impugnazione

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Avvocato “intestatario” ed impugnazione sentenza sulle spese

L’art. 93 c.p.c. nel contemplare l’istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che il difensore è legittimato a chiedere al giudice, nella medesima sentenza con la quale si procede alla condanna della controparte alle spese, che distragga a suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato al proprio cliente; il procuratore che si dichiara antistatario può chiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore. Si considera, quindi, antistatario il difensore che dichiara di avere assistito il proprio cliente senza avere riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio.  La “traslazione”  del diritto alle spese di lite è  ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall’altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore. Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.  Infatti, quando un avvocato agisce in giudizio per un cliente e si dichiara antistatario, tra questi e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali. Ciò non preclude la possibilità per l’avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente (Trib. Cassino 21 giugno 2016 n. 867). L’avvocato, anche se distrattario, quindi, può in ogni caso rivolgersi al proprio assistito sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente, che per ottenere l’intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto: il difensore, anche se distrattario, ha comunque diritto ad agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il pagamento dei propri compensi.     In caso di impugnazione della sentenza con distrazione delle spese, il difensore distrattario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia sulla distrazione (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516; Cass. 12 gennaio 2006, n. 412; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321), cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente (Cass. 5 agosto 2005, n. 16597). Allorché invece la impugnazione riguardi l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; Cass. 17 giugno 2004, n. 11370). Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, in sede di gravame, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacché l’eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore) (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516).   E’ ormai consolidato, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale (da ultimo,Cass. 14 ottobre 2020 n. 22140) nel senso che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quanto il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. Fonte: https://www.cfnews.it/avvocatura/avvocato-intestatario-ed-impugnazione-sentenza-sulle-spese/

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Controversie scolastiche: Tar o giudice del lavoro?

Tramite il proprio difensore il ricorrente impugnava i decreti con cui la scuola disponeva la risoluzione del contratto a tempo determinato già stipulato per la copertura di un posto come collaboratore scolastico nella medesima istituzione scolastica a seguito della rideterminazione del punteggio in precedenza attribuitogli nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di riferimento. Si impugnavano anche gli atti presupposti, come il decreto ministeriale n. 640/2017, relativo al rinnovo delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, nonché i decreti nn. 717/2014 e 430/2000, recanti norme sulla modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA. Il TAR del Lazio con la sentenza n°08733/2020 con una motivazione articolata pone dei paletti importanti sulla questione della giurisdizione e ciò può essere utile per capire a quale autorità giudiziaria ci si debba rivolgere in questo tipo di contenzioso. In un contesto dove la “disputa” tra diritto soggettivo e interesse legittimo, comportano una sorta di partita a ping pong tra la giurisdizione amministrativa e ordinaria che a volte si traduce in una sorta di scusante per non voler decidere una controversia rimettendola ad altra giurisdizione e di mezzo ci va sempre il povero lavoratore. Cosa che ora con la nuova OM, guardando ai docenti, che disciplina le GPS e graduatorie d’istituto, pare riconoscersi la competenza esclusiva della giurisprudenza amministrativa. Ma sarà realmente così? Di chi è la giurisdizione in materia di graduatorie d’istituto? “Orbene, al Collegio non sfugge l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di gestione delle graduatorie di istituto. A fronte di un orientamento che tende a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis SS.UU. sent. n. 17123/2019) esiste invero un differente approccio esegetico che giunge ad opposte conclusioni affermando la giurisdizione amministrativa (cfr. C.g.a. sent. n. 289/2020). Tuttavia, la consistenza e l’importanza del contenzioso in parola unitamente ai recenti chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sull’individuazione degli atti di “macro-organizzazione” in ambito scolastico (cfr. sent. nn. 4318/2020 e 8098/2020), i cui principi risultano applicabili anche al caso di specie, spingono questo Collegio, a seguito di meditata ed attenta valutazione, ad aderire all’orientamento seguito dalle Sezioni Unite, ritenendo pertanto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all’odierna controversia per le ragioni di qui di seguito riportate. Il DM 640 del 2017 non ha natura regolamentare Per il giudice amministrativo il decreto che indice la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA non ha natura regolamentare, “essendo la sua funzione limitata, per espressa previsione normativa, all’individuazione dei termini e delle modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie in parola, per la loro formazione e per l’individuazione dei soggetti destinatari delle supplenze. Appare dunque evidente come i contenuti dell’atto impugnato non siano riconducibili alla spendita del potere pubblicistico con cui l’Amministrazione determina in via autoritativa la propria struttura fondamentale”. Principio che riguarda dunque tutti i DM chiamati a disciplinare la materia delle graduatorie. L’OM sulle GPS  e GDI contempla solo il ricorso alla giustizia amministrativa Guardando sul fronte docenti, con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, si è disposto: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. L’articolo 4 comma 5 ivi richiamato afferma: “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”. Dunque l’OM in questione interviene in deroga, fino al 2022, alla necessità di provvedere a disciplinare la materia con un decreto ministeriale. L’OM in questione introduce la competenza esclusiva della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle graduatorie in questione, infatti all’articolo 9 si afferma che il provvedimento della pubblicazione delle graduatorie, GPS e d’istituto è ammesso solo ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. La differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo Pur essendo una questione tecnica, ha chiaramente dei risvolti sostanziali che alla fine interessano i lavoratori della scuola che sono costretti ad adire le vie giudiziarie per far valere i propri diritti. Il giudice amministrativo, disconoscendo la propria competenza sul punto, in materia di giurisdizione, rileva come l’attrazione alla cognizione in via principale del giudice amministrativo sui regolamenti, ovvero sugli atti amministrativi generali, sia legata a doppio filo alla lesività immediata delle statuizioni in essi contenuti ed alla conseguente e necessaria loro tempestiva impugnazione. “Con ciò significando che laddove atti di natura generale rechino disposizioni illegittime ma non idonee a recare nocumento in via diretta nella sfera giuridica soggettiva dei privati, a rilevare ai fini della causa petendi, ossia dell’effettiva situazione giuridica incisa fatta valere in giudizio, non possono che essere gli atti esecutivi che nel richiamare tali statuizioni determinano la concretezza e l’attualità dell’offesa, legittimando la conseguente reazione processuale dei privati. Da ciò non può che discendere che laddove gli atti a valle siano emessi nell’esercizio di prerogative proprie del datore di lavoro, la situazione giuridica

