Siae: esenzione per spettacoli live con meno di 100 partecipanti

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La liberalizzazione nella raccolta e gestione dei diritti d’autore per ora non ci sarà. L’esclusiva nella raccolta e gestione dei diritti d’autore resta alla SIAE: non ci sarà alcuna liberalizzazione. Almeno per ora. La scadenza del 10 aprile per l’attuazione della direttiva comunitaria che impone la riforma del diritto d’autore è alle porte, ma nessuna norma che preveda la caduta dello storico monopolio in capo alla Società Italiana Autori ed Editori è stata scritta da Governo o Parlamento. La strada, però, sembra essere già spianata pur un futuro chissà “quanto” imminente. Pende, infatti, al Senato, un emendamento che, in attuazione della direttiva UE, si rivolge non solo alla SIAE, ma anche a fantomatici “altri organismi di gestione collettiva” che attualmente però in Italia non esistono (per scaricare il testo dell’emendamento clicca qui). Insomma, come dire: “per ora le cose restano come sono, ma almeno iniziamo a prepararci per la riforma che verrà”. L’emendamento verrà probabilmente inserito nella legge europea. In esso viene imposto alla SIAE e “agli altri organismi di gestione collettiva” di garantire idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse”. Viene vietato agli stessi soggetti di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi. Il testo della nuova norma impone poi alla Siae e agli altri organismi di gestione collettiva di riformare l’attività di riscossione in modo da aumentare l’efficacia e la diligenza. Spicca poi la previsione di forme di riduzione o esenzione dei diritti di autore e dei diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, oppure con giovani esordienti titolari di diritti d’autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la SIAE remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti. Tornando al tema della liberalizzazione, il Ministro Franceschini, che inizialmente aveva sposato una tesi probabilista alla apertura del mercato a società concorrenti, dopo l’intervento del presidente della SIAE, Filippo Sugar, in commissione Cultura alla Camera, ha dichiarato che, tutto sommato, il sistema italiano presenta elementi di vantaggio rispetto ai (pochi) sistemi che, invece, hanno sposato l’opposta politica. «Molti Paesi guardano con una certa invidia al fatto che noi abbiamo un’unica società nella gestione dei diritti d’autore», ha detto Franceschini in audizione. Il recepimento della direttiva, del resto, lascia uno spazio ai singoli Stati membri fissando solo semplici principi da rispettare. [1] Direttiva UE n. 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117245_siae-esenzione-per-spettacoli-live-con-meno-di-100-partecipanti#sthash.GkB7UGwC.dpuf Foto: http://cdn-1.lavoroefinanza.it/o/j/come-richiedere-un-permesso-siae-per-un-intrattenimento-pubblico-o-privato_203872f1df2c625ed57356fa220fbf5d.jpg

