Assenza di motivazione nella sentenza: alcuni chiarimenti.

Il contenuto della sentenza La sentenza, atto giurisdizionale per eccellenza, deve del resto contenere, oltre al dispositivo, ossia la parte nella quale è contenuta la decisione del giudice, anche la motivazione, nella quale il giudice espone la ricostruzione dei fatti ed il ragionamento logico-giuridico che giustifica il segno della decisione adottata. L’obbligo di motivazione è previsto all’art. 111 Cost. co. 6, come garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario e di buona amministrazione della Giustizia, nonché nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[1]. La motivazione costituisce una delle parti essenziali della sentenza, a garanzia del principio del giusto processo il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto[2], nonché a garanzia del diritto all’azione e del diritto alla difesa. Quando la motivazione è assente Come è stato più volte ribadito in giurisprudenza, la motivazione è assente quando l’enunciazione della decisione è priva di argomentazione, oppure quando la motivazione formalmente esiste ma le sue argomentazioni sono svolte in modo da non riconoscerla come giustificazione della decisione[3]. La motivazione deve comprendere la succinta esposizione dei fatti di causa; laddove manchi, la stessa risulta essere meramente apparente in quanto non consentirebbe di comprendere l’iter logico seguito dal giudice per pervenire al risultato enunciato. La sentenza, inoltre, è motivata anche quando richiami in maniera sistematica le ragioni contenute in altro atto o provvedimento esterno, ovvero quando faccia riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi – c.d. motivazione per relationem[4] – ma, ai fini della sua validità, occorre che l’atto richiamato venga indicato in maniera precisa, in modo che sia agevolmente rintracciabile e conoscibile. In pratica, i giudici non possono limitarsi alla condivisione di una determinata interpretazione, ma devono anche spiegare le norme, i motivi e le ragioni. La sentenza, quindi, è nulla laddove si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo[5]. A tal proposito un noto giudice di Milano, dott.ssa Maccora, ha così dichiarato: «Le sentenze sono lo specchio del nostro lavoro. Per questo devono essere scritte in maniera inappuntabile. Non dimentichiamo che chiarezza, pertinenza e comprensibilità sono indici della qualità della democrazia di un ordinamento»[6]. Un esempio di motivazione assente Dopo aver analizzato i criteri ai quali deve uniformarsi un giudice nel motivare correttamente le sentenze, facciamo l’esempio di una sentenza nella quale è ravvisabile una totale assenza di motivazione. Si pensi al caso di un procedimento che abbia come oggetto un’ipotesi di sinistro mortale e in cui il giudice, a fronte della domanda proposta dai superstiti della vittima, si limiti a rigettarla con una sintetica sentenza di poche pagine, omettendo di analizzare le molteplici norme interessate e limitandosi alla sola condivisione di una interpretazione personale priva di sostegno sia normativo che giurisprudenziale, non consentendo di ricostruire in alcun modo l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice. Con una sentenza di tal genere, il giudice si limita a una parziale ricostruzione descrittiva della dinamica del sinistro non comprovata da un effettivo e tangibile riscontro giurisprudenziale come se la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Appello non si fossero mai pronunciate in casi analoghi creando dei precedenti e ignorando, quindi, la presenza di una ormai consolidata giurisprudenza, in caso di sinistri stradali, della responsabilità esclusiva in capo al conducente o al pedone, o dell’eventuale concorso di responsabilità di entrambi. E’ evidente che una simile pronuncia viola i precetti costituzionali e le regole che determinano la struttura delle sentenze. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/34150-quando-manca-la-motivazione-della-sentenza.asp Note: [1] L’art. 6 CEDU così sancisce “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e delle sue obbligazioni di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente […].‘ [2] Corte Costituzionale sentenza n. 349/2007. [3] Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 8053/2014. Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20112/2009. [4] L’art. 118 disp. att. c.p.c. così sancisce “La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, co.2 n.4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicanti le norme di legge e i principi di diritto applicati […].” [5] Cass. Civ., Sez. VI TRI, ord. n. 4294/2018. [6] V. La GIP del caso Yara: “Più attenzione alle parole usate nelle sentenze” su Corriere della sera, 14 marzo 2019 di Fiorenza Sarzanini
Diritto allo sciopero: natura giuridica e limiti nella più recente giurisprudenza di legittimità

Il presente contributo si pone come obiettivo quello di fornire una sintetica panoramica dei profili principali del diritto allo sciopero esercitato dal lavoratore subordinato, prendendo spunto dalle indicazioni emerse dalle ultime pronunce della Corte di Cassazione che hanno delineato i contorni dell’istituto. L’angolo di visuale non sarà limitato ad un approccio casistico, in quanto si tenterà di inquadrare le più recenti acquisizioni della prassi giudiziale in una prospettiva sistematica di più ampio respiro, così da collocare il diritto vivente nel relativo contesto normativo di riferimento. 