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Fondo patrimoniale: cosa provare per avvalersi del regime dell’impignorabilità

Tribunale, Cassino, Sez. esecuzioni, ordinanza 30/05/2016 Il conferimento di beni in un fondo patrimoniale non può più essere considerato un muro invalicabile per il creditore. E’ quanto ribadito dal Giudice della Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Cassino, con l’ordinanza pubblicata il 30 maggio scorso, in aderenza al consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Nella specie, il giudice ha visto assumere, ex persona debitoris, che il bene immobile sottoposto a pignoramento fosse da ritenere ai sensi dell’art. 170 c.c. impignorabile, in quanto conferito in un fondo patrimoniale. Il debitore, instando per la sospensiva, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., secondo comma, avverso la esecuzione immobiliare intentata contro di lui. Con l’ordinanza in parola, il Giudice non ha concesso l’invocata cautela ed ha rigettato la sospensiva. È noto il dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato sulla effettiva operatività dell’art. 170 del Codice Civile, e sulla reale portata del divieto espresso da detto articolo in deroga alla regola generale della piena responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., che informa il nostro ordinamento, nonché sul riparto del relativo onus probandi. Ai fini dell’applicazione del divieto circa la esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., è de iure condito che spetta al debitore provare l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, come pure spetta a lui dimostrare che il creditore era a conoscenza di detta estraneità. Va inoltre fornita un’interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia, che giustificano l’esecuzione anche sul fondo patrimoniale: (cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07; Cass. n. 12998/06; Cass. n. 134/84; Cass. n. 11683/01; Cass. n. 15862/09). In conformità, recentemente il Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civ. sentenza n. 765 del 20/05/2015. Nel caso in commento, è emerso che le obbligazioni assunte dal debitore erano state contratte per scopi inerenti ai bisogni della famiglia. Egli, infatti, con un preliminare rimasto inadempiuto, prometteva di vendere all’opposto l’immobile oggetto del fondo patrimoniale, dichiarando nella carta preliminare che esso era stato conferito in un fondo patrimoniale, e che egli stesso si era impegnato a chiedere al competente Tribunale le necessarie autorizzazioni alla vendita. Nel caso di specie, la natura del credito azionato risultava dichiarata dallo stesso opponente nel ricorso da lui proposto ai sensi dell’art. 169 c.c.: il debitore chiedeva al Tribunale di Cassino l’autorizzazione alla vendita dell’immobile oggetto del fondo patrimoniale, motivando la sua richiesta per esigenze volte a tutela della famiglia. Nella sua ordinanza, quindi, il Giudice di Cassino ha confermato il seguente principio di diritto: “nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto beni costituiti in fondo, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 C.p.c, l’onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, e che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Inoltre, sul debitore grava anche l’onere di provare la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore. Nel corpo della richiamata ordinanza è stato infatti osservato che “in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170 cc, per cui l’esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”. Nello specifico, la parte opponente si è limitata a provare soltanto la costituzione del fondo patrimoniale, ma non ha fornito la prova, di cui era rigorosamente onerata, degli altri due elementi, ossia l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, e la conoscenza di detta estraneità da parte del creditore. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/16/fondo-patrimoniale-cosa-provare-per-avvalersi-del-regime-impignorabilita Foto: https://farm3.staticflickr.com/2358/5767083625_4fa1b68453_b.jpg

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Fondo patrimoniale e crediti tributari: la retromarcia della Cassazione

