Giudice di Pace: via alla sperimentazione delle notifiche via pec.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi, con la direzione generale per i Sistemi informativi e la direzione generale del Personale e della formazione, ha diramato a tutti i soggetti interessati un provvedimento per informarli dell’avvio delle fasi di e-learning e sperimentazione relativamente alle procedure di notifica e comunicazione telematica presso gli uffici del Giudice di Pace. Come preannunciato nella comunicazione inoltrata dal medesimo ufficio in data 21 Maggio 2019, in data 17 Giugno 2019, il SIGP (registro Informatico degli Uffici dei Giudici di Pace) è stato integrato con un modulo che consente alle Cancellerie di effettuare le notificazioni e le comunicazioni telematiche alle parti ed agli ausiliari del Giudice. La formazione del personale Attualmente, le utenze dei cancellieri non sono ancora state abilitate alle comunicazioni telematiche, in quanto è necessario procedere alla formazione del personale ed alla fase di sperimentazione con la quale si accerterà, ufficio per ufficio, l’effettiva funzionalità del servizio. Per formare i cancellieri in tempi celeri sull’utilizzo delle funzionalità, la direzione del Personale e della Formazione e la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, hanno reso disponibile un corso di formazione da fruire in modalità e-learning. Il corso è stato reso disponibile a partire dal 12 luglio e tratterà i seguenti argomenti: 1) Cornice normativa; 2) Selezione tipologia parte e funzionalità di modifica dati e parti; 3) Invio di comunicazioni/notificazioni telematiche; 4) Re-invio di comunicazioni/notificazioni telematiche a seguito di primo invio fallito. Contestualmente all’avvio della formazione, il personale amministrativo degli uffici dei Giudici di Pace sarà abilitato, a cura dei competenti Uffici e Presidi C.I.S.I.A., ad effettuare tramite SIGP le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cancelleria per consentire la sperimentazione. Il regime transitorio In questo periodo transitorio si utilizzerà, così come fatto per le altre fasi del PCT, il metodo del c.d. “Doppio Binario”: la cancelleria, pertanto, effettuerà le comunicazioni e le notificazioni sia con le modalità attualmente in vigore, sia con la modalità telematica utilizzando la nuova funzione In questa fase, però, solo la notifica tradizionale avrà efficacia legale. Le notifiche telematiche avranno valore legale solo quando, verificato il corretto funzionamento del sistema nella fase di sperimentazione, si dovrà inoltrare alla Direzione Generale dei Sistemi Automatizzati Informativi apposita istanza per tutti gli Uffici del Giudice di Pace ricompresi nel circondario, completa del parere del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. All’istanza dovrà essere allegata, per ogni ufficio del Giudice di Pace, la stampa di una ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesti il buon esito di una comunicazione o notificazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Infine, con la nota del 23 Aprile 2019, è stata avviata a livello distrettuale la bonifica delle anagrafe degli avvocati nei fascicoli pendenti innanzi ai Giudici di Pace. Nella nota si afferma che la corretta tenuta delle anagrafiche è condizione essenziale per il buon esito delle comunicazioni e notificazioni telematiche che, in mancanza, devono essere effettuate, come previsto dal comma 8 dell’art. 16 citato, con ricorso al telefax ed all’Ufficiale Giudiziario. Nella nota si conclude con l’invito a monitorare costantemente le attività dei gruppi di lavoro istituiti. Tali interventi, ravvisano la volontà del Legislatore Nazionale di estendere il Processo civile telematico anche ai giudizi posti innanzi al Giudice di Pace, nell’ottica della totale digitalizzazione della Giustizia. Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2019/07/30/giudice-pace-notifiche-telematiche
Giudici di Pace nuovamente in sciopero dal 26 giugno per un mese

