Adozione da parte del convivente, unioni civili e figli

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Tribunale Bologna, Sent. n. 116 del 6 luglio 2017. Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con la sentenza n. 116 dello scorso 6 luglio, ha stabilito che il figlio biologico del convivente può essere adottato dal partner. In questo modo, ancora maggior forza alle unioni civili, che vengono considerate dalla giurisprudenza, vere e proprie famiglie. I Tribunali si allineano dunque agli orientamenti dei giudici di legittimità, ammettendo la stepchild adoption all’interno delle unioni civili. Il riferimento normativo La legge in materia di adozione (Legge n.184/83) ancora oggi fa esclusivo riferimento alle coppie eterosessuali unite dal vincolo matrimoniale, nell’individuare i soggetti idonei a procedere all’adozione piena, vale a dire quella che riconosce la genitorialità degli adottanti al pari di quella biologica.. La normativa, dunque, esclude qui gli uniti civilmente e le coppie di fatto. E’ tuttavia prevista un’adozione eccezionale, in particolari casi; ad esempio, qualora il bambino abbia già rapporti di parentela con un adulto e non si trovi dunque in stato di abbandono. In questo caso, l’adozione è consentita anche a singoli e a coppie non unite in matrimonio (art.45 della succitata legge). L’ampliamento del concetto di famiglia Si riconosce, in giurisprudenza, anche l’interesse del minore a instaurare il rapporto genitoriale con la figura di riferimento con cui ha maturato una relazione, anche se si tratta di persona dello stesso sesso di colui che è già genitore. Questo orientamento si è sviluppato prima della Legge n. 76/2016, la quale ha senza dubbio recepito il comune sentire, elevando al rango di famiglia alcune realtà prima non considerate tali, ma che il diritto non poteva più ignorare. Se si presta attenzione, tutte le pronunce che coinvolgono soggetti minori, mettono comunque al centro l’interesse di questi; in tal senso, la sentenza del Tribunale di Bologna non fa eccezione, permettendo la formazione del nucleo familiare, per garantire la maggior stabilità possibile al bambino. Fonte: https://www.diritto.it/adozione-parte-del-convivente-unioni-civili-figli/ Foto: http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2016/06/22/la-cassazione-dice-si-alla-stepchild-adoption-e-ora/

7 cose che il fisco non può pignorare

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Passate le consegne da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, non sono cambiate le regole della riscossione nei confronti di chi non paga le tasse. Capitolo CASA Il pignoramento immobiliare, che nel privato è consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore, nel caso dei debiti erariali invece è soggetto a una serie di limiti: – non si può ipotecare le casa se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, è necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni prima; – non si può pignorare la casa se il debito complessivamente accumulato dal contribuente è inferiore a 120mila euro e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi; – non si può pignorare la casa se il debitore non possiede (anche per quote) altri immobili oltre a quello in questione e sempre a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Per cui, in questo caso, se anche il contribuente ha un debito superiore a 120mila euro non rischia la casa. In sintesi, si legge sul portale, una casa non è pignorabile se (alternativamente): – il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro; – la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza, non sia di lusso e sia accatastato come civile abitazione. Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale, sottolinea ‘La legge per tutti’, non è al sicuro: “I più recenti sviluppi giurisprudenziali intendono i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e, come tali, sono insensibili allo schermo del fondo patrimoniale”. Quindi, “il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo”. Capitolo STIPENDIO Se viene notificato un pignoramento in banca, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione. Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente, oppure quando ormai è stato accreditato in banca. In entrambi i casi, però, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto. Se il pignoramento dello stipendio avviene in banca, non può toccare tutti i risparmi ivi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia. Capitolo PENSIONE Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l’ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto. Se la pensione viene pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto ‘minimo vitale’ (o di ‘sopravvivenza’) che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, “dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile”. Capitolo BENI DI FAMIGLIA Alcuni beni non possono essere pignorati. “Il codice li chiama ‘beni assolutamente impignorabili’ e sono: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli” si legge sul portale. Beni che, “in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato”. Capitolo AUTO DI LAVORO Se l’auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto. Capitolo POLIZZE VITA Le polizze vita sono assolutamente impignorabili da parte di qualsiasi creditore, non solo dal fisco. Capitolo CONTO CORRENTE e CASA COINTESTATI Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura (si pensi a un conto corrente o a una villetta bifamiliare) si procede in tal senso e il fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà del debitore. Altrimenti, il bene si vende per intero (si pensi a un appartamento e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore). Fonte: http://www.ilmattino.it/economia/fisco_sette_cose_pignorare-2426275.html Foto: http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/123449/pignoramento-immobile-i-vincoli-caso-per-caso.html

