Unioni civili: in Gazzetta i decreti attuativi

Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017. Via libera ai decreti attuativi della disciplina delle unioni civili introdotta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, che entreranno in vigore l’11 febbraio 2017. Vediamo in dettaglio le principali novità: il decreto legislativo n. 5/2017 ha ad oggetto disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Le disposizioni apportano modifiche alle norme del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di ordinamento dello stato civile; fra queste segnaliamo: sono disciplinate in dettaglio le annotazioni da apportare sugli atti di costituzione dell’unione civile; sono regolate le modalità di presentazione ed il contenuto della richiesta di costituzione dell’unione civile, le verifiche da parte dell’ufficiale dello stato civile circa l’insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento per la costituzione dell’unione civile; è disciplinato puntualmente il procedimento di costituzione di unione civile e le conseguenti annotazioni e trascrizioni da parte dell’ufficiale di stato civile; si stabilisce che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. il decreto legislativo n. 6/2017 reca disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso: si stabilisce che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana; analogamente, l’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana; quanto alla forma, vige la regola per cui l’unione civile è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione; altre norme riguardano la disciplina dei criteri per individuare la legge applicabile e la giurisdizione in caso di scioglimento dell’unione civile: si stabilisce che lo scioglimento dell’unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio; i rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita. Su richiesta di una delle parti il giudice può disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse e’ cittadina o nel quale almeno una di esse risiede. con il decreto legislativo n. 7/2017 sono introdotte nel codice penale e di procedura penale le necessarie disposizioni di coordinamento per consentire l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge: agli effetti della legge penale il termine “matrimonio” si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; la qualità di coniuge prevista come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; è estesa anche alle persone unite civilmente la causa di non punibilità dei delitti contro il patrimonio prevista dall’art. 649 c.p. per i reati commessi tra coniugi; analogamente, la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale prevista per il coniuge (art. 199 c.p.p.) è estesa anche alla persona unita civilmente. Ciò consente, ad es., l’applicabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; allo stesso modo, al reato di omicidio potrà applicarsi l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/unioni-civili-decreti-attuativi?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=896935 Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwimtbbJ6enRAhXHvRoKHWG7DF8QjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.vocidicitta.it%2Fbest-politik%2Funioni-civili-facciamo-chiarezza-con-lavvocatessa-panto%2F&psig=AFQjCNFjp3I3WWHGO6oEPoyQEe44JYMw4w&ust=1485864177164950
Unioni civili: a breve l’adeguamento del codice penale e dei registri

Le unioni civili escono dal limbo del regime transitorio ed entrano a pieno titolo nell’ordinamento italiano. Sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani approderanno infatti, per il via libera definitivo, i tre decreti legislativi che attuano la legge Cirinnà 76/2016 in vigore dal 5 giugno scorso. Dopo aver ricevuto il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari a inizio dicembre i testi tengono conto delle osservazioni espresse da Camera e Senato. Trovano dunque un assetto definitivo i due Dlgs che adeguano le norme sia di diritto internazionale privato sia di diritto penale e quello che disciplina l’ordinamento dello stato civile nell’era delle unioni omosessuali. Provvedimento quest’ultimo che conferma un registro per le iscrizioni e le trascrizioni delle unioni “autonomo” da quello dei matrimoni, articolato in due sezioni. Ma nella versione finale recepisce la correzione suggerita dal Parlamento sull’annotazione del cognome scelto dalla coppia al momento dell’unione. Il Dpcm 144/2016 – normativa-ponte emanata in attesa dell’attuazione – prevedeva che dopo la dichiarazione l’ufficiale dello stato civile procedesse «all’aggiornamento della scheda anagrafica». Ora la nuova formulazione, per non creare incertezza sulle conseguenze delle dichiarazioni sulla scelta del cognome dell’unione civile, prevede che le schede individuali dei due partner «devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile». Le annotazioni già fatte andranno dunque cancellate entro trenta giorni. Novità anche in tema di scioglimento: si precisa che se la dichiarazione di volontà di “annullare” l’unione non è congiunta l’iscrizione della manifestazione di volontà dello scioglimento può essere fatta solo quando venga comunicata alla parte non presente con lettera raccomandata. Ma a essere modificato, è anche il procedimento per la rettifica dell’attribuzione del sesso, per evitare sfasature tra lo scioglimento del matrimonio conseguente alla decisione e l’eventuale richiesta di instaurazione dell’unione civile: la dichiarazione potrà avvenire in udienza nell’ambito dello stesso procedimento. Confermato anche l’impianto del secondo decreto attuativo che armonizza Codice penale e codice di procedura penale stabilendo che «agli effetti della legge penale» il termine matrimonio si intende riferito anche «alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso»: quando la legge penale considera «la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato» si intende dunque riferita anche a uno dei due partner dell’unione civile (articolo 574-ter del Cp). Ma accogliendo i suggerimenti del Parlamento viene eliminato il requisito della «coabitazione» originariamente prevista nell’articolo 649 del Cp che avrebbe avuto l’effetto di limitare la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio alla sussistenza di una condizione non contemplata per i coniugi non legalmente separati. Al terzo capitolo del pacchetto attuativo, quello del diritto internazionale, in base ai correttivi delle Camere si prevede che, in caso il nulla osta all’unione civile sia precluso al cittadino straniero per il mancato riconoscimento delle unioni omosessuali da parte dello Stato di provenienza, il documento possa essere sostituito da un atto che attesti la «libertà di stato». Fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-01-12/unioni-civili-arrivano-decreti-che-adeguano-codice-penale-e-registri–205000.php?uuid=ADoSbsWC Foto:https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjByuyJ-b7RAhXBNpoKHfNWC8IQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.quotidianogiuridico.it%2Fdocuments%2F2016%2F11%2F18%2Funioni-civili-ok-ai-decreti-attuativi-ddl-gelli-a-breve-l-approvazione&psig=AFQjCNGM-2_EX7q8c9OehZaeAJiwmk3goA&ust=1484390848515727&cad=rjt