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Processo Amministrativo Telematico: la guida completa

Allegato 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 104/2010): quello approvato con il d.p.c.m. numero 40 del 21 marzo 2016. A partire dal 1° gennaio è iniziata ufficialmente l’era digitale del processo amministrativo e tutti i ricorsi depositati da questa data in poi devono seguire le regole del deposito telematico attraverso il Siga, ovverosia il sistema informatico della giustizia amministrativa. Riferimenti normativi L’attuazione del processo amministrativo telematico è disciplinata da un apposito regolamento (che fa applicazione delle disposizioni di cui all’allegato 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 104/2010): quello approvato con il d.p.c.m. numero 40 del 21 marzo 2016. L’allegato A del regolamento contiene poi le specifiche tecnico-operative relative ad ogni sua singola disposizione, che rappresentano un importantissimo sussidio per tutti gli utenti. Il Siga Come detto, il processo amministrativo telematico è gestito attraverso il Siga. Ad esso si accede, in via gratuita, esclusivamente attraverso il sito www.giustizia-amministrativa.it, autenticandosi nella sezione “portale dell’avvocato” attraverso le credenziali fornite dopo il primo accreditamento e utilizzando l’indirizzo p.e.c. presente nei pubblici elenchi. L’unicità del punto di accesso costituisce una delle grandi differenze del PAT rispetto al PCT, che si affianca a quella rappresentata dalla superfluità di uno specifico redattore di atti: dal sito istituzionale della giustizia amministrativa è infatti anche possibile scaricare gratuitamente l’ultima versione di Adobe Acrobat Reader dotata della facoltà di apporre la firma digitale, attraverso la quale compilare i moduli in pdf per il deposito di atti, istanze ante causam, richieste, ricorsi. Ogni modulo rappresenta la busta da firmare digitalmente e spedire tramite p.e.c. o caricare direttamente sul sito. In tal modo i nuovi fascicoli processuali saranno interamente digitalizzati, in quanto gli atti e i documenti che li andranno a comporre saranno documenti informatici o copie informatiche di documenti cartacei. È consigliabile scaricare di volta in volta i moduli necessari, in quanto potrebbero subire aggiornamenti che non rendono più accettabili dal sistema le versioni obsolete. Deposito tramite p.e.c. Il deposito tramite p.e.c. rappresenta la regola generale. L’oggetto del messaggio non deve contenere particolari diciture, ma è libero. L’unica accortezza formale è quella di abilitare la ricevuta completa, ovverosia comprensiva sia di quella di accettazione che di quella di consegna. Requisiti della p.e.c. La casella p.e.c. utilizzata per il PAT deve avere però dei requisiti specifici: deve conservare le ricevute dei messaggi trasmessi, deve essere dotata di software antispam e antivirus, deve garantire uno spazio su disco. Tempestività del deposito tramite p.e.c. La tempestività del deposito va valutata considerando la ricevuta di accettazione, che deve essere generata entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine. Nelle ipotesi in cui il codice prevede, con riferimento al rito camerale, il deposito sino al giorno precedente la trattazione in camera di consiglio, l’ultimo termine utile è alle ore 12 di tale giorno. È ovviamente indispensabile che il deposito vada comunque successivamente a buon fine, ovverosia che l’avvocato riceva anche una prima ricevuta di consegna da parte del gestore del Siga e un ulteriore messaggio denominato registrazione deposito, che in genere arriva entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo e contiene l’indicazione del numero di protocollo e l’elenco degli atti e dei documenti trasmessi. Può anche accadere che l’avvocato riceva infatti un messaggio di mancato deposito (evenienza che si verifica nel caso di omesso rispetto delle specifiche tecniche) o che non riceva alcuna ricevuta (trovandosi così costretto per ragioni a lui estranee a ripetere l’invio, anche ai fini della rimessione in termini). Deposito tramite upload sul sito Quando il documento pesa oltre 50 megabyte o nel caso in cui altre comprovate ragioni tecniche impediscono l’utilizzo della p.e.c., è possibile ricorrere al deposito tramite upload sul sito della giustizia amministrativa. A tal fine, basta collegarsi alla sezione dedicata del portale dell’avvocato e seguire le istruzioni appositamente