Avvocati: la revoca o la rinuncia al mandato non esclude la capacita’ di compiere o ricevere atti

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6648/2017 Il rifiuto dell’avvocato che ha assistito la parte nel giudizio di primo grado di ricevere la notifica della sentenza emessa nel suddetto giudizio produce, ai fini della decorrenza dei termini per proporre appello, gli stessi effetti dell’avvenuta consegna. Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6648/2017, pubblicata il 15 marzo 2017. Nel caso esaminato dai Giudici di Piazza Cavour, la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale rilevando la tardività della notifica del gravame per decorrenza dei termini di legge dalla notifica della sentenza avvenuta presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Il procuratore della parte aveva rifiutato la notifica della sentenza dichiarando di aver rinunciato da tempo all’incarico. Avverso la sentenza di Appello proponeva ricorso per Cassazione l’appellante sulla scorta di due motivi. Con il primo motivo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83, 85, 148, 330 cod. proc. civ. e con il secondo motivo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 153 e 184 bis c.p.c. LA DECISIONE: La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha osservato che: 1. Le vicende della procura alle liti sono disciplinate in modo diverso rispetto alla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, in quanto mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli o chi li ha ricevuti può rinunciarvi con efficacia immediata, ma ne la revoca ne la rinuncia privano il difensore della “ capacità di compiere o di ricevere atti, in quanto i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare”; 2. Ai sensi dell’art. 85 c.p.c. ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono ne la revoca ne la rinuncia, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore; 3. Non è ammissibile la remissione in termini in quanto il comportamento del difensore integra una circostanza attinente alla patologia del rapporto che intercorre tra la parte in senso sostanziale e il professionista che può assumere rilevanza solo ai fini di un’azione di responsabilità contro quest’ultimo, ma non anche spiegare effetti restitutori all’esterno. Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/avvocati-revoca-rinuncia-mandato-non-esclude-capacita-compiere-ricevere-atti-103559.html Foto: http://www.miolegale.it/formulario-civile/revoca-mandato-avvocato/

Avvocati: incarichi stragiudiziali e prova per testimoni

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Corte di Cassazione, Sez. sesta civile, Ordinanza interlocutoria n. 3968/2017. L’avvocato può pretendere il pagamento di somme quale compensi per prestazioni forensi stragiudiziali anche senza produrre un accordo scritto. La data del conferimento dell’incarico professionale per l’espletamento dell’attività può essere provata anche per testimoni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nell’ordinanza interlocutoria n. 3968/2017 che ha disposto la trattazione in pubblica udienza. Nella vicenda esaminata, il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da un legale nei confronti del fallimento di una s.p.a., avente a oggetto il pagamento e la collocazione in privilegio di prestazioni professionali forensi stragiudiziali e giudiziali. Il Giudice delegato della procedura aveva escluso il credito per prestazioni stragiudiziali e aveva ammesso in via privilegiata per le giudiziali una somma molto minore. Il Tribunale, condividendo tale soluzione, ha osservato, in ordine alle prestazioni stragiudiziali, che la lettera d’incarico non recava data certa. Tale certezza, a detta del giudice di merito, non poteva essere tratta da documenti unilaterali. L’avvocato, ricorrendo in Cassazione, evidenzia che la prova scritta della data certa di conferimento dell’incarico professionale (in data anteriore al fallimento), poteva ricavarsi dall’avvenuto pagamento di fatture anteriori al fallimento relative al medesimo incarico professionale. Gli Ermellini, condividendo le motivazioni del ricorrente, rammentano che il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale, non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Il giudice, continua il provvedimento, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto. Infine, l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione ín data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso. Nel caso in esame, deve dunque rilevarsi che la data certa del conferimento dell’incarico professionale può essere provata per testimoni e che i capitoli di prova orale riprodotti in ricorso hanno a oggetto tali circostanze con conseguente necessità di riesaminarne la rilevanza. Fonte: Avvocati: incarichi stragiudiziali dimostrabili per testimoni (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.avvocatoronnyspagnolo.it/news/avvocato-ufficio/

Ricorso in Cassazione ammesso anche per norme sopravvenute Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 27/10/2016 n° 21691

