Quando il pettegolezzo diventa reato.

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Il pettegolezzo, si sa, ha la capacità di diffondersi a chilometri di distanza, forse proprio perché parlare degli altri è percepito come un piacevole passatempo collettivo. La chiacchiera, per quanto vituperata, ha il potere straordinario di sedurre e di stimolare la curiosità delle persone. Eppure il pettegolezzo può avere conseguenze legali non altrettanto gradevoli: può essere infatti alla base di una condanna per diffamazione. Una esagerazione? Non proprio, se si pensa che la Corte di cassazione, con una sentenza (la numero 8348 del 2013) ha reso definitiva la condanna di un uomo che aveva “spettagolato” appunto, di una relazione adulterina in cui era coinvolta una vicina di casa. Con l’occasione la Corte ha peraltro precisato che la condanna non aveva nulla a che vedere con la verità della notizia: infatti il diritto dei cittadini alla riservatezza e il rispetto della loro dignità per i giudici possono essere messi in secondo piano solo se c’è un pubblico interesse alla diffusione della notizia, ma non di certo sempre e comunque, anche quando manca il bisogno sociale a divulgare il fatto. Quello appena analizzato non è peraltro un caso isolato. Tra i tanti, si pensi alla pronuncia numero 44940/2011, con la quale la Cassazione ha detto basta ai pettegolezzi in ufficio, confermando la condanna per il reato di diffamazione in capo a un uomo che aveva diffuso la notizia che l’impiegata di una banca stava portando avanti una relazione clandestina con un uomo sposato, facendo partire un vociare di commenti tra i diversi dipendenti. Nonostante la relazione fosse adulterina solo per l’uomo sposato, la riprovazione sociale che da un simile pettegolezzo è derivata, nel caso di specie e come sempre avviene, ha riguardato entrambi i partner, tanto che il gossip si è dimostrato perfettamente idoneo ad assumere natura diffamatoria. Una precisazione, a questo punto, si rende doverosa: quando può dirsi integrato, dunque, il reato di diffamazione? Quando la reputazione di una persona non presente (che è l’interesse tutelato dalla norma) viene offesa in qualsiasi modo. Trattasi, del resto, di reato di mera condotta e a forma libera. È tuttavia necessaria la comunicazione con più persone, ovverosia la diffusione della notizia incriminata. Se poi l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (come nel caso dei pettegolezzi) il reato è addirittura aggravato ai sensi dell’articolo 595, secondo comma, del codice penale. In definitiva chi si fa i fatti suoi non solo “campa cent’anni”, come dice un vecchio proverbio, ma lo fa con la fedina penale pulita! Fonte: Quando il pettegolezzo diventa reato (www.StudioCataldi.it) Foto: http://cdn.robadadonne.it/wp-content/uploads/2013/02/pettegolezzo-diffamazione-600×320.jpg