Cassazione Civile, Sez. tributaria, sentenza 25/05/2016 n. 10794 Con sentenza 25 maggio 2016, n. 10794, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale, ammettendo la possibilità per l’ente concessionario di procedere all’iscrizione ipotecaria sull’immobile del contribuente costituito nel fondo patrimoniale, in aperto contrasto con altra recentissima sentenza dei giudici di legittimità (Cass. Civ., Sez. V, 24/02/2016, n. 3600). In particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da Equitalia avverso la sentenza della CTR Toscana che – adeguandosi al decisum di primo grado – nel ritenere legittime le doglianze del contribuente in merito alla impignorabilità dei beni in quanto conferiti nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.c., aveva ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Nello specifico, i giudici di secondo grado avevano avuto modo di sottolineare che “alla luce della normativa in essere, i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami”. Orbene, nel ricorso per Cassazione l’Ente concessionario ha eccepito quale unico motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., rilevando innanzitutto come l’art. 170 c.c. – che, come noto, testualmente prevede “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” – fa riferimento esclusivamente alle procedure esecutive e non anche all’avvio di misure cautelari, quale deve essere considerata l’iscrizione in parola, che è da ritenersi solo propedeutica ad una eventuale, non ancora certa, fase esecutiva. Inoltre, Equitalia ha altresì avuto modo di rilevare come: da una parte, il concetto “bisogni della famiglia” richiamato dall’art. 170 cit., secondo l’orientamento giurisprudenziale, è da intendersi estensivamente, con la conseguenza che il limite di impignorabilità da esso previsto non può essere opposto ai crediti di natura tributaria; dall’altra, la norma in questione, sempre secondo l’interpretazione della giurisprudenza, pone a carico del debitore l’onere di provare che il creditore era a conoscenza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia (prova che, nel caso di specie, non era stata fornita dal contribuente). Senonché, a seguito di tali motivazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il primo dei profili evidenziati dalla ricorrente, affermando come – nonostante a conoscenza di altri recenti precedenti della Corte (Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 3600 del 24/02/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 23876 del 23/11/2015) che hanno ritenuto applicabile l’art. 170 c.c. anche all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 – l’ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non ha natura di atto funzionale all’esecuzione forzata, con la conseguenza che non è possibile classificare l’iscrizione de qua quale “atto di esecuzione”. E tanto sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19667 del 18/09/2014, con la quale si è escluso che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. cit. possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendo piuttosto la stessa essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”. Ciò rilevato, alla luce di siffatta interpretazione e in considerazione del contrasto di giudicati, attualmente esistente, si ritiene quanto mai necessario un intervento in materia delle Sezioni Unite, che possa chiarire definitivamente e dare una corretta interpretazione circa l’applicabilità o meno dell’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale nell’ipotesi di debiti tributari, anche e soprattutto in considerazione delle importanti ripercussioni che tale interpretazione potrà avere nei confronti del contribuente e del suo patrimonio. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/fondo-patrimoniale-e-crediti-tributari-retromarcia-della-cassazione Foto: https://farm3.staticflickr.com/2358/5767083625_4fa1b68453_b.jpg

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Il fondo patrimoniale risponde dei debiti contratti nell’interesse della famiglia