predisposte. L’avvenuta ricezione del deposito è attestata dal Siga con un messaggio generato all’esito della procedura. Tempestività del deposito tramite upload La registrazione del deposito segna il momento utile ai fini della valutazione della tempestività dello stesso, tuttavia esso è seguito, nelle 24 ore successive, da un messaggio p.e.c. contenente il numero di protocollo assegnato. Limiti dimensionali Nel depositare gli atti e i documenti con il nuovo sistema occorre considerare i limiti dimensionali accettati dal sistema, specificati dal segretario generale della giustizia amministrativa con decreto del 23 dicembre 2016. In particolare, in caso di invio via p.e.c. ogni singolo file non può superare i 10 megabyte, mentre il limite complessivo di peso degli allegati a un messaggio è (come accennato) di 30 megabyte. È comunque possibile provvedere a depositi frazionati inserendo nel primo modulo l’indice di tutti gli atti e documenti e facendo solo riferimento ad esso nei successivi invii. In caso, invece, di upload sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, i predetti limiti si estendono ed arrivano a 30 megabyte per singolo file e a 50 megabyte complessivi, anche in questo caso con possibilità di deposito frazionato. Infine, nel caso in cui un singolo file superi anche i 30 megabyte e non sia frazionabile, è possibile chiederne l’acquisizione direttamente tramite la segreteria degli organi giurisdizionali o, in casi eccezionali e previa autorizzazione, provvedere al deposito cartaceo. Formati ammessi Tutti gli atti difensivi che rientrano nel campo di applicazione del PAT, siano essi ricorsi o successive memorie, possono essere depositati esclusivamente in formato nativo digitale. È a tal fine possibile utilizzare anche i formati TXT, RTF o PDF ottenuto dalla trasformazione di file creati con editor di testi. Per quanto riguarda i documenti, invece, oltre ai predetti formati sono ammissibili i jpg, tiff e gif, gli zip e rar, le e-mail e anche le scansioni, nel caso in cui essi siano disponibili solo in versione cartacea. La procura alle liti Tra i documenti disponibili solo in versione cartacea rientra anche la procura alle liti. Con riferimento ad essa, quindi, è ammessa la scansione che dovrà poi essere asseverata dal difensore e poi sottoscritta con autonoma firma digitale. La firma apposta in calce al modulo, infatti, non è valida anche a tal fine. Help desk e

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Pignoramento senza attestazione di conformità: la procedura si estingue

Tribunale di Milano, III sezione civile, sent. 29 giugno 2016 Necessario depositare titolo esecutivo e precetto entro 15 giorni dal pignoramento, nonchè, nello stesso termine, anche l’attestazione di conformità: in caso contrario il giudice potrà d’ufficio dichiarare estinta la procedura. Lo ha stabilito Tribunale di Milano, III sezione civile, nella sentenza del 29 giugno 2016 (qui sotto allegata), in disaccordo con il diverso orientamento espresso da altri Tribunali circa l’essenzialità o meno del deposito dell’attestazione di conformità nel termine decadenziale di inefficacia del pignoramento. Nella situazione di specie il Condominio aveva notificato atto di pignoramento immobiliare nei confronti di due debitori e l’atto veniva consegnato al reclamante all’ufficiale giudiziario; successivamente la procedura per espropriazione veniva iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del miglioramento, mentre solo mesi dopo il reclamante depositava le copie conformi di tali atti. Il giudice dell’esecuzione, verificato il tardivo deposito, dichiarava inefficace il pignoramento, da qui il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal Condominio sostenente la mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità. Il reclamante evidenzia che diversi Tribunali (Bologna, Bari e Caltanissetta) hanno generalmente affermato come meramente irregolari i depositi di titolo, precetto e atto di pignoramento privi dell’attestazione di conformità. I giudici che si sono occupati del tema hanno addotto a fondamento di tali decisioni un triplice ordine di ragioni: in primis un dato letterale, ossia che l’art. 557, comma 2, c.p.c., parla di copie conformi, ma il terzo comma della medesima norma sanziona con l’inefficacia il mero tardivo deposito di “copie” non ulteriormente qualificate; inoltre, dal punto di vista sistematico, si è affermato che l’art. 22, comma 3, C.A.D. equipara l’efficacia