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Quali sono le differenze tra supplemento e supplementare di pensione?

Premessa: un lavoratore, pensionatosi, riprende a lavorare. Se viene assunto come lavoratore dipendente (gli ex privati nel pubblico e nel privato, gli ex pubblici fondo CPDEL nel pubblico e nel privato, gli ex statali solo nel privato), i contributi in versamento andranno nell’INPS Gestione Lavoratori Dipendenti. Decorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione, con questi contributi versati successivamente al pensionamento l’interessato potrà chiedere il cd. supplemento di pensione. Se invece la contribuzione versata dopo il pensionamento è da lavoratore autonomo (INPS Gestione Autonoma, ad es. con partita IVA, Titolare d’Impresa), si parlerà sempre di supplemento di pensione ma per la domanda il pensionato dovrà essere aspettare il compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni (e non dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione come i lavoratori dipendenti). Se, invece, il medesimo pensionato riceverà accreditati contributi nell’INPS Gestione Separata (ad es., come collaboratore), l’interessato potrà richiedere una pensione supplementare, sulla base dei contributi versati in Gestione separata; ciò, però, solo al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni. Nota bene Imposizione fiscale: in entrambi i casi, due CUD graveranno fiscalmente sul pensionato, che decide di tornare a lavorare, quindi con una doppia imposizione fiscale. Per quanto riguarda le Detrazioni, se già calcolate sulla pensione, non dovranno essere richieste anche sul nuovo rapporto di lavoro, per evitare un conguaglio fiscale a fine anno eccessivamente a debito. Riepilogo Premessa: un lavoratore, pensionatosi, riprende a lavorare Contributi dipendenti e autonomi à supplemento di pensione (la richiesta potrà essere fatta, dopo 5 anni dalla decorrenza di pensione, se i contributi sono da Dipendente; la richiesta potrà essere fatta al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni, se i contributi successivi alla pensione sono da Autonomo) Contributi gestione separata à pensione supplementare (la richiesta potrà essere fatta al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni, se i contributi successivi alla pensione sono in Gestione separata)

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Guida in stato di ebbrezza: la revoca della patente decorre dalla conclusione del processo

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/06/2016 n. 2416 L’art. 219, comma 3-ter cod. strad., deve essere interpretato nel senso che a seguito di revoca della patente di guida, quest’ultima può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la relativa responsabilità penale. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 6 giugno 2016, n. 2416. Nella fattispecie ad un conducente, che aveva causato un incidente stradale, veniva accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g./l., risultando così applicabile l’art. 186, comma 2-bis cod. strad., con conseguente applicabilità dell’art. 219, comma 3-ter dello stesso codice, a tenore del quale qualora la revoca della patente di guida sia disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 222 cod. strad. Per il caso in cui vi sia stata la guida da parte di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’art. 186, comma 5, prevede che l’accertamento del fatto alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture mediche di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. La norma fa riferimento all’accertamento svolto in sede amministrativa, che indice sull’esercizio del potere del Prefetto; poiché l’autorità amministrativa non può accertare i reati, rientrando tale attività nell’ambito delle competenze dell’autorità giudiziaria, il Consiglio di Stato ritiene corretta la tesi secondo la quale l’art. 219, comma 3-ter vada interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa possa essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato. “D’altra parte, il testo legislativo non si è riferito alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento del fatto in sede amministrativa”; qualora risultasse fondata la tesi opposta a quella sostenuta dal Supremo Consesso, si dovrebbe attribuire rilievo decisivo agli accertamenti dei fatti effettuati in sede amministrativa, mentre l’art. 219, comma 3-ter si è riferito testualmente all’accertamento del reato, che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri direttamente ed esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/revoca-patente-guida-decorrenza-termine-tre-anni Foto: http://tuttoggi.info/wp-content/uploads/2015/04/Keys-Whiskey-car-keys-02.jpg

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