Adozione di coppie omosessuali: la sentenza del Tribunale di Roma

Il Tribunale per i Minorenni di Roma in data 30 dicembre 2015 si pronuncia sulla delicata questione dell’adozione da parte di una coppia omosessuale. La suddetta sentenza, per le conclusioni cui giunge, ha alimentato il dibattito nell’opinione pubblica tra favorevoli e contrari all’adozione da parte delle cc.dd. famiglie arcobaleno. Nel caso de quo il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una richiesta di adozione dell’affine (c.d. step chiald adoption) da parte di due donne conviventi da oltre 10 anni, che, in tale lasso di tempo, ricorrendo alla procreazione assistita in Danimarca, avevano procreato due bambine. In particolare XXX chiedeva di adottare la figlia di YYY, mentre, quest’ultima chiedeva l’adozione della figlia di XXX. La normativa italiana in materia di adozioni (L. 184/1983), come rileva il Tribunale per i Minorenni di Roma, non pone alcun divieto assoluto in ordine alla possibilità che sia una coppia omosessuale a richiedere l’adozione di un minore. La previsione delladiversità di sesso degli adottanti costituisce uno dei presupposti esclusivamente della c.d. adozione legittimante, ovverosia della procedura ordinaria di adozione. Quest’ultima non è altro che una specie nel genus delle adozioni. Accanto all’adozione legittimante, infatti, l’art. 44 L. citata disciplina anche l’adozione in casi particolari. In ipotesi siffatte, il legislatore nell’interesse del minorericonosce la possibilità di adozione con presupposti meno gravosi, cui fanno da contraltare degli effetti più limitati. L’apprezzamento e l’interesse del minore costituiscono “il limite invalicabile dell’applicazione dell’istituto, essi rappresentano anche una importante chiave interpretativa dello stesso”. L’adozione in casi particolari si dipana in quattro fattispecie: – adozione da parte di persone con vincolo di parentela entro il sesto grado quando il minore sia orfano; – adozione da parte del coniuge quando il minore sia figlio dell’altro coniuge; – adozione di minore portatore di handicap; – adozione in caso di impossibilità di affidamento. Nella controversia pendente innanzi al Tribunale capitolino la richiesta delle ricorrenti si fonda sull’ impossibilità di affidamento di cui all’art. 44 lett. d) L. cit. L’adozione ex art. 44 lett. d) ha dato vita ad un dibattito in ordine al significato da attribuire al concetto di impossibilità di affidamento. Si contendono il campo due orientamenti. Secondo una prima tesi, risalente nel tempo, avallata dal P.M.M. nella controversia oggetto di esame, l’impossibilità cui fa riferimento l’articolo suddetto deve interpretarsi come impedimento fattuale (p.e. in caso di abbandono del minore ovvero di minore portatore di handicap). L’impossibilità di affidamento che trova la sua giustificazione in una ragione di diritto, invece, non è riconducibile nell’alveo dell’art. 44 cit. Si contrappone a tale impostazione una diversa ricostruzione che, offrendo una lettura più ampia del concetto di impossibilità, si spinge fino a ricomprendervi anche l’impedimento di diritto. Il Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento per tre ordini di ragioni. Innanzitutto la lettera della legge non depone a favore della interpretazione restrittiva della norma. Il legislatore si limita ad indicare una generale “impossibilità di affidamento” senza alcuna specificazione. Peraltro, l’interpretazione estensiva risulta conforme alla ratio legis dell’adozione in casi particolari. Attraverso tale precipua forma di adozione il legislatore intende tutelare l’interesse del minore, per cui, laddove si aderisse alla tesi dell’impossibilità solo fattuale, si limiterebbe l’ambito applicativo della disposizione con conseguenti effetti riduttivi sul sistema di garanzie delineato per il minore. Infine, le modifiche apportate alla legge sulle adozioni nel 2001 confermano la ricostruzione del Collegio. In particolare, il legislatore è intervenuto scindendo l’originario art. 44 lett. c) in due distinte fattispecie. Nella formulazione originaria l’art. 44 lett. c) prevedeva la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari nelle sole ipotesi di impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo (p.e. per disabilità del minore). Con la riforma, invece, la lett. c) dispone espressamente la possibilità dell’adozione in deroga al regime ordinario nel caso di minore portatore di handicap, mentre, la lett. d) disciplina l’adozione in caso di impossibilità di affidamento. Va da sé che l’intentio legis si rinviene nell’esigenza di inserireanche gli impedimenti di diritto tra quelli che giustificano il ricorso alla procedura particolare di adozione. Del resto anche la Consulta si allinea a tale impostazione “estensiva”. Con la sentenza 383/99 la Corte Costituzionale riconosce la portata di clausola residuale dell’adozione di cui all’art. 44 L. 184/1983 statuendo che tale fattispecie si caratterizza per l’assenza delle condizioni previste dall’art.7, per cui non risulta necessario il previo accertamento dello stato di abbandono del minore se il ricorso alla procedura di adozione è giustificato dal preminente interesse del minore. In conclusione, secondo il Collegio, nel caso di specie si riscontra la sussistenza di un impossibilità di affidamento preadottivo per ragioni di diritto riconducibile nell’alveo dell’art. 44 lett. d) cit. Le minori non si trovano in una situazione di abbandono e “mai potrebbero essere collocate in affidamento preadottivo”. Si tratta di interpretare il dettato normativo adeguandolo alle nuove esigenze della società. In tal senso, evidenzia il tribunale capitolino, molteplici sono le pronunce che hanno riconosciuto il diritto all’adozione anche a coppie conviventi eterosessuali. Discriminare a seconda della sessualità degli adottanti aprirebbe – a parere del Collegio – una serie di crepe nel sistema. Tale interpretazione, infatti, non solo non sarebbe conforme con la lettera e la ratio della legge sulle adozioni, ma si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. nonché con gli artt. 14 e 18 della CEDU. Negare il diritto all’adozione significherebbe negare la possibilità di “vivere liberamente la propria condizione di coppia” espressione esplicita del diritto alla vita familiare anche nella convivenza di fatto (Corte Cost. 138/2010). Del resto, anche la Corte di Cassazione (sentenza 162/2012), pronunciandosi sul ricorso di un padre avverso l’affidamento esclusivo del figlio alla moglie convivente con persona dello stesso sesso, ha rigettato la domanda, escludendo che l’omossessualità del genitore possa arrecare pregiudizio allo sviluppo equilibrato del minore. In tale solco evolutivo si inserisce anche la pronuncia in epigrafe. L’omosessualità della coppia non costituisce una situazione di pregiudizio per il minore. Il danno va provato in concreto. Come rileva il Tribunale capitolino “fermo restando che…la possibilità di introdurre o meno il matrimonio per le coppie omosessuali, così come la decisione
Diritti e doveri dei conviventi e contratto di convivenza alla luce del nuovo dd