1. Inquadramento normativo (cenni) Il diritto allo sciopero rinviene il proprio fondamento super-primario nell’articolo 40 della Costituzione. Tuttavia, il Costituente non ha disciplinato l’istituto, limitandosi a riconoscerne l’esistenza e a rinviare alle leggi ordinarie per ciò che concerne la disciplina di dettaglio relativa all’esercizio del diritto. Lo sciopero trova cittadinanza anche nelle fonti sovranazionali, come si desume dall’articolo 28 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, che espressamente consacra il diritto dei lavoratori di “ricorrere, in caso di conflitti…ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”. All’indomani dell’approvazione del Trattato di Lisbona, la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell’Unione, con un conseguente rafforzamento della tutela dei diritti in essa sanciti, ivi compreso il diritto di sciopero. L’equiparazione ai trattati ha ricadute applicative notevoli, che si concretizzano nella possibilità di adire la Corte di Giustizia in occasione di controversie in cui il lavoratore lamenti un’indebita compressione delle prerogative ad esso riconosciute; ciò sempre che si ricada in materie in cui l’Unione Europea esercita la propria competenza. Come anticipato, la Costituzione rinvia alla legge ordinaria per quanto concerne la regolamentazione del diritto di sciopero. Tale delega è stata esercitata tardivamente dal legislatore, che solo nel 1990 ha approvato la legge n.146 relativa “all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e alla “salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”. Attraverso la citata legge, il cui ambito applicativo è in ogni caso limitato ai servizi in parola, è stata anche istituita una Commissione di garanzia deputata a dare attuazione alla disciplina posta, vigilando sulla sua corretta applicazione. La cornice normativa di riferimento, in disparte interventi settoriali volti a regolamentare lo sciopero di peculiari tipologie di lavoratori (personale di polizia, assistenti di volo), è completata dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali di ciascun comparto, nei quali le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali concordano con le rappresentanze sindacali “le prestazioni indispensabili” che sono tenute ad assicurare i lavoratori nell’ambito dei menzionati servizi. In conclusione, può osservarsi come il legislatore abbia optato per un sistema in cui compete all’autonomia collettiva formulare le regole da rispettare in occasione del conflitto, laddove invece la legge ha il compito di stabilire il perimetro entro cui deve svilupparsi l’azione negoziale delle parti sociali. 2. Natura giuridica del diritto di sciopero L’evidenziato fondamento super-primario del diritto di sciopero è stato più volte messo in risalto dalla giurisprudenza di legittimità, che attraverso una “actio finium regundorum” ha puntualmente distinto l’istituto da figure che sono ad esso assimilabili solo sotto il profilo effettuale della assenza del dipendente dal posto di lavoro. Emblematica in tal senso è la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nella Sentenza del 16 settembre 2016, n. 18195, in cui si evidenzia l’ontologica differenza tra il diritto di sciopero e le altre ipotesi di assenza giustificata dal lavoro. Contrariamente a fattispecie quali astensione dovuta a malattia o infortunio, lo sciopero costituisce “una delle pochissime ipotesi di “autotutela” di bisogni e pretese individuali e collettive di rilievo primario che determina la sospensione degli obblighi contrattuali tra le parti, tra i quali anche l’obbligo contributivo per il datore di lavoro” . Partendo da tale premessa, la Corte va oltre il profilo schiettamente giuridico e proietta il diritto di sciopero in una dimensione “sociale”, espressamente qualificandolo come “esercizio di un diritto costituzionale individuale ma ad esercizio collettivo”. L’essenza “relazionale” dello sciopero, come si vedrà nel seguente paragrafo, è una acquisizione consolidata della prassi giurisprudenziale, tant’è che la Corte di Cassazione vi fa espresso riferimento anche laddove si tratta di delineare i limiti all’esercizio del diritto in parola. 3. Limiti all’esercizio del diritto Come anticipato, era intenzione del Costituente demandare al legislatore ordinario la fissazione del concreto ambito e delle modalità attuative dello sciopero. Tale scelta, oltre a desumersi dalla formulazione volutamente generica dell’articolo 40 della Carta, risultava anche la più coerente, vista l’impossibilità di imbrigliare in un testo denso di principi un fenomeno che nella prassi può assumere le più variegate forme. Quanto immaginato dal legislatore costituzionale, tuttavia, non può dirsi pienamente realizzato, vista la mancanza di una legge attuativa che disciplini in modo organico e omnicomprensivo le modalità di esercizio del diritto. L’assenza di una cornice normativa di riferimento ha imposto agli interpreti di porre rimedio alla lacuna, onde evitare che possa configurarsi nell’ordinamento un diritto la cui attribuzione risulti indiscriminata e sottratta a qualsiasi forma di contemperamento con coesistenti situazioni soggettive di pari rango. In tale contesto, ancora una volta è risultata decisiva l’opera di supplenza svolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha provveduto a individuare gli eccezionali ostacoli che possono frapporsi alla libera esplicazione del diritto costituzionale in parola. A tal uopo, la recente Sentenza della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2015, n. 24653 ha specificato come lo sciopero sia in linea di principio scevro da vincoli, “se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all’incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica . Ciò premesso, la Corte ha ritenuto illegittime le forme di protesta rimesse all’arbitrio dei lavoratori interessati, stigmatizzando lo sciopero attuato mediante modalità prive di alcuna predeterminazione. Il diritto di sciopero, infatti, nasce e si sviluppa nell’ambito di una realtà che coinvolge una pluralità di interlocutori, sicché l’illiceità di tali condotte “isolate” si annida nella circostanza che esse “snaturano la forma e la finalità tipicamente collettive” dell’istituto in parola. Siffatte forme