Nuovo mese di sciopero in vista per i giudici di pace, dopo l’astensione attualmente in corso dal 15 maggio fino all’11 giugno. I giudici di pace incroceranno nuovamente le braccia per un mese dal 26 giugno fino al 23 luglio per protesta contro lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo, in attuazione della riforma introdotta dalla Legge 28 aprile 2016, n. 57. Si tratta della quarta astensione dalle udienze del 2017, dopo quelle dal 20 al 24 marzo, dal 19 al 21 aprile e quella in corso in questi giorni; ma la protesta non finisce qui, perché le associazioni rappresentative di categoria preannunciano scioperi ininterrotti di un mese ad intervalli di dieci giorni per i prossimi 4 anni. Tra i punti più contestati della riforma, oltre agli aspetti economici e previdenziali, c’è il limite di una sola udienza a settimana; “i cittadini” – ha dichiarato in una nota il segretario dell’Unagipa, Alberto Rossi – “toccheranno con mano cosa succederà quando la sciagurata riforma Orlando entrerà in vigore con i giudici di pace che non potranno tenere più di una udienza a settimana”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/giudici-di-pace-di-nuovo-in-sciopero-per-un-mese-dal-26-giugno Foto: http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/10/giudici-di-pace-confermano-sciopero-di-un-mese
Giudici di Pace: sciopero dal 6 all’11 giugno contro la recente riforma della magistratura onoraria

L’Unione Nazionale Giudici di Pace e l’Associazione Nazionale Giudici di Pace con comunicato del 24/05/2016 hanno proclamato lo sciopero della categoria dal 6 all’ 11 giugno 2016. Nel documento reso noto agli organi di stampa gli organismi rappresentativi della categoria esprimono “il grave disagio della categoria per essere costretta, dinanzi al comportamento lesivo ed omissivo del Ministro della Giustizia e del Governo, a ricorrere a reiterate e prolungate astensioni per rivendicare l’adeguamento della condizione dei giudici di pace ad elementari e fondamentali principi di diritto costituzionale, comunitario ed internazionale, preordinati a garantire l’indipendenza, imparzialità e professionalità dei giudici e finalizzati ad assicurare ai cittadini l’effettività della tutela giurisdizionale dei loro inviolabili diritti”. Sotto accusa è la recentissima legge 28 aprile 2016, n. 57 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99, di “delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace”: le suddette organizzazioni ritengono tale legge altamente lesiva dei diritti dei giudici di pace e dei principi di indipendenza del giudice e di autonomia degli uffici; in particolare: a) con una disposizione manifestamente lesiva del principio comunitario di non discriminazione è stato previsto che tutti i futuri oneri contributivi ricadano sui magistrati onorari; b) con una disposizione immediatamente precettiva (articolo 5 della legge) è stato conferito ai presidenti di Tribunale il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace, in aperta lesione dei principi costituzionali di autonomia degli uffici e di indipendenza del giudice; c) con una disposizione incostituzionale è previsto il potere dei magistrati professionali di impartire direttive ai magistrati onorari nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in aperta violazione dell’articolo 101 Costituzione; d) è previsto inoltre il licenziamento in tronco, “mascherato sotto l’eufemismo della dispensa d’ufficio”, dei magistrati onorari che per cause di forza maggiore (gravidanza, grave malattia) dovranno assentarsi dall’ufficio per 6 mesi. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Giudici di Pace: sciopero dal 6 all’11 giugno contro la recente riforma della magistratura onoraria. Foto: http://www.sinistraecologialiberta.it/notizie/riforma-magistratura-onoraria-e-dei-giudici-di-pace-de-cristofaro-non-si-tutela-magistratura-ordinaria/
Estinzione del reato per particolare tenuità: l’opposizione di persona offesa deve essere espressa Cassazione penale, SS.UU., sentenza 27/10/2015 n° 43264

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 27/10/2015 n° 43264 Si verte in un caso di ingiuria per il quale il Giudice di Pace di Chiusa, con sentenza in data 28 gennaio 2014, aveva provveduto a dichiarare l’estinzione del reato per tenuità del fatto. Nell’ipotesi considerata il fatto di particolare tenuità (con conseguente dichiarazione di estinzione del reato – emendata dalla Cassazione in pronuncia di non doversi procedere – in applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000) era stato individuato anche nell’assenza della persona offesa. Da questa circostanza si era infatti ricavata la sua mancanza di “interesse al procedimento” e la non persistenza di una “richiesta di risarcimento e di condanna dell’imputato”; a (necessario) corredo si era rilevato che il danno causato dalla condotta incriminata risultava “minimo” e che l’imputato, di giovane età, aveva trasgredito la legge penale per