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Notifica dell’impugnazione al difensore costituito per più parti.

Art. 170 c.p.c. La problematica della notifica di un’unica copia dell’atto di impugnazione al difensore, il quale assista diversi soggetti, è stata risolta dal legislatore con la nuova formulazione dell’art.170 cpc, che, nel disciplinare le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, al comma 2, espressamente statuisce che “E’ sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti”. La formulazione del riportato art.170, comma 2, cpc ha trovato conforto anche nella giurisprudenza della Suprema Corte che, con sentenza 15.6.2018 n.15920, ha affermato che quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell’atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l’atto è diretto. Il principio di cui all’art.170, comma 2, cpc opera anche nell’ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse (Cass. 13.3.2018 n. 6059; Cass. 8.11.2012 n. 19297). E’ valida, quindi, la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensorecostituito in rappresentanza di più parti (Cass., sez.un., 15.12.2008 n. 29290); non è necessario che l’atto di impugnazione sia notificato presso il difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate. La regola che l’atto di impugnazione fosse notificato al difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate era “sproporzionata” rispetto al compito del difensore di assistere i clienti, che ben può essere conseguito con la notifica di una sola copia dell’impugnazione. Il principio della notifica all’unico difensoredi più parti di un unico ricorso è stato confermato anche per la notifica del ricorso per cassazione (Cass. 4.10.2013 n. 22751), non determinando la notifica di una unica copia la violazione del principio del contraddittorio, né di alcun principio di diritto sostanziale (Cass. 12.5.2011 n.10386; Cass. sez.un., 15.12.2008 n. 29290). Nel caso di parte con più procuratori, si è specificato (Cass. 3.3.2014 n. 4933; Cass. 14.10.2014 n. 21698) che qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché in questo caso la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato. E’ stato così capovolto (Cass. 17.12.2014 n. 26541) l’indirizzo giurisprudenziale di cui a Cass., sez.un., 10.10.1997 n.9859, in base al quale è nulla la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato. Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/avvocato-pluridifensore-e-notifica-impugnazione/

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Sezioni Unite: impugnazione notificata senza alcune pagine e sorte processuale