Diffamazione via Facebook: condividere post offensivi non è reato

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Cassazione penale, sez. V, sentenza 29/01/2016 n. 3981 Con la sentenza 3981/2016 la Cassazione torna sulla questione della diffamazione a mezzo facebook, fattispecie che negli ultimi anni ha assunto una notevole rilevanza pratica, come evidenziato dalla copiosa casistica giurisprudenziale. Invero, la posizione della giurisprudenza di legittimità è sempre stata piuttosto rigorosa. Ritenuta l’idoneità della rete internet[1] e dei social network[2] a integrare la comunicazione con più persone richiesta dall’art. 595 c.p. per la consumazione del reato, ritenuta altresì in tali fattispecie la sussistenza dell’aggravante di cui al terzo comma della norma citata (ossia la diffamazione a mezzo stampa)[3], le pronunce della Suprema Corte hanno più volte riconosciuto la responsabilità penale per frasi avente contenuto diffamatorio, espresse mediante post pubblicati su bacheca o gruppi facebook. La questione sottesa al caso giunto all’esame della Cassazione di cui qui si tratta riguarda specificamente i limiti della responsabilità penale, anche in rapporto al diritto costituzionalmente garantito di libera espressione del pensiero, a fronte della pubblicazione di un post la cui portata diffamatoria non emergeva direttamente, ma doveva ricavarsi dal complesso della discussione tra utenti all’interno di un gruppo facebook. Trattasi, com’è evidente, di questione particolarmente delicata; di fatti l’imputato, assolto dal Giudice di prima cure, era stato condannato in appello in quanto egli, partecipando ad una conversazione dai contenuti offensivi nei confronti della parte offesa, avrebbe prestato “una volontaria adesione e consapevole condivisione” di tali espressioni determinando la lesione della reputazione della persona offesa, pur se il contenuto personalmente postato non potesse dirsi intrinsecamente offensivo[4]. La lesività della condotta deriverebbe, dunque, dal contesto complessivo della discussione, con rilevanti ricadute pratiche: parametrare l’offensività di una determinata espressione non già all’intrinseco valore della stessa, bensì al tenore complessivo della conversazione determina che il fatto stesso di prendere parte a discussioni dai toni particolarmente “coloriti” potrebbe comportare il rischio di porre in essere fattispecie penalmente rilevanti. La Cassazione, tuttavia, dopo aver precisato che non essendo stato messo in dubbio nemmeno dal ricorrente che al “gruppo di discussione” partecipassero almeno due altri soggetti rimane del tutto irrilevante l’accertamento sulla natura “aperta” o “chiusa” dello stesso, sconfessa la valutazione della Corte territoriale, nella misura in cui la stessa ha attribuito tipicità ad una condotta ritenuta intrinsecamente inoffensiva solo perchè la stessa dovrebbe considerarsi indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria commessa in precedenza da altri […] Il che è per l’appunto errato nella misura in cui, per un verso, attribuisce all’art. 595 c.p., contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e, per l’altro, finisce per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost.. Ne deriva che non possa avere rilevanza penale la condotta di chi abbia inteso sì condividere una critica nei confronti della persona offesa, ma nel farlo sia rimasto entro i limiti ben definiti dell’esercizio del proprio diritto di manifestazione del pensiero, senza eccedervi in alcun modo ed esercitando invece tale suo diritto nei limiti della continenza richiesta dall’ordinamento, quindi senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento[5]. Dunque, se la Suprema Corte riporta il reato di diffamazione tramite facebook entro confini determinati e logicamente prevedibili, si impone una riflessione sulle nuove modalità di comunicazione, di fronte alle quali il diritto si trova spesso costretto entro schemi difficilmente adattabili a un contesto fluido e in continua evoluzione. La diffusione dei social network ha imposto la necessità di approntare nuovi strumenti di tutela per gli utenti, che il più delle volte sono poco consapevoli della portata del mezzo che utilizzano e rischiano di trovarsi coinvolti, loro malgrado, in situazioni al limite della legalità. Tali strumenti sono spesso di matrice giurisprudenziale e si sostanziano in un adattamento alla nuova realtà virtuale di figure pensate per i tradizionali mezzi di comunicazione; ne deriva un’insoddisfacente tutela, che a volte finisce per travalicare i limiti della ragionevolezza, come nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza in esame. Al di là del buon senso che dovrebbe governare qualsiasi manifestazione del pensiero, i cui contenuti dovrebbero essere sempre rispettosi dell’altro, occorre che anche gli operatori del diritto, nella tutela degli interessi contrapposti in rilievo (tutela della reputazione e della persona da un alto, diritto di manifestazione del pensiero dal’altro) compiano scelte equilibrate e orientate alla realizzazione di una giustizia sostanziale attenta ai cambiamenti tecnologici che comportano l’insorgere di nuovi rischi e nuove necessità, delle quali non è possibile non tenere conto. [1] V. Cass. Pen., Sez. V, 16.11.2014, n. 44980. [2] V. Cass. Pen., Sez. V, 24.02.2016, n. 7264. [3] Cfr. ex pluribus Cass. Pen., Sez. V, 01.03.2016 n. 8328, per cui anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). [4] Questa la frase “incriminata”: “spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno ke andrà in pensione e prenderlo a bastonate finchè basta”. [5] La Corte precisa che la condotta potrebbe in astratto rivestire rilevanza penale qualora potesse affermarsi che con il proprio messaggio l’imputato aveva consapevolmente rafforzato la volontà dei suoi interlocutori di diffamare … concludendo però che è la stessa sentenza impugnata ad escludere implicitamente tale eventualità nel ricostruire la sequenza degli interventi. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/09/facebook-post-offensivi Foto:http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/03/diffamazione-aggravata-a-mezzo-facebook

Messaggi diffamatori su Facebook: gli amministratori di un gruppo sono responsabili?