probatorie delle copie per immagine su supporto informativo ai documenti originali formati in origine su supposto analogico, se tali copie non sono disconosciute; infine, dal punto di vista teleologico, il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. Tutti questi orientamenti non sono condivisi dal Tribunale meneghino che precisa che le copie di cui parla l’art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le copie conformi di cui al secondo comma, e non le mere copie dei medesimi atti. Ciò si ricava dal fatto che l’articolo 16-bis comma 2 del dl 179/2012 convertito con legge 221/2012 e poi modificato dalla legge 162/2014 precisa che con modalità telematiche siano depositate le copie conformi degli atti previsti dalle norme in materia di processo esecutivo. Ancora, l’art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, afferma che laddove l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti. Del resto, conclude il Tribunale, la questione della conformità del titolo all’originale strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva. Per tale ragione, in mancanza dell’esibizione del titolo in originale, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo. Sentenza: http://www.questionegiustizia.it/doc/Tribunale_Milano-sentenza-3-febbraio-2016-n-1432.pdf Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/23189-addio-al-pignoramento-senza-attestazione-di-conformita.asp Foto: http://www.nostralex.it/iscrizione-a-ruolo-pignoramento-cosa-accade-se-manca-lattestazione-di-conformita/

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Ricorso amministrativo notificato via pec è ammissibile, parola del Tar Basilicata

Il TAR Basilicata interviene in un particolarissimo contesto che ha interessato il processo amministrativo in un recente arco di tempo e sembrerebbe poterlo in­teressare quantomeno fino alla data del 1° luglio 2016, prevista per l’inizio di operatività delle proce­dure di deposito telematico anche in quell’ambito. La decisione, assunta in una procedura di ottemperanza di precedente titolo emesso nei con­fronti della P.A., è comprensiva della valutazione sulla sorte del ricorso ammini­strativo notificato a mezzo posta elettronica certificata. Trattasi di giudizio non unanimemente recepito a livello dottrinario e giurisprudenziale ma che il tribunale adito mostra di acconsentire, pronunciandosi con il sintetico quanto perentorio in­ciso se­condo cui “Il ricorso, noti­ficato con modalità telematica, è ammissibile, in quanto in calce all’ori­ginale dello stesso è stata apposta l’attestazione di conformità di cui all’art. 23, n. 1 del d.lgs. n. 82/2005”. La laconica annotazione, evidentemente incidentale rispetto all’oggetto del contendere, rivela immediatamente la sua rivoluzionaria componente, ravvisabile nel contrasto – sia pur tacito – con il più re­cente ed au­torevole orientamento formulato in proposito dal Consiglio di Stato (sentenza 20/01/2016, n. 189), non satisfattivo delle incertezze e perplessità scaturite dalle precedenti decisioni assunte nelle sedi territoriali e di cui pare opportuno fare menzione mediante rapido riepilogo storico. La querelle giuridica prende le mosse dall’analisi delle disposizioni di cui alla L. 53/1994 che ha introdotto modalità alternative per la notificazione degli atti; direttamente esperibili dagli av­vocati muniti di procura; inizialmente riferite al servizio di posta raccomandata tra­dizionale e poi più recentemente estese al sistema di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) giuridica­mente idonea (come la prima) alla “…notificazione di atti in materia civile, ammi­nistrativa e stra­giudiziale …” ed anzi, rispetto all’altra, ulteriormente beneficiata dalla semplificazione introdotta dal D.L. 90/2014 che ha esentato l’avvocato dalla preliminare acquisizione di apposita autorizzazione. All’inequivoco disposto che precede si è opposta però la prescrizione contenuta nel codice del processo amministrativo che pur non disconoscendo l’eventualità che la notifica possa avveni­re con modalità diverse da quelle tradizionali, ne ha subordinato l’esercizio alla preliminare autoriz­zazione del Presi­dente del Tribunale ovvero del Collegio (C.p.a. art. 52 2. Il presidente può auto­rizzare la notifica­zione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qua­lunque mezzo ido­neo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’arti­colo 151 del codi­ce di pro­cedura ci­vile). E’ sulla prevalenza