la prima volta. Risulta decisivo, peraltro, che la tenuità del fatto dovesse essere valutata dopo l’esercizio dell’azione penale, rendendosi necessario che l’imputato e la persona offesa non vi si opponessero; si sarebbe cioè reso necessario – questo il profilo sollevato dalla Procura – che entrambi prestassero il loro consenso a quel tipo di definizione del procedimento. In altri termini, per escludersi l’opposizione (e con essa la declaratoria di particolare tenuità) si richiederebbe un consenso esplicito, non potendo bastare l’assenza della persona offesa ad inferire il dissenso della stessa, il tutto per asserita violazione dell’art. 34, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La norma testualmente prevede che “Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”. Si richiama, all’uopo, l’insegnamento della Cassazione secondo il quale “l’estinzione [sic] del procedimento non può aver luogo “senza il consenso” della persona offesa, essendo irrilevante che essa “non è comparsa o è irreperibile””. Proprio questo è il punto critico, sul quale il provvedimento in commento attesta un passo fermo della Suprema Corte. In breve, la questione della quale sono state investite le Sezioni Unite è enunciabile nei seguenti termini: “Se, dopo l’esercizio dell’azione penale, la mera mancata comparizione della persona offesa alla udienza davanti al giudice di pace, in assenza di altri dati significativi, impedisca di ritenere che la stessa non si opponga alla definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”. Si riportano in motivazione due distinti orientamenti maturati nel corso del tempo. Secondo un primo orientamento, la mancata comparizione della persona offesa in udienza non può essere interpretata come una volontà di non opposizione rispetto ad una valutazione del giudice meramente eventuale circa la particolare tenuità del fatto, trattandosi di un fatto neutro, non espressivo di alcuna specifica volontà. Secondo altro filone giurisprudenziale, la decisione della persona offesa di non comparire in udienza implica una volontà di rinuncia all’esercizio di tutte le facoltà processuali previste dalla legge, tra cui quella di opporsi all’esito del procedimento con estinzione per particolare tenuità del fatto. Del resto – si aggiunge – l’art. 34 non richiede necessariamente la presenza della persona offesa (Sez. 4, n. 25917 del 17/06/2003, Ritucci, Rv. 225676), sicché nulla osterebbe, in questo caso, all’individuazione di un’ipotesi di particolare tenuità del fatto. Per meglio indirizzare la questione di diritto, il Collegio rileva “la natura eminentemente “conciliativa” della giurisdizione di pace, che dà risalto peculiare alla posizione dell’offeso dal reato, tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a querela, un (singolare) potere di iniziativa nella vocatio in jus (art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000)”. Il rilievo, come detto, orienta la soluzione ma non la individua; decisivo, ad avviso dei Giudici, è il difetto di impostazione che accomuna l’approccio al tema secondo quanto tracciato dai due orientamenti indicati, ovvero il comune presupposto secondo il quale l’esito liberatorio prospettato (operante in forza dell’art. 34 cit.) richieda l’adesione – implicita o esplicita – della persona offesa (o dell’imputato). Viceversa è possibile affermare, sulla scorta dell’ordinanza n. 63/2007 della Corte Costituzionale, che l’art. 34, comma 3, “prevede, ai fini dell’operatività dell’istituto de quo, nella fase successiva all’azione penale, non già una condizione positiva (il consenso), ma una condizione negativa (la non opposizione; se l’imputato e la persona offesa non si oppongono)”. Nondimeno, va chiarito che il potere di inibizione dell’esito liberatorio è soggetto a precise ed importanti limitazioni: “l’opposizione di cui si discute, incidendo sulla procedibilità dell’azione penale, rientra tra il genere di atti “idonei a determinare il contenuto della pronuncia” (per questa qualificazione, in termini generali, v. Sez. U, n. 47923 del 29/10/2009, D’Agostino, in particolare al p.6 del Considerato in diritto); con la conseguenza che possono dirsi abilitati a esprimere una simile volontà la persona offesa (e l’imputato) personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e non il difensore o altri soggetti, fatta eccezione, beninteso, per i casi di rappresentanza della persona offesa minore, interdetta o inabilitata (v. art. 90, comma 2, cod. proc. pen.)”. Le Sezioni Unite concludono pertanto precisando che “Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2015/11/05/particolare-tenuita
