Congedo parentale: irrilevante per ferie e tredicesima

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 L’ordinanza n. 24206/2020 della Cassazione, nel respingere il ricorso di una lavoratrice, chiarisce che ai fini della tredicesima non rileva il congedo concesso per assistere il figlio malato e che non si verifica alcuna discriminazione rispetto a quanto accade per il congedo di maternità, perché la nascita di un figlio è un evento unico e palesemente diverso. È il caso di una lavoratrice nel 2006 fruisce del congedo parentale per assistere il figlio minore affetto da leucemia. Agisce quindi in giudizio per chiedere il riconoscimento delle quote di tredicesima, della rivalutazione e degli interessi maturati sulle retribuzioni pagate tardivamente, il tutto relativamente al suddetto periodo e il risarcimento del danno di 100.000 euro per i ritardi sopra indicati e per la mancata comunicazione da parte della PA, durante il periodo in cui è stata assente, della data della prova orale di un concorso interno e del fatto che il datore stava contattando i soggetti in graduatoria per la firma del contratto. Tutte informazioni di cui la stessa veniva a conoscenza tramite i colleghi. Il giudice di primo grado rigetta tutte le richieste della donna, ma la Corte d’Appello , in parziale riforma della precedente sentenza, riconosce alla lavoratrice il diritto alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per i pregressi pagamenti tardivi, disattendendo invece la domanda relativa alle quote della tredicesima in quanto l’art. 43 comma 2 del dlgs n. 151/2001, prima delle modifiche operate dal dlgs n. 119/2011, escludeva dal calcolo della tredicesima mensilità i periodi di congedo parentale. La lavoratrice ricorre quindi in Cassazione ove solleva quattro motivi di doglianza. Con il primo fa presente che l’art. 42 comma 5 del dlgs n. 151/2001 nella versione precedente alle modifiche apportate dal dlgs n. 119/2011 rinviava alla regole sull’indennità di maternità e quindi all’art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo. Diversamente, sollevando la questione con il secondo motivo, si realizzerebbe una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere figlio disabile, se quest’ultimo non deve essere preso in considerazione per il calcolo della tredicesima. Con il terzo e quarto motivo invece la lavoratrice censura la sentenza d’appello per non essersi pronunciata sull’eccezione di omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda risarcitoria e per non aver esaminato il complesso delle condotte illegittime da cui è derivato il danno richiesto. Con l’ordinanza in commento la Cassazione rigetta il ricorso avanzato dalla lavoratrice per le ragioni che seguiranno. I primi due motivi per gli Ermellini sono infondati perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell’invocare la discriminazione per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere, come nel suo caso, un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest’ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l’arrivo di un figlio. Inammissibili il terzo e quarto motivo del ricorso per carenza di specificità, poiché la lavoratrice non ha trascritto i passaggi necessari della motivazione della sentenza del Tribunale, per consentire alla Corte di constatare le deduzioni e le allegazioni svolte tempestivamente e la sussistenza del vizio denunciato in appello, per non costringere la Corte a ricercare in autonomia negli atti i profili eventualmente rilevanti Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/40205-il-congedo-parentale-per-assistere-il-figlio-non-conta-per-la-tredicesima.asp

