Rottamazione cartelle esattoriali: bocciata la proroga

Arriva, invero un po’ a sorpresa dopo il parere positivo del governo, la bocciatura dell’emendamento alla legge di conversione del decreto n. 8 del 9 febbraio 2017, presentato dal deputato Pd Federico Ginato, che prevedeva il prolungamento al 21 aprile del termine ultimo per aderire all’ormai arcinota rottamazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali, prevista dal Decreto Legge n. 139/2016, convertito con Legge n. 225/2016. La Commissione Ambiente della Camera ha, infatti, ritenuto inammissibile la norma, in quanto non attinente alla materia del decreto, che prevede interventi straordinari per le zone colpite dal sisma nel centro Italia. La norma, peraltro, stabiliva, inoltre che, riguardo ai contributi previdenziali, anche gli enti pensionistici che non avessero provveduto al versamento degli stessi potessero regolarizzare la loro posizione, con ciò evitando un’inutile partita di giro, coincidendo debitore e creditore sempre con una branca dello Stato. In attesa di conoscere se, visto il numero impressionante di domande già presentate, Governo e Parlamento cercheranno introdurre una nuova proroga, magari attraverso un decreto legge ad hoc , la scadenza rimane quella del 31 marzo prossimo, mentre le risposte di Equitalia arriveranno a maggio e i pagamenti (dilazionati o meno) scatteranno da luglio, pena la perdita del beneficio. È opportuno tuttavia precisare che con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i piani di rateazione già in essere, il pagamento della prima o unica rata comporterà la revoca della dilazione precedentemente accordata mentre il suo mancato versamento il ritorno del contribuente al vecchio piano di pagamento. Invece, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive comporterà non solo l’impossibilità di riprendere il vecchio piano di rateazione, stante la revoca avvenuta col pagamento della prima rata, ma anche ex art. 6 c. 4 del Decreto 139/2016, l’impossibilità di richiedere un altro. Una conseguenza che appare ingiustamente lesiva per quei soggetti con debiti maggiori e minore liquidità e che è auspicabile che venga corretta da un nuovo intervento legislativo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/15/rottamazione-cartelle-esattoriali-bocciata-la-progora Foto: http://www.leggioggi.it/2016/12/01/rottamazione-cartelle-2016-i-casi-in-cui-conviene-aderire-cosa-si-deve-pagare-e-quando/
Rottamazione cartella Equitalia: da oggi 7 novembre 2016 è possibile fare domanda. Istruzioni in sintesi

Equitalia: parte l’operazione rottamazione cartelle e avvisi di pagamento. Da oggi 7 novembre 2016 i contribuenti che tra il 2000 ed il 2015 hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento possono inoltrare domanda di adesione agevolata inviando l’apposito modulo ai contatti pec indicati dalla stessa Equitalia. La rottamazione delle cartelle esattoriale di Equitalia è legge. Si tratta di un nuovo condono, semplicemente chiamato in modo diverso nel decreto legge fiscale numero 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio. Sconti su sanzioni e interessi cartelle Equitalia in modo da trovare quei 4,2 miliardi di Euro che Renzi e Padoan hanno messo nero su bianco nella Legge di Bilancio. Non sarà facile: le critiche delle opposizioni sono aspre e ancora non è ben chiaro come questo nuovo condono verrà posto in essere. Ecco le nuove regole previste dal Decreto Legge fiscale numero 193/2016 con tutte le date, le regole per il pagamento e la rateizzazione, i soggetti beneficiari e le imposte che potranno fruire dell’adesione agevolata. Per le istruzioni operative su come fare domanda di riduzione sconti e interessi a Equitalia vedi qui: Rottamazione cartella Equitalia: modulo per fare domanda e contatti Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: i soggetti beneficiari Partiamo dai soggetti beneficiari: chi potrà fruire degli sconti sanzioni e interessi su cartelle Equitalia previsti dal Decreto Legge 193/2016? I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono: debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015; debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016. Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: quali debiti godranno del condono? La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore. Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie: risorse comunitarie come dazi e accise; l’iva all’importazione; le somme percepite per aiuti di Stato; i crediti da condanna della Corte dei Conti; le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada. Ecco scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016: dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1; – entro il 23 gennaio 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi; – venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere pagata la terza rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata a rate; – entro giovedì 15 marzo 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale. Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento). A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: importi da versare in caso di rateazione già avviata Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata. Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti. Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo – comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate – che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: come fare domanda e pagare Per ottenere gli sconti occorre fare domanda di riduzione sanzioni e interessi delle cartelle Equitalia entro il 91° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge, quindi probabilmente entro il 23 gennaio 2017. Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorrerà indicare gli altri eventuali contenziosi in corso con l’impegno a rinunciarvi. Equitalia comunicherà al contribuente quanto dovuto e l’eventuale scadenza se il versamento avverrà a rate. Il contribuente potrà scegliere di pagare: in un’unica soluzione; oppure in quattro rate. In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi. L’ultima rata dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018. Le modalità di pagamento concesse saranno tre: i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia; domiciliazione bancaria; direttamente allo sportello Equitalia. Definizione agevolata Equitalia, sconti sanzioni e interessi cartelle: ecco cosa dice il decreto legge fiscale Ecco cosa prevede l’articolo 6 del decreto legge fiscale in materia di definizione agevolata Equitalia, sconti su interessi e sanzioni: “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata
Equitalia Servizi di riscossione Spa e cartelle “amiche”

Equitalia è pronta a varare due grandi riforme: la cancellazione dei tre gruppi (Equitalia Sud, Centro e Nord) e l’invio di oltre 300mila cartelle amiche.Tra meno di 24 ore, non esisteranno più Equitalia Sud, Centro e Nord: i tre agenti della riscossione si fonderanno in un’unica società, partecipata da Agenzia delle Entrate e Inps: si chiamerà Equitalia Servizi di riscossione Spa ed opererà su tutta Italia, tranne in Sicilia. I contribuenti, quindi, vedranno, nelle prossime cartelle di pagamento che saranno loro notificate, un nuovo soggetto come mittente. Nello stesso tempo, al fine di semplificare la vita ai contribuenti e ottimizzare il recupero crediti, che anche quest’anno ha segnato un trend positivo, sta per essere lanciata l’operazione “Cartella amica”, dopo un test positivo partito a febbraio a Varese, Firenze e Lecce. In buona sostanza si tratta dell’invio della cartella esattoriale con, al suo interno, l’istanza per la rateazione che il contribuente, se vorrà aderire all’offerta di pagamento dilazionato, dovrà solo firmare e presentare allo sportello o, in alternativa, inviare la richiesta via raccomandata a.r. o via posta elettronica certificata (PEC). L’istanza varrà solo per i debiti inferiori a 50.000 euro (ma non sotto i 600 euro). La proposta di rateazione andrà da un minimo di 12 a un massimo di 72 rate (6 anni). Ad esempio, un debito di 3.600 euro potrà essere pagato in 6 anni con una rata mensile di 50 euro, oppure si potrà scegliere barrando un’altra casella un piano a 12 rate di circa 300 euro ciascuna.In questo modo il contribuente non dovrà complicarsi la vita scaricando moduli da internet e facendoli compilare al proprio consulente, ma potrà, in modo semplice e chiaro, scegliere personalmente come e in quante rate pagare il proprio debito.“Abbiamo voluto inserire – sottolinea Ruffini – nella cartella uno strumento semplice in cui sono indicate le varie possibilità per poter pagare a rate il proprio debito. Vogliamo fare il possibile per ridurre al minimo la burocrazia e dialogare con una società che rappresenta l’ultima occasione per mettersi in regola”. In queste settimane saranno notificate circa 300mila “cartelle amiche” che porteranno, come indicazione del mittente, non più Equitalia Nord, Centro e Sud, ma – come detto – Equitalia Servizi di riscossione Spa. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125028_equitalia-arrivano-le-cartelle-amiche Foto: http://www.ilquotidianodellapa.it/export/photos/e83cbe35-cf26-11e5-bf56-6b86d5422760/_mid.jpg
