Corte Costituzionale: i permessi per l’assistenza dei disabili spettano anche ai conviventi

Corte Costituzionale, sentenza 23/09/2016 n. 213 Con l’importante sentenza n. 213 del 2016 la Corte costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992. Il Caso Un dipendente dell’azienda sanitaria di Livorno instaurava una controversia nei confronti della stessa per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire dei permessi di assistenza previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 a favore del proprio compagno, con il quale conviveva “more uxorio” e che risultava portatore di una gravissima ed irreversibile disabilità (morbo di Parkinson), chiedendo, contestualmente, di recuperare nei riguardi della medesima azienda – in tempo e in denaro – le ore di permesso che erano state da lei utilizzate per garantire l’assistenza già prestata al proprio convivente per un pregresso periodo di circa sette anni, su autorizzazione della stessa datrice di lavoro, che gliela aveva successivamente revocata sul presupposto dell’insussistenza di legami di parentela, affinità o coniugio con l’assistito. L’adito giudice del lavoro presso il Tribunale solleva, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della famosa legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disciplinatrice dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate) “nella parte in cui non includeva il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità”, per assunta violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Infatti, secondo la prospettiva del giudice rimettente, la suddetta norma censurata – nel non includere nella platea dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio – contrastava: con l’art. 2 Cost., in quanto non avrebbe permesso al soggetto interessato dalla grave disabilità di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che lo stessa aveva contribuito a determinare e in cui si era venuta sviluppando la sua personalità; con l’art. 3 Cost., congiuntamente agli artt. 2 e 32 Cost., poiché avrebbe prodotto una irragionevole discriminazione – con riferimento all’assistenza da garantire mediante il godimento dei permessi retribuiti – tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto versante in identiche condizioni appartenente ad una famiglia fondata sul matrimonio, in tal modo ledendo il diritto alla tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave, nonché alla tutela della dignità umana e, quindi, dei diritti inviolabili dell’uomo, da qualificarsi come beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità. Nella costituzione dell’INPS e della Presidenza del Consiglio dei ministri – entrambi propendenti per la non fondatezza della evidenziata questione di costituzionalità – il Giudice delle leggi, dopo aver ravvisato la pacifica rilevanza della stessa, ne ha dichiarato anche la fondatezza nel merito, ritenendo che “non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, violava i parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente, risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione”. La decisione della Corte costituzionale Nel ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento, i giudici della Consulta hanno osservato come le successive modifiche intervenute, nel ridefinire la categoria dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, avevano ristretto il novero dei beneficiari dei permessi di cui alla norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità. Infatti, se, da un lato, avevano eliminato la limitazione del compimento del terzo anno di età del bambino per la fruizione del permesso mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in situazione di disabilità grave (potendo i genitori, in forza della modifica, fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli portatori di handicap in età inferiore ai tre anni), dall’altro, avevano riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Solo in particolari situazioni l’agevolazione in questione avrebbe potuto essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere (trattavasi dei casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilità avevano compiuto i 65 anni di età o fossero risultati affetti da patologie invalidanti). In ogni caso, nella formulazione dell’art. 33, comma 3, come sostituito dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, era stato espunto espressamente il requisito della “convivenza”. Prima di pervenire alla declaratoria di illegittimità della norma oggetto del giudizio di costituzionalità nella parte in cui non prevedeva il diritto alla fruizione dei permessi in favore dei conviventi, la Corte costituzionale ha rilevato che esso costituisce espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Trattasi, in effetti, di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è fondato sul riconoscimento della cura alle persone affette da grave disabilità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. In sostanza, in virtù dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ragione giustificatrice del riconoscimento di tale diritto è da rinvenire nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare e questa esigenza si avverte tanto allorquando i soggetti tutelati risultino affetti da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, secondo quanto letteralmente previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Alla stregua di quanto chiarito, quindi, l’istituto del permesso mensile retribuito si pone in un
Adozione di coppie omosessuali: la sentenza del Tribunale di Roma

Il Tribunale per i Minorenni di Roma in data 30 dicembre 2015 si pronuncia sulla delicata questione dell’adozione da parte di una coppia omosessuale. La suddetta sentenza, per le conclusioni cui giunge, ha alimentato il dibattito nell’opinione pubblica tra favorevoli e contrari all’adozione da parte delle cc.dd. famiglie arcobaleno. Nel caso de quo il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una richiesta di adozione dell’affine (c.d. step chiald adoption) da parte di due donne conviventi da oltre 10 anni, che, in tale lasso di tempo, ricorrendo alla procreazione assistita in Danimarca, avevano procreato due bambine. In particolare XXX chiedeva di adottare la figlia di YYY, mentre, quest’ultima chiedeva l’adozione della figlia di XXX. La normativa italiana in materia di adozioni (L. 184/1983), come rileva il Tribunale per i Minorenni di Roma, non pone alcun divieto assoluto in ordine alla possibilità che sia una coppia omosessuale a richiedere l’adozione di un minore. La previsione delladiversità di sesso degli adottanti costituisce uno dei presupposti esclusivamente della c.d. adozione legittimante, ovverosia della procedura ordinaria di adozione. Quest’ultima non è altro che una specie nel genus delle adozioni. Accanto all’adozione legittimante, infatti, l’art. 44 L. citata disciplina anche l’adozione in casi particolari. In ipotesi siffatte, il legislatore nell’interesse del minorericonosce la possibilità di adozione con presupposti meno gravosi, cui fanno da contraltare degli effetti più limitati. L’apprezzamento e l’interesse del minore costituiscono “il limite invalicabile dell’applicazione dell’istituto, essi rappresentano anche una importante chiave interpretativa dello stesso”. L’adozione in casi particolari si dipana in quattro fattispecie: – adozione da parte di persone con vincolo di parentela entro il sesto grado quando il minore sia orfano; – adozione da parte del coniuge quando il minore sia figlio dell’altro coniuge; – adozione di minore portatore di handicap; – adozione in caso di impossibilità di affidamento. Nella controversia pendente innanzi al Tribunale capitolino la richiesta delle ricorrenti si fonda sull’ impossibilità di affidamento di cui all’art. 44 lett. d) L. cit. L’adozione ex art. 44 lett. d) ha dato vita ad un dibattito in ordine al significato da attribuire al concetto di impossibilità di affidamento. Si contendono il campo due orientamenti. Secondo una prima tesi, risalente nel tempo, avallata dal P.M.M. nella controversia oggetto di esame, l’impossibilità cui fa riferimento l’articolo suddetto deve interpretarsi come impedimento fattuale (p.e. in caso di abbandono del minore ovvero di minore portatore di handicap). L’impossibilità di affidamento che trova la sua giustificazione in una ragione di diritto, invece, non è riconducibile nell’alveo dell’art. 44 cit. Si contrappone a tale impostazione una diversa ricostruzione che, offrendo una lettura più ampia del concetto di impossibilità, si spinge fino a ricomprendervi anche l’impedimento di diritto. Il Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento per tre ordini di ragioni. Innanzitutto la lettera della legge non depone a favore della interpretazione restrittiva della norma. Il legislatore si limita ad indicare una generale “impossibilità di affidamento” senza alcuna specificazione. Peraltro, l’interpretazione estensiva risulta conforme alla ratio legis dell’adozione in casi particolari. Attraverso tale precipua forma di adozione il legislatore intende tutelare l’interesse del minore, per cui, laddove si aderisse alla tesi dell’impossibilità solo fattuale, si limiterebbe l’ambito applicativo della disposizione con conseguenti effetti riduttivi sul sistema di garanzie delineato per il minore. Infine, le modifiche apportate alla legge sulle adozioni nel 2001 confermano la ricostruzione del Collegio. In particolare, il legislatore è intervenuto scindendo l’originario art. 44 lett. c) in due distinte fattispecie. Nella formulazione originaria l’art. 44 lett. c) prevedeva la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari nelle sole ipotesi di impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo (p.e. per disabilità del minore). Con la riforma, invece, la lett. c) dispone espressamente la possibilità dell’adozione in deroga al regime ordinario nel caso di minore portatore di handicap, mentre, la lett. d) disciplina l’adozione in caso di impossibilità di affidamento. Va da sé che l’intentio legis si rinviene nell’esigenza di inserireanche gli impedimenti di diritto tra quelli che giustificano il ricorso alla procedura particolare di adozione. Del resto anche la Consulta si allinea a tale impostazione “estensiva”. Con la sentenza 383/99 la Corte Costituzionale riconosce la portata di clausola residuale dell’adozione di cui all’art. 44 L. 184/1983 statuendo che tale fattispecie si caratterizza per l’assenza delle condizioni previste dall’art.7, per cui non risulta necessario il previo accertamento dello stato di abbandono del minore se il ricorso alla procedura di adozione è giustificato dal preminente interesse del minore. In conclusione, secondo il Collegio, nel caso di specie si riscontra la sussistenza di un impossibilità di affidamento preadottivo per ragioni di diritto riconducibile nell’alveo dell’art. 44 lett. d) cit. Le minori non si trovano in una situazione di abbandono e “mai potrebbero essere collocate in affidamento preadottivo”. Si tratta di interpretare il dettato normativo adeguandolo alle nuove esigenze della società. In tal senso, evidenzia il tribunale capitolino, molteplici sono le pronunce che hanno riconosciuto il diritto all’adozione anche a coppie conviventi eterosessuali. Discriminare a seconda della sessualità degli adottanti aprirebbe – a parere del Collegio – una serie di crepe nel sistema. Tale interpretazione, infatti, non solo non sarebbe conforme con la lettera e la ratio della legge sulle adozioni, ma si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. nonché con gli artt. 14 e 18 della CEDU. Negare il diritto all’adozione significherebbe negare la possibilità di “vivere liberamente la propria condizione di coppia” espressione esplicita del diritto alla vita familiare anche nella convivenza di fatto (Corte Cost. 138/2010). Del resto, anche la Corte di Cassazione (sentenza 162/2012), pronunciandosi sul ricorso di un padre avverso l’affidamento esclusivo del figlio alla moglie convivente con persona dello stesso sesso, ha rigettato la domanda, escludendo che l’omossessualità del genitore possa arrecare pregiudizio allo sviluppo equilibrato del minore. In tale solco evolutivo si inserisce anche la pronuncia in epigrafe. L’omosessualità della coppia non costituisce una situazione di pregiudizio per il minore. Il danno va provato in concreto. Come rileva il Tribunale capitolino “fermo restando che…la possibilità di introdurre o meno il matrimonio per le coppie omosessuali, così come la decisione