La gestione della crisi nelle unioni civili

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La legge Cirinnà (n. 76/2016) ha introdotto e regolamenta in Italia le unioni civili, cioè quelle unioni che si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, con una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Non è invece stato più introdotto, come era invece previsto nel testo iniziale della proposta di legge, la possibilità per uno dei componenti della coppia di adottare il figlio del partner. (c.d. stepchild adoption). Tuttavia in molti altri Paesi ciò è possibile, e attualmente, in fattispecie di riconoscimento di situazioni preesistenti giunte all’attenzione dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione, è stata data copertura giuridica, dalla giurisprudenza, ad una relazione di genitorialità sociale di fatto già istauratasi da diversi anni, pur in esplicita e voluta (politica) assenza di specifiche norme di legge. (Cfr. Cass. sentenza n. 12962 del 2016 e ordinanza n. 14007/2018) Attualmente, di fatto, numerosi iniziano ad essere i nuclei familiari formati da persone dello stesso sesso, molti dei quali vedono anche la presenza di figli minori. Ma vediamo cosa si prevede, in caso di crisi di queste famiglie, e cosa ancora in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Dall’esame delle norme, prescindendo dalle cause automatiche di scioglimento, cioè la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione previste dal comma 22, riteniamo di dover esaminare quelle a domanda di una o di entrambe le parti (commi 23, 24 e ss.). Affinchè l’unione civile venga meno, le parti dovranno avere manifestato, anche disgiuntamente, la loro volontà di scioglimento all’ufficiale dello stato civile. Decorsi tre mesi, potrà essere proposta domanda giudiziale di divorzio avanti il tribunale competente ovvero la procedura di negoziazione assistita da un avvocato per parte, o l’accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile, solo in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (commi 24-25). Anche uno solo dei partner dell’unione civile può ottenere la pronuncia di scioglimento, tuttavia dovrà avere preventivamente informato l’altro/a a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine veniamo al procedimento, del tutto analogo al divorzio delle coppie matrimoniali, visto l’espresso richiamo della legge a specifiche norme della relativa disciplina legislativa. Le unioni civili non prevedono alcun obbligo di fedeltà, mentre prevedono quelli di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Il partner più debole economicamente potrà veder tutelato il proprio diritto alimentare, ipotesi residuale e minore rispetto al diritto al mantenimento, ed ottenere l’assegnazione della casa familiare. Non è prevista la separazione, ma si giunge direttamente al divorzio, consensuale o giudiziale, introdotto con le medesime forme delle coppie matrimoniali ed allo stesso giudice competente territorialmente. In presenza di figli, tuttavia, nessuna norma potrebbe impedire, pena l’incostituzionalità, a soggetti minori o maggiorenni ancora non economicamente autosufficienti una piena tutela, quantomeno da un punto di vista economico. Qualche problema e evidenti differenze si presentano, in tutta evidenza, nel caso in cui vi sia stata adozione dei figli dell’altro o meno. Nel primo caso, non pare possa porsi in dubbio il pieno diritto dei minori a vedere tutelato il proprio diritto alla bigenitorialità, ed a mantenere in ogni caso rapporti con entrambi, ma il buon senso dovrebbe consentire ai minori il diritto di mantenere rapporti sani ed equilibrati anche con l’altra figura, pure in assenza di adozione, alla stregua di quanto avviene, o dovrebbe avvenire, nelle coppie di fatto che si sciolgono dopo un lasso di tempo considerevole. La situazione, tuttavia, è in continuo divenire; in assenza di espresse previsioni normative, attualmente non calendarizzate, il vuoto sarà indubbiamente colmato dalle interpretazioni costituzionalmente orientate, se non creative, delle Corti che si troveranno loro malgrado a dover dare risposta alle domande di giustizia che saranno loro poste Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/crisi-nelle-unioni-civili-104834.html  