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Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, nella sentenza n. 21691/16, depositata il 27 ottobre 2016. E’ consentito impugnare la sentenza per violazione di legge per norme emanate dopo la pubblicazione della sentenza, purchè dotate di efficacia retroattiva. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, nella sentenza n. 21691/16, depositata il 27 ottobre 2016. Nella vicenda in esame, una dipendente aveva convenuto l’azienda presso cui lavorava in quanto sosteneva di esser stata assunta con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati in violazione dell’art. 1 della legge 230 del 1962 ; pertanto chiedeva che venisse accertata la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a decorrere dal primo contratto, con relativa reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno patito. Il Tribunale adìto ha dichiarato la nullità di alcuni contratti, condannando la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso. Avverso tale sentenza, sia l’azienda che la lavoratrice, hanno proposto appello. La Corte territoriale di Roma, con una prima sentenza non definitiva, ha accolto parzialmente l’appello incidentale della dipendente, dichiarando la nullità anche degli altri contratti e, con una seconda, definitiva, in accoglimento del motivo di appello incidentale, ha riconosciuto il diritto della stessa al trattamento economico e normativo delle mansioni svolte da un determinato periodo in poi, condannando la società alla corresponsione delle relative differenze retributive. L’azienda ha presentato ricorso per cassazione, avverso entrambe le sentenze. La sezione lavoro, con un’ordinanza interlocutoria, ha rimesso la controversia al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, in quanto la richiesta di applicazione da parte della ricorrente della norma ex art. 32 della Legge n. 183 del 2010, emanata dopo la pubblicazione della sentenza di appello ma prima della notifica del ricorso per cassazione, dava luogo ad una problematica su cui vi sono orientamenti contrastanti. Dunque il primo presidente ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite. Nel ricorso proposto, specificamente con il quinto motivo, la ricorrente aveva chiesto l’applicazione dell’art. 32, commi 5-7, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che modificava la disciplina del risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo. Tale norma è entrata in vigore il 24 novembre 2010, quindi dopo la sentenza di appello ma precedentemente alla richiesta di notifica del ricorso per cassazione. In materia di efficacia della legge nel tempo, il principio cardine è espresso dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, secondo cui: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Tuttavia tale disposizione consente delle deroghe. In particolare, rileva che, nel caso in esame, la norma sopravvenuta, al settimo comma dell’art. 32, L. n. 183 del 2010, prevede che “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. Orbene, la Corte ha ammesso l’applicabilità della norma sopravvenuta al giudizio di legittimità, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilità del ricorso per cassazione (Cass., 31 gennaio 2012, n. 