Equitalia non paga i danni da stress per il fermo illegittimo

Cassazione, Sentenza n. 12413/2016 del 16 giugno 2016. Per il fermo amministrativo illegittimo Equitalia non è tenuta a risarcire il cittadino per lo stress subito. Inoltre, per l’abuso del processo, occorre dimostrare la mala fede o la colpa grave dell’agente della riscossione. Ad affermarlo è la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 12413/2016, depositata ieri (qui sotto allegata) accogliendo in parte il ricorso presentato dall’esattore. A nulla valgono le doglianze del debitore (accolte nei primi due gradi di giudizio) circa l’illegittimità del fermo amministrativo (annullato poi in autotutela) e i danni non patrimoniali subiti per l’adozione immotivata del provvedimento. Per gli Ermellini, la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l’illegittima iscrizione del fermo amministrativo previsto dall’art. 86 del d.p.r. n. 602/1973, può essere avanzata ai sensi dell’art. 96, 2° comma, c.p.c. e presuppone “perciò l’istanza di parte, nonché l’accertamento dell’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento e della mancanza della normale prudenza in capo all’agente della riscossione”. Non sono comunque risarcibili “i danni consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari”. Ma non è tutto. Va ribadito, hanno aggiunto dal Palazzaccio, che “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave e, pur potendo essere pronunciata d’ufficio anche dal giudice d’appello, va da questi riferita alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio”. Cassazione, sentenza n. 12413/2016 Fonte: Equitalia non paga i danni da stress per il fermo illegittimo (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.giornaledellepmi.it/wp-content/uploads/2014/05/stress-lavoro-correlato.jpg
Equitalia: dal 1° giugno cartelle solo via pec

Da mercoledì prossimo, tutti gli atti di riscossione di Equitalia verranno notificati esclusivamente tramite pec. La novità, ricordata dallo stesso concessionario della riscossione in una missiva inviata il 17 maggio scorso al Consiglio nazionale dei commercialisti, dà attuazione a quanto stabilito dalla riforma fiscale (art. 14 d.lgs. n. 159/2015) che ha introdotto l’obbligo di notifica a mezzo pec per imprese individuali, società di persone e capitali, professionisti iscritti in albi o elenchi, nonché ai contribuenti che ne fanno richiesta. Tra pochi giorni, dunque, si dirà addio a buste verdi e raccomandate: le cartelle, ai soggetti sopraindicati, arriveranno soltanto in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla camera di commercio o all’ordine di iscrizione (c.d. registro Ini-Pec). I cittadini, invece, che non abbiano richiesto in modo espresso la notifica a mezzo pec, continueranno a ricevere le cartelle esattoriali in forma cartacea tramite posta o con notifica a mano. Si tratta di “novità – scrive il gruppo nella missiva – che andranno a potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata, migliorando l’efficienza del processo di notifica e rendendo meno onerosa l’interlocuzione con Equitalia” visto che chi è dotato di pec, per scelta o per obbligo, riceverà tempestivamente sulla propria casella mail le comunicazioni senza essere costretto, in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio, a dover ritirare gli atti presso gli uffici postali/comunali. Se la notifica non va a buon fine, nel caso di indirizzo pec non valido o inattivo, o nel caso in cui la casella mail risultasse satura malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15 giorni dal primo, ricorda Equitalia, “l’atto sarà inviato telematicamente alla CCIAA competente per territorio e sarà sempre disponibile online in un’apposita sezione del sito Internet. Il contribuente, inoltre, verrà informato del deposito “telematico” dell’atto tramite una raccomandata A/R”. In tutti gli altri casi, la notifica si considera perfezionata nel momento in cui Equitalia riceverà la comunicazione (da parte del gestore dell’indirizzo di posta elettronica certificata) dell’avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario. Per cui, anche se il contribuente non legge la mail o non la apre, la notifica si intende come regolarmente avvenuta. Fonte: Equitalia: dal 1° giugno cartelle solo via pec (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.blogdieconomia.it%2Fequitalia-al-via-le-notifiche-via-pec-per-tutti-i-contribuenti-16150.html&psig=AFQjCNGmBp-JJzNLi43WqC7T65hkwkZ24A&ust=1464517972212658
Cartelle di pagamento con il piano di dilazione precompilato; possibilità di riammissione alle rateazioni anche per chi è decaduto in passato, senza pagare gli arretrati.

Tre grosse novità in arrivo da Equitalia, tutte nell’ottica di favorire i pagamenti dilazionati che, ad oggi, costituiscono circa il 50% degli incassi della società di riscossione. La prima novità, che vale però solo per debiti non superiori a 50 mila euro, consiste nell’invio al contribuente, insieme alla cartella di pagamento, di un modulo già precompilato con la richiesta di dilazione: in pratica, il debitore dovrà limitarsi a firmarlo e presentarlo direttamente all’ufficio, senza invece scaricarlo da internet o ritirarlo allo sportello per poi compilarlo (con le conseguenti difficoltà per chi è poco pratico). Con il nuovo sistema, invece, al contribuente basterà restituire il modellino – ricevuto all’interno della raccomandata – allo stesso Agente della riscossione, ottenendo così in automatico la possibilità di pagare a rate. La legge, infatti, ammette indiscriminatamente tutti i contribuenti alla rateazione fino a 72 rate (6 anni) per debiti fino a 50mila euro, senza dover giustificare eventuali difficoltà economiche. Invece, per le morosità superiori a 50mila euro, è sempre necessario depositare l’Isee del nucleo familiare del contribuente per attestare la temporanea situazione di obiettiva indigenza. La seconda novità è che si abbassa finalmente l’importo minimo della singola rata. Sino ad oggi, il piano di dilazione prevedeva un limite: la singola rata non poteva essere mai inferiore a 100 euro. Ora, invece, Equitalia consentirà dilazioni anche pagando 50 euro mensili, anche in questo caso senza bisogno di dover dimostrare le proprie difficoltà economiche se il debito complessivo non supera 50mila euro. Ricordiamo che con la richiesta e l’autorizzazione alla rateazione, il contribuente si mette al sicuro da eventuali pignoramenti, che non potranno più essere intrapresi, mentre quelli già avviati vengono abbandonati. Allo stesso modo scatta il divieto per Equitalia di iscrivere fermi e ipoteche, mentre quelli già iscritti verranno cancellati al pagamento dell’ultima rata (con la sola eccezione del fermo auto che, dopo la dimostrazione del pagamento della prima rata, può essere sospeso). L’ultima novità è che si accelera l’iter per consentire ai debitori, decaduti dalle dilazioni prima del 22 ottobre 2015, di ottenere un nuovo piano di rateazione senza dover pagare tutto lo scaduto (leggi Equitalia: nuove rate senza pagare quelle scadute). Un decreto legislativo dello scorso anno [1] offre la possibilità, a quanti hanno perso il treno della dilazione per non aver pagato cinque rate (anche non consecutive), di essere riammessi al medesimo beneficio a patto di estinguere le rate non saldate in un’unica soluzione: una possibilità che, però, se applicata alle rateazioni perse negli scorsi anni, diventerebbe eccessivamente onerosa (lo scaduto infatti potrebbe raggiungere cifre ragguardevoli). Così per questi ultimi contribuenti si affaccia la possibilità di ottenere una nuova rateazione anche senza versare le rate non onorate. [1] D.lgs. n. 159/2015. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/121979_equitalia-si-paga-ora-con-50-euro-al-mese#sthash.EN262ajU.dpuf Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A
Equitalia: riduzione degli interessi e niente più spese processuali

Per i contribuenti che hanno un debito con Equitalia ci sono due buone notizie. La prima è quella diffusa con provvedimento n. 60535/2016 dell’Agenzia delle Entrate: infatti sono scesi gli interessi sulle cartelle di pagamento di Equitalia non saldate nel termine di 60 giorni dalla notifica. Infatti dal 15 maggio gli interessi di mora per ritardato pagamento scendono di 0,75 punti percentuali. Il provvedimento è rivolto a tutti i contribuenti indipendentemente dall’entità del debito che hanno. Più nello specifico tali interessi sono determinati nella misura del 4,13 %in ragione annuale rispetto allo 4,88% del 2015. Tale nuova misura degli interessi è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che l’anno scorso ha registrato una leggera flessione così come annunciato dalla Banca d’Italia. Per quanto riguarda gli interessi legali essi da quest’anno sono passati dalla misura dello 0,5%, alla misura dello 0,2%. Equitalia e Consulenti del Lavoro ecco il nuovo protocollo d’intesa Una seconda buona notizia riguarda invece l’accordo fra Equitalia e i Consulenti del lavoro teso ad offrire un servizio di assistenza sempre più efficiente a tutti i contribuenti, rendendo più agevole e diretto il rapporto tra fisco e cittadini. Tale intesa ha infatti l’obiettivo di una capillare cooperazione a livello di strutture territoriali grazie alle quali i Consulenti del lavoro possono accedere allo sportello telematico per chiedere assistenza in favore dei loro assistiti sul sito gruppoequitalia.it. A tal proposito i Consulenti del lavoro riceveranno un vademecum dello sportello telematico, che li guiderà all’utilizzo del servizio online e che sarà pubblicato sul sito di Equitalia. Tutti i contribuenti presto quindi potranno servirsi delle competenze e della professionalità dei consulenti del lavoro, vedendo semplificati molti meccanismi burocratici