AVVOCATI – RIDOTTI ANCHE PER IL 2021 I CREDITI FORMATIVI – 12 ORDINARI E TRE OBBLIGATORI – DELIBERA DEL C.N.F. DEL 18 DICEMBRE 2020

Delibera c.n.f.: 1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 34-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 DICEMBRE 2020 OMISSIS Il Cons. Mario Napoli dichiara di astenersi dalla votazione. DELIBERA n.310 FORMAZIONE CONTINUA Il Consiglio considerato che l’emergenza COVID 19 persiste ed Impone di adottare provvedimenti In materia formativa che siano uniformi per tutto II territorio nazionale; considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l’obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi; tenuto conto della propria delibera n, 168 del 20 marzo 2020; in deroga all’art, 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche delibera che 1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; 4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2012/2010, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputali all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei credili di cui al punto 2) che precede. Si dichiara l’immediata esecutività e si manda allo Segreteria per le comunicazioni OMISSIS È estratto conforme all’originale. Roma, 21 dicembre 2020 Fonte: https://www.foroeuropeo.it/menu-foroeuropeo/1220-attualita-news/attualita-avvocati/46186-avvocati-ridotti-anche-per-il-2021-i-crediti-formativi-12-ordinari-e-tre-obbligatori-delibera-del-c-n-f-del-18-dicembre-2020
Mediazione obbligatoria per liti da lockdown

Il decreto-legge n. 28/2020, recentemente convertito in legge n. 70/2020 e in vigore dal 30 giugno reca, tra le altre, diverse “disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile”.In particolare, il provvedimento ha stabilito un nuovo termine per la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari e introdotto anche diversi correttivi alle misure adottate in precedenza. Particolarmente interessanti appaiono anche le novità in materia di mediazione, con l’arrivo dell’obbligatorietà dell’esperimento preventivo per le liti insorte dopo le misure per fronteggiare il COVID-19. L’emergenza Coronavirus e le misure di contenimento e “lockdown”, infatti, hanno determinato molte conseguenze per quanto riguardi i contratti in essere. Di conseguenza sono sorte innumerevoli questioni in presenza di inadempimenti a tali obbligazioni.Si pensi, ad esempio, alle prenotazioni per biglietti di treni o voli, alle spese anticipate per i viaggi che non si sono potuti svolgere o a quelle sostenute per spettacoli che sono stata annullati, ma anche, ad esempio, ai ritardi nel consegnare le merci o a rispettare i contratti di fornitura e via dicendo. In un simile scenario è intervenuto il comma 6-bis dell’art. 3 del D.L. 6/2020, disposizione introdotta dal D.L. Cura Italia che ha disciplinato una clausola di esonero da responsabilità contrattuale in presenza della necessità di rispettare le norme di contenimento. In particolare, tale norma ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento sia “sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.In base a tale disposizione, nel D.L. 28/2020 ha trovato spazio la previsione di un allargamento delle materie per cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. Per l’effetto, vi sono state fatte rientrare anche le controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.Tale intervento, dunque, ha l’obiettivo di sfruttare l’istituto conciliativo affinché sia possibile trovare una soluzione rapida e condivisa in quelle controversie relative a obbligazioni non onorate a causa delle restrizioni previste per contrastare l’emergenza epidemiologica. A tali modifiche si accompagnano anche quelle che hanno regolamentato lo svolgimento della mediazione con modalità telematica. L’art. 83, comma 20-bis, del D.L. Cura Italia ha aperto allo svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo.Il nuovo decreto ha soggiunto che il mediatore, dopo aver apposto la propria sottoscrizione digitale, debba trasmettere l’accordo così formato, tramite posta elettronica certificata, agli avvocati delle parti e all’ufficiale giudiziario.L’ufficiale giudiziario estrarrà dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed eseguirà la notificazione ai sensi degli articoli 137 e s.s. del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi del codice dell’amministrazione digitale. Ancora, con una modifica all’art. 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il D.L. 28/2020 ha previsto una modalità alternativa alla sottoscrizione del verbale redatto all’esito del tentativo di conciliazione andato a buon fine, qualora tale verbale sia stato redatto in formato digitale.In particolare, quando tale verbale è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Si prevede che il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione abbia valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/39021-la-giustizia-riparte-con-la-mediazione-obbligatoria-per-liti-da-lockdown.asp
DPCM del 17 maggio 2020: le norme di rilievo per le persone con disabilità.

DPCM del 17 maggio 2020 Nel DPCM del 17 maggio 2020, oltre ad altri passaggi significativi, ci sono norme importanti di interesse per le persone con disabilità Art. 1. Allo scopo di contrastare e di contenere il diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In ordine alle attività professionali si raccomanda: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale Art. 3, comma 2: i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti non sono soggetti all’obbligo di utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Art. 9 recante ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità – Chiarimenti in merito alla possibilità per le persone con disabilità di derogare alla distanza interpersonale di 1 metro con il proprio accompagnatore: Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. Lo stesso articolo prevede che vengano riattivate tutte le strutture sociali e socio-sanitarie, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Covid-19: riduzione del canone di locazione abitativa in cedolare secca. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle entrate – Risposte alle domande più frequenti – Il conduttore mi chiede una riduzione del canone di locazione del canone abitativo in cedolare secca, a causa dell’emergenza Coronavirus. Vorrei sapere come comunicare all’Agenzia delle entrate tale modifica del contratto originario, senza recarmi presso un vostro ufficio e quale è il termine per la comunicazione? Non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone. Il contribuente può tuttavia scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (irpef o cedolare secca). Pertanto, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone lei potrà procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza. Se però vuole effettuarla ora, può farlo (senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133) mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail; ricordi di indicare i suoi riferimenti per essere contattato. Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovrà allegare: la scansione dell’accordo di riduzione il modello 69 debitamente sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale e la copia del documento di identità del richiedente. Il richiedente deve poi specificare che la registrazione è esente da imposte ai sensi del sopra menzionato art. 19, comma 1. La richiesta di registrazione va indirizzata all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione oggetto di modifica (ufficio competente). L’ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l’ha richiesta (una volta terminato il periodo emergenziale, questi sarà tenuto a depositare l’originale dell’accordo presso lo stesso ufficio). Ad ogni buon fine, le segnaliamo che l’art.62, comma 1 e 6, del Decreto Legge n.18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, adempimenti che potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/registrazione-di-un-nuovo-contratto/faq-cittadini
DPCM del 26 aprile 2020: cosa cambia con la “fase 2”?

Il DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato su GU n.108 del 27-4-2020, sarà in vigore dal 4 al 17 maggio e sostituisce i precedenti DPCM emanati. Dal 4 maggio al 18 maggio ci sarà una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure di distanziamento e spostamento. Rimarranno le disposizioni sugli spostamenti confermandole solo all’interno delle regioni. Saranno consentite visite ai familiari nel rispetto delle distanze. L’art. 8 reca ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità. In particolare, le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Segnaliamo le principali modifiche apportate all’art. 83 del “Cura Italia” in tema di giustizia civile, mediazione e rilascio procura. Al comma 3 dell’art. 83, nell’elencazione dei procedimenti non soggetti a sospensione, sono state inserite le seguenti specifiche: al punto a), nei procedimenti di competenza del Tribunale dei Minorenni, quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti di famiglia, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali; sono poi stati inseriti anche i procedimenti elettorali; al punto f) « la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; aggiunto al comma 7 il punto h-bis) lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti»; inserito il 7-bis. “Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi »; inserito punto 11-bis. che consente, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti in modalità telematica. E’ auspicabile che tale possibilità, alternativa di deposito, venga mantenuta anche successivamente. Più interessanti, anche perché destinate a durare nel tempo, sono le modifiche ai procedimenti di mediazione. E’ stato introdotto il punto 20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo, gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo. E’ una possibilità che, da una parte amplia la possibilità di partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, vero tallone d’Achille dei procedimenti di mediazione, dall’altra sottolinea il ruolo essenziale dell’avvocato conferendogli un ulteriore strumento come quello di autenticare la firma del proprio cliente anche se lo stesso si trova in altra località. Assolutamente innovativa la facoltà di autentica della procura ex art. 83cpc, sia pure allo stato limitata alla durata delle misure di contenimento del contagio da Covid – 19, che consente al cliente di conferire la procura alle liti e alla mediazione, sottoscrivendo la procura a lui trasmessa, fotografarla ed inviarla, anche telematicamente, persino via WhatsApp insieme alla foto di un documento d’identità in corso di validità. Il punto 20 – ter consente, nei procedimenti civili, di sottoscrivere la procura alle liti apponendo la firma su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia Fonte: https://www.cfnews.it/avvocatura/cura-italia-le-novit%C3%A0-in-tema-di-udienze-civili-mediazioni-e-rilascio-procura/
Estensione permessi ex Legge n. 104/92 anche ai lavoratori disabili gravi (art. 24, Decreto legge “Cura Italia”, n. 18 del 2020)

L’INPS ha diramato la circolare n. 45 del 25/03/2020 (par. 6), esplicativa circa l’applicazione delle norme di estensione dei permessi anche ai lavoratori con disabilità. È seguito anche il Messaggio INPS n. 1416 del 30/03/2020 (pag. 2). L’INPS così corregge il tiro e rettifica la prima posizione negatoria nei confronti dei lavoratori disabili gravi (Messaggio INPS n. 1281 del 20/03/2020, ormai archiviato). Ora l’Ente Previdenziale ha fornito una interpretazione estensiva dell’art. 24 del Decreto Legge “Cura Italia”, ricomprendendo nella platea dei beneficiari, sia il lavoratore che assiste un proprio familiare con disabilità grave, non ricoverato a tempo pieno, sia il lavoratore a cui è riconosciuta, a se stesso, la disabilità grave. Pertanto, per entrambe le categorie indicate, per i mesi di marzo e aprile 2020, sono complessivi 18 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, + 12 giorni tra marzo e aprile), fruibili ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/92. Tali giorni sono anche frazionabili in ore, con le stesse modalità di calcolo di prima, e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese. In sintesi, possono usufruire dei permessi aggiuntivi: Vi riporto alcuni consigli pratici: Per ulteriori informazioni e per richiedere i documenti citati (Circolare e Messaggi INPS, Circolare del Ministero del Lavoro), scrivete all’e-mail dello studio. Vi invito anche a consultare il sito istituzionale http://www.uiciechi.it/covid/emergenza.asp
Fondo per il reddito di ultima istanza: ecco il decreto.

Si allega il link da cui poter prendere visione e scaricare il D.I. 28 marzo 2020. In base al testo del decreto, l’indennità compete: a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro; b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19 Le domande per l’ottenimento dell’indennità, di cui al decreto linkato, sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli Enti di Previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che, dopo le verifiche, provvedono ad erogarlo agli Interessati. Segue link. https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
Covid-19 e responsabilità penali connesse: domande e risposte.

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. ed entrato in vigore in pari data, detta in due soli articoli ulteriori disposizioni che attuano il D.L. n. 6/2020, in tema di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo a tutta la penisola le misure già contemplate dal DPCM 8 marzo 2020, art. 1. Ci si chiede spesso che cosa succeda in caso di violazione degli obblighi previsti dal Dpcm del 9 marzo 2020, di estensione all’intero territorio nazionale delle misure, mirate a contenere il contagio da Covid19.La condotta dei contravventori è sanzionata con le pene dell’articolo 650 c.p. che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Tuttavia, nel caso si incorresse in questo tipo di contravvenzione l’ordinamento penale prevede l’oblazione speciale in base alla quale “nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”. Nel caso in cui il dipendente sul luogo di lavoro contragga il Coronavirus il datore di lavoro può essere ritenuto penalmente responsabile? Nell’ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti, potrebbe configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro – ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 – per i reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore) con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ove applicabile. Quali misure deve assumere il datore di lavoro per evitare tra i suoi dipendenti rischi di contagio da Coronavirus? A causa dall’emergenza COVID-19, i datori di lavoro sono chiamati in questi giorni ad intervenire su diversi fronti. Tra questi uno dei principali è rappresentato dal rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che ciascun datore di lavoro è tenuto ad adottare in base ai principi e agli obblighi rivenienti dalla Costituzione (art. 32), dal codice civile (art. 2087 c.c.) e, più nel dettaglio, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro). I datori di lavoro non sono espressamente tenuti ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’art. 28 del Decreto 81/2008 in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda. I datori di lavoro sono sicuramente tenuti al rispetto alle normative speciali emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività: i Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e da altre leggi. E’ comunque opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle misure di tutela ed attenuazione del rischio. In alternativa, i datori di lavoro sono comunque chiamati ad integrare e rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche mediante la predisposizione di piani di intervento specifici redatti in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. D. Lgs. 81/2008 e con il Medico Competente nominato ai sensi dell’art. 38 e ss. D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui vengano venduti prodotti di prima necessità come disinfettanti e mascherine a prezzi esorbitanti o mascherine protettive prive del marchio CE cosa si rischia penalmente il commerciante? Nel caso in cui il commerciante metta in vendita prodotti di prima necessità come disinfettanti e mascherine a prezzi esorbitanti, la condotta integra il reato di «manovre speculative su merci» punito dall’art. 501 bis del Codice penale, reato che è stato introdotto con il decreto legge 704/1976 – dopo la crisi energetica del 1973 – per contrastare manovre speculative dirette alla maggiorazione dei prezzi di alcuni generi alimentari destinati al largo consumo. I cittadini che si imbattono in situazioni di questo genere possono fare una denuncia alla Guardia di finanza per fermare gli abusi. Il comma 2 dell’articolo 501-bis punisce anche chi – in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno dei beni indicati nel comma precedente e nell’esercizio delle medesime attività – «ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità». In questo caso, il legislatore ha inteso colpire condotte che possono aggravare le speculazioni sui prezzi. La condanna per l’articolo 501-bis comporta: l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, se il fatto è stato commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale; la pubblicazione della sentenza sul sito internet del ministero della Giustizia, nonché nei Comuni dove l’imputato è residente, è stato commesso il delitto e la sentenza è stata pronunciata; l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità. Nel caso invece in cui i commercianti mettano in vendita mascherine protettive prive del marchio CE, la condotta integra il reato di frode in commercio punito dall’articolo 515 del Codice penale che punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita. Il delitto tutela la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali, nonché la fiducia che negli stessi devono riporre i consumatori. Se una
Viaggiare ai tempi del Covid-19: quali diritti?

Uno degli effetti causato dall’emergenza COVID-19 è certamente quello di aver costretto migliaia di italiani a rinunciare a un viaggio prenotato o programmato da tempo, ad esempio perché in isolamento o in quarantena o perché ricoverati, ovvero per il semplice timore di partire. Considerata l’enorme platea di soggetti interessati, il Governo ha deciso di intervenire attraverso il decreto legge n. 9 del 2.03.2020 (entrato in vigore il 2.03.2020) e, in particolare, con l’art. 28 di detto decreto. In particolare, la citata disposizione normativa delinea i casi di c.d. “sopravvenuta impossibilità” della prestazione dovuta, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, prevedendo che tale condizioni ricorra nei seguenti casi: a) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con particolare riferimento ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. Al verificarsi di condizioni, sarà necessario inoltrare al vettore il titolo di viaggio, entro trenta giorni decorrenti: – dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d); – dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera e). A questo punto il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, avrà una duplice possibilità: 1) rimborsare il corrispettivo versato per il titolo di viaggio; 2) emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Inoltre, il decreto in esame prevede la possibilità, in presenza di una delle situazioni di “sopravvenuta impossibilità” come sopra indicate, di esercitare, ai sensi dell’art. 41 del codice del turismo, il recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio. Anche in tal caso, l’organizzatore si trova di fronte alla possibilità di scegliere tra: 1) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore; 2) rimborsare il viaggiatore il prezzo del viaggio; 3) emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Da quanto sopra esposto emerge che il rimborso del corrispettivo pagato al vettore ovvero al tour operator diventa facoltativo, ossia a discrezione dell’operatore, che può decidere se restituire il corrispettivo ovvero emettere un buono di pari importo. Ciò con evidente pregiudizio per il viaggiatore il quale, evidentemente, potrebbe anche non essere in grado di organizzare un nuovo viaggio nel termine di un anno e, in tal caso, si troverebbe a perdere il corrispettivo versato al vettore o al tour operator. Inoltre, la citata normativa si pone in contrasto con quanto previsto all’art. 41 del Codice del Turismo, che, come noto, riconosce al viaggiatore, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. È auspicabile, pertanto, che tali aspetti vengano affrontati in sede di conversione del decreto legge, al fine di evitare l’escalation di contenziosi da parte di tutti coloro che, dopo aver chiesto legittimamente il rimborso integrale del prezzo del viaggio, se lo vedano negare in cambio di un voucher o di un pacchetto turistico di qualità equivalente, che potrebbero non riuscire ad utilizzare entro un anno. Per ulteriori domande e risposte, si rimanda al link http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228 Fonte: https://www.iurishub.it/news/viaggio-annullato-per-coronavirus-quali-diritti-per-il-viaggiatore