Processo Amministrativo Telematico: la guida completa
Allegato 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 104/2010): quello approvato con il d.p.c.m. numero 40 del 21 marzo 2016. A partire dal 1° gennaio è iniziata ufficialmente l’era digitale del processo amministrativo e tutti i ricorsi depositati da questa data in poi devono seguire le regole del deposito telematico attraverso il Siga, ovverosia il sistema informatico della giustizia amministrativa. Riferimenti normativi L’attuazione del processo amministrativo telematico è disciplinata da un apposito regolamento (che fa applicazione delle disposizioni di cui all’allegato 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 104/2010): quello approvato con il d.p.c.m. numero 40 del 21 marzo 2016. L’allegato A del regolamento contiene poi le specifiche tecnico-operative relative ad ogni sua singola disposizione, che rappresentano un importantissimo sussidio per tutti gli utenti. Il Siga Come detto, il processo amministrativo telematico è gestito attraverso il Siga. Ad esso si accede, in via gratuita, esclusivamente attraverso il sito www.giustizia-amministrativa.it, autenticandosi nella sezione “portale dell’avvocato” attraverso le credenziali fornite dopo il primo accreditamento e utilizzando l’indirizzo p.e.c. presente nei pubblici elenchi. L’unicità del punto di accesso costituisce una delle grandi differenze del PAT rispetto al PCT, che si affianca a quella rappresentata dalla superfluità di uno specifico redattore di atti: dal sito istituzionale della giustizia amministrativa è infatti anche possibile scaricare gratuitamente l’ultima versione di Adobe Acrobat Reader dotata della facoltà di apporre la firma digitale, attraverso la quale compilare i moduli in pdf per il deposito di atti, istanze ante causam, richieste, ricorsi. Ogni modulo rappresenta la busta da firmare digitalmente e spedire tramite p.e.c. o caricare direttamente sul sito. In tal modo i nuovi fascicoli processuali saranno interamente digitalizzati, in quanto gli atti e i documenti che li andranno a comporre saranno documenti informatici o copie informatiche di documenti cartacei. È consigliabile scaricare di volta in volta i moduli necessari, in quanto potrebbero subire aggiornamenti che non rendono più accettabili dal sistema le versioni obsolete. Deposito tramite p.e.c. Il deposito tramite p.e.c. rappresenta la regola generale. L’oggetto del messaggio non deve contenere particolari diciture, ma è libero. L’unica accortezza formale è quella di abilitare la ricevuta completa, ovverosia comprensiva sia di quella di accettazione che di quella di consegna. Requisiti della p.e.c. La casella p.e.c. utilizzata per il PAT deve avere però dei requisiti specifici: deve conservare le ricevute dei messaggi trasmessi, deve essere dotata di software antispam e antivirus, deve garantire uno spazio su disco. Tempestività del deposito tramite p.e.c. La tempestività del deposito va valutata considerando la ricevuta di accettazione, che deve essere generata entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine. Nelle ipotesi in cui il codice prevede, con riferimento al rito camerale, il deposito sino al giorno precedente la trattazione in camera di consiglio, l’ultimo termine utile è alle ore 12 di tale giorno. È ovviamente indispensabile che il deposito vada comunque successivamente a buon fine, ovverosia che l’avvocato riceva anche una prima ricevuta di consegna da parte del gestore del Siga e un ulteriore messaggio denominato registrazione deposito, che in genere arriva entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo e contiene l’indicazione del numero di protocollo e l’elenco degli atti e dei documenti trasmessi. Può anche accadere che l’avvocato riceva infatti un messaggio di mancato deposito (evenienza che si verifica nel caso di omesso rispetto delle specifiche tecniche) o che non riceva alcuna ricevuta (trovandosi così costretto per ragioni a lui estranee a ripetere l’invio, anche ai fini della rimessione in termini). Deposito tramite upload sul sito Quando il documento pesa oltre 50 megabyte o nel caso in cui altre comprovate ragioni tecniche impediscono l’utilizzo della p.e.c., è possibile ricorrere al deposito tramite upload sul sito della giustizia amministrativa. A tal fine, basta collegarsi alla sezione dedicata del portale dell’avvocato e seguire le istruzioni appositamente predisposte. L’avvenuta ricezione del deposito è attestata dal Siga con un messaggio generato all’esito della procedura. Tempestività del deposito tramite upload La registrazione del deposito segna il momento utile ai fini della valutazione della tempestività dello stesso, tuttavia esso è seguito, nelle 24 ore successive, da un messaggio p.e.c. contenente il numero di protocollo assegnato. Limiti dimensionali Nel depositare gli atti e i documenti con il nuovo sistema occorre considerare i limiti dimensionali accettati dal sistema, specificati dal segretario generale della giustizia amministrativa con decreto del 23 dicembre 2016. In particolare, in caso di invio via p.e.c. ogni singolo file non può superare i 10 megabyte, mentre il limite complessivo di peso degli allegati a un messaggio è (come accennato) di 30 megabyte. È comunque possibile provvedere a depositi frazionati inserendo nel primo modulo l’indice di tutti gli atti e documenti e facendo solo riferimento ad esso nei successivi invii. In caso, invece, di upload sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, i predetti limiti si estendono ed arrivano a 30 megabyte per singolo file e a 50 megabyte complessivi, anche in questo caso con possibilità di deposito frazionato. Infine, nel caso in cui un singolo file superi anche i 30 megabyte e non sia frazionabile, è possibile chiederne l’acquisizione direttamente tramite la segreteria degli organi giurisdizionali o, in casi eccezionali e previa autorizzazione, provvedere al deposito cartaceo. Formati ammessi Tutti gli atti difensivi che rientrano nel campo di applicazione del PAT, siano essi ricorsi o successive memorie, possono essere depositati esclusivamente in formato nativo digitale. È a tal fine possibile utilizzare anche i formati TXT, RTF o PDF ottenuto dalla trasformazione di file creati con editor di testi. Per quanto riguarda i documenti, invece, oltre ai predetti formati sono ammissibili i jpg, tiff e gif, gli zip e rar, le e-mail e anche le scansioni, nel caso in cui essi siano disponibili solo in versione cartacea. La procura alle liti Tra i documenti disponibili solo in versione cartacea rientra anche la procura alle liti. Con riferimento ad essa, quindi, è ammessa la scansione che dovrà poi essere asseverata dal difensore e poi sottoscritta con autonoma firma digitale. La firma apposta in calce al modulo, infatti, non è valida anche a tal fine. Help desk e
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