Adozione di coppie omosessuali: la sentenza del Tribunale di Roma

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Il Tribunale per i Minorenni di Roma in data 30 dicembre 2015 si pronuncia sulla delicata questione dell’adozione da parte di una coppia omosessuale. La suddetta sentenza, per le conclusioni cui giunge, ha alimentato il dibattito nell’opinione pubblica tra favorevoli e contrari all’adozione da parte delle cc.dd. famiglie arcobaleno. Nel caso de quo il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una richiesta di adozione dell’affine (c.d. step chiald adoption) da parte di due donne conviventi da oltre 10 anni, che, in tale lasso di tempo, ricorrendo alla procreazione assistita in Danimarca, avevano procreato due bambine. In particolare XXX chiedeva di adottare la figlia di YYY, mentre, quest’ultima chiedeva l’adozione della figlia di XXX.   La normativa italiana in materia di adozioni (L. 184/1983), come rileva il Tribunale per i Minorenni di Roma, non pone alcun divieto assoluto in ordine alla possibilità che sia una coppia omosessuale a richiedere l’adozione di un minore. La previsione delladiversità di sesso degli adottanti costituisce uno dei presupposti esclusivamente della c.d. adozione legittimante, ovverosia della procedura ordinaria di adozione. Quest’ultima non è altro che una specie nel genus delle adozioni. Accanto all’adozione legittimante, infatti, l’art. 44 L. citata disciplina anche l’adozione in casi particolari. In ipotesi siffatte, il legislatore nell’interesse del minorericonosce la possibilità di adozione con presupposti meno gravosi, cui fanno da contraltare degli effetti più limitati. L’apprezzamento e l’interesse del minore costituiscono “il limite invalicabile dell’applicazione dell’istituto, essi rappresentano anche una importante chiave interpretativa dello stesso”.   L’adozione in casi particolari si dipana in quattro fattispecie: – adozione da parte di persone con vincolo di parentela entro il sesto grado quando il minore sia orfano; – adozione da parte del coniuge quando il minore sia figlio dell’altro coniuge; – adozione di minore portatore di handicap; – adozione in caso di impossibilità di affidamento. Nella controversia pendente innanzi al Tribunale capitolino la richiesta delle ricorrenti si fonda sull’ impossibilità di affidamento di cui all’art. 44 lett. d) L. cit.   L’adozione ex art. 44 lett. d) ha dato vita ad un dibattito in ordine al significato da attribuire al concetto di impossibilità di affidamento. Si contendono il campo due orientamenti. Secondo una prima tesi, risalente nel tempo, avallata dal P.M.M. nella controversia oggetto di esame, l’impossibilità cui fa riferimento l’articolo suddetto deve interpretarsi come impedimento fattuale (p.e. in caso di abbandono del minore ovvero di minore portatore di handicap). L’impossibilità di affidamento che trova la sua giustificazione in una ragione di diritto, invece, non è riconducibile nell’alveo dell’art. 44 cit. Si contrappone a tale impostazione una diversa ricostruzione che, offrendo una lettura più ampia del concetto di impossibilità, si spinge fino a ricomprendervi anche l’impedimento di diritto. Il Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento per tre ordini di ragioni. Innanzitutto la lettera della legge non depone a favore della interpretazione restrittiva della norma. Il legislatore si limita ad indicare una generale “impossibilità di affidamento” senza alcuna specificazione. Peraltro, l’interpretazione estensiva risulta conforme alla ratio legis dell’adozione in casi particolari. Attraverso tale precipua forma di adozione il legislatore intende tutelare l’interesse del minore, per cui, laddove si aderisse alla tesi dell’impossibilità solo fattuale, si limiterebbe l’ambito applicativo della disposizione con conseguenti effetti riduttivi sul sistema di garanzie delineato per il minore. Infine, le modifiche apportate alla legge sulle adozioni nel 2001 confermano la ricostruzione del Collegio. In particolare, il legislatore è intervenuto scindendo l’originario art. 44 lett. c) in due distinte fattispecie. Nella formulazione originaria l’art. 44 lett. c) prevedeva la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari nelle sole ipotesi di impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo (p.e. per disabilità del minore). Con la riforma, invece, la lett. c) dispone espressamente la possibilità dell’adozione in deroga al regime ordinario nel caso di minore portatore di handicap, mentre, la lett. d) disciplina l’adozione in caso di impossibilità di affidamento. Va da sé che l’intentio legis si rinviene nell’esigenza di inserireanche gli impedimenti di diritto tra quelli che giustificano il ricorso alla procedura particolare di adozione. Del resto anche la Consulta si allinea a tale impostazione “estensiva”. Con la sentenza 383/99 la Corte Costituzionale riconosce la portata di clausola residuale dell’adozione di cui all’art. 44 L. 184/1983 statuendo che tale fattispecie si caratterizza per l’assenza delle condizioni previste dall’art.7, per cui non risulta necessario il previo accertamento dello stato di abbandono del minore se il ricorso alla procedura di adozione è giustificato dal preminente interesse del minore.   In conclusione, secondo il Collegio, nel caso di specie si riscontra la sussistenza di un impossibilità di affidamento preadottivo per ragioni di diritto riconducibile nell’alveo dell’art. 44 lett. d) cit. Le minori non si trovano in una situazione di abbandono e “mai potrebbero essere collocate in affidamento preadottivo”.   Si tratta di interpretare il dettato normativo adeguandolo alle nuove esigenze della società. In tal senso, evidenzia il tribunale capitolino, molteplici sono le pronunce che hanno riconosciuto il diritto all’adozione anche a coppie conviventi eterosessuali. Discriminare a seconda della sessualità degli adottanti aprirebbe –  a parere del Collegio – una serie di crepe nel sistema. Tale interpretazione, infatti, non solo non sarebbe conforme con la lettera e la ratio della legge sulle adozioni, ma si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. nonché con gli artt. 14 e 18 della CEDU. Negare il diritto all’adozione significherebbe negare la possibilità di “vivere liberamente la propria condizione di coppia” espressione esplicita del diritto alla vita familiare anche nella convivenza di fatto (Corte Cost. 138/2010).   Del resto, anche la Corte di Cassazione (sentenza 162/2012), pronunciandosi sul ricorso di un padre avverso l’affidamento esclusivo del figlio alla moglie convivente con persona dello stesso sesso, ha rigettato la domanda, escludendo che l’omossessualità del genitore possa arrecare pregiudizio allo sviluppo equilibrato del minore. In tale solco evolutivo si inserisce anche la pronuncia in epigrafe. L’omosessualità della coppia non costituisce una situazione di pregiudizio per il minore. Il danno va provato in concreto.   Come rileva il Tribunale capitolino “fermo restando che…la possibilità di introdurre o meno il matrimonio per le coppie omosessuali, così come la decisione