Avvocati: fino a mille euro per ogni figlio

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Arrivano buone notizie per gli avvocati diventati genitori da poco, con famiglia numerosa o con i figli all’asilo o a scuola. La Cassa Forense infatti, tra i bandi a tutto tondo, recentemente emanati per la formazione e le dotazioni tecnologiche dei professionisti iscritti, ha dedicato anche una serie di misure ad hoc a favore degli avvocati genitori. I bandi in questione sono 4 e riguardano sia chi ha avuto un figlio (nato, adottato o affidato) nel corso del 2016, sia chi è già genitore di due bambini e ha in arrivo un terzo bebè, sia infine chi ha i figli al nido, alla materna o al primo anno delle scuole superiori. Le provvidenze erogate a sostegno degli avvocati genitori ammontano a mille euro (per ogni figlio) e le scadenze per presentare domanda sono piuttosto ravvicinate: Bando per ogni figlio nato, adottato o affidato nel 2016 Il primo bando di concorso (sotto allegato) emanato in questi giorni da Cassa Forense riguarda la concessione di contributi in favore degli avvocati iscritti con figli nati nel corso del 2016, o che abbiano adottato o ottenuto in affidamento preadottivo uno o più figli. Le provvidenze erogate ammontano a 1.500 contributi e saranno concesse ad uno solo dei genitori anche se richieste da entrambi. Ai fini dell’ammissione, bisogna anche essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e aver dichiarato un reddito professionale inferiore a 40mila euro. L’importo concesso è pari a mille euro per ogni figlio (fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di 1 milione e mezzo di euro) e la domanda va presentata entro il termine perentorio del 16 gennaio 2017. L’istanza va redatta sul modulo reperibile sul sito della Cassa (nell’area modulistica/prestazioni assistenziali e disponibile qui sotto allegato) e inviata alla “Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R” unitamente al certificato (di nascita, adozione o affido) del figlio (o autocertificazione), alla copia di un documento valido di identità del richiedente e all’eventuale copia della sentenza di separazione. La graduatoria terrà conto, quale criterio preferenziale, tra l’altro, della mancata percezione dell’indennità di maternità o di altre provvidenze a sostegno della genitorialità del richiedente, dei parti gemellari o plurigemellari (ovvero più figli in adozione o in affido preadottivo). Bando per figli nati o adottati nel 2016 successivi al secondo Il secondo bando di concorso (sotto allegato) per l’erogazione di contributi a sostegno della genitorialità è dedicato agli avvocati iscritti alla Cassa, “genitori di un figlio nato nel 2016 e successivo al secondo o che nel corso dell’anno 2016 abbiano adottato un figlio successivo al secondo”. Il contributo, anche in tale bando, sarà assegnato ad un solo genitore e in caso di separazione dei coniugi, a colui cui spetta il collocamento prevalente del minore. Per l’ammissione al concorso, inoltre, bisognerà essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa ma non vi è limite di reddito. L’importo erogato sarà pari a mille euro in unica soluzione (sempre fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo pari a 500mila euro). La domanda va compilata sull’apposito modulo (qui sotto allegato) e inviata alla Cassa (all’indirizzo sopraindicato), unitamente alla documentazione richiesta (certificato di nascita; stato di famiglia; dichiarazione redditi 2016; documento identità; ecc.) via pec o raccomandata a/r entro il 16 gennaio 2017. Anche in tal caso verrà stilata una graduatoria che seguirà il criterio di precedenza inversamente proporzionale all’ammontare del reddito del richiedente e di quello dell’altro genitore. Bando figli all’asilo nido e alla scuola materna Oltre ai nuovi nati, la Cassa ha emanato un bando ad hoc (sotto allegato) per la concessione di contributi in favore degli iscritti con figli all’asilo nido o al primo anno della scuola materna (comunale, statale o privata). Per partecipare bisogna essere in regola con le comunicazioni alla Cassa e aver dichiarato un reddito professionale inferiore a 40mila euro. L’importo, anche per tale bando, è pari a mille euro per ogni figlio (fino alla concorrenza delle risorse stanziate pari a 1 milione di euro). La domanda, compilata sull’apposito modulo (qui sotto allegato) va inviata via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della Cassa Forense (“Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma”) entro il 31 dicembre prossimo allegando: certificato della struttura educativa attestante l’iscrizione del figlio del richiedente all’asilo nido o al primo anno di scuola materna, per l’anno 2016; copia di un documento valido di identità. La graduatoria sarà stilata sempre in base all’ordine inversamente proporzionale al reddito imponibile prodotto nell’anno 2015 (dichiarazione 2016) dal richiedente e di quello dell’altro genitore e, in caso di parità di reddito, avrà precedenza chi ha più figli minori o chi è più giovane. Bando figli iscritti a scuola L’ultimo bando (qui sotto allegato) in favore degli avvocati genitori prevede provvidenze per chi ha i figli frequentanti nell’anno scolastico 2016/2017 il primo anno della scuola secondaria superiore. Le erogazioni saranno massimo mille e per poter accedere al beneficio, bisognerà anche essere in regola con le comunicazioni alla Cassa Forense e aver dichiarato un reddito inferiore a 40mila euro. L’importo massimo erogato è pari a mille euro per ciascun figlio e la domanda va inviata alla sede centrale dell’ente, via pec o raccomandata, attraverso il modulo reperibile online sul sito istituzionale (disponibile anche qui sotto in pdf), entro il termine del 31 dicembre 2016. Alla stessa occorrerà allegare: copia del certificato rilasciato dall’Istituto scolastico attestante che il figlio, per la prima volta, frequenti nell’anno 2016/2017 il primo anno della scuola secondaria superiore; copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente ed eventuale copia della sentenza di separazione (o autocertificazione). Gli altri bandi per gli avvocati Oltre ai bandi squisitamente dedicati alla famiglia, Cassa Forense ha avviato recentemente una serie di misure per il sostegno delle competenze e l’agevolazione dell’esercizio della professione legale. A tal fine rispondono, infatti, i bandi emanati per il rimborso degli acquisti di computer, stampanti e