Nota a Tribunale di Como 14 marzo 2016. Il fondo patrimoniale risponde dei debiti contratti nell’interesse della famiglia. Si considera assunto per le esigenze familiari, prescindendo dalla natura dell’obbligazione, ogni debito diretto al mantenimento e allo sviluppo della famiglia. Conseguentemente, il pignoramento dei beni apportati al fondo patrimoniale sarà ammesso solo nell’ipotesi in cui il l’istante agisca per soddisfare crediti derivanti dall’omesso pagamento di debiti contratti per esigenze familiari. Così ha stabilito il Tribunale di Como con pronuncia del 14 marzo 2016 (in www.ilcaso.it). 1. Il caso Nel caso di specie, l’opponente, coniuge del debitore esecutato, deduce l’impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, ritualmente costituito per atto pubblico e pubblicizzato nelle forme richieste dagli articoli162 u.c. e 2647 codice civile, sostenendo poi l’estraneità del debito alle necessità familiari, conosciuta al creditore procedente. Il Tribunale di Como rigetta la domanda dell’opponente, non avendo la moglie fornito la prova di estraneità alle esigenze familiari dei debiti contratti dal marito. Spetta infatti al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia, sussistendo una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari (visto anche il disposto dell’articolo 143 comma 3 codice civile). La prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici ai sensi dell’articolo 2729 del codice civile (fra le tante, Cassazione n. 1652/2016, Cassazione n. 5385/2013, Tribunale di Reggio Emilia 20 maggio 2015). 2. Il fondo patrimoniale. L’effetto di segregazione Il fondo patrimoniale (articoli 167-171 del codice civile) è una convenzione matrimoniale consistente in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito). Scopo del vincolo è quello di destinare i beni conferiti ed i loro frutti al soddisfacimento delle necessità familiari. La dottrina classifica il fondo patrimoniale come fondo separato e di destinazione. I beni che ne fanno parte non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia. Quindi il debitore, che si oppone al pignoramento, ha l’onere di provare sia che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo alle necessità familiari, sia la conoscenza del creditore di tale circostanza. I debiti per i quali si agisce in via esecutiva possono essere sorti indifferentemente sia prima che successivamente la costituzione del fondo patrimoniale, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cassazione n. 15862/2009). 3. L’orientamento della recente giurisprudenza. Casistica La giurisprudenza di legittimità e di merito, è uniformemente orientata nel ritenere che la categoria dei bisogni della famiglia vada interpretata in senso estensivo. Si vuole evitare che si dilati oltremodo l’effetto segregativo del fondo, incidendo in modo troppo riduttivo sulla tutela accordata alla generalità dei creditori dall’articolo 2740 del codice civile. Nel novero dei bisogni della famiglia vanno anche incluse le “esigenze volte al pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse sole le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi, salvo se “poste in essere al fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare” (Cassazione 15862/2009). È indubbio che i bisogni di cui si tratta non facciano riferimento soltanto all’intero nucleo familiare, riguardando altresì ogni suo componente. A titolo esemplificativo, la recente giurisprudenza ha ritenuto, a certe condizioni, contratti per esigenze familiari: debiti per oneri condominiali e spese processuali sostenuti dal condominio relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale (Cassazione 23163/2014). Tra i debiti di cui si tratta vanno compresi sicuramente quelli riguardanti le spese supportate dai coniugi per la conservazione e la manutenzione dei beni costituiti in fondo patrimoniale, dal momento che questi stessi beni sono per definizione destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (vedi anche Tribunale di Bari 2 marzo 2007); debiti tributari per l’esercizio di attività imprenditoriale e professionale tesa a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti (Cassazione 3738/2015); i debiti sorti nell’esercizio di attività di impresa (Tribunale Palermo 3 marzo 2015). Nel caso di specie uno dei debiti derivava dal mancato pagamento di ratei di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, avvenuto mediante utilizzo di partita IVA; debiti riguardanti il risarcimento danni per l’abusivo godimento di immobile ad uso abitativo da parte dei coniugi (Cassazione 18248/2014). Nel caso in oggetto, l’occupazione abusiva della casa è manifestamente funzionale ai bisogni della famiglia, così da giustificare l’attaccabilità del fondo patrimoniale. L’accertamento in concreto della riconducibilità del debito ai bisogni familiari, costituisce un tipico accertamento di fatto, rimesso all’apprezzamento del giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cassazione 12730/2007). 4. Le obbligazioni da fatto illecito Problema aperto è se il fondo patrimoniale risponda anche per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, le quali prescindono da una manifestazione di volontà del creditore. La tesi negativa fonda le sue ragioni sulla formulazione letterale della norma, che presupporrebbe una partecipazione soggettiva del creditore alla nascita dell’obbligazione. L’articolo 170 parla infatti di debiti “contratti” per scopi estranei ai bisogni della famiglia, escludendo di conseguenza i debiti da “delitto” (in tal senso, si è espresso di recente il Tribunale di Lodi, con sentenza del 14 gennaio 2016). La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità ritengono invece che il fondo sia responsabile quando la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari. Il collegamento con il fondo va individuato non nella natura dell’obbligazione, legale o contrattuale, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di essa e le necessità della famiglia (Cassazione n.15862/2009, Cassazione n. 11230/2003). Va invece respinta la tesi della necessaria diretta correlazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia (Cassazione 8991/2003). 5. Osservazioni conclusive Se è vero che l’interpretazione estensiva delle necessità familiari è funzionale alla tutela dei creditori, si osserva per contro che, restringendo troppo l’efficacia dell’istituto, lo si depotenzia, rendendolo superfluo. Una novella recente (decreto legge 83/2015, convertito in legge 132/2015) ne ha peraltro ulteriormente ridotto la portata, consentendo ai creditori di aggredire i beni del fondo patrimoniale, entro un anno dalla