dell’una e dell’altra norma che si è sviluppato il richiamato conflitto giurispru­denziale che ha visto coinvolte le sedi territoriali dei TAR ed è inevitabilmente giunta all’atten­zione del Consiglio di Stato. Paladino della validità ed efficacia della notifica del ricorso a mezzo p.e.c. si è rivelato il T.A.R. Campania, disinteressato all’auto­rizzazione presidenziale richiesta dall’art. 52 c.p.a., ritenuta non ostativa della procedura, tanto più ove associata alla successiva costi­tuzione in giudizio del destinatario (TAR Campania Napoli 6/2/2015, n. 627 e conformi TAR Lazio – Roma Sez. III n. 11808/14; TAR Calabria Sez. II n. 183/15, TAR Cam­pania – Napoli Sez. VI n. 923/15). All’indirizzo si è opposto quello più rigoroso che ha invece disconosciuto cittadinanza ad una modalità che si è detta essere limitata alle sole comunicazioni di segreteria (rif. art. 16 co. 17 bis, d.l. n. 179/2012), ma ha anche inteso mitigare l’effetto processuale preclusivo discendente dalla nullità dell’atto telematicamente notificato rapportandolo all’eventuale costituzione del resi­stente (in tal senso TAR Lazio 13.01.2015 sent. nr. 396; TAR Veneto Sez. III n. 369/15, TAR Abruzzo-Pesca­ra Sez. I n. 49/15). Nel conflitto delle Cortei di primo grado si è inserito il non determinante contributo del Consiglio di Stato alternatosi tra l’originaria ammissibilità della procedura (sez. VI sent. 28/5/2015, n. 2682 e sez. III, sent. 14/9/2015, n. 4270) e l’improvviso revirement intervenuto dopo poco tempo a cura di una delle due sezioni che si erano pronunciate in quel senso. Al perentorio disconoscimento della possibilità di notificazione mediante p.e.c. dell’atto pro­cessuale amministrativo si è associato il rilievo sul carattere di specialità di que­sto rito, ido­neo a differenziarlo dalle ordinarie norme processual civilistiche e quindi privo di quel­la specifica rego­lamentazione necessitante al superamento del vincolo altrimenti discendente dalla disposizione di cui all’art. 52 del codice che – se disattesa – produce quindi insanabile inesistenza dell’atto, insensibile finanche dell’effetto discendente dall’eventuale costituzione in giudizio del re­sistente che dovesse aver ricevuto il ricorso introduttivo con le modalità telematiche (sez. III, sent. 20/01/2016 nr. 1089). Il principio che precede, indubbiamente preoccupante in rapporto alla rilevanza dei valori giudizialmente controversi presso il T.A.R., non pare abbia riscosso unanime condivisione nelle sedi territoriali, ferme nel ribadire il loro favore alla procedura di cui si verte (così TAR Campania – Napoli sez. I sent. 15/4/2016 n. 1864) e nel cui contesto finisce per collocarsi anche la decisione qui commentata (TAR Basilicata sez. I sent. 455 del 13/5/2016) che bypassa a piè pari la fonte del problema (può o meno notificarsi il ricorso introduttivo a mezzo p.e.c. ?) taci­tamente acconsentendo alla praticabilità della procedura e spostando l’attenzione sulla sua re­golarità, posta in rapporto alle norme del Codi­ce dell’Amministrazione Digitale di cui viene richiamato l’art. 23 n. 1. Non è quindi la procedura a doversi ritenere preclusa quanto l’eventuale omissione dell’attestazione di conformità da apporre in calce alla “…copia su supporto analogico di documen­to informatico…” richiesto dal citato art. 23 del c.a.d. e che va a completare la procedura di verifica sulla regolarità della no­tificazione telematica regolata eseguita ai sensi della L. 53/1994 che, nel caso di specie, deve ritenersi solo presuntivamente esperita dal TAR adito che nulla menziona al proposito nel testo della sentenza. E’ a dirsi come la decisione e l’intera problematica di cui si dibatte, parrebbe destinata ad essere presto archiviata tra gli annali della giurisprudenza amministrativa, stante l’ormai immi­nente operatività del c.d. Processo Amministra­tivo Telematico che ha introdotto univoco disposto preordinato a rendere possibile per i difensori “…la noti­ficazione a mezzo PEC a norma dell’arti­colo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.”(rif. art. 14 D.P.C.M. 16/2/2016, n. 40 in GU n.67 del 21-3-2016 contenente le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) e che vedrà la luce il prossimo 1 luglio 2016. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/30/ricorso-amministrativo-notificato-via-pec Foto:http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2013/04/PEC-450×270.jpg

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