Diritti di veduta? La legittimazione ad agire appartiene ai singoli condomini

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Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27/01/2016 n° 1549 La Corte di Cassazione ha statuito che il diritto di veduta appartenga esclusivamente al titolare di ogni singolo appartamento. Con la sentenza 27 gennaio 2016, n. 1549, la seconda sezione della Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso presentato da un condomino avverso la sentenza di secondo grado con la quale veniva condannato a rimuovere due pergolati e tre tettoie costruite nel proprio giardino. In primo grado, il condomino era evocato in giudizio dal condominio, il quale lamentava il mancato rispetto delle distanze legali nonché la lesione del diritto di veduta in ragione della costruzione dei surriferiti manufatti; l’attore sosteneva altresì la lesione del decoro architettonico nel palazzo e domandava la condanna del convenuto alla rimessione in pristino. Il tribunale di Chiavari rigettava la domanda della parte attrice; in sede di gravame, la Corte d’Appello di Genova condannava il condomino alla rimozione delle costruzioni oltre alle spese processuali. Il condomino ricorreva dunque per Cassazione contestando, tra gli altri motivi, la legittimazione dell’amministratore a stare in giudizio. La legittimazione sostanziale o legitimatio ad causam tradizionalmente coincide con la titolarità, attiva o passiva, del diritto; pertanto risulta legittimato ad agire solo colui che vanti un diritto che gli appartenga. In altri termini, per essere legittimati «si possono far valere solo diritti che si affermano come propri e la cui titolarità passiva si affermi in capo a colui contro il quale si proponga la domanda»[1]. Quanto alla legittimazione dell’amministratore, preme ricordare come, in ambito processuale, il condominio sia considerato un ente di gestione[2] e l’amministratore abbia la rappresentanza dei partecipanti nei limiti delle sue attribuzioni (art. 1131 c. 1 c.c.); per contro, quando l’amministratore è convenuto (art. 1131 c.2 e 3 c.c.) è legittimato senza limiti purché si tratti di controversie afferenti alle parti comuni. Orbene, secondo i Supremi Giudici, l’amministratore ben poteva intraprendere le azioni necessarie per tutelare la proprietà condominiale in relazione alle parti comuni che si assumevano lese per la violazione delle norme sulle distanze legali. In tal caso, infatti, la Corte sottolinea come la previsione dell’art. 873 c.c. rappresenti il fondamento dell’interesse a tutela della proprietà condominiale a fronte della realizzazione di opere considerate lesive delle parti di proprietà comune. Per contro, i giudici accolgono il motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di legittimazione ad agire per la tutela del diritto di veduta. Il citato diritto si sostanzia nella facoltà del proprietario all’inspectio ed alla prospectio, vale a dire alla possibilità di guardare e sporgersi sul fondo altrui, non solo frontalmente ma anche obliquamente e lateralmente. Il legislatore, onde evitare l’ “occlusione” della veduta, prevede il divieto di costruire ad una distanza minore di tre metri.[3]. Tornando al motivo di ricorso accolto dai giudici di Piazza Cavour, essi ribadiscono come non spetti all’amministratore ma ai singoli proprietari agire in giudizio per tutelare il diritto di veduta. Infatti, al di fuori dell’ipotesi residuale in cui tale diritto afferisca a parti condominiali (come la veduta dalla finestra delle scale del condominio), esso appartiene ai titolari delle singole unità abitative. Nel caso di specie, il condominio lamentava la lesione dei singoli diritti di veduta spettanti ai proprietari delle unità immobiliari e non già allo stabile nel suo complesso. La Suprema Corte afferma, dunque, che «la legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini». (Altalex, 29 febbraio 2016. Nota di Marcella Ferrari) _____________ [1] Definizione tratta da C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, Giappichelli, 2014, 51 ss. [2] Per un approfondimento vedasi C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, Giappichelli, 2014, 367 ss., nota n. 50. [3] La servitù di veduta garantisce il diritto di guardare ed affacciarsi sul fondo del vicino. La panoramicità del luogo è un quid pluris consistente in una situazione di fatto e che può trovare tutela nella servitus altius non tollendi non già nella servitù di veduta. In tal senso vedasi: Maurizio de Tilla, voce Servitù prediali, in Il Diritto, Enciclopedia Giuridicadel Sole 24 ore, a cura di Salvatore Patti, 2007,Vol. 14, 395 ss. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/29/condominio-diritto-di-veduta Immagine: http://www.condominioweb.com/diritto-di-veduta-laltezza-della-siepe-da-non-superare.1841