Disabilità: gli aggiornamenti sulle agevolazioni fiscali

Logo Hd1

E’ stata aggiornata ad ottobre 2019 la Guida alle Agevolazioni Fiscali per persone con disabilità, di cui si pubblicano le principali novità. NELLA PARTE DEDICATA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SETTORE AUTO.Viene inserita una precisazione utile in merito a1. INDICAZIONI INSERITE NEI VERBALI PER L’ACCESSO ALLA AGEVOLAZIONEPer individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.– “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.– “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.– “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. 2. UNA SPECIFICA RELATIVA ALLE AUTO ELETTRICHE O IBRIDE:Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel. 3. RISPETTO ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SULLA SPESA DI ACQUISTO DELL’AUTO, si precisa inoltre che: Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo 4. VEICOLO ACQUISTATO E UTILIZZATO ALL’ESTERO UNA PRECISAZIONE:È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana. 5. Una nuova importante sezione viene riservata a uno schema sulle SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONIRiguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi). Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:– i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno– i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:– portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997)– affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)– invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)– sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)– non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità. Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure omissis). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni. 6. “INVALIDO CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA”: PRECISAZIONIL’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.La legge n. 114/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa. (Circolare Inps n. 127

7 cose che il fisco non può pignorare

Logo Hd1

Passate le consegne da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, non sono cambiate le regole della riscossione nei confronti di chi non paga le tasse. Capitolo CASA Il pignoramento immobiliare, che nel privato è consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore, nel caso dei debiti erariali invece è soggetto a una serie di limiti: – non si può ipotecare le casa se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, è necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni prima; – non si può pignorare la casa se il debito complessivamente accumulato dal contribuente è inferiore a 120mila euro e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi; – non si può pignorare la casa se il debitore non possiede (anche per quote) altri immobili oltre a quello in questione e sempre a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Per cui, in questo caso, se anche il contribuente ha un debito superiore a 120mila euro non rischia la casa. In sintesi, si legge sul portale, una casa non è pignorabile se (alternativamente): – il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro; – la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza, non sia di lusso e sia accatastato come civile abitazione. Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale, sottolinea ‘La legge per tutti’, non è al sicuro: “I più recenti sviluppi giurisprudenziali intendono i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e, come tali, sono insensibili allo schermo del fondo patrimoniale”. Quindi, “il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo”. Capitolo STIPENDIO Se viene notificato un pignoramento in banca, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione. Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente, oppure quando ormai è stato accreditato in banca. In entrambi i casi, però, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto. Se il pignoramento dello stipendio avviene in banca, non può toccare tutti i risparmi ivi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia. Capitolo PENSIONE Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l’ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto. Se la pensione viene pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto ‘minimo vitale’ (o di ‘sopravvivenza’) che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, “dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile”. Capitolo BENI DI FAMIGLIA Alcuni beni non possono essere pignorati. “Il codice li chiama ‘beni assolutamente impignorabili’ e sono: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli” si legge sul portale. Beni che, “in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato”. Capitolo AUTO DI LAVORO Se l’auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto. Capitolo POLIZZE VITA Le polizze vita sono assolutamente impignorabili da parte di qualsiasi creditore, non solo dal fisco. Capitolo CONTO CORRENTE e CASA COINTESTATI Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura (si pensi a un conto corrente o a una villetta bifamiliare) si procede in tal senso e il fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà del debitore. Altrimenti, il bene si vende per intero (si pensi a un appartamento e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore). Fonte: http://www.ilmattino.it/economia/fisco_sette_cose_pignorare-2426275.html Foto: http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/123449/pignoramento-immobile-i-vincoli-caso-per-caso.html

Obbligatoria la fattura se il professionista lavora gratis?

