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Conoscere le percentuali di invalidità civile.

Premessa Quella che noi chiamiamo comunemente invalidità civile è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo. Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33 per cento d’invalidità. L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dell’handicap, secondo la legge 104, è infatti una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse (come, ad esempio, i permessi retribuiti). (traggo spunto dal Convegno INPS “L’accertamento Medico-Legale unico in invalidità civile nella regione Lazio. Il ruolo dell’INPS tra diritti, equità e scienza”, tenutosi i giorni 27 e 28 novembre a Fiuggi) Agevolazioni per l’invalidità Invalidità superiore al 33 per cento Bisogna innanzitutto precisare che lo status d’invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore ai 1/3, cioè superiore al 33 per cento (Meno del 33 per cento: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”). Per la persona con invalidità superiore a questa soglia è previsto il diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica. La commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili. Nota bene: Il DPR n. 495/1992, art. 381 e successivo DPR n. 503/1996, art. 12, comma 3 prevedono che “… anche alla categoria dei non vedenti” è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita comprovata istanza, lo speciale “contrassegno invalidi”. I non vedenti, non sono tenuti, in sede di rilascio del contrassegno, a produrre specifica certificazione medico-legale che attesti una connessione funzionale tra minorazione visiva e difficoltà nell’atto della deambulazione. Per i minori di 18 anni, che hanno “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” e che sono iscritti in scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, è riconosciuta dalla commissione medica il diritto all’indennità di frequenza, che è una prestazione economica a sostegno dell’inserimento scolastico. Ricordo che: L’indennità di frequenza è incompatibile con: · qualsiasi forma di ricovero; · l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; · l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; · la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; · l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole (ovviamente, per i minori ciechi parziali il trattamento più favorevole è quello INVCIV per cecità- pensione per 13 mensilità ed indennità speciale per 12 mensilità). Invalidità superiore al 45 per cento Chi possiede una percentuale d’invalidità dal 46 per cento ha la possibilità di usufruire del collocamento mirato (legge 68/1999). Per questi soggetti, nonché per i non vedenti ed i sordomuti, è infatti previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta commissione dell’Asl/INPS. I lavoratori con invalidità civile superiore al 45 per cento possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto part-time del 50 per cento più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana). Invalidità dal 50 per cento I lavoratori invalidi oltre il 50 per cento possono fruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno, se previsto dal CCNL. Questo congedo è indennizzato come l’assenza per malattia. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per le assenze per malattia e per i permessi legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento. Riferimento normativo: Art. 7 del D.lgs 119 del 18 luglio 2011: “… ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”. · Nota bene – il congedo, che non può superare i 30 giorni l’anno, può essere fruito anche in maniera frazionata; – il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta (art. 7 – comma 2 del D.lgs 119/2011); – la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia; – l’effettuazione delle cure deve essere documentata. In ogni caso, consiglio di verificare quanto specificatamente previsto dal Contrato collettivo nazionale di lavoro di categoria. Invalidità dal 60 per cento A partire dal 60 per cento d’invalidità, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Invalidità dal 67 per cento Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3, è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Si può godere inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica. Per quanto riguarda l’esenzione ticket per visite o per farmaci consiglio di rivolgersi alla Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione. Se dipendenti privati, i lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (con riduzione della propria capacità lavorativa, in corso di servizio) hanno diritto, con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, all’assegno ordinario d’invalidità (c.d. assegno IO).

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Divieto di trasferire chi assiste parente disabile prescinde dalla gravità dell’handicap

Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 12/12/2016, n. 25379 Il divieto di trasferire il lavoratore che assiste un parente disabile, previsto dall’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992, prescinde dal previo accertamento della gravità dell’handicap da parte delle commissioni mediche delle Unità Sanitarie Locali (oggi, ATS – Agenzie di Tutela della Salute) di cui all’art. 4 della medesima legge. É quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25379 del 12 dicembre 2016. La vicenda giudiziaria prende le mosse dalla impugnazione, da parte di una lavoratrice, del trasferimento (e del susseguente licenziamento) disposti nei sui confronti. Più precisamente, la lavoratrice adduceva di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap, tanto da avere avviato la procedura per l’ottenimento dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992. Di qui la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per essere stato assunto in violazione del divieto posto dalla norma in esame. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano, tuttavia, confermato la legittimità del provvedimento datoriale stante l’assenza di valida documentazione medica attestante la gravità dell’handicap. All’epoca del trasferimento, infatti, il procedimento per l’ottenimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 era ancora pendente. La disabilità, quindi, non era stata ancora accertata, nella sua gravità, dagli organi competenti. Per tale ragione i Giudici (di primo e secondo grado) avevano stabilito che, in capo al datore di lavoro, non vi fosse alcun divieto di trasferimento. La vicenda è stata, infine, sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione che ha ritenuto fondate le doglianze della lavoratrice. La pronuncia in esame – richiamata la precedente giurisprudenza in materia (e, in particolare la sentenza della Cassazione n. 9201/2012) – ha, anzitutto, sottolineato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 che tenga conto del principio solidaristico posto dall’art. 3, comma 2 Cost., così come pure dei principi sanciti dall’art. 26 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili del 13 dicembre 2006 ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 2009. Ebbene, partendo da tale premessa, la Suprema Corte ha considerato non corretta l’interpretazione letterale e formalistica della disposizione in esame “sposata” dai Giudici di merito. Secondo la sentenza in commento, infatti, al fine di valutare la legittimità o meno del trasferimento non ci si può limitare al dato, per l’appunto formalistico, della presenza o meno di documentazione medica proveniente dagli organi previsti dalla legge. Al contrario, occorre “procedere ad una valutazione della serietà e della rilevanza (sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza) dell’handicap”. In altre parole, occorre considerare le reali e concrete esigenze di assistenza del famigliare disabile anche “a fronte delle esigenze produttive sottose al trasferimento”, operando, quindi, un raffronto tra di esse. Ciò allo scopo di valutare se le necessità aziendali siano di una urgenza tale da potersi imporre sulle contrapposte esigenze del lavoratore (e del parente portatore di handicap). Valutazione che, nel caso di specie, a giudizio della Cassazione, era stata completamente omessa. In definitiva, quindi, dalla pronuncia in commento, si deduce che il diritto del famigliare di un disabile a non essere trasferito ha una portata più ampia rispetto al diritto alla fruizione di permessi retribuiti, non essendo (a differenza di quest’ultimo) rigidamente subordinato al formale accertamento della gravità dell’handicap. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/19/divieto-di-trasferire-chi-assiste-parente-disabile-prescinde-da-accertamento-della-gravita-handicap Foto: http://www.laleggepertutti.it/93829_legge-104-trasferimento-del-lavoratore-se-necessario-allazienda

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