SS.UU. Sentenza n. 18121 del 14/09/2016 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18121 del 14/09/2016 intervengono sulla questione della inammissibilità o meno di un ricorso per cassazione notificato alla controparte privo di alcune pagine. La pronuncia delle Sezioni Unite prende le mosse da una controversia promossa da un Condominio e avente ad oggetto la contrarietà al regolamento condominiale della trasformazione d’uso dei locali di proprietà di Tizio e lo svolgimento, in detti locali, da parte della s.a.s. il Birillo, dell’attività di bar-tavola calda, per la quale tra l’altro erano stati eseguiti lavori di adeguamento degli impianti. Il giudice di primo grado accoglieva le domande attoree e, proposto gravame, la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’impugnazione per incompetenza territoriale. La società notificava in data 04/02/2014 ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale; il Condominio con controricorso eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto la copia ad esso notificata a mezzo del servizio postale era priva di tutte le pagine pari. La società ricorrente, in data 9/11-4-2014, notificava nuovamente il ricorso per cassazione, questa volta completo di tutte le pagine. Nel costituirsi con controricorso, il Condominio intimato eccepiva nuovamente l’inammissibilità anche di tale secondo ricorso, perchè notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del primo ricorso per cassazione. La Seconda Sezione della Corte ravvisava la sussistenza di due contrasti di giurisprudenza su questioni rilevanti ai fini della decisione, tra cui quella relativa alla inammissibilità del ricorso notificato privo delle pagine pari. Pertanto disponeva la rimessione degli atti al Primo Presidente, il quale assegnava alle Sezioni Unite la soluzione, tra altri, del contrasto formatosi sul seguente quesito: – se la consegna al notificando di una copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, nel caso in cui l’incompletezza dell’atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatario a cagione della incomprensibilità assoluta di esso o di sue parti significative, determini l’inammissibilità dell’impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell’atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa del ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione. Sul punto si registrano due diversi orientamenti: a) secondo un primo indirizzo, maggioritario, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione; b) per un secondo orientamento, minoritario, se nella copia dell’atto notificato manchino delle pagine necessarie per la comprensione del contenuto intrinseco di esso, l’incompletezza della copia notificata rispetto all’atto originale determina la nullità non dell’atto, ma della notifica…tale incompletezza non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall’impugnazione, perchè questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell’oggetto e delle ragioni dell’atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica ex art. 291 cpc che consente la conservazione degli effetti dell’impugnazione e della difesa al destinatario di esso. Senza voler qui ripercorrere tutto il ragionamento seguito, si rileva che per le Sezioni Unite la seconda soluzione appare preferibile, sulla base delle seguenti considerazioni: il codice di rito non fornisce una nozione generale della inammissibilità, ma disciplina singole ipotesi di inammissibilità, tutte inerenti alla materia delle impugnazioni: oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, per lo più relativi alla mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (art. 342 c.p.c., art. 398 c.p.c., comma 2) o a vizi di forma o di contenuto dell’atto di impugnazione (artt. 365, 366 e 398 c.p.c.), le impugnazioni sono pacificamente considerate inammissibili quando siano proposte oltre i termini perentori stabiliti dalla legge (artt. 325 e 327 c.p.c.), ovvero vi sia stata acquiescenza della parte nei confronti del provvedimento impugnato, ovvero difetti l’interesse o la legittimazione ad impugnare, o il potere di impugnare non sia nemmeno astrattamente configurabile (come nei casi di inappellabilità delle sentenze ex art. 339 c.p.c.); le ipotesi di inammissibilità espressamente previste dalla legge sono accomunate dall’esistenza di un vizio di difformità dell’atto di impugnazione rispetto al modello legale; al contrario, in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina (e sempre che, ovviamente, l’originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell’atto rispetto al modello legale, nè è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti dell’impugnazione; L’ orientamento minoritario,si legge nella sentenza, è preferibile inoltre per i seguenti motivi: in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina, dalla quale sia derivato un vulnus dei diritti alla difesa e al contraddittorio, ritiene configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell’atto, e ravvisa conseguentemente la possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica. Inoltre, dal punto di vista sistematico, presuppone la prevalenza dell’originale dell’atto rispetto alla copia notificata, laddove l’indirizzo maggioritario, nel ricollegare alla notifica dell’atto incompleto l’inammissibilità dell’impugnazione, postula inevitabilmente la prevalenza dell’atto notificato rispetto all’originale. tale assunto contrasta manifestamente con l’affermazione, più volte ricorrente nella giurisprudenza, secondo cui, ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie. Pertanto, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese”. Link alla sentenza: http://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-sez-unite-18121-2016/ Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/impugnazione-notificata-senza-alcune-pagine-inammissibilita-dell-atto-nullita-della-notifica-decidono-le-sezioni-unite-103234.html Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

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Autotutela parziale: no all’impugnazione autonoma