attraverso dialogo costante con tali professionisti e l’uso delle tecnologie. Dal canto suo anche l’Agenzia dell’Entrate ha comunicato che nella lotta all’evasione, verrà da oggi abbandonato il recupero per importi esigui e quelli solo formali, e viceversa ci si concentrerà solo le evasioni più gravi e le frodi, grazie anche alle banche dati. Un occhio di attenzione verrà rivolto anche al contrasto dei fenomeni fraudolenti, con l’introduzione di Strutture Antifrode dell’Agenzia, attraverso scambi informativi con le Autorità estere. La Voluntary disclosure continuerà anche oltre il 31 dicembre insieme agli accertamento sugli immobili, specialmente quelli da rivalutare. Equitalia: nessun diritto alle spese legali Buone nuove arrivano anche dalla magistratura che con una recente sentenza ha statuito che Equitalia se vince il giudizio non deve chiedere nessuna spesa legale. La Corte di Cassazione con la sentenza n.8413 del 27 aprile ha statuito un importante principio di diritto. Qualora Equitalia si fa rappresentare in giudizio da un proprio funzionario dipendente nella qualità di legale, senza sostenere costi per il suo onorario, in caso di esito favorevole del giudizio, non ha diritto ad ottenere il rimborso per spese legali mai sostenute. Ciò perché il funzionario amministrativo dato che non è neanche equiparabile a un legale, non ha diritto ai diritti e agli onorari di avvocato, salvo che non sia un avvocato esterni. Secondo gli Ermellini il contribuente che perde il ricorso non è quindi costretto a pagare anche le spese processuali per la soccombenza. Equitalia potrebbe in tali casi solo chiedere il diritto al rimborso delle spese vive che sono sostenute ne giudizio, sempre se risultano da apposita nota da allegare al fascicolo di parte. Fonte:http://usurainbanca.blogspot.it/2016/04/equitalia-riduzione-degli-interessi-e.html Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A
Equitalia, a Ferragosto sospese le notifiche delle cartelle esattoriali. E presto pagamenti più comprensibili

Nel periodo di Ferragosto saranno sospese le notifiche delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia, proprio come già accaduto tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. L’annuncio arriva direttamente dall’amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini che, nel corso dell’audizione alla commissione Finanze sulle tematiche connesse all’attività di riscossione coattiva, ha spiegato l’importanza di questa tregua tra fisco e contribuenti. “Vuole essere un gesto d’attenzione nei confronti dei cittadini volto a favorire un clima di fiducia”, ha sottolineato Ruffini che ha aggiunto: “Come nel periodo natalizio ci furono due settimane di sospensione, è probabile che per Ferragosto ci sia un periodo analogo di fermo delle notifiche delle cartelle. Una stop che, anche questa stavolta, non varrà per tutti gli atti (ci sono un migliaio di atti inderogabili per i quali non può essere applicata nessuna sospensione), ma che è reso possibile dai buoni risultati mostrati da Ruffini in commissione. La riforma che ha condotto alla nascita di Equitalia ha, infatti, portato a triplicare quasi gli incassi: da 2,9 miliardi di euro a 8,2 miliardi di euro nel 2015, con un incremento dell’11,2% rispetto al 2014. “L’obiettivo quindi – ha sottolineato l’ad – è stato puntualmente raggiunto”. L’annuncio di Ruffini si va ad aggiungere all’altra novità che lo stesso ad di Equitalia ha annunciato, tramite una mail, a tutti i suoi dirigenti: anche loro dovranno sottoporsi alla prova che lui ha affrontato all’inizio del suo mandato, qualche mese fa. Provare, quindi cosa significa stare allo sportello e affrontare gli inferociti utenti dell’agenzia di riscossione fiscale. Sarà per questo che Ruffini, spiegando in commissione Finanze le criticità maggiori di Equitalia, ha anche detto: “Il contribuente ha il diritto di sapere perché qualcuno citofona un giorno a casa sua e gli dice: mi devi dare X. Con l’Agenzia delle Entrate stiamo studiano un nuovo modello di cartelle esattoriali che siano più comprensibili. Il punto di maggiore difficoltà – ha proseguito – è costituito dalla mancanza di elementi che consentano di rendere sufficientemente chiara la motivazione della pretesa creditoria. Chi riceve una cartella – ha proseguito – deve poter capire cosa gli viene chiesto, senza dover ricorrere a consulente per dover decifrare il documento. Abbiamo il dovere di dare le informazioni che il cittadino richiede”. Insomma Equitalia “sa di dover riscuotere una certa somma, ma spesso non sa con esattezza la motivazione sottesa alla richiesta di pagamento”, emessa da parte dell’ente creditore che può essere un Comune o un altro ente locale. “Se aumentassero, quindi, queste informazioni – ha copncluso Ruffini – si faciliterebbe il pagamento al contribuente e migliorerebbe il rapporto di fiducia nel sistema fiscale”. Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/20/equitalia-a-ferragosto-sospese-le-notifiche-delle-cartelle-esattoriali-e-presto-pagamenti-piu-comprensibili/2655910/ Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A