Cassazione: la riconciliazione dopo la separazione va provata

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Cass., sesta sezione civile, sent. n. 17318/2016 La legge 55/2015 sul divorzio breve non ha modificato la disciplina relativa alla riconciliazione dopo la separazione personale: in caso dopo il riavvicinamento va provata l’integrale ripresa del consortium vitae. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza 17318/2016 (qui sotto allegata). La Corte d’Appello, in un procedimento di divorzio, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso l’esistenza di una riconciliazione tra i coniugi. Gli Ermellini concordano con le affermazioni del marito ricorrente, secondo cui la riconciliazione, successiva all’omologa della separazione consensuale o alla pronuncia, in giudicato, di quella giudiziale, fa cessare gli effetti della separazione stessa (per cui, ove intervenga una nuova crisi familiare, si dovrà proporre nuovo ricorso di separazione). Infatti, la L. n. 55/2015 nulla ha mutato al riguardo, limitandosi a ridurre i termini dell’udienza presidenziale. Tuttavia, l’eventuale interruzione della separazione dovrà essere eccepita, ex art. 3 della legge sul divorzio, dalla parte convenuta, che dovrà fornire piena prova dell’intervenuta riconciliazione e dell’integrale ripresa del consortium vitae tra i coniugi. Con motivazione adeguata e non illogica, evidenzia il Collegio, la sentenza impugnata ha affermato che l’uomo non ha fornito piena prova al riguardo, mentre il ricorrente chiede di poter fornire la prova, lamentando che il giudice a quo aveva respinto i capi per testi da lui formulati e, nonostante la reiterazione, neppure il giudice di appello li avesse considerati. Tuttavia per la Cassazione sul punto il ricorso non è autosufficiente, non riportando il contenuto dei predetti capi di prova: le Sezioni Unite, sent. 8077/2012, hanno difatti affermato che occorre indicare specificamente atti e documenti a cui il ricorrente ha fatto riferimento, nonché la loro collocazione. Va infine precisato che il ricorrente, innanzi alla Suprema Corte, avrebbe dovuto non solo indicare o riportare il contenuto dell’atto (nella specie, capi di prova dedotti), ma pure argomentare sulla decisività di esso ai fini della pronuncia. In mancanza, il ricorso va rigettato. Fonte: Cassazione: la riconciliazione dopo la separazione va provata (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.laleggepertutti.it/47016_la-riconciliazione-dei-coniugi

Assegno divorzile: l’occupazione di fatto di un immobile non rileva

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Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 11/01/2016 n° 223. La Cassazione (ordinanza n. 223 dell’11 gennaio 2016) specifica che, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, non rileva l’occupazione di fatto di un immobile da parte del beneficiario dell’assegno, poiché non può essere considerato come patrimonio o reddito. L’ex coniuge aveva appellato la decisione del Tribunale, che aveva pronunciato la cessazione degli affetti civili del matrimonio con previsione di pagamento di un assegno di mantenimento di 1.500 euro in favore della ex moglie. Anche nel secondo giudizio, l’assegno divorzile era stato confermato sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali dell’appellante, comparate con quelle irrisorie del coniuge, e rapportate al tenore di vita, pacificamente alto, avuto dalla famiglia in costanza di matrimonio. In Cassazione l’uomo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio da parte della Corte territoriale, ossia il non aver considerato che la moglie occupasse un immobile “di fatto” e che tale uso fosse rilevante ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, in quanto valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione. Secondo la Cassazione, la detenzione dell’immobile non incide direttamente sull’attribuzione dell’assegno di divorzio. L’occupazione de facto esclude una valutazione economica di tale utilità perché è possibile in ogni momento agire per la liberazione dell’immobile in questione, occupato senza titolo. L’assegno divorzile deve essere commisurato ai bisogni del coniuge debole e alle possibilità di soddisfarle, attraverso la misurazione delle disponibilità economiche degli ex coniugi e degli standard di vita, senza tener conto di situazioni provvisorie destinate a cessare in tempi più o meno rapidi. Infine, la Cassazione ribadisce l’impossibilità di riesaminare il merito di alcune questioni, come ad esempio la capacità di trovare un’occupazione lavorativa per la donna, sposata a soli tredici anni, madre e casalinga. Neppure possono essere rivalutate, le nuove relazioni dell’ex marito e la nascita di figli, poiché la sentenza d’appello ha diffusamente motivato in ordine al tenore di vita pregresso e alla sproporzione economico-patrimoniale esistente tra i coniugi. Ciò che è denunciabile in Cassazione è solo l’irregolarità nella motivazione della sentenza che si converte in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con i risultati del processo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/25/divorzio-immobile-assegno-divorzile