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Tribunale, Vallo della Lucania, ufficio GIP, sentenza 24/02/2016 n° 22 Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori sulla bacheca di un gruppo costituito presso il noto social network “Facebook” va esclusa la responsabilità a livello concorsuale degli amministratori del gruppo qualora gli stessi non siano in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. Continua la copiosa produzione giurisprudenziale in materia di Internet e principalmente di reti sociali. Nello specifico la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania n. 22 del 24 febbraio 2016 assume una particolare rilevanza poiché esamina la responsabilità degli amministratori di un gruppo costituito sul noto social network Facebook giungendo ad una conclusione senz’altro condivisibile. In particolare, nel caso di specie, alcuni soggetti sono stati tratti in giudizio in quanto, nella loro qualità di amministratori di un gruppo di discussione aperto sulla piattaforma telematica denominata facebook, avrebbero omesso di effettuare un controllo adeguato sui messaggi, di carattere diffamatorio, postati da iscritti sulla bacheca del gruppo, in tal modo contribuendo all’ offesa dell’onore e della reputazione consumatasi in danno del destinatario. Il G.U.P. nel valutare la posizione degli amministratori, pur condividendo che senz’altro la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integri un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, esclude la responsabilità degli imputati poiché in concreto l’amministratore di un gruppo Facebook non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. Come giustamente rilevato dall’organo giudicante l’amministratore potrebbe rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’ufficio di Procura. Difatti, in sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto). Affinché l’elemento soggettivo del reato ex art. 595 c.p. possa ritenersi sussistente, è necessario che il moderatore abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie. Ove, invece, egli si sia prontamente attivato in senso emendativo, allora la sua condotta non assumerà connotati illeciti. Al pari di quanto accade in una assemblea di persone fisiche, allorché il presidente dell’assise, nel dare la parola ad un astante, non è in grado di sapere, a priori, cosa dirà quest’ultimo, e, proprio per tale motivo, potrà sottrarsi alle conseguenze penali di quanto riferito dall’individuo ricorrendo ad una immediata e pubblica presa di distanza. Nel caso di specie, difatti, gli amministratori del gruppo non assumono alcuna responsabilità poiché dopo aver appreso l’avvenuta pubblicazione sulla bacheca, di commenti diffamatori hanno provveduto a cancellare l’intera conversazione appena due giorni dopo la pubblicazione accompagnando il gesto con un lungo post, nel quale hanno spiegato le ragioni dell’intervento, dissociandosi dalle affermazioni rese dai due membri. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/06/responsabilita-amministratore-di-un-gruppo-creato-su-facebook Foto: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/03/diffamazione-aggravata-a-mezzo-facebook

Messaggi offensivi sul portale Internet: quando ne risponde il gestore?

