Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo istitutivo della figura del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

Logo Hd1

Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, così come previsto della delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Lo stesso viene presentato dal Ministero per le disabilità di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Si tratta del secondo di una serie di provvedimenti che, da qui al 15 marzo 2024 (art.1, comma 5, della legge n. 14 del 2023 – ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione dei decreti legislativi), andranno ad aggiornare, migliorare e semplificare la normativa vigente in materia di disabilità. Ricordiamo che il primo decreto attuativo della legge delega, in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, è stato approvato in sede preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1 maggio 2023. Entriamo nel merito del provvedimento e soffermiamoci su le finalità che il decreto si propone di conseguire attraverso l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. L’art. 1 precisa che il Garante è istituito al fine di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali”. Per il perseguimento di tali finalità, il Garante viene strutturato come organismo di natura indipendente, ascrivibile alle istituzioni nazionali per i diritti umani e omogeneo ad altre Autorità già attive nell’ordinamento costituzionale italiano. In linea con le direttive e con le raccomandazioni internazionali, ma anche con i principi sanciti dalla legge delega, il decreto legislativo riconosce all’istituzione cinque direttrici fondamentali: L’art. 2 disciplina la composizione del Garante, esso è un organismo collegiale composto da tre di cui uno con funzioni di presidente. La norma fissa anche i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai candidati al collegio, individuandoli nella notoria indipendenza, nella specifica e comprovata professionalità e nella competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e del contrasto alle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Un’attenzione particolare caratterizza il regime delle incompatibilità, indispensabile per garantire autonomia e indipendenza, nonché il procedimento di nomina dei membri del collegio, che si conclude con una determinazione d’intesa tra i Presidenti della Camera e del Senato, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Tale procedura assicura, quindi, la ricerca, sin dal principio, della massima condivisione tra la maggioranza e le opposizioni in ordine all’individuazione dei più adeguati profili per la composizione del collegio. Il cuore del decreto viene richiamato dagli art. 4, 5 e 6 con riguardo alle competenze e alle prerogative, che il Garante eserciti – tra le altre – le seguenti funzioni: Importante poi il richiamo alle forme di consultazione sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni da intraprendere con le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; così come previsto dall’articolo 4, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità che, non va mai dimenticato, è la Legge 18/09 dello Stato Italiano. Assume rilievo anche la disciplina dei procedimenti speciali di cui Garante è parte. Nell’ambito di essi, eseguite le valutazioni del caso, il Garante ha facoltà di emettere un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all’autotutela amministrativa entro novanta giorni. Nelle ipotesi in cui non è attuabile una misura di sistema, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria, il Garante può proporre un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Si pone la dovuta attenzione anche al tema del mancato adeguamento alle previsioni dei PEBA e all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di accedere agli edifici pubblici e aperti al pubblico o di fruire dei relativi spazi e servizi su base di uguaglianza con gli altri. In questi casi, il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere, vigilando sui relativi stati di avanzamento. Dinanzi all’inerzia delle pubbliche amministrazioni, constatata l’assenza di fondate motivazioni, il Garante può altresì attivare il giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo. Chiudono il decreto gli articoli 7 ed 8 che recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e finali. Fonte: https://www.handylex.org/il-decreto-legislativo-approvato-in-consiglio-dei-ministri-istituisce-la-figura-del-garante-nazionale-dei-diritti-delle-persone-con-disabilita/

Cassazione: niente pensione d’invalidità dopo i 65 anni

Wp 1565163497271

Cass. ordinanza n. 3011/2023 Con l’ordinanza n. 3011/2023 la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la pensione d’inabilità e d’invalidità civile non possono essere riconosciute a soggetti la cui condizione d’invalidità si perfezioni dopo i 65 anni di età e che presentino domanda per il riconoscimento delle misure una volta compiuta questa età. A chi ha già compiuto i 65 anni di età la legge riconosce il beneficio alternativo della pensione sociale, anche come misura sostitutiva dei trattamenti pensionistici per l’invalidità di cui il soggetto benefici già. Questa regola, spiega la Cassazione, è enunciata espressamente dall’art. 8 del decreto legislativo n. 509/1988 che così dispone: “1.La pensione d’inabilità di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta’ compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ corrisposta, da parte dell’I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.3. Ove l’importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell’interno la differenza a titolo di assegno ad personam”. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45542-cassazione-niente-pensione-d-invalidita-dopo-i-65-anni.asp

Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Indennità di accompagnamento.

Logo Hd

Cass. n. 24980/2022. Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall’altro, che l’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona. Fonte: https://www.foroeuropeo.it/aree-sezioni/cassazione-massime-materie/1039-assistenza-e-beneficenza-pubblica/54458-incapacita-di-compiere-gli-atti-quotidiani-della-vita-cass-n-24980-2022.

I NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 2023 2024

Logo Hd

Il Decreto Direttoriale del 1° dicembre 2022 prevede la revisione della Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247 del 2007 e della Tabella A della Legge n. 335 del 1995. I nuovi valori del coefficiente di trasformazione per gli anni 2023 2024 sono indicati in questa tabella allegata al Decreto 1° dicembre 2022: 57 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,270% (variazione 2,01%);58 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,378% (variazione 2,08%);59 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,493% (variazione 2,14%);60 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,615% (variazione 2,21%);61 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,744% (variazione 2,26%);62 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,882% (variazione 2,35%);63 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,028% (variazione 2,40%);64 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,184% (variazione 2,45%);65 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,352% (variazione 2,53%);66 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,531% (variazione 2,60%);67 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,723% (variazione 2,65%);68 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,931% (variazione 2,75%);69 anni, il coefficiente di trasformazione è 6,154% (variazione 2,82%);70 anni, il coefficiente di trasformazione è 6,395% (variazione 2,90%);71 anni, il coefficiente di trasformazione è 6,655% (variazione 2,92%).

