giurisdizione

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Controversie scolastiche: Tar o giudice del lavoro?

Tramite il proprio difensore il ricorrente impugnava i decreti con cui la scuola disponeva la risoluzione del contratto a tempo determinato già stipulato per la copertura di un posto come collaboratore scolastico nella medesima istituzione scolastica a seguito della rideterminazione del punteggio in precedenza attribuitogli nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di riferimento. Si impugnavano anche gli atti presupposti, come il decreto ministeriale n. 640/2017, relativo al rinnovo delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, nonché i decreti nn. 717/2014 e 430/2000, recanti norme sulla modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA. Il TAR del Lazio con la sentenza n°08733/2020 con una motivazione articolata pone dei paletti importanti sulla questione della giurisdizione e ciò può essere utile per capire a quale autorità giudiziaria ci si debba rivolgere in questo tipo di contenzioso. In un contesto dove la “disputa” tra diritto soggettivo e interesse legittimo, comportano una sorta di partita a ping pong tra la giurisdizione amministrativa e ordinaria che a volte si traduce in una sorta di scusante per non voler decidere una controversia rimettendola ad altra giurisdizione e di mezzo ci va sempre il povero lavoratore. Cosa che ora con la nuova OM, guardando ai docenti, che disciplina le GPS e graduatorie d’istituto, pare riconoscersi la competenza esclusiva della giurisprudenza amministrativa. Ma sarà realmente così? Di chi è la giurisdizione in materia di graduatorie d’istituto? “Orbene, al Collegio non sfugge l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di gestione delle graduatorie di istituto. A fronte di un orientamento che tende a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis SS.UU. sent. n. 17123/2019) esiste invero un differente approccio esegetico che giunge ad opposte conclusioni affermando la giurisdizione amministrativa (cfr. C.g.a. sent. n. 289/2020). Tuttavia, la consistenza e l’importanza del contenzioso in parola unitamente ai recenti chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sull’individuazione degli atti di “macro-organizzazione” in ambito scolastico (cfr. sent. nn. 4318/2020 e 8098/2020), i cui principi risultano applicabili anche al caso di specie, spingono questo Collegio, a seguito di meditata ed attenta valutazione, ad aderire all’orientamento seguito dalle Sezioni Unite, ritenendo pertanto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all’odierna controversia per le ragioni di qui di seguito riportate. Il DM 640 del 2017 non ha natura regolamentare Per il giudice amministrativo il decreto che indice la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA non ha natura regolamentare, “essendo la sua funzione limitata, per espressa previsione normativa, all’individuazione dei termini e delle modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie in parola, per la loro formazione e per l’individuazione dei soggetti destinatari delle supplenze. Appare dunque evidente come i contenuti dell’atto impugnato non siano riconducibili alla spendita del potere pubblicistico con cui l’Amministrazione determina in via autoritativa la propria struttura fondamentale”. Principio che riguarda dunque tutti i DM chiamati a disciplinare la materia delle graduatorie. L’OM sulle GPS  e GDI contempla solo il ricorso alla giustizia amministrativa Guardando sul fronte docenti, con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, si è disposto: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. L’articolo 4 comma 5 ivi richiamato afferma: “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”. Dunque l’OM in questione interviene in deroga, fino al 2022, alla necessità di provvedere a disciplinare la materia con un decreto ministeriale. L’OM in questione introduce la competenza esclusiva della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle graduatorie in questione, infatti all’articolo 9 si afferma che il provvedimento della pubblicazione delle graduatorie, GPS e d’istituto è ammesso solo ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. La differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo Pur essendo una questione tecnica, ha chiaramente dei risvolti sostanziali che alla fine interessano i lavoratori della scuola che sono costretti ad adire le vie giudiziarie per far valere i propri diritti. Il giudice amministrativo, disconoscendo la propria competenza sul punto, in materia di giurisdizione, rileva come l’attrazione alla cognizione in via principale del giudice amministrativo sui regolamenti, ovvero sugli atti amministrativi generali, sia legata a doppio filo alla lesività immediata delle statuizioni in essi contenuti ed alla conseguente e necessaria loro tempestiva impugnazione. “Con ciò significando che laddove atti di natura generale rechino disposizioni illegittime ma non idonee a recare nocumento in via diretta nella sfera giuridica soggettiva dei privati, a rilevare ai fini della causa petendi, ossia dell’effettiva situazione giuridica incisa fatta valere in giudizio, non possono che essere gli atti esecutivi che nel richiamare tali statuizioni determinano la concretezza e l’attualità dell’offesa, legittimando la conseguente reazione processuale dei privati. Da ciò non può che discendere che laddove gli atti a valle siano emessi nell’esercizio di prerogative proprie del datore di lavoro, la situazione giuridica

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Alunni disabili: sull’attribuzione delle ore di sostegno decide il Tar o il Tribunale?

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 12/04/2016 n. 7 Sulla questione relativa all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni disabili, si possono distinguere due tipologie di controversie: quelle aventi ad oggetto l’esercizio del potere organizzatorio, che si pongono temporalmente prima dell’approvazione del piano educativo individualizzato, nonché quelle che sorgono in fase di attuazione del citato piano. Con la sentenza n. 7 depositata il 12 aprile scorso, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha affrontato il riparto fra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nelle due ipotesi. Nella specie, la mamma di un bambino affetto da autismo infantile, impugnava il provvedimento col quale il dirigente scolastico aveva assegnato al minore undici ore settimanali di sostegno, in luogo di quelle asseritamente adeguate al peculiare stato di disabilità. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, facendo riferimento al dictum reso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014. Nel dettaglio, modificando il precedente e costante orientamento che riteneva sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, le Sezioni Unite avevano affermato che la cognizione delle controversie concernenti la fase seguente l’adozione del PEI deve essere ascritta entro il perimetro della giurisdizione ordinaria. La donna proponeva quindi appello, contestando la correttezza della pronuncia declaratoria del difetto di giurisdizione amministrativa, insistendo, nel merito, nel sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado e concludendo per il suo annullamento. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ha delimitato il confine tra le due giurisdizioni, affermando che appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le contese relative alla cd. consistenza dell’insegnamento di sostegno per gli alunni disabili, afferenti la fase che precede la formalizzazione del Pei: prima della definizione del piano che stabilisce il numero di ore di sostegno necessario a garantire una corretta formazione all’alunno disabile, l’Amministrazione scolastica resta pienamente investita delle potestà relative alla formazione del Pei e, nella fase che precede la definizione dello stesso, non risulta configurabile alcun profilo discriminatorio, ravvisabile solo nell’omessa, parziale o incompleta attuazione del piano, appartenente, quindi, alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 150 del 2011. Pertanto spetta al giudice amministrativo decidere sulle liti aventi per oggetto atti e comportamenti dell’Amministrazione scolastica le quali si collocano a monte dell’approvazione del piano educativo individualizzato per l’assistenza agli alunni disabili. Al contrario, compete al giudice ordinario, trattare le controversie che si manifestano nella fase di attuazione del Pei. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/17/numero-ore-di-sostegno-a-autistico-disabile Foto:http://blog.glconsulting.com/wp-content/uploads/GLConsulting-privacy-alunni-disabili-619×264.jpg

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