Logo Hd1

Che succede se il professionista non emette la fattura perché ha intesto eseguire gratuitamente la prestazione professionale? Il fisco può contestargli ugualmente lo svolgimento dell’attività e pretendere che, sulla stessa, vengano pagate le tasse? Conviene quindi emettere sempre una fattura, sia pure di importo modesto, anche in caso di servizi svolti in favore di amici e parenti, onde dormire sonni tranquilli con l’Agenzia delle Entrate? La soluzione purtroppo non è univoca e c’è chi è a favore di una tesi e chi dell’altra. Secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria di Ancona [1], il professionista che decide di svolgere un lavoro gratis, deve comunque emettere fattura, anche se rinuncia a incassare la relativa parcella: in pratica, egli deve pagare le imposte su un reddito mai percepito. Una situazione davvero paradossale che, tuttavia, vede d’accordo anche l’Agenzia delle Entrate: il fisco, stando agli ultimi accertamenti, ha iniziato a contestare una serie di prestazioni professionali nonostante le argomentazioni difensive dei professionisti secondo cui dette attività sarebbero state elargite gratuitamente a parenti e amici. Vietato fare cause in favore di parenti o amici, compilare per conto loro la dichiarazione dei redditi, eseguire un trattamento estetico o un massaggio di fisioterapia, redigere un contratto o rogitare lo statuto di una società. I giudici hanno rigettato le argomentazioni difensive di un notaio che aveva eseguito un’attività gratuita in favore di alcuni amici, bollando le sue difese come “singolari e patetiche”: non è consentito – come invece aveva sostenuto il professionista – rinunciare al proprio onorario per “rapporti di consuetudine e amicizia o per ragioni di cortesia, di convenienza sociale, di buona creanza”. Secondo la Commissione, “se il professionista avesse voluto omaggiare i clienti/amici, avrebbe dovuto regolarmente fatturare i compensi, declinandone il pagamento e accollandosi l’onere fiscale che, invece, ha accollato allo Stato e quindi a tutti i cittadini contribuenti”. In questo modo, il contribuente si trova a dover scegliere tra il pagare le imposte su una sorta di donazione e, invece, richiedere a parenti e amici un pur minimo corrispettivo, quantomeno per pagare le tasse sulla fattura. Il ragionamento è poco condivisibile poiché, seppur è vero che la scusa della parentela o dei rapporti amicali può essere utilizzata per evadere le tasse, è anche vero però, dall’altro lato, che non si può imporre al contribuente di chiedere per forza un compenso, essendo comunque rimesso alla sua esclusiva volontà la decisione tra l’onerosità o meno della propria prestazione. Così come lo Stato non può decidere il prezzo che il professionista deve praticare ai propri clienti, allo stesso modo non può imporgli se pretenderlo o meno. L’ultima parola deve essere lasciata sempre al contribuente che esegue la prestazione. Anche la legge [2], del resto, nel fissare le regole per il reddito di lavoro autonomo, stabilisce che “il reddito… è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti… e quello delle spese sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione”. Rileva, in sostanza, il principio “di cassa”, per cui la prestazione gratuita non va considerata. Che dice l’Agenzia delle Entrate Come si è anticipato a inizio articolo, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato, con maggior frequenza rispetto al passato, a pretendere il pagamento delle tasse anche sulle prestazioni professionali gratuite erogate agli amici (non, invece, con riferimento a quelle in favore dei più stretti familiari). La questione riguarda soprattutto i commercialisti: l’Ufficio effettua un riscontro tra i clienti indicati nelle fatture emesse e le dichiarazioni dei redditi trasmesse in via telematica. Qualora poi da tale confronto emergano dichiarazioni non fatturate, il Fisco procede con la ricostruzione dei ricavi/compensi non fatturati e non dichiarati. Lo stesso discorso, ovviamente, potrebbe porsi con gli avvocati (sulla base del confronto delle cause iscritte a ruolo o indicate nell’Agenda legale) o con i notai (sulla base degli atti rogitati e registrati). L’accertamento può essere effettuato anche in presenza di ricavi/compensi in linea, e dunque congrui e coerenti, con quelli stimabili sulla base dello studio di settore applicabile ai professionisti che esercitano attività di assistenza contabile. Secondo infatti la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, è legittimo procedere all’accertamento presuntivo in quanto l’omessa fatturazione di servizi effettivamente prestati rappresenta una condotta antieconomica e che la gratuità delle prestazioni non può essere considerata verosimile nei confronti di soggetti diversi dai congiunti del titolare dello studio. Il fisco giustifica la propria posizione ancorandosi ad alcuni precedenti della Cassazione secondo cui è ragionevole presumere che l’attività professionale venga sempre svolta a titolo gratuito. Cosa dice la Cassazione Con diverse pronunce rese di recente, la Cassazione ha spezzato una lancia a favore del contribuente, sostenendo, in più occasioni, la possibilità di una prestazione gratuita (leggi “Verifica per la prestazione professionale gratuita o scontata?” e “Il professionista può svolgere prestazioni gratis?”). Secondo la Corte non sono contestabili da parte dell’amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai commercialisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela e che, in ogni caso l’onerosità della prestazione professionale non è essenziale. Come difendersi Un valido suggerimento per evitare contestazioni da parte del fisco è quello di farsi firmare, da ogni cliente (sia esso amico, parente o sconosciuto), una lettera di conferimento dell’incarico, distinguendo già in anticipo quelle in cui la prestazione verrà resa a titolo oneroso da quelle, invece, gratuite. Per queste ultime è opportuno indicare le ragioni per le quali non viene chiesto alcun compenso. Così, nel caso in cui il professionista potrà sempre ricorrere contro l’atto davanti al giudice, citando l’Agenzia delle Entrate: il ricorso dovrà provare, documentazione alla mano, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e, dall’altro, dovrà contestare nel merito i rilievi dell’Ufficio giustificando la gratuità della prestazione. Si ricorda, peraltro, che in Commissione Tributaria vige il divieto della prova testimoniale. Occorrerà, in causa, evidenziare come la dichiarazione dei redditi e la contabilità non solo non rilevano alcuna irregolarità formale né alcun comportamento in contrasto con le norme tributarie, ma espongono ricavi/compensi perfettamente in