Multa cancellata per chi supera di oltre 40 kmh il limite di velocità se sussiste lo stato di necessità

Multa cancellata per il richiamo allo stato di necessità, anche se l’automobilista procedeva a 40 chilometri orari oltre il limite consentito: per profittare dell’esimente, l’azione deve essere compiuta per scongiurare un pericolo attuale, inteso non come probabilità in senso assoluto, essendo sufficiente anche la “ragionevole minaccia”. Lo ha disposto il Giudice di Pace di Palermo (magistrato onorario Citarda) nella sentenza 363/2016, accogliendo l’opposizione che il trasgressore aveva avanzato contro la multa elevata a suo carico. Il ricorrente era stato trovato a viaggiare sul suo veicolo viaggiando a 40 chilometri oltre il limite di velocità previsto e pertanto era scattata a suo carico la contravvenzione disciplinata dall’art. 142, comma 9, del Codice della strada. Nonostante ciò, trova accoglimento la sua richiesta di veder applicata l’esimente di cui all’art. 54 c.p., confermata dalla legge 689/91, disciplina che si configura come legge speciale per quanto riguarda i procedimenti inerenti le sanzioni amministrative. Il giudice chiarisce che lo stato di necessità si configura quando ricorre un pericolo attuale che rischia di determinare un danno alla persona: ciò significa che non solo il pericolo deve essere presente quando si trova ad agire il soggetto che chiede l’esimente, ma deve anche configurarsi in maniera imminente anche il danno che può derivare dal rischio. Per il giudice, il carattere di “attualità” del pericolo che porta a commettere l’azione illecita, impone che il rischio sia individuato e circoscritto nel suo contenuto quando il fatto viene commesso. Affinché il trasgressore non risponda dell’illecito deve, conclude il giudicante, sussistere un nesso causale preciso e indefettibile tra la necessità di sacrificare un interesse protetto e l’obiettivo di evitare il pericolo specifico. Fonte: Multa cancellata per chi supera di oltre 40 kmh il limite di velocità se sussiste lo stato di necessità (www.StudioCataldi.it) Foto: http://blog.soldionline.it/multesanzioni/multa-per-eccesso-di-velocita-devo-pagare-anche-se-in-gravidanza.html
Riforma magistratura onoraria e giudici di pace: nuove competenze

Contestualmente alla ennesima riforma del processo civile, in data 10 marzo 2016 il Senato ha approvato il ddl n. 1738, di iniziativa del Governo, recante la “Delega per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; il testo è all’esame della Camera. La delega, che avrà la durata di un anno, si pone i seguenti obiettivi: un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, disciplinandone, tra l’altro, le modalità di accesso, la durata massima dell’incarico, il procedimento di nomina e il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la responsabilità disciplinare con la specificazione delle relative sanzioni; superamento della distinzione tra giudici onorari e giudici di pace, con la istituzione di un’unica figura di “giudici onorari di pace”, che confluiranno tutti nell’ufficio del giudice di pace; istituzione della figura di “magistrato requirente onorario”, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica; obbligo per i magistrati onorari di partecipazione a corsi di formazione con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati dalla Scuola Superiore della magistratura e di partecipazione a riunioni trimestrali; la mancata partecipazione senza giustificato motivo verrà valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico. ampliamento delle competenze del giudice onorario di pace in ambito civile e penale: a) le cause e i procedimento di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria; c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria; d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000; e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000; f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria; g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; h) estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non eccede € 2.500,00; Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace; i) competenza per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma – salvo che sussistano altre circostanze aggravanti – 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali Immagine: