La gestione della crisi nelle unioni civili

La legge Cirinnà (n. 76/2016) ha introdotto e regolamenta in Italia le unioni civili, cioè quelle unioni che si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, con una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Non è invece stato più introdotto, come era invece previsto nel testo iniziale della proposta di legge, la possibilità per uno dei componenti della coppia di adottare il figlio del partner. (c.d. stepchild adoption). Tuttavia in molti altri Paesi ciò è possibile, e attualmente, in fattispecie di riconoscimento di situazioni preesistenti giunte all’attenzione dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione, è stata data copertura giuridica, dalla giurisprudenza, ad una relazione di genitorialità sociale di fatto già istauratasi da diversi anni, pur in esplicita e voluta (politica) assenza di specifiche norme di legge. (Cfr. Cass. sentenza n. 12962 del 2016 e ordinanza n. 14007/2018) Attualmente, di fatto, numerosi iniziano ad essere i nuclei familiari formati da persone dello stesso sesso, molti dei quali vedono anche la presenza di figli minori. Ma vediamo cosa si prevede, in caso di crisi di queste famiglie, e cosa ancora in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Dall’esame delle norme, prescindendo dalle cause automatiche di scioglimento, cioè la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione previste dal comma 22, riteniamo di dover esaminare quelle a domanda di una o di entrambe le parti (commi 23, 24 e ss.). Affinchè l’unione civile venga meno, le parti dovranno avere manifestato, anche disgiuntamente, la loro volontà di scioglimento all’ufficiale dello stato civile. Decorsi tre mesi, potrà essere proposta domanda giudiziale di divorzio avanti il tribunale competente ovvero la procedura di negoziazione assistita da un avvocato per parte, o l’accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile, solo in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (commi 24-25). Anche uno solo dei partner dell’unione civile può ottenere la pronuncia di scioglimento, tuttavia dovrà avere preventivamente informato l’altro/a a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine veniamo al procedimento, del tutto analogo al divorzio delle coppie matrimoniali, visto l’espresso richiamo della legge a specifiche norme della relativa disciplina legislativa. Le unioni civili non prevedono alcun obbligo di fedeltà, mentre prevedono quelli di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Il partner più debole economicamente potrà veder tutelato il proprio diritto alimentare, ipotesi residuale e minore rispetto al diritto al mantenimento, ed ottenere l’assegnazione della casa familiare. Non è prevista la separazione, ma si giunge direttamente al divorzio, consensuale o giudiziale, introdotto con le medesime forme delle coppie matrimoniali ed allo stesso giudice competente territorialmente. In presenza di figli, tuttavia, nessuna norma potrebbe impedire, pena l’incostituzionalità, a soggetti minori o maggiorenni ancora non economicamente autosufficienti una piena tutela, quantomeno da un punto di vista economico. Qualche problema e evidenti differenze si presentano, in tutta evidenza, nel caso in cui vi sia stata adozione dei figli dell’altro o meno. Nel primo caso, non pare possa porsi in dubbio il pieno diritto dei minori a vedere tutelato il proprio diritto alla bigenitorialità, ed a mantenere in ogni caso rapporti con entrambi, ma il buon senso dovrebbe consentire ai minori il diritto di mantenere rapporti sani ed equilibrati anche con l’altra figura, pure in assenza di adozione, alla stregua di quanto avviene, o dovrebbe avvenire, nelle coppie di fatto che si sciolgono dopo un lasso di tempo considerevole. La situazione, tuttavia, è in continuo divenire; in assenza di espresse previsioni normative, attualmente non calendarizzate, il vuoto sarà indubbiamente colmato dalle interpretazioni costituzionalmente orientate, se non creative, delle Corti che si troveranno loro malgrado a dover dare risposta alle domande di giustizia che saranno loro poste Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/crisi-nelle-unioni-civili-104834.html
Maternità surrogata: non è contrario all’ordine pubblico avere due genitori dello stesso sesso

Corte di Appello Venezia, sez. III, ordinanza 16 luglio 2018 Alla luce del preminente interesse del minore, deve essere riconosciuta l’efficacia giuridica, in Italia, di una sentenza canadese che attribuisce la seconda paternità al coniuge del padre di un bambino nato all’estero con il ricorso alla tecnica della maternità surrogata e, di conseguenza, deve essere integrato l’atto di nascita del minore mediante indicazione di entrambi i genitori legali, non sussistendo contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano. Lo stabilisce la Corte di Appello di Venezia, sez. III, ordinanza 16 luglio 2018. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conformi Corte di Appello di Trento, ordinanza del 23 febbraio 2017 Corte di Appello di Roma, sentenza del 15 febbraio 2018 Corte di Cassazione, sentenza n. 19599/2016 Corte di Cassazione, sentenza n. 14878/2017DifformiTribunale di Torino, decreto del 21 ottobre 2013 Tribunale di Venezia, decreto del 06 luglio 2015 Corte di Appello di Venezia, sentenza 19 ottobre 2015 La Corte di Appello di Venezia, sez. III, con l’ordinanza del 28 giugno – 16 luglio 2018, ha accolto il ricorso con il quale due cittadini italiani di medesimo sesso, coniugati in Canada, chiedevano – ai sensi dell’art. 67 della legge 218/95 – il riconoscimento dell’esecutorietà in Italia di una sentenza emessa dalla Corte Suprema della British Columbia (Canada) che aveva loro riconosciuto la doppia paternità di un bambino nato, nel medesimo Paese, con la tecnica della “maternità surrogata”, onde ottenere la “rettificazione” dell’atto di nascita italiano del minore mediante indicazione di entrambi i genitori legali. Nello specifico, il bambino era stato concepito tre anni prima con i gameti di uno dei due uomini e l’ovocita di una donatrice anonima con successivo impianto dell’embrione nell’utero di una diversa donna, quest’ultima non anonima. L’atto di nascita del minore era stato dapprima redatto con l’indicazione del solo padre biologico; in un secondo tempo, i due papà italiani avevano adito la Corte canadese che, accertata la sussistenza del rapporto di genitorialità per entrambi nei confronti del minore, con esclusione sia della donatrice dell’ovocita sia della cosiddetta “madre gestazionale”, consentiva di integrare l’atto di nascita in tal senso. Il successivo ricorso alla Corte di Appello di Venezia traeva origine dal diniego opposto dall’ufficiale di stato civile del Comune italiano, dove la coppia è residente, di rettificare l’atto di nascita già formato (e recante l’indicazione del solo padre biologico) a seguito di trascrizione di quello canadese emendato sulla base della detta sentenza che riconosceva la seconda paternità. La decisione in commento rappresenta l’ultimo di una serie di significativi interventi con cui la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha affrontato il tema della trascrizione, in Italia, dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso nell’ambito della più ampia questione degli effetti da riconoscersi ai rapporti di filiazione costituiti all’estero a seguito di gestazione per altri o maternità surrogata, espressamente vietata nel nostro ordinamento dall’art. 12, comma 6, L. n. 40/2004, soprattutto in relazione alla valutazione della contrarietà all’ordine pubblico di tali status. L’ordinanza ribadisce la posizione già espressa, in un caso analogo, dalla Corte di Appello di Trento – con provvedimento del 23 febbraio 2017 – che richiamava gli importanti principi enunciati sul tema dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19599/16 secondo cui “non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico […] per giustificare discriminazioni nei confronti [del minore] a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia […] Vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali”. Queste interpretazioni giurisprudenziali se da una parte sono state accolte con grande soddisfazione, dall’altra sono oggetto di aspre critiche in molti ambienti della psicologia, della politica e anche dello stesso mondo giuridico. Avverso la pronuncia della Corte di Trento pende, ad oggi, impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione che, a sua volta, ha deferito la questione alla cognizione delle Sezioni Unite. Anche in considerazione dell’acceso dibattito sul tema, che solleva vari e complessi problemi di diritto internazionale privato e che ha visto anche l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2017, merita segnalare alcuni passaggi dell’ordinanza della Corte di Appello di Venezia che ribadisce un principio molto significativo: nella fattispecie, non sussiste un contrasto con i principi che caratterizzano l’ordine pubblico internazionale tale da superare l’interesse del minore alla conservazione della continuità dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero in base alla legge nazionale. In questo senso, la Corte rimarca che “ […] l’ordine pubblico segnala l’esigenza imprescindibile di assicurare al minore la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applicabile, e in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari e al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale, garantendo la crescita, l’equilibrio affettivo e la realizzazione della persona. Contrario all’ordine pubblico risulterebbe quindi, all’opposto, che, fuori dal territorio dello stato di nascita, nel territorio dello Stato Italiano, di cui pure possiede la cittadinanza, il minore venga privato dei suoi riferimenti genitoriali e venga esposto ad una condizione giuridica del tutto diversa con evidente pregiudizio dei rapporti e riferimenti familiari, con incidenza esterna anche sulla rappresentanza e responsabilità sul minore”. Pertanto, per i giudici veneziani, la circostanza che il minore sia venuto al mondo tramite una tecnica procreativa vietata dal nostro ordinamento non implica, per ciò solo, contrarietà dell’atto di nascita all’ordine pubblico dovendosi piuttosto valutare l’interesse del minore alla conservazione dello status validamente acquisito all’estero nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa. Inoltre, non può essere considerata contraria all’ordine pubblico neanche la circostanza che il minore abbia due genitori dello stesso sesso “ […] posto che nel nostro ordinamento è contemplata la possibilità che il minore abbia due figure genitoriali dello stesso sesso nel caso in cui uno dei genitori abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso con gli effetti di cui all’art. 4 della legge 164 del
I rapporti patrimoniali tra conviventi: il contratto di convivenza

Dopo un lungo dibattito, politico e mediatico, il giorno 25 febbraio l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge (ddl) in tema di unioni civili e patti di convivenza (la prima firmataria è stata la senatrice Monica Cirinnà, da cui prende il nome comunemente sentito di “ddl Cirinnà”) come risultante dalle modifiche apportate dal Governo con il maxi-emendamento presentato in data 24 febbraio a firma del Ministro Elena Boschi. Il testo adesso è all’esame della Camera (proposta di legge n. 3634) ed attende l’approvazione definitiva e la conversione in legge. Il presente contributo si ripropone di analizzare il contenuto del provvedimento, focalizzandosi in particolar modo sulla questione del contratto di convivenza. Il Ddl c.d. Cirinnà è un disegno legge dalla rilevante portata, non solo giuridica ma anche politica e sociale, in quanto avente l’obiettivo di introdurre per la prima volta in Italia, e di conseguenza disciplinare, due nuovi istituti, ed in particolare: l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale “specifica formazione sociale”; la convivenza di fatto, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso: il ddl consente ai conviventi di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante il contratto di convivenza. Il disegno di legge va pertanto diviso in due parti in quanto vanno ben distinte le unioni civili che restano riservate alle sole coppie omosessuali, e le convivenze di fatto che invece si rivolgono alle tutte le coppie di fatto, non solo omosessuali ma anche eterosessuali, che hanno deciso di non contrarre un matrimonio (o, se dello stesso sesso, un’unione civile). Le unioni civili rappresentano una novità assoluta nel panorama italiano, mentre il tema della convivenza di fatto e della necessità di regolamentare tali rapporti è oggetto di studio da qualche anno (si pensi agli accordi di convivenza, e la relativa proposta di legge, elaborati dal notariato alla fine del 2013) ed ha già avuto alcuni ed isolati riconoscimenti giuridici e politici (si pensi da ultimo alle previsioni in tema di prestito vitalizio ipotecario, per chi è convivente da almeno cinque anni, oppure ai registri delle coppie di fatto presenti in alcune città italiane). Esaminiamo adesso i punti salienti dell’attuale disegno legge, distinguendo i due istituti e focalizzandoci in particolare sul contratto di convivenza. Partiamo, quindi, con l’analizzare l’istituto della convivenza di fatto. La convivenza di fatto Comunemente con il termine convivenza (o famiglia di fatto) si indica l’unione di due persone, anche dello stesso sesso, non fondata sul matrimonio. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la convivenza quale formazione sociale tutelata a livello costituzionale; va tuttavia precisato come secondo la giurisprudenza (ex multis, Cass. 21 marzo 2013, n. 7214) la convivenza giuridicamente rilevante è solo quella caratterizzata da una tendenziale stabilità, una comunanza di vita e interessi e una reciproca assistenza morale e materiale. Il legislatore si è occupato della convivenza solo in maniera sporadica (si pensi all’art. 30 L.354/1975, che consente la visita in carcere convivente in pericolo di vita, all’art. 337-sexies c.c., in base al quale il godimento casa familiare viene meno se l’affidatario del figlio conviva more uxorio, o ancora all’art. 408 c.c. che ricomprende la persona stabilmente convivente tra i soggetti che il giudice deve preferire nella nomina dell’amministratore di sostegno). Manca, cioè, una visione organica del fenomeno. La proposta di legge in esame mira proprio a colmare tale lacuna, e per la prima volta ricollega alla semplice convivenza di fatto (che presenti taluni connotati “minimi”) una serie di diritti a vantaggio di ciascun convivente, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell’altro convivente. Cos’è: ai sensi del ddl in esame la convivenza è giuridicamente rilevante laddove essa si instauri tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso); unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989); tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. In quanto situazione di fatto, la convivenza non richiede una sua formalizzazione (a differenza, quindi, delle unioni civili), ma è evidente che la sua rilevanza giuridica impone necessariamente un suo accertamento: a tal fine il ddl richiama il concetto di famiglia anagrafica di cui all’art. 4 del d.p.r. 223/1989, e richiede pertanto che vi sia una coabitazione risultante da un certificato di stato di famiglia. Rapporti personali: la convivenza non genera, così come sinora accaduto, alcun fascio di diritti e doveri reciproci tra i conviventi di fatto per ciò che concerne i loro rapporti personali. I diritti inerenti la tutela della persona: il ddl estende al convivente taluni diritti e poteri sinora prerogativa dei soli coniugi, ed in particolare riconosce a ciascun convivente gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (estendendo la limitata tutela già riconosciuta dalla legge 26 luglio 1975, n. 354); il diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari in caso di malattia o di ricovero; il potere di conferire, in forma scritta e autografa (oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) un mandato con il quale designare l’altro convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute (c.d. testamento di vita); b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (c.d. mandato post mortem exequendum); la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno (nonché di essere indicato ex art. 712 c.p.c. nella domanda per l’interdizione, inabilitazione o per la nomina dell’amministratore di sostegno). I diritti sulla casa di abitazione: tipizzando a livello normativo taluni orientamenti giurisprudenziali che già riconoscevano al convivente superstite la qualifica di detentore qualificato (Trib. Milano 8 gennaio 2003) e che estendevano al convivente
Diritti e doveri dei conviventi e contratto di convivenza alla luce del nuovo dd

Com’è noto, il maxi emendamento appena approvato dal Senato contiene anche una disciplina organica dei diritti e dei doveri spettanti ai conviventi di fatto. Alcune delle disposizioni contenute nel testo recepiscono orientamenti formatisi negli ultimi anni nella giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di diritti dei conviventi. Per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Diritti: 1) i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; 2) In caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. 3) Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 4) In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa residenza coabitino figli minori o figli dìsabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. 5) Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Contratto di convivenza. Brevi cenni I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da un avvocato. L’atto deve poi essere trasmesso al Comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il contratto può contenere: a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti. Sia l’accordo di risoluzione che il recesso devono essere recepito in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata da notaio o dall’avvocato. Testo del maxiemendamento Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Diritti e doveri dei conviventi e contratto di convivenza alla luce del nuovo ddl Immagine: Mauro Bunino Convivenza Coppie di fatto No Comments » Lascia un commento Sei loggato come Alfonso Colletti. Log out » Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento. Avvertimi via e-mail alla pubblicazione di un nuovo articolo Ultime news L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ SPETTA A TUTTI GLI EREDI DEL DISABILE ANCHE DOPO LA MORTE. 6 marzo 2016 Consiglio di Stato: l’indennità di accompagnamento disabili non rientra nell’ISEE 3 marzo 2016 Cassazione: comunicazione all’Inps per la reperibilità alla visita di controllo 3 marzo 2016 La fine delle esigenze temporanee determina la fine del comodato. Ammissibilità del rilascio. 2 marzo 2016 Cartelle esattoriali di Equitalia soggette alla prescrizione quinquennale 29 febbraio 2016 Link Utili Codice Deontologico Forense Corte Suprema di Cassazione Tar e Consiglio di Stato Presidenza della Repubblica Senato della Repubblica Copyright 2016 – Studio Legale Alfonso Colletti Informativa sulla privacy Termini e condizioni d’uso
Diritti e doveri dei conviventi e contratto di convivenza alla luce del nuovo dd

Com’è noto, il maxi emendamento appena approvato dal Senato contiene anche una disciplina organica dei diritti e dei doveri spettanti ai conviventi di fatto. Alcune delle disposizioni contenute nel testo recepiscono orientamenti formatisi negli ultimi anni nella giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di diritti dei conviventi. Per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Diritti: 1) i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; 2) In caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. 3) Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 4) In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa residenza coabitino figli minori o figli dìsabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. 5) Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Contratto di convivenza. Brevi cenni I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da un avvocato. L’atto deve poi essere trasmesso al Comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il contratto può contenere: a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti. Sia l’accordo di risoluzione che il recesso devono essere recepito in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata da notaio o dall’avvocato. Testo del maxiemendamento Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Diritti e doveri dei conviventi e contratto di convivenza alla luce del nuovo ddl Immagine: Mauro Bunino