Provvedimento del Fisco è sempre impugnabile anche se il danno è puramente teorico

Logo Hd1

  Commissione Tributaria Provinciale, Lucca, sez. IV, sentenza 27/05/2015 I giudici lucchesi – in tema di diritto di difesa del contribuente destinatario di un atto impositivo notificato dall’Amministrazione finanziaria – hanno osservato che deve sempre essere assicurata ad “un soggetto, che venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole”, la facoltà di promuovere la relativa opposizione processuale nelle sedi competenti. La decisione La vertenza in questione nasceva dalla notifica di una cartella esattoriale di Equitalia Centro S.p.a. (relativa ad un debito contratto da una S.r.l. cancellata il 06.03.2006) trasmessa presso la residenza dell’ultimo liquidatore della medesima azienda. Quest’ultimo, non in proprio, bensì in qualità di “già liquidatore” della società estinta, lamentava l’errata applicazione dell’art. 2495, comma 2, c.c.[1] (la società cancellata non risponde più dei debiti, a prescindere dalla sussistenza di rapporti giuridici pendenti), dunque chiedeva la dichiarazione di inesistenza dell’atto impositivo per mancanza del destinatario, essendo un’entità aziendale giuridicamente “defunta” (Cass., SS. UU. n° 4062/2010). In tale ipotesi, come noto, i creditori insoddisfatti possono agire solo nei confronti dei soci o dei liquidatori, con la precisazione che questi risponderanno se ne risulta acclarata la responsabilità (art. 36, D.P.R. n° 602/73). In particolare, l’art. 2495 c.c., al secondo comma, stabilisce che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza della somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Secondo la tesi del contribuente, la pretesa erariale non poteva trovare accoglimento, giacché l’Ufficio commetteva due errori (di fatto insanabili): a) aveva notificato, come già affrontato, un atto impositivo ad una società cancellata; b) aveva applicato l’art. 2495 c.c. in maniera del tutto errata ed offrendo una lettura “distorta” della norma: vero è che dei debiti imputati alla società estinta, ne rispondono gli ex soci, tuttavia da un lato la richiesta del credito erariale deve essere inoltrata direttamente, nonché personalmente a questi ultimi e dall’altro – questione ancor più dirimente – la responsabilità degli ex soci/liquidatore è limitata “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipesa da colpa di questi”[2]. In breve, nella controversia in parola, l’Ufficio ometteva di depositare il bilancio finale di liquidazione e soprattutto, non dava prova che il “mancato pagamento” dei debiti sociali fosse ascrivibile all’ex liquidatore (ricorrente). A sostegno di tale orientamento, è possibile far riferimento alla sentenza della C.T.P. di Reggio Emilia n° 5/02/2015, la quale (richiamando l’ordinanza n° 28187/13 della Corte di Cassazione) osserva che “la cancellazione della società dal registro delle imprese ne causa l’estinzione, per cui l’accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa” . In conclusione, sotto l’analisi dell’esercizio della difesa processuale da riconoscere all’ex liquidatore di una società cancellata, i giudici aditi hanno quindi precisato che “l’estinzione della società determina anche il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo a chi, perdurante l’esistenza in vita della società, era affidata detta rappresentanza”, tuttavia non può essere negato il diritto di difesa al destinatario di un provvedimento amministrativo. Orbene, “in virtù del principio costituzionale” (art. 24 Cost.), al cittadino/contribuente – “sia in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente” – a cui viene notificato un atto esattoriale (come nel caso in parola) deve essere sempre garantito il proprio diritto di tutela processuale, indipendentemente dalla circostanza che il menzionato provvedimento possa essere dannoso unicamente sotto il profilo “astratto”. Fonte: Altalex, 9 marzo 2016. Nota di Federico Marrucci. ______________ [1] I debiti non liquidati dalla società estinta si trasferiscono in capo ai soci i quali rispondono dello stesso debito della società (stessa causa stesso titolo) e non di debito nuovo. Ne consegue che è perfettamente legittimo chiedere al socio, già legale rappresentante della società, l’adempimento di un debito della società stessa che, per effetto dell’estinzione, è stato trasferito ex lege al socio. [2] Su detto aspetto, cfr. anche la sentenza n° 6070/2013 della Suprema Corte.