Cassazione Civile, Sez. tributaria, sentenza 15/04/2016 n. 7511 L’annullamento parziale non può comportare alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui già noto e consolidatosi in ragione della mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, di conseguenza non si può riconoscere autonoma impugnabilità dell’atto adottato in autotutela, quando lo stesso non abbia contenuto ampliativo del precedente. E’ quanto stabilito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7511 depositata il 15 aprile scorso, superando un precedente orientamento (1). Per meglio contestualizzare la decisione innanzi richiamata è doveroso, preliminarmente, analizzare in punto di fatto e di diritto la questione sottesa, rimandando al prosieguo della trattazione ogni osservazione sugli effetti pratici che possono scaturire da una decisione così concisamente motivata. L’intervento della Corte di cassazione si giustifica per aver l’Agenzia delle entrate proposto ricorso avverso una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale veniva confermata la decisione di primo grado, con conseguente riduzione, a favore del contribuente B.R, della determinazione sintetica del proprio reddito, ai fini Irpef e Ilor (ora Irap), per gli anni 1997 e 1998, operata dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 38, IV comma, DPR n. 600/1973. Con il proprio ricorso, l’Agenzia delle entrate ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D.lgs 546/1992, configurando rispettivamente con un primo motivo, error in iudicando ex art. 360, I comma n. 3, c.p.c.; e con il secondo, error in procedendo ex art. 360, I comma n. 4 c.p.c. Lo stesso ufficio, poi, con il terzo motivo, in ragione dell’art. 360, I comma n. 3 c.p.c., ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma IV, DPR n.600/1973. Di contro, il contribuente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, II comma n. 2, c.p.c., in ragione del mancato deposito, nei termini previsti, da parte della ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica. In verità tale ultima questione è, ai fini di tale annotazione, di scarsa rilevanza. Gli stessi giudici ne hanno dichiarato l’infondatezza, dal momento che risulta allegata al ricorso copia conforme della sentenza impugnata con la relata di notifica effettuata a mezzo posta. La Cassazione ha, infatti, richiamato il principio già condiviso, alla luce del quale “in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario della spedizione dell’atto […]” (Cass., Sez. 5, n. 19750 del 19/09/2014, Rv. 632464). È, invece, più opportuno analizzare quanto di seguito si dirà. La Corte accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché ritiene fondati i due motivi di ricorso che, in quanto proponenti la medesima questione, possono essere trattati congiuntamente. Nella sentenza si può leggere come, in punto di fatto, risulti pacifico che ad essere impugnati siano stati non gli avvisi di accertamento originari, ma il provvedimento reso sull’istanza di annullamento degli stessi in autotutela. È altresì evidente che gli atti originari, non essendo stati impugnati, sono divenuti definitivi ancor prima che fosse emesso provvedimento in autotutela per l’annullamento degli stessi. E sulla scorta di tale premessa, è applicabile al caso di specie il principio sancito dalla sentenza Cass. S.U 3698/2009 (2), giustificando il discostamento rispetto al precedente orientamento – come riconducibile alla sent. Cass, sez 5, n.14243/2015 (3) – sulla scorta di un’argomentazione che presta il fianco a dei fraintendimenti. Ad una prima lettura, la Corte sembra affermare il principio secondo il quale deve escludersi l’autonoma impugnabilità dell’ annullamento parziale o comunque di un provvedimento di autotutela di portata riduttiva rispetto alla pretesa impositiva contenuta negli atti divenuti definitivi, poiché esso non può comportare alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui già noto e consolidatosi in ragione della mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento; diversamente deve ammettersi una autonoma impugnabilità del nuovo atto, se questo ultimo ha una portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa. Se così è, non può tralasciarsi di evidenziare che la Corte di cassazione interpreta letteralmente l’art. 19 Dlgs 546/1991, ritenendo che da questo non possa derivarne la legittimazione ad una autonoma impugnabilità del diniego parziale di autotutela. Seppure è ormai orientamento diffuso ritenere che “nonostante l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’alt 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa Tributaria, quale il provvedimento di autotutela” (4). E tanto più, ciò pare giustificarsi alla luce della necessità di evitare comportamenti elusivi per cui, nonostante lo spirare del termine decadenziale di impugnazione, si consentirebbe di aggirare l’ostacolo della tempestività del ricorso, proponendo ricorso avverso successivo atto, nonostante la definitività dell’atto originario. E tuttavia, potrebbe non rinvenirsi la ragione per cui un tale tipo di ragionamento risulterebbe diversamente applicabile a seconda della portata ampliativa o meno dell’atto adottato in autotutela. Per questo stesso motivo, a parere di chi scrive, è necessario uno sforzo ermeneutico in virtù del quale possa ritenersi giustificata la decisione della Corte di Cassazione. E ciò, non solo al fine di chiarire il cambio di orientamento rispetto alla precedente e difforme giurisprudenza, ma anche nell’ottica di evitare un insostenibile vulnus al diritto di difesa. Per meglio chiarire. Se è vero che il diritto applicato alla realtà concreta è suscettibile di multiformi declinazioni, può apparire plausibile ritenere che la Cassazione abbia voluto evidenziare, al tempo stesso, la regola e l’eccezione. È regola che, in ossequio all’art. 19, D.lgs 546/1992, non vada riconosciuta autonoma impugnabilità all’atto adottato in autotutela; è eccezione riconoscere autonoma impugnabilità dell’atto adottato in autotutela, quando lo stesso abbia contenuto ampliativo del precedente, e ormai definitivo, atto. Tale conclusione si giustifica per la più generale e imprescindibile necessità di garantire tutela a un diritto costituzionalmente sancito, quale è il diritto di difesa. Il contribuente deve essere sempre in grado di poter difendere la

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