1409) ed anche quelli in cui la Cassazione si è pronunciata con rinvio al giudice di merito e quest’ultimo non ha ancora definito il giudizio (Cass., 2 marzo 2012, n. 3305 e 4 febbraio 2015, n. 1995). Altra questione affrontata dai giudici di legittimità è se la violazione di norme di diritto, di cui n. 3 dell’art. 360 c.p.c., riguarda solo le norme vigenti al momento della decisione impugnata o anche quelle emanate successivamente purchè dotate di efficacia retroattiva. La Cassazione ha riportato due orientamenti contrastanti; un primo indirizzo ritiene possibile richiedere direttamente, con uno specifico motivo di ricorso, l’applicazione della nuova disciplina retroattiva; mentre secondo un altro, ciò non sarebbe possibile in quanto la proposizione del ricorso per cassazione presuppone necessariamente la denunzia di un vizio della sentenza di merito, vizio che non può consistere nella violazione di una legge che al momento della sentenza non era stata ancora emanata. La Corte ha precisato che si delinea la violazione di legge anche quando vi sia un contrasto tra il provvedimento giurisdizionale e una norma di diritto applicabile ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio. Dunque è legittimo proporre un ricorso per cassazione anche avverso una sentenza in cui il giudicante abbia correttamente applicato la legge all’epoca vigente, ma sia sopravvenuta una nuova legge con efficacia retroattiva. Pertanto, i giudici di legittimità hanno specificato che la legge retroattiva costituisce il parametro del giudizio sulla violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c., ed il ricorso per cassazione può essere proposto anche solo per censurare la violazione della legge nuova. La Corte, ha inoltre affermato che la nuova legge con efficacia retroattiva deve essere applicata nei processi in corso anche se intervenuta dopo la notifica del ricorso per cassazione e quindi senza che il ricorrente abbia potuto formulare un preciso motivo di ricorso, in quanto anche la Cassazione deve applicare il principio iura novit curia. Altro aspetto esaminato, attiene ai limiti che la legge retroattiva sopravvenuta incontra a causa del giudicato. A tal riguardo, si registrano due diversi orientamenti; il primo indirizzo (Cass., 17 marzo 2014, n. 6101) sostiene l’esistenza di un limite all’applicabilità della nuova legge retroattiva ai giudizi in corso, rappresentato dal giudicato interno della sentenza, che deve ritenersi formato qualora un determinato capo della pronuncia di primo grado, non sia stato impugnato; secondo un altro orientamento (Cass., 28 marzo 2012, n. 5001; cfr. Cass., 8 gennaio 2015, n. 85), non si è formato il giudicato interno perché, l’eventuale accoglimento degli altri motivi di gravame, quali risultanti dalla sentenza impugnata, avrebbe determinato la caducazione anche delle statuizioni non contestate espressamente. La Cassazione ha condiviso quest’ultima soluzione, secondo cui, se i capi della domanda sono tra loro strettamente connessi, ovvero se vi è un capo principale, dal cui accoglimento deriva la sorte degli altri da esso dipendenti, quando il principale viene accolto, anche gli altri seguiranno la medesima sorte. Viceversa, se quel capo verrà rigettato, conseguentemente

La casella di posta come domicilio informatico

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Corte di Cassazione, sentenza 31 marzo 2016, n. 13057 La Corte di Cassazione, con la sentenza 31 marzo 2016, n. 13057, ha fissato alcuni decisivi principi in merito al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (previsto dall’art. 615 ter cod. pen.) e le caselle di posta elettronica. La fattispecie concreta era alquanto articolata: il Responsabile di un Ufficio di Polizia Postale aveva preso visione dei messaggi di posta elettronica di un suo sottoposto. dopo averlo allontanato dalla sia postazione di lavoro. Per questa violazione è stato condannato anche per il reato di violazione della corrispondenza di cui aveva preso contezza attraverso l’accesso abusivo. Articolo 1. La Corte di Cassazione, con la sentenza 31 marzo 2016, n. 13057, ha fissato alcuni decisivi principi in merito al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (previsto dall’art. 615 ter cod. pen.) e le caselle di posta elettronica. La fattispecie concreta era alquanto articolata: il Responsabile di un Ufficio di Polizia Postale aveva preso visione dei messaggi di posta elettronica di un suo sottoposto. dopo averlo allontanato dalla sia postazione di lavoro. Per questa violazione è stato condannato anche per il reato di violazione della corrispondenza di cui aveva preso contezza attraverso l’accesso abusivo. 2. La prima questione che si pone la Corte Suprema è la premessa necessaria del sillogismo: se l’account di posta possa essere qualificato “sistema informatico” ai fini della norma incriminatrice. Fornisce una meditata risposta affermativa, ragionando che: “la casella di posta elettronica rappresenta inequivocabilmente un “sistema informatico” rilevante ai sensi dell’art. 615 ter cod. pen. Nell’introdurre tale nozione nell’ordinamento il legislatore ha fatto evidente riferimento a concetti già diffusi ed elaborati nel mondo dell’economia, della tecnica e della comunicazione, essendo stato mosso dalla necessità di tutelare nuove forme di aggressione alla sfera personale, rese possibili dallo sviluppo della scienza”. Il primo argomento dunque è al contempo di ordine linguistico e di matrice funzionale. Quindi, la S. C. affronta il tema dal punto di vista tecnico-scientifico ed afferma: “il recepito dal legislatore non può essere che il complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software), che compongono un apparato di elaborazione dati”; “anche per la Convenzione di Budapest, … sistema informatico è, infatti, qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma compiono l’elaborazione automatica dei dati”. Ne consegue che: “altro non è che uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi o informazioni di altra natura … E l’accesso a questo concreta, chiaramente, l’accesso ad un sistema informatico, giacché la casella non è altro che una porzione della complessa apparecchiatura – fisica ed astratta – destinata alla memorizzazione delle informazioni”. La definizione così ottenuta è ineccepibile dalla prospettiva scientifica. Aggiunge poi la Corte un’osservazione fondamentale ai fini della configurazione del reato: “allorché questa porzione di memoria sia protetta – come nella specie, mediante l’apposizione di una password – in modo tale da rivelare la chiara volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato, ogni accesso abusivo allo stesso concreta l’elemento materiale del reato di cui all’art. 615 ter cod. pen.”. Collega questo elemento del reato all’interpretazione teleologica. 3. Secondo la Corte Suprema, il rapporto di gerarchia esistente fra l’imputato e la vittima non consentiva di giustificare l’accesso alla casella di posta protetta., in quanto rappresentante il domicilio informatico della persona offesa, protetto da chiunque e costituente uno spazio a disposizione della persona, sicché la sua invasione costituisce al contempo lesione della riservatezza. 4. È stata ravvisata anche la circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 615 ter, in quanto, il superiore si era introdotto nella casella di posta della vittima, abusando dei suoi poteri ed in violazione dei doveri inerenti la sua funzione od il pubblico servizio. Tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale abbia agito al di fuori delle sue funzioni, essendo sufficiente che al sua qualità abbia reso possibile la commissione del reato. Nel caso di specie l’imputato aveva adoperato, per inserirsi nella casella di posta del sottoposto, una password generale (destinata ad altri interventi) e si avvalse della supremazia per allontanare la vittima dall’ufficio ed agire inosservato. 5. L’arresto, sul solco di una recente giurisprudenza, chiarisce ogni aspetto della fattispecie, ricorrendo a canoni interpretativi collaudati e non trascurando alcun aspetto del caso sottoposto, risolto con semplicità e chiarezza esemplari. Fonte: http://www.filodiritto.com/articoli/2016/10/la-casella-di-posta-come-domicilio-informatico.html Foto:http://www.corriere.it/foto-gallery/cronache/15_febbraio_22/vocabolario-nostra-storia-90-parole-oggetti-idee-che-hanno-modificato-costume-lingua-italiani-e02d495e-ba95-11e4-9133-ae48336c4c83.shtml

Locazione commerciale: la Cassazione sul recesso del conduttore e sui “gravi motivi”

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Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sent. 14 luglio 2016, n. 14365. In tema di contratto di locazione commerciale la facoltà concessa dalla legge al conduttore di esercitare il recesso in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata non prevede alcun onere di indicare la data della scadenza. I gravi motivi addotti dal conduttore devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del contratto di locazione. Infine, ove il locatario svolga la propria attività in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato debbono essere accertati in relazione all’attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 14 luglio 2016, n. 14365, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d’appello di Brescia con decisione n. 1465/2012. La pronuncia traeva origine dal FATTO che il Tribunale di Bergamo, rigettando la domanda del locatore volta alla dichiarazione della validità sino alla scadenza del contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato tra EFFE ESSE e la XXXX spa, dichiarò risolto il contratto ritenendo idoneamente esercitato il recesso del conduttore per gravi motivi e sussistenti gli stessi, ai sensi dell’art. 27 della I. n. 392 del 1978, con decorrenza dal 10 aprile 2007, anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale fissata per il 30 settembre dello stesso anno. La Corte di appello di Brescia confermò sul punto la decisione del primo giudice, respingendo l’appello incidentale proposto dagli eredi del locatore (sentenza del 14 dicembre 2012). Avverso la suddetta sentenza, gli eredi del locatore propongono ricorso affidato a due motivi. All’attenzione della Corte sono poste due distinte questioni che riguardano l’art. 27 u.c. della I. n. 392 del 1978. Logicamente preliminare è quella risultante dal secondo motivo del ricorso. La questione è se la lettera (del 9 ottobre del 2006), inviata dal conduttore al locatore ai fini della comunicazione del recesso per gravi motivi dal contratto di locazione commerciale di un immobile adibito a negozio per la vendita, fosse idonea a provocare l’anticipata cessazione del rapporto, come ritenuto dalla sentenza gravata, ovvero non lo fosse per non essere stati gli stessi motivi specificati e non essendo stata specificata la data di scadenza. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 14365/2016 ritiene che le censure, per un verso inammissibili, sono per altro verso infondate e il motivo va rigettato. Sostiene la Cassazione che la decisione gravata è conforme a diritto, rispetto alla lamentata incertezza in ordine alla data di cessazione del rapporto in conseguenza del recesso per non essere nella lettera specificata la data di scadenza, che i ricorrenti individuano laddove la Corte di merito ha rilevato che la data di cessazione del rapporto per effetto del recesso è stata individuata dal giudice nel 10 aprile 2007 (sei mesi dalla lettera del 9 ottobre 2006, con la quale il recesso è stato comunicato). L’art. 27 della legge n.392/1978, quando stabilisce che« il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata non prevede alcun onere di indicare la data della scadenza. Come correttamente rilevato dalla società controricorrente, la data si ricava in ragione della natura recettizia dell’atto ed il termine è individuato nei sei mesi successivi alla ricezione della comunicazione del recesso». Inoltre, la Corte di merito ha valutato i gravi motivi enunciati nella lettera di anticipato recesso, ritenendoli specifici, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, che «ritiene necessario un recesso titolato rispondente alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione e considera la specificità quale requisito che inerisce al perfezionamento della dichiarazione di recesso» (Corte di Cassazione n. 549 del 2012). La seconda questione, posta con il primo motivo di ricorso, è se, ai fini della sussistenza dei gravi motivi, la crisi economica sopravvenuta che li giustifichi debba o meno riguardare l’intero gruppo aziendale e non il solo “punto vendita” collocato nel bene locato. La Suprema Corte ritiene che la censura è priva di pregio e il motivo di ricorso va rigettato. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata di legittimità. Ha premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità costante (Corte di Cassazione, sentenza n. 9443 del 2010), «i gravi motivi devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del contratto di locazione». Quindi, in presenza della ritenuta sussistenza della prova in ordine alle notevoli perdite registrate nel “punto vendita” sito nell’immobile locato, la Corte di merito ha ritenuto le perdite idonee ad integrare grave motivo di recesso, essendo dovute all’andamento della congiuntura economica sopravvenuta ed essendo oggettivamente imprevedibili, per essere stati aperti due discount nelle vicinanze, così rendendosi gravosa per il conduttore la prosecuzione del rapporto. La questione ora all’attenzione della Corte è stata di recente oggetto di decisione in una fattispecie analoga, che, con argomentazione convincente, cui si rinvia, ha affermato il principio secondo cui «In tema di recesso del conduttore di immobili ad uso non abitativo, ove il locatario svolga la propria attività in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato, di cui all’art. 27, ultimo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392, debbono essere accertati in relazione all’attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso, senza possibilità per il locatore di negare rilevanza alle difficoltà riscontrate per tale attività in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami aziendali» (Corte di Cassazione, sentenza n. 7217 del 2014). Ancor più di recente, in una fattispecie concernente la sopravvenienza di norme, si è dato rilievo alla valutazione potenziale dei “gravi motivi” piuttosto che all’effettivo impoverimento, sulla

Sezioni Unite: notifica negativa e onere per la parte interessata di attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio.