Trust familiare: sì al sequestro preventivo finalizzato alla confisca

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza 07/03/2016 n° 9229 L’atto gratuito a favore di congiunti, soprattutto ove effettuato in tempi sospetti, è da considerare elemento indiziario significativo e sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto, così come l’interposizione reale che, una volta provata, rientra tra i casi in cui è ammessa la confisca. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 7 marzo 2016, n. 9229. Alla Corte veniva rimessa la questione circa la possibilità di sottoporre, nel corso delle indagini preliminari, a misure cautelari (sequestro preventivo strumentale alla successiva confisca per equivalente) beni in relazione ai quali l’indagato aveva attuato meccanismi di segregazione patrimoniale (nella specie la creazione di un trust familiare), tali da condurre ad una diversificazione tra il suo patrimonio personale, aggredibile, e quello segregato, che viceversa poteva essere inteso in linea di principio escluso dall’ambito della pretesa cautelare del giudice penale. La caratteristica fondamentale del trust, come evidenziato dalla giurisprudenza, è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente che al soggetto trasferitario; i beni trasferiti, pur appartenendo al trasferitario, non sono suoi: il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo è nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari. Di conseguenza, i creditori del trasferitario non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché questi sono in proprietà del trustee, i creditori di quest’ultimo non possono del pari soddisfarsi perché i beni sono oggetto di segregazione e i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi solo sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate. Il trust può essere costituito anche a fini meramente simulatori; in tale ipotesi, la giurisprudenza ha chiarito che presupposto essenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Ove risulti che la perdita di controllo di beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio (Cass. pen., Sez. V, 30 marzo 2011, n. 13276). Gli elementi su cui deve prestarsi attenzione, al di là del risultato conseguito dal programma di segregazione, al fine di evidenziare le vere finalità del trust sono: a) la struttura giuridica: il trust familiare è costituito dall’indagato con un semplice atto unilaterale non recettizio di natura gratuita a favore di stretti familiari, senza una reale uscita del patrimonio dall’orbita di interesse del disponente; b) l’effetto giuridico: il trust rientra tra i negozi fiduciari in cui una terza persona, a seguito dell’accordo fiduciario, amministra e gestisce i beni dell’indagato; c) le conseguenze pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust familiare i beni dell’indagato restano comunque nell’ambito familiare, sicché essi continuano a rimanere nella sua disponibilità in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto giuridico creato dallo stesso indagato, che si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni. Secondo gli ermellini è necessario accertare se il soggetto disponente, dopo la costituzione del trust, conservi ancora una forza di dominio sui beni conferiti in esso, tale da attrarli ancora nella sua sfera di disponibilità. Eventuali indici sintomatici possono essere costituiti da una possibile compartecipazione del disponente nella struttura societaria interna al trustee, la gratuità del negozio, la permanenza, in capo al disponente, di ampi poteri di gestione dei beni tali da inficiare la validità complessiva del trust, l’opportunismo individuabile nel trasferimento della qualifica di trustee nell’immediatezza dell’avvio delle indagini preliminari e la sussistenza di legami parentali tra disponente e beneficiari. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/09/trust-familiare-si-a-sequestro-preventivo-finalizzato-alla-confisca