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Fondo patrimoniale e azione revocatoria: da quando decorre la prescrizione?

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24/03/2016 n° 5889 Nel caso di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, l’azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, e non dalla data della stipula della convenzione, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. Non rileva la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., che costituisce mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. La Corte di Cassazione, sentenza 24 marzo 2016 n. 5889, ha confermato la sentenza di appello che ha revocato il fondo patrimoniale, considerando il periodo di prescrizione dell’azione di cinque anni, decorrente non dalla data dell’atto, ma dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La coppia di coniugi aveva stipulato la costituzione del fondo con atto notarile in data 20 aprile 1999, conferendo al fondo il diritto di usufrutto ai medesimi spettante su alcuni immobili e terreni. In data 22 settembre 2003 il marito si era accollato i debiti di una squadra di pallacanestro. In seguito la Banca aveva chiesto la condanna di entrambi i coniugi, al pagamento della somma di 2.500.000 euro e la revoca dell’atto col quale i convenuti avevano costituito in fondo patrimoniale. I coniugi si erano difesi invocando l’avvenuta prescrizione del diritto che, a norma dell’art. 2903 c.c., avviene in cinque anni dalla data dell’atto. Inoltre l’atto sarebbe stato annotato solo nell’ottobre del 2003 per un ritardo nella trascrizione da parte del Notaio rogante. La Corte d’appello di Bologna aveva però confermato la condanna del tribunale poiché l’atto, benché stipulato in data 20 aprile 1999, era divenuto effettivamente opponibile ai terzi – fra i quali la Banca creditrice – soltanto con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, avvenuta il successivo 1 ottobre 2003. Doveva ritenersi irrilevante, il fatto che nel momento della costituzione del fondo patrimoniale il marito si trovasse “in ottime condizioni economiche”, perché tale costituzione gli aveva permesso di “sottrarre parte dei suoi beni che dovevano garantire il creditore dall’adempimento dell’accollo”. La Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale seguito anche dalla Corte d’appello, secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2903 c.c., decorre dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. La Corte ha confermato l’inconsistenza della tesi secondo cui l’intento di pregiudicare le ragioni del creditore deve essere rapportato non alla data di annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ma a quella della sua effettiva stipulazione. La Cassazione, richiamando una propria decisione resa a sezioni unite – sentenza 13 ottobre 2009 n. 21658 – ha ribadito che la costituzione di tale fondo è soggetta alle disposizioni relative alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. le quali sono opponibili ai terzi dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., rileva come mera pubblicità-notizia e non compensa al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (si veda anche Cass. Civ. 12 dicembre 2013 n. 27854). La citata giurisprudenza, si legge nella sentenza, è in armonia con quella relativa alla prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, che decorre dalla data della dichiarazione di fallimento e non da quella del compimento dell’atto da revocare (Cass. Civ. 5 novembre 1999 n. 12317, e Cass. Civ. 5 dicembre 2003 n. 18607). http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/29/azione-revocatoria-e-fondo-patrimoniale-da-quando-decorre-termine-prescrizione Foto: https://www.google.it/search?q=prescrizione+reati&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZmYftgo7MAhUM8RQKHVZ0AA8Q_AUICSgD#tbm=isch&q=prescrizione+reati+clessidra&imgrc=qSWhDFvvxNGWFM%3A

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