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Corte Europea Diritti dell’Uomo, sentenza 02/02/2016 n° 22947/13. Nel caso di messaggi offensivi pubblicati su Portali Internet la responsabilità dei gestori di tali portali si configura quando i commenti degli utenti assumano contenuti di odio e diventino minacce dirette per l’integrità fisica delle persone e gli stessi gestori non riescano ad adottare misure efficaci per rimuovere tempestivamente e senza preavviso i contenuti chiaramente illegali. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016 affronta un argomento molto interessante e da tempo dibattuto in ambito europeo e cioè la responsabilità dei portali Internet nel caso di pubblicazione di messaggi offensivi da parte degli utenti. Il caso di specie riguarda il ricorso di un importante organo di autoregolamentazione dei fornitori di contenuti internet ungherese Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (“MTE”) e di una società Index, proprietaria di uno dei più importanti portali di notizie Internet in Ungheria. In particolare MTE il 5 gennaio del 2010 pubblica dei commenti su due siti di annunci immobiliari relativi all’applicazione di una tassa suppletiva addebitata alla scadenza dei 30 giorni, periodo concordato per l’inserzione pubblicitaria. La tassa viene contestata da molti utenti che pubblicano sul portale contenuti offensivi. Per tali motivi la società che gestisce i siti web cita in giudizio MTE ed Index perché responsabili di aver danneggiato la reputazione della stessa società attraverso quei contenuti diffamatori. I giudici del Kuria (il più alto organo giudiziario ungherese) accolgono i motivi del ricorso e condannano i ricorrenti al pagamento di 250 euro obbligandoli a rimuovere i commenti. I giudici, difatti, ritengono che la responsabilità dei commenti diffamatori è da attribuire ai gestori dei portali che quindi rispondono in toto dei danni causati da terzi (gli utilizzatori del servizio). MTE ed Index non accettano tale decisione e ricorrono alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo invocando la libertà di espressione di cui all’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Dopo un’ampia disamina dell’intera questione la Corte conclude per l’effettiva violazione dell’art. 10 della CEDU e vediamo adesso quali sono le motivazioni che hanno giustificato una simile decisione. La Corte partendo dalla constatazione che sia il primo ricorrente, come organo di autoregolamentazione dei fornitori di servizi Internet, che il secondo ricorrente, come grande portale di notizie, hanno reso disponibile un forum per l’esercizio dei diritti di espressione, permettendo al pubblico di diffondere informazioni e idee, condivide il parere della Corte costituzionale (decisione n. 19/2014) secondo la quale il comportamento dei ricorrenti deve essere valutato alla luce dei principi applicabili alla stampa. Difatti, nel caso di specie, il diritto fondamentale leso non è il diritto alla libertà di espressione in quanto tale, ma uno dei suoi elementi particolari, il diritto alla libertà di stampa: il riconoscimento della responsabilità dell’operatore della pagina web limita ovviamente la libertà di stampa – che comprende, senza dubbio, la comunicazione su Internet. Se la responsabilità per la pubblicazione dei commenti è basata sul fatto stesso della pubblicazione stessa, non sarebbe giustificato distinguere tra commenti moderati e non moderati per quanto riguarda la proporzionalità della limitazione del diritto fondamentale in questione. Nello specifico la Corte ricorda che, anche se non editori in senso tradizionale i portali di notizie Internet devono, in linea di principio, assumere compiti e responsabilità. A causa della particolare natura di Internet, i compiti e le responsabilità possono essere diversi in una certa misura da quelle di un editore tradizionale, in particolare per quanto riguarda i contenuti di terze parti. La Corte, ad esempio, ha esaminato, in altri casi (v. caso Delfi AS) compiti e responsabilità, ai sensi dell’articolo 10 della CEDU, dei grandi portali di notizie su Internet dove essi forniscono, a fini economici, una piattaforma per i commenti generati dagli utenti e in cui gli stessi devono impegnarsi a non utilizzare espressioni chiaramente illegali, di incitamento all’odio e incitamento alla violenza. Si tratta, però, di casi diversi rispetto a quello in esame, dove i commenti incriminati, per quanto offensivi e volgari non possono essere considerati illegali poiché non costituiscono incitamento all’odio o alla violenza. La Corte non condivide l’atteggiamento delle autorità nazionali che ritengono senza ulteriori analisi che i commenti incriminati siano da considerare illegittimi in quanto dannosi per la reputazione della società. Difatti secondo la Corte bisogna distinguere tra gli interessi commerciali di reputazione di una società e la reputazione di un individuo che si riflette sul suo status sociale. E’ quest’ultimo interesse che va tutelato in quanto ha ripercussioni sulla stessa dignità dell’individuo. La Corte anche in altri casi (v. caso Delfi AS) ha ritenuto che al fine di valutare la responsabilità di un portale Internet, nel caso di commenti diffamatori, bisogna valutare diversi elementi come: il contesto del commenti; le misure applicate dalla società responsabile, al fine di prevenire o rimuovere i commenti diffamatori; la responsabilità degli effettivi autori dei commenti come alternativa alla responsabilità dell’intermediario, e le conseguenze del procedimento nazionale per la società ricorrente. Nel caso di specie, ad esempio, la Corte ha osservato che i soggetti ricorrenti hanno previsto alcune misure generali per evitare commenti diffamatori sui loro portali o per rimuoverli. Entrambi i ricorrenti avevano un disclaimer che dettava termini e condizioni, prevedendo che chi scriveva i commenti ne assumeva la diretta responsabilità. La stessa Corte ha osservato che la società danneggiata non ha mai chiesto ai ricorrenti di rimuovere i commenti, ma si è rivolta direttamente al tribunale nazionale per chiedere giustizia. Gli stessi giudici hanno attribuito ai portali una sorta di responsabilità oggettiva semplicemente per “aver fornito lo spazio per i commenti dannosi e degradanti” e non hanno effettuato alcun esame dei comportamenti sia dei richiedenti che dell’attore. La Corte, quindi, ritiene che la posizione rigida dei giudici ungheresi riconosce un concetto di responsabilità che non tiene in debito conto il necessario bilanciamento di diritti in base ai criteri stabiliti dalla propria giurisprudenza (vedi caso Von Hannover). Pur senza entrare nel merito dei metodi scelti dal legislatore di uno Stato convenuto per regolamentare un determinato settore, la Corte ritiene che, se

Offese su Facebook: è diffamazione aggravata

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Cassazione penale, Sezione V, sentenza 01/03/2016 n° 8328. Con la sentenza n. 8328 del 1 marzo 2016 la Corte di Cassazione sez. V penale torna ad affrontare il tema della rilevanza penale dei contenuti di carattere diffamatorio su Internet ed in particolare sui social network ribadendo le proprie posizioni precedenti piuttosto severe. Il caso di specie riguarda un commissario straordinario della Croce Rossa Italiana la cui reputazione viene offesa più volte sulle pagine del social network Facebook con messaggi eloquenti di diversi soggetti, tra cui l’imputato, nell’ambito di un dibattito fra utenti web. La Suprema Corte ritiene che nel caso di specie si configuri senz’altro il reato di diffamazione anche nella sua ipotesi aggravata. In effetti la stessa Corte ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (cfr. Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126), sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice ( Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il messaggio diffamatorio, per sua natura, destinato ad essere normalmente letto in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008). In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.p., comma (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). Per la Corte non assumono alcun rilievo le contestazioni del ricorrente relative all’effettiva riconducibilità dei messaggi incriminati alla propria persona. Difatti, sebbene il CTU abbia evidenziato nella propria relazione che le copie stampate di pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrivano da sole garanzie certe, né sull’autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro data, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato all’ imputato per la violazione di elementari regole di computer forensic, la Corte riconosce che le indagini e gli accertamenti tecnici comunque non escludono in modo definitivo e preclusivo, che quanto lamentato dalla parte offesa si sia in effetti verificato, né la possibilità che ciò sia comprovabile aliunde, atteso che risulta confermato dagli stessi accertamenti tecnici, che un account a nome dell’imputato, era stato in effetti operativo in rete, durante il periodo segnalato, per essere disattivato soltanto in seguito. Difatti, l’imputato sebbene informato dell’esistenza dei predetti messaggi a contenuto illecito, immessi sul sito web intestato a suo nome, nell’ambito dell’inchiesta disciplinare avviata nei suoi confronti, non ha mai denunciato o segnalato abusi da parte di eventuali ignoti, responsabili di aver usato, senza il suo consenso, le sue generalità come semplice nickname, allo scopo di celare la propria, vera identità, ed inoltre nella memoria a sua firma, depositata sempre nell’ambito del procedimento disciplinare, questi non ha mai negato la paternità di quelle frasi, né il fatto che queste fossero state da lui immesse in rete, sull’account intestato a suo nome. La decisione in argomento, quindi, ribadisce un concetto fondamentale e cioè che il web 2.0 non può e non deve essere considerato una “zona franca” del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l’individuo svolge la sua personalità e necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall’ordinamento. L’onore consiste nel sentimento che il soggetto ha di sé e del proprio valore; la reputazione, invece, nel sentimento che di tale soggetto ha la collettività. L’onore, tutelato dalla fattispecie dell’ingiuria (ora depenalizzata), può essere leso, pertanto, solo in caso di offese rese in presenza del destinatario; la reputazione, tutelata dalla fattispecie della diffamazione, solo in caso di offese fatte in presenza di altri. Stante il divieto di analogia in materia penale, non sembra possibile assimilare le comunicazioni via internet a quelle telefoniche, mentre appare opportuno avvalersi di un’interpretazione estensiva di quanto previsto dall’art. 595 c.p., riferibile anche ai contenuti diffusi via internet. Quanto al requisito richiesto dalla norma, secondo cui gli atti lesivi devono essere diretti alla persona offesa, non si hanno dubbi che ciò accada allorché il messaggio sia veicolato da posta elettronica all’indirizzo del destinatario. Più problematica risulta l’ipotesi in cui l’offesa sia veicolata attraverso un mezzo che raggiunge più persone contemporaneamente (newsgroup, mailing list, siti web). In questi casi, si ritiene non si integri il delitto di ingiuria, bensì quello di diffamazione aggravata. L’ampia casistica in materia di condotte diffamatorie presenta un intimo legame con l’attività giornalistica e la libertà di informazione, tale che l’evoluzione della giurisprudenza ne risulta fortemente influenzata. Si registra che un vastissimo numero di pronunce sia diretto all’accertamento della possibilità di invocare le scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica nell’ambito della professione giornalistica. Ma si pensi alle opinioni espresse attraverso siti internet, newsgroup e blog, che non necessariamente costituiscono mezzi di informazione giornalistica e per le quali non sono invocabili i diritti di cronaca o di critica. Per molti, però, il diritto