Com’è noto, il maxi emendamento appena approvato dal Senato contiene anche una disciplina organica dei diritti e dei doveri spettanti ai conviventi di fatto. Alcune delle disposizioni contenute nel testo recepiscono orientamenti formatisi negli ultimi anni nella giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di diritti dei conviventi. Per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Diritti: 1) i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; 2) In caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. 3) Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 4) In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa residenza coabitino figli minori o figli dìsabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. 5) Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Contratto di convivenza. Brevi cenni I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da un avvocato. L’atto deve poi essere trasmesso al Comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il contratto può contenere: a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti. Sia l’accordo di risoluzione che il recesso devono essere recepito in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata da notaio o dall’avvocato. Testo del maxiemendamento Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Diritti e doveri dei conviventi e contratto di convivenza alla luce del nuovo ddl Immagine: Mauro Bunino Convivenza Coppie di fatto No Comments » Lascia un commento Sei loggato come Alfonso Colletti. Log out » Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento. Avvertimi via e-mail alla pubblicazione di un nuovo articolo Ultime news L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ SPETTA A TUTTI GLI EREDI DEL DISABILE ANCHE DOPO LA MORTE. 6 marzo 2016 Consiglio di Stato: l’indennità di accompagnamento disabili non rientra nell’ISEE 3 marzo 2016 Cassazione: comunicazione all’Inps per la reperibilità alla visita di controllo 3 marzo 2016 La fine delle esigenze temporanee determina la fine del comodato. Ammissibilità del rilascio. 2 marzo 2016 Cartelle esattoriali di Equitalia soggette alla prescrizione quinquennale 29 febbraio 2016 Link Utili Codice Deontologico Forense Corte Suprema di Cassazione Tar e Consiglio di Stato Presidenza della Repubblica Senato della Repubblica Copyright 2016 – Studio Legale Alfonso Colletti Informativa sulla privacy Termini e condizioni d’uso
Diritti e doveri dei conviventi e contratto di convivenza alla luce del nuovo dd

Com’è noto, il maxi emendamento appena approvato dal Senato contiene anche una disciplina organica dei diritti e dei doveri spettanti ai conviventi di fatto. Alcune delle disposizioni contenute nel testo recepiscono orientamenti formatisi negli ultimi anni nella giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di diritti dei conviventi. Per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Diritti: 1) i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; 2) In caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. 3) Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 4) In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa residenza coabitino figli minori o figli dìsabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. 5) Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Contratto di convivenza. Brevi cenni I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da un avvocato. L’atto deve poi essere trasmesso al Comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il contratto può contenere: a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti. Sia l’accordo di risoluzione che il recesso devono essere recepito in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata da notaio o dall’avvocato. Testo del maxiemendamento Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Diritti e doveri dei conviventi e contratto di convivenza alla luce del nuovo ddl Immagine: Mauro Bunino