Rimborso delle spese forfettarie: dovuto anche senza la prova di averle sostenute

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Cass. Ordinanza n. 13693/2018 La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13693/2018 ribadisce alcuni principi in materia di liquidazione delle spese legali e di rimborso spese forfettarie. Il caso: V.A. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, resistiti dalla curatela del Fallimento della soc. X s.p.a., avverso il decreto del Tribunale di Bolzano reiettivo dell’opposizione da lui proposta contro la mancata ammissione al passivo della suddetta procedura concorsuale anche per ulteriori somme afferenti crediti nascenti dall’intercorso rapporto lavorativo con la menzionata società. Con riferimento alla condanna alle spese a carico del ricorrente ed alla quantificazione della stessa, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all’art. 91 c.p.c., nonchè al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, conv., con modificazioni, dallaL. 24 marzo 2012, n. 27, in relazione agli artt. 1, 4, ed 11 ed all’allegato A, del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140,: in particolare la decisione del tribunale violerebbe “platealmente” il complesso normativo desumibile dal D.M. n. 140 del 2012: – in primo luogo, perchè la quantificazione dei compensi avrebbe dovuto essere, a norma di legge, inferiore: a fronte di una pluralità di ricorsi sostanzialmente identici, la Curatela si era costituita in giudizio con memorie seriali, con contenuto praticamente identico in diritto, con la sola variazione parziale di alcuni punti di fatto, dei nomi dei ricorrenti e degli importi oggetto di causa; – di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tale circostanza così da procedere ad una sostanziale riduzione percentuale dei compensi di tutte le fasi (ivi incluse, quindi, quella di studio ed introduttiva), oppure, alternativamente, all’applicazione di un compenso unico aumentato fino al doppio e, per conseguenza, poi diviso tra il numero delle parti ricorrenti nella medesima posizione; – in secondo luogo perchè non avrebbe potuto comunque pronunciarsi la condanna anche al rimborso forfettario pari al 12,5%”. La Cassazione, nel ritenere infondate le suddette doglianze, osserva quanto segue: A) per quanto riguarda la questione delle spese forfetarie, posta la diversità tipologica e concettuale esistente tra compenso spettante al difensore e spese dal medesimo sostenute nell’espletamento dell’attività professionale svolta per il cliente, è opportuno ricordare che le spese cd. generali (o forfetarie) sono quelle di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicchè il loro rimborso è dovuto anche senza la prova del relativo sostenimento; – costituisce principio consolidato quello secondo il quale il rimborso cd. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente. B) per quanto riguarda la quantificazione del compenso, la Corte ricorda che il D.M. n. 140 del 2012, all’art. 4 comma 2 stabilisce che “nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione”, e, al comma 4, che “qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti….”. – Non v’è dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinchè il compenso possa essere aumentato nella misura suddetta, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benchè separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti; – nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l’avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Dovuto il rimborso delle spese forfetarie anche senza la prova del relativo sostenimento Foto: https://it.depositphotos.com/64117487/stock-photo-money-in-businessmans-suit-pocket.html

Sinistro stradale: riconosciute le spese stragiudiziali se l’assicuratore non fornisce adeguata assistenza tecnica

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Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 19/02/2016 n° 3266 Sono risarcibili le spese legali della fase stragiudiziale nella circolazione stradale. L’art. 9 comma II, del D.P.R. n. 254/2006 contrasta l’art. 24 Cost.: sono dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima allorquando il danneggiato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 3266 della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, depositata il 19 febbraio 2016. Il caso Un automobilista conveniva in giudizio la propria assicurazione per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per 1’assistenza prestata nella procedura di risarcimento diretto relativa ad un sinistro occorsogli il 25.12.2008; procedura che si era conclusa con l’accettazione della somma offerta dall’assicuratrice a tacitazione dei danni riportati dall’auto dell’attore. La compagnia contestò di essere tenuta al ristoro delle spese legali in quanto il sinistro era stato definito in fase stragiudiziale. La domanda veniva rigettata dal giudice di pace. Proposto appello davanti al Tribunale di Taranto, veniva anch’esso rigettato. L’automobilista ricorreva in Cassazione, affidandosi a cinque motivi. Sosteneva che anche le spese relative all’assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale al sinistro, secondo il principio della regolarità causale, e lamentava, pertanto, una “evidente violazione dell’art. 1223 c.c.”, dolendosi che “la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni di cui all’art. 9 comma II DPR 254/2006 (non accettazione dell’offerta) rende impossibile o estremamente difficile l’esercizio di difesa del danneggiato”. Deduceva, inoltre, violazione o falsa applicazione degli artt. 148, co. 11° e 122 D.L.vo n. 209/2005, dell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 134 della Costituzione. Si evidenziava l’esistenza di un contrasto fra l’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 e gli artt. 148 e 122 del D. L.vo n. 209/2005, assumendo che l’art. 148 dà “per implicitamente scontato il riconoscimento del rimborso delle spese legali, mentre 1’art. 122 estende l’obbligo assicurativo a tutti i danni derivanti dalla circolazione; derivava da quanto precede che “l’applicazione dell’ art. 9 comma II escluderebbe il risarcimento di determinati danni e segnatamente quello accessorio delle spese legali, senza che la legge ne faccia cenno” e si sosteneva che, quale norma regolamentare sottordìnata alle disposizioni di legge, la previsione dell’art. 9 – non scrutinabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale – dev’essere disapplicata dal giudice ordinario. La decisione La Corte di Cassazione accoglie il ricorso in tutti i motivi. Il Supremo Collegio premette che l’art. 9 comma II del D.P.R. n. 254/2006, nel caso di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, ossia in caso di transazione (è il caso di specie) esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona. Tuttavia aggiunge che questo articolo vada correttamente interpretato: si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima allorquando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero (ed è questo il passaggio epocale) quando il danneggiato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore. Se così non fosse, si dovrebbe “altrimenti ritenere nulla detta disposizione (art. 9 D.P.R. n. 254/2006) per contrasto con l’art. 24 Cost. e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie”. La Corte conclude affermando che “il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di causalità, ex art. 1223 c.c. e non di risarcibilità”. Pertanto, la Corte di Cassazione cassa l’affermazione compiuta dal giudice di appello, secondo cui la disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 escluderebbe in ogni caso la ripetibilità, da parte del danneggiato, delle spese di assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale per avere volontariamente scelto di farsi assistere da un avvocato: tale affermazione sottende, infatti, una lettura della disposizione che, vietando tout court la risarcibilità del danno, si pone in contrasto non l’art. 24 Cost. e che impone la disapplicazione della norma regolamentare. Allora le spese legali vanno sempre riconosciute laddove si consideri semplicemente quanto segue. Le imprese assicuratrici non assolvono in nessun caso all’attività di assistenza tecnica imposta dal I comma dell’art. 9 del D.P.R. n. 254/2006, semplicemente perché non sono istituzionalmente organizzate e strutturate per fornirla. L’assicuratore non esegue nessuna lettera di messa in mora ex art. 158 d. lgs 209/2005. Il procedimento nasce già viziato, perché in mancanza di una costituzione in mora, non decorrono i termini per la liquidazione, men che meno dell’ispezione peritale, di guisa che il danneggiato potrebbe legittimamente non ricevere né ispezione peritale, né risarcimento, sino a prescriversi, in quanto lo spatium deliberandi decorre dall’invio della lettera raccomