27/pec-notifica Foto: http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2013/04/PEC-450×270.jpg

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Patteggiare non vuol dire rinunciare alla prescrizione

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 06/05/2016 n° 18953 Patteggiare una pena non equivale a rinunciare alla prescrizione. E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 6 maggio 2015, n. 18953. La questione evoca quella più risalente, successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 275 del 1990, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall’imputato. Domandandosi se la rinuncia alla prescrizione dovesse essere manifestata espressamente, ovvero fosse anche deducibile da facta concludentia, la L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha riformulato l’originario art. 157 c.p., disponendo, al comma 7, che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato. Il legislatore, quindi, ha previsto che la rinuncia alla prescrizione penale debba essere formulata in maniera espressa, posto che si tratta di un atto dismissivo foriero di conseguenze per l’imputato, posto che “rinunciare ad un diritto già maturato, ossia quello di far valere gli effetti dell’estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa, in definitiva, esercitare il diritto al processo e, quindi, alla prova, nell’ambito dell’inalienabile diritto alla difesa sancito dall’art. 24 Cost., in sintonia con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, della stessa Carta Costituzionale”. Sulla base di tali osservazioni, e prendendo atto di un duplice filone interpretativo che, da un lato, ritiene che la rinuncia della prescrizione necessiti di una dichiarazione espressa e, dall’altro, che ritiene che la richiesta di patteggiamento equivalga ad una rinuncia della prescrizione, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto secondo il quale, ai fini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione, è necessaria la forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono, di per sé, valere come rinuncia. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/10/patteggiamento-non-vale-come-rinuncia-a-prescrizione Foto: http://www.studiolegaledelalla.it/wp-content/uploads/Studio_Legale_de_Lalla_patteggiamento.png

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Imputato assolto per vizio di mente: legittima la norma che esclude il risarcimento

Corte Costituzionale, sentenza 29/01/2016 n° 12 Premessa La Corte Costituzionale è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze (con ordinanza del 15 Gennaio 2015, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2015), relativa all’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente. Tale automatismo processuale è da considerarsi, a parere dei Giudici della Consulta, ormai in disuso, in quanto risulta, in epoca attuale, consolidata, in sede processuale penale, l’operatività del principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi. Ciò detto, ne deriva che una condanna, in sede di processo penale, attiene unicamente al provvedimento che applica una pena e non si estende alle statuizioni di carattere civile. Sulla scia di tali argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 538 c.p.p., sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione va considerata infondata, in quanto nessuno dei diritti sanciti nelle disposizioni costituzionali suindicate può concretamente essere pregiudicato dall’operatività, in sede di processo penale, del principio di separazione ed autonomia dei giudizi. Muovendo da tutto quanto sin qui premesso, risulta possibile sviluppare,qui di seguito, alcune riflessioni che, in via di fatto e di diritto, confermeranno le conclusioni formulate dalla Consulta. 2) La correlazione tra vizio di mente totale o parziale e l’imputabilità e riflessioni sulla capacità d’intendere e di volere riscontrabile in capo all’imputato Entrando dunque nel “vivo” della dissertazione, risulta necessario soffermarsi, in primo luogo, sulla rilevanza, in sede processuale penale, della sussistenza, in capo all’imputato, del vizio di mente, quale “stato di salute” comportante l’assoluzione del reo, con conseguente efficacia preclusiva rispetto alla possibilità di esperire, sia ad opera del soggetto leso dalla condotta criminosa che dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 74 c.p.p., la richiesta di risarcimento dei danni. Ciò premesso, va, in via preliminare, riportata la giurisprudenza più significativa in tema di stato di infermità mentale riscontrabile in capo all’imputato, quale fulcro dell’intera trattazione. A tal proposito, si registra una casistica giurisprudenziale che contempera, con straordinario equilibrio, le esigenze di tutela da riconoscere sia alla persona che, nel commettere un’azione penalmente rilevante verso la vittima, non ha il pieno controllo delle proprie azioni che quelle da attuare nei confronti del soggetto leso. Scendendo nel dettaglio, gli Ermellini sostengono che: “I disturbi della personalità (nevrosi o psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli articoli 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità: globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè: consistenza e intensità intese come volere concreto e forte; rilevanza e gravità presente come dimensione importante del disagio stabilizzato; rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico-emotiva rispetto al fatto illecito” (Cass.pen, sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17305). In altri parole, per dichiarare l’effettiva sussistenza, in sede processuale penale, del vizio totale o parziale di mente in capo all’imputato, va riscontrata l’incidenza di tali stati patologici “sulle capacità intellettive e volitive della persona” (sez. III 11/15157) che devono quindi estrinsecarsi affette da “una grave e permanente compromissione” (sez VI 11/17305). Dall’analisi delle pronunce sin qui riportate, emergono due dati di notevole rilievo: 1) Dalla attenta lettura dell’articolo 88 c.p. si evidenzia che il legislatore ha accolto, come sostenuto dalla dottrina più autorevole, un indirizzo bio-psicologico, per cui non è sufficiente accertare in sede giudiziale, che l’imputato soffra di una malattia mentale (neanche la più grave), ma occorre riscontrare senza ombra di dubbio che la stessa abbia azzerato la capacità di intendere e di volere. 2) La nozione di infermità psichica è estremamente ampia (sempre secondo la dottrina più accreditata), poiché, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel “concetto di infermità” non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche i gravi disturbi della personalità, pure se non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o da far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, e il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (Cass. S.U. 25-1/8-3-2005). Ciò implica che deve sussistere la contestualità tra l’incapacità e la commissione del fatto criminoso da parte dell’agente, quale dimostrazione pratica della patologia che afflige il soggetto e che la differenza tra vizio totale e quello parziale di mente si fonda su di un dato esclusivamente quantitativo. Tenuto, dunque, conto dei profili sopra delineati e passando ad esaminare l’elemento ad essi collegato dell’imputabilità, con riferimento agli stati emotivi e passionali sussistenti al momento della commissione del fatto criminoso, va rilevato che: “in tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto la capacità del soggetto di calibrare la propria condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso, educativo ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica ed autocritica ed agiscono come modulatori dell’impulsività ed istintualità” (Cass. pen., sez.VI, 31 marzo 2010, n. 12621). Va concluso, di conseguenza, che va esclusa la rilevanza degli stati emotivi e passionali per espressa previsione legislativa ex articolo 90 c.p., in quanto tali stati “non escludono ne diminuiscono l’imputabilità”, nell’ipotesi in cui vengano “in sé e per sé considerati”, mentre rilevano processualmente in favore dell’imputato qualora in essi sia ravvisabile un indice di uno stato patologico che risulti con plastica evidenza espressione dell’infermità (ossia di “un vero e proprio patologico, sia pure di natura transitoria e non inquadrabile nell’ambito di una precisa classificazione clinica” (Cass.,I, 27-1-1998)), disciplinata

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Lesioni causate da errore medico: da quando decorre il termine per la querela

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 29/03/2016 n° 12701 Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte coglie l’occasione per rimarcare la differenza tra momento consumativo del reato e termine di proposizione della querela, confrontandosi con una fattispecie in tema di responsabilità medica. Il fatto L’imputato, medico con qualifica di primario del reparto di oncoematologia veniva rinviato a giudizio per una condotta di lesioni colpose aggravate, consistita nell’aver prescritto una terapia chemioterapica ad una paziente e nell’aver omesso di controllare la somministrazione della stessa, affidata ad un infermiere con la vigilanza di uno dei medici del reparto. Fatto avvenuto il 21.01.2005. Nell’esecuzione della terapia, si verificava infatti uno sversamento del liquido chemioterapico nella pleura della paziente, che cagionava così alla stessa lesioni personali (pleurite chimica). Il giorno successivo, 22.01.2005, il primario effettuava un parziale drenaggio del liquido chemioterapico. Il momento consumativo del fatto veniva però identificato in data 08.04.2008, ritenendosi perfezionata in capo all’imputato una condotta omissiva permanente, consistita nell’aver omesso la dovuta rappresentazione del fatto alla persona offesa fino a quella data. La stessa, dopo essere venuta a conoscenza delle risultanze dell’esame spirometrico effettuato nel marzo 2009, per il tramite della relazione medico legale depositata il 14 aprile 2009, provvedeva a sporgere formale denuncia querela in data 8 maggio 2009. Il ricorrente veniva dapprima riconosciuto colpevole del reato ascrittogli dal Tribunale di Palermo e, successivamente, anche dalla Corte d’Appello di Palermo, che pronunciava l’ordinanza impugnata. La decisione Con il ricorso introduttivo del giudizio relativo alla pronuncia in commento, il ricorrente lamentava, tra le altre cose: il travisamento della contestazione effettuato da parte di entrambe le corti di merito, riferendo la discrasia sussistente tra quanto contestato (condotta commissiva consistita nell’aver somministrato il liquido) e quanto statuito in sede di condanna (condotta omissiva consistita nell’aver omesso di vigilare l’operato dei delegati e nell’aver omesso di adeguatamente informare la paziente sull’entità del danno arrecatole); la mancata constatazione della correttezza e dell’assenza di vizi della delega di funzioni effettuata; la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; l’omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza di tempestiva querela; il mancato riconoscimento di intervenuta prescrizione; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione del beneficio della non menzione. La Corte, pur provvedendo ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali, per intervenuta prescrizione, ha provveduto a rigettare il ricorso dell’imputato con riferimento agli effetti civili, effettuando alcune importanti precisazioni circa il rapporto tra momento consumativo del reato, prescrizione dello stesso e tempestività della proposizione della querela. “Occorre preliminarmente considerare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il reato di lesioni personali colpose, di cui all’art. 590 cod. pen., è un reato istantaneo che si consuma ai momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione (ex multis Cass. Pen. sez. IV, 8 novembre 2011 n. 8904).” Dopo aver enunciato il principio sopra riportato, la Corte osserva come nel caso in esame non si tratti di in un’ipotesi di permanenza del trattamento medico, dovendosi necessariamente fissare l’insorgenza della malattia al momento dello stravaso del liquido chemioterapico. La condotta colposa deve pertanto ritenersi cessata alla data del 22 gennaio 2005, in cui il primario ricorrente effettuò il drenaggio parziale del liquido, non potendosi qualificare come “condotta colposa causatrice della malattia” il successivo comportamento del medico stesso, che ha omesso di effettuare la dovuta rappresentazione del fatto e delle conseguenze di esso alla persona offesa sino all’aprile del 2008. Tale ulteriore condotta, prosegue la Corte, “[…] potrà aver rilievo ad altri fini ma non può definirsi “causatrice” di una malattia già insorta”. Gli Ermellini proseguono conformandosi sul punto al consolidato orientamento per cui “[…] nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente”, identificando pertanto nella data dell’ultimo intervento medico (22.01.2005) il momento consumativo del reato e, per relationem, il dies a quo di decorrenza della prescrizione (richiamandosi a Cass. Pen. sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 21598), osservando come la stessa si sia realizzata in epoca antecedente all’emanazione della sentenza d’appello impugnata. La Corte, inoltre, coglie l’occasione per ribadire come tale orientamento relativo al momento consumativo del reato ed alla decorrenza del termine prescrizionale, non debba trarre in inganno nell’individuazione del termine per la proposizione della querela; esso viene infatti diversamente individuato nella data di deposito della relazione medico legale dell’aprile 2009; non nell’immediatezza del fatto, (gennaio 2005); non nel momento in cui l’imputato ha rappresentato alla persona offesa quanto completamente occorsole (aprile 2008). “Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata” (Cass. Pen. Sez. IV, 7 aprile 2014 n. 17592). Facendo poi riferimento alla responsabilità in concreto ravvisabile in capo al primario imputato, ed osservando come non possa darsi adito a condanna in sede penale, stante l’intervenuta prescrizione del reato, la Corte coglie l’occasione per ribadire il proprio orientamento in tema di responsabilità medica e principio di affidamento. Viene infatti evidenziato che“[…] garante è il soggetto chiamato alla gestione di uno specifico rischio incarnato da una determinata categoria di eventi; ed è pertanto responsabile sotto il profilo eziologico nel caso in cui tenga condotte omissive che rechino violazione degli obblighi connessi al suo ruolo e determinino l’evento antigiuridico oggetto di protezione (Cass. Pen. Sez.IV, n. 9897 del 2015).

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