Trust familiare: sì al sequestro preventivo finalizzato alla confisca

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza 07/03/2016 n° 9229 L’atto gratuito a favore di congiunti, soprattutto ove effettuato in tempi sospetti, è da considerare elemento indiziario significativo e sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto, così come l’interposizione reale che, una volta provata, rientra tra i casi in cui è ammessa la confisca. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 7 marzo 2016, n. 9229. Alla Corte veniva rimessa la questione circa la possibilità di sottoporre, nel corso delle indagini preliminari, a misure cautelari (sequestro preventivo strumentale alla successiva confisca per equivalente) beni in relazione ai quali l’indagato aveva attuato meccanismi di segregazione patrimoniale (nella specie la creazione di un trust familiare), tali da condurre ad una diversificazione tra il suo patrimonio personale, aggredibile, e quello segregato, che viceversa poteva essere inteso in linea di principio escluso dall’ambito della pretesa cautelare del giudice penale. La caratteristica fondamentale del trust, come evidenziato dalla giurisprudenza, è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente che al soggetto trasferitario; i beni trasferiti, pur appartenendo al trasferitario, non sono suoi: il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo è nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari. Di conseguenza, i creditori del trasferitario non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché questi sono in proprietà del trustee, i creditori di quest’ultimo non possono del pari soddisfarsi perché i beni sono oggetto di segregazione e i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi solo sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate. Il trust può essere costituito anche a fini meramente simulatori; in tale ipotesi, la giurisprudenza ha chiarito che presupposto essenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Ove risulti che la perdita di controllo di beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio (Cass. pen., Sez. V, 30 marzo 2011, n. 13276). Gli elementi su cui deve prestarsi attenzione, al di là del risultato conseguito dal programma di segregazione, al fine di evidenziare le vere finalità del trust sono: a) la struttura giuridica: il trust familiare è costituito dall’indagato con un semplice atto unilaterale non recettizio di natura gratuita a favore di stretti familiari, senza una reale uscita del patrimonio dall’orbita di interesse del disponente; b) l’effetto giuridico: il trust rientra tra i negozi fiduciari in cui una terza persona, a seguito dell’accordo fiduciario, amministra e gestisce i beni dell’indagato; c) le conseguenze pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust familiare i beni dell’indagato restano comunque nell’ambito familiare, sicché essi continuano a rimanere nella sua disponibilità in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto giuridico creato dallo stesso indagato, che si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni. Secondo gli ermellini è necessario accertare se il soggetto disponente, dopo la costituzione del trust, conservi ancora una forza di dominio sui beni conferiti in esso, tale da attrarli ancora nella sua sfera di disponibilità. Eventuali indici sintomatici possono essere costituiti da una possibile compartecipazione del disponente nella struttura societaria interna al trustee, la gratuità del negozio, la permanenza, in capo al disponente, di ampi poteri di gestione dei beni tali da inficiare la validità complessiva del trust, l’opportunismo individuabile nel trasferimento della qualifica di trustee nell’immediatezza dell’avvio delle indagini preliminari e la sussistenza di legami parentali tra disponente e beneficiari. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/09/trust-familiare-si-a-sequestro-preventivo-finalizzato-alla-confisca  

Assegno divorzile: l’occupazione di fatto di un immobile non rileva

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Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 11/01/2016 n° 223. La Cassazione (ordinanza n. 223 dell’11 gennaio 2016) specifica che, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, non rileva l’occupazione di fatto di un immobile da parte del beneficiario dell’assegno, poiché non può essere considerato come patrimonio o reddito. L’ex coniuge aveva appellato la decisione del Tribunale, che aveva pronunciato la cessazione degli affetti civili del matrimonio con previsione di pagamento di un assegno di mantenimento di 1.500 euro in favore della ex moglie. Anche nel secondo giudizio, l’assegno divorzile era stato confermato sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali dell’appellante, comparate con quelle irrisorie del coniuge, e rapportate al tenore di vita, pacificamente alto, avuto dalla famiglia in costanza di matrimonio. In Cassazione l’uomo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio da parte della Corte territoriale, ossia il non aver considerato che la moglie occupasse un immobile “di fatto” e che tale uso fosse rilevante ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, in quanto valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione. Secondo la Cassazione, la detenzione dell’immobile non incide direttamente sull’attribuzione dell’assegno di divorzio. L’occupazione de facto esclude una valutazione economica di tale utilità perché è possibile in ogni momento agire per la liberazione dell’immobile in questione, occupato senza titolo. L’assegno divorzile deve essere commisurato ai bisogni del coniuge debole e alle possibilità di soddisfarle, attraverso la misurazione delle disponibilità economiche degli ex coniugi e degli standard di vita, senza tener conto di situazioni provvisorie destinate a cessare in tempi più o meno rapidi. Infine, la Cassazione ribadisce l’impossibilità di riesaminare il merito di alcune questioni, come ad esempio la capacità di trovare un’occupazione lavorativa per la donna, sposata a soli tredici anni, madre e casalinga. Neppure possono essere rivalutate, le nuove relazioni dell’ex marito e la nascita di figli, poiché la sentenza d’appello ha diffusamente motivato in ordine al tenore di vita pregresso e alla sproporzione economico-patrimoniale esistente tra i coniugi. Ciò che è denunciabile in Cassazione è solo l’irregolarità nella motivazione della sentenza che si converte in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con i risultati del processo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/25/divorzio-immobile-assegno-divorzile