Inidoneità sopravvenuta del dipendente alla mansione e obbligo di accompagnamento ragionevole

Logo Hd

Cass., sent. n. 6497/2021 In tema di inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione patologica di lunga durata, i doveri sussistenti in capo al datore di lavoro, che vincolano il suo potere di recesso e quindi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non si limitano al consolidato obbligo di repêchage. Non basta quindi all’azienda dimostrare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, al fine di salvaguardarne l’occupazione. Con sentenza n. 6497/2021 la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito come occorra altresì far corretta applicazione dell’art. 3 co. 3bis D. Lgs. 216/2003, che impone a datori pubblici e privati l’adozione nei confronti di persone con disabilità di “accomodamenti ragionevoli” nei luoghi di lavoro, per garantirne la parità di trattamento.  Il concetto di “accomodamento” ricomprende i provvedimenti intesi all’inclusione professionale mediante misure di carattere tecnico-materiale come la sistemazione o l’adattamento di locali, strutture e attrezzature per consentire l’accesso e lo svolgimento della prestazione lavorativa, o attraverso  interventi di carattere organizzativo quali la riduzione o la rimodulazione dell’orario di lavoro, il cambiamento dei turni, la diversa ripartizione di compiti e mansioni tra i dipendenti, la fornitura di mezzi di formazione o inquadramento.  Il parametro della “ragionevolezza” esclude, invece, il necessario ricorso a misure che comportino oneri finanziari sproporzionati in rapporto alle dimensioni, alle risorse e alle peculiarità dell’impresa o che sacrifichino indebitamente le condizioni di lavoro dei colleghi. Si tenga conto che la sproporzione è esclusa “se l’onere è sufficientemente compensato da misure esistenti nel quadro della politica nazionale a favore dei disabili” (cfr. art. 5 Direttiva 2000/78/CE) e quindi ad esempio in presenza di fondi pubblici o sovvenzioni fruibili dall’impresa. Pochi i dubbi che nella valutazione dell’adempimento di tale dovere, condizionante la validità di un eventuale licenziamento, l’organizzazione aziendale diventi più permeabile al sindacato giudiziale, risentendone in certa misura (ma in rapporto a un preminente diritto) il declamato principio della sua intangibilità.  L’obbligo posto dalla disciplina antidiscriminatoria di cui al D. Lgs. 216/2003 (normativa di recepimento della Direttiva 2000/78/CE) è tanto più rilevante in considerazione dell’ampia platea di lavoratori potenzialmente interessati, poiché non circoscritta dall’appartenenza degli stessi alle c.d. categorie protette (di cui alla legge 68/99) o dalla sussistenza dei requisiti di cui alla legge 104/90 né dall’origine della menomazione.   Come precisato dalla Suprema Corte con sentenza n. 6798/2018, nell’applicazione dell’obbligo di “accomodamenti ragionevoli” va recepita l’ampia nozione comunitaria  di “handicap” e “disabilità”, così come ricostruita interpretativamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (tra le altre, con sentenza 11.4.2013 nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11): “La nozione di handicap di cui alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio   del 27.11.2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica, causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata.” Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/l-inidoneit%C3%A0-sopravvenuta-del-dipendente-alla-mansione-e-obbligo-di-accomodamenti-ragionevoli/

Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per invalidi di guerra: equiparate solo nella misura “base”.

Logo Hd1

L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere sovrapposta a quella degli invalidi di guerra.“L’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2664/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte di appello di Lecce di accogliere la domanda di una donna relativamente al diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi degli artt. 1 L n 682/1979, artt 1 e 2 L n 165/1983, artt 1 e 6 dpr n 834/1981 e 3 L n 656/1986; I n 429/1991. Non c’è, quindi, mera equiparazione.

Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (agosto 2020)

Logo Hd1

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata ad agosto 2020, di cui si riporta il link, per un maggiore approfondimento. Tra le recenti novità l’attenzione cade: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilit%C3%A0_24102019.pdf/e2d707df-58cf-2ac5-e1e8-c49829f55f6d

Aumento pensioni di inabilità, chi interesserà.

Logo Hd1

Con il Decreto “Agosto” entra in vigore la misura che aumenta le pensioni di inabilità, fino a 648€ al mese per tredici mensilità a queste categorie: Saranno interessati i cittadini dai 18 anni in su. Non rimane che attendere, quindi, la pubblicazione delle note operative dell’Inps. Fonte: http://disabilita.governo.it/it/

DPCM del 17 maggio 2020: le norme di rilievo per le persone con disabilità.

Logo Hd1

DPCM del 17 maggio 2020 Nel DPCM del 17 maggio 2020, oltre ad altri passaggi significativi, ci sono norme importanti di interesse per le persone con disabilità Art. 1. Allo scopo di contrastare e di contenere il diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In ordine alle attività professionali si raccomanda: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale Art. 3, comma 2: i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti non sono soggetti all’obbligo di utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Art. 9 recante ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità – Chiarimenti in merito alla possibilità per le persone con disabilità di derogare alla distanza interpersonale di 1 metro con il proprio accompagnatore: Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. Lo stesso articolo prevede che vengano riattivate tutte le strutture sociali e socio-sanitarie, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.