Equitalia: inesistenti le notifiche a mezzo di poste private

Le cartelle esattoriali possono essere notificate con raccomandata a/r ma solo da Poste Italiane e non da agenzie postali e corrieri privati. La notifica della cartella esattoriale effettuata tramite posta privata (per esempio Nexive, Posta express, Mailpost ecc.) è affetta da nullità insanabile; in pratica essa è considerata inesistente, come mai avvenuta. Difatti solo Poste Italiane ha il potere di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali. Secondo l’orientamento ormai maggioritario, approvato da una nota recente sentenza della Cassazione [1], la cartella Equitalia e gli altri atti della riscossione possono essere notificati tramite raccomandata a/r e ai fini della validità della notifica non è necessario dunque l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Ciò che conta però è che la posta incaricata della notifica sia il fornitore universale del servizio postale, cioè Poste Italiane, e non altri corrieri privati. Per espressa previsione di legge [2] il servizio di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali è riservato in via esclusiva a Poste Italiane, con esclusione di ogni relativo potere dei servizi postali privati. In particolare è previsto che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La violazione di tale disposizione di legge comporta non la semplice irregolarità o nullità della notifica bensì l’inesistenza della stessa, con conseguente insanabilità. Tanto è stato chiarito più volte espressamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità [3] secondo cui l’operatore postale privato è un “soggetto non abilitato, privo della qualifica di pubblico ufficiale, la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio”. La notifica effettuata da soggetti non abilitati è viziata da inesistenza. Dunque se viene notificata una cartella esattoriale tramite posta privata, la notifica è nulla e non sanabile neppure con l’impugnazione da parte del destinatario che dimostra così di averne avuto comunque conoscenza. L’inesistenza della notifica può essere rilevante ai fini della prescrizione del tributo in quanto se sono già decorsi i termini di prescrizione ed Equtalia nel frattempo non ha proceduto ad una notifica regolare della cartella esattoriale (o altro atto successivo), non può parlarsi di atti interruttivi. Ne consegue l’estinzione del debito e l’impossibilità di procedere alla sua riscossione. [1] Cass. sent. n. 8333/2015. [2] Art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, modificato dal D.Lgs. 58/2011. [3] Cass. sent. n. 2035 del 30.01.2014. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/112063_equitalia-inesistente-la-notifica-con-posta-privata#sthash.785IxclH.dpuf Foto:
Cosa può pignorare Equitalia in caso di debiti?

Il mancato pagamento dei debiti iscritti a ruolo può comportare l’avvio dell’esecuzione forzata da parte di Equitalia, la quale è legittimata, sulla base del titolo esecutivo, ad aggredire i beni mobili, immobili, conti correnti, stipendi, pensioni, crediti ecc. del dipendente fino a soddisfazione della propria pretesa. In base al tipo di beni oggetto di pignoramento, si distingue tra pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi. Pignoramento mobiliare Equitalia può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta. I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Si ricorda che ci sono alcuni beni assolutamente impignorabili: – le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; – l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato – i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; – gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore; – le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; – le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formano parte di una collezione. Pignoramento immobiliare Successivamente all’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, Equitalia può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato quando l’immobile: – è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; – è l’unico immobile di proprietà del debitore; – non è di lusso: villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se: – l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro; – sono passati sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca e il debitore non ha pagato. Pignoramento presso terzi Se il debitore vanta un credito nei confronti di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma entro i limiti dell’importo dovuto. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate in misura pari a: – 1/10 per importi fino a 2.500 euro; – 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro; – 1/5 per importi oltre i 5.000 euro. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità. Sono assolutamente impignorabili: – i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto; – i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/114503_debiti-con-equitalia-cosa-puo-pignorare#sthash.5XZ7Myhj.dpuf Foto: http://www.huffingtonpost.it/2015/07/07/pignoramento-prima-casa-governo-si-oppone-allo-stop_n_7742692.html