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Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016 Con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non è andata a buon fine. QUESTIONE PRELIMINARE: LA CONTINUITÀ DEL PROCESSO NOTIFICATORIO Richiamando alcuni precedenti, la Suprema Corte ha in primo luogo chiarito che se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato al momento in cui è stata richiesta la notifica. Questa continuità, però, sussiste solo se la parte istante, preso atto dell’esito negativo della notifica a causa della modifica del domicilio, si sia riattivata per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. RIATTIVARE IL PROCESSO NOTIFICATORIO CON IMMEDIATEZZA E TEMPESTIVITÀ Secondo le Sezioni Unite, la ripresa di tale processo è rimessa alla piena autonomia della parte istante: è dunque esclusa la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, sia perché tale sottoprocedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, sia perché non sarebbe neppure utile “in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata“. Ne consegue che l’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con “immediatezza”, non appena abbia appreso la notizia dell’esito negativo della notificazione, e deve svolgersi con tempestività. A tal riguardo, la Corte ha altresì precisato che l’onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell’esito negativo della notifica grava sull’istante, che deve provvedere con sollecita diligenza. IL TEMPO MASSIMO PER RIATTIVARE E COMPLETARE IL PROCESSO NOTIFICATORIO Infine, con riferimento al processo notificatorio relativo alle impugnazioni, le Sezioni Unite, nel tentativo di desumere dall’ordinamento un limite massimo del tempo necessario per riprenderlo e completarlo, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta, hanno individuato tale termine nella misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c. La ratio di tale indicazione deve riscontrarsi nella logica su cui si fonda detta disposizione: se infatti il legislatore ha ritenuto i termini previsti dall’art. 325 c.p.c. congrui per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività (per concepire, redigere, e notificare un atto di impugnazione) a decorrere dal momento in cui sia stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo studio). IL PRINCIPIO DI DIRITTO In conclusione, le Sezioni Unite, hanno dunque espresso il seguente principio di diritto: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a le non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’Art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. Fonte: http://giuricivile.it/notifica-negativa-materia-impugnazioni-sezioni-unite-chiariscono-comportamento-deve-tenere-la-parte-istante/ Foto: http://www.laleggepertutti.it/112063_equitalia-inesistente-la-notifica-con-posta-privata#sthash.785IxclH.dpuf

Autoriduzione canone di locazione: Non Pagare il Canone di Affitto Qualche Volta si Può!

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Corte di Cassazione, sentenza n. 8637/2016 del 3 maggio 2016 Il contratto di locazione (più comunemente ed impropriamente noto come contatto di affitto), è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale ciascuna delle parti in gioco è tenuta a compiere una prestazione a favore dell’altro: da una parte il proprietario che deve consegnare l’immobile in condizioni tali da poter essere goduto ed utilizzato e dall’altra parte l’inquilino che deve corrispondere puntualmente il canone di locazione e gli oneri accessori. Per legge, l’inquilino non può assolutamente, dall’oggi al domani, autoridursi il canone di locazione stabilito nel contratto e concordato con il proprietario dell’immobile, senza il consenso dello stesso. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che – laddove l’immobile risulti non semplicemente viziato, ma talmente inservibile da impedire all’inquilino il pieno e totale godimento e da costringerlo a cercare un’altra sistemazione – al conduttore è permesso autotutelare sé stesso interrompendo i pagamenti. Ma si sa, il criterio di “inutilizzabilità” e di “invivibilità” può variare da persona e persona e dalle esigenze di ciascuno. Esistono, tuttavia, dei criteri assolutamente oggettivi che rendono non godibile e assolutamente inservibile l’immobile, come per esempio, le infiltrazioni che rendono insalubre un appartamento con gravi rischi per la salute oppure un sistema elettrico non a norma che rende possibile il pericolo di folgorazione. Solo, quindi, nel caso di mancato totale godimento dell’immobile, è possibile per l’inquilino smettere di pagare il canone. Infatti, quando viene a mancare totalmente la prestazione promessa (ovvero l’effettiva possibilità di utilizzo dell’appartamento), si verifica l’ipotesi di inadempimento che consente la sospensione del pagamento del canone di locazione. Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte l’inquilino aveva più svolte segnalato al proprietario la presenza di cavi elettrici a profondità inferiore rispetto a quella regolamentare di almeno 50 cm totalmente privi di ogni protezione (tale anomalia ed il suo conseguente pericolo di folgorazione era stato segnalato da attestato rilasciato dallo stesso direttore dei lavori). Ma il proprietario aveva fatto “orecchie da mercante”. Con sentenza n. 8637/2016 del 3.05.2016, i Giudici hanno dato naturalmente ragione al conduttore: la sospensione nel pagamento del canone di affitto è pienamente legittima in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento dell’appartamento, ovvero laddove vi è un grave inadempimento del proprietario nella consegna della cosa locata. Fonte: http://www.studiolegaleluongo.it/blog/autoriduzione-canone-di-locazione-non-pagare-il-canone-di-affitto-qualche-volta-si-puo/ Foto: http://www.condominioweb.com/post/2014/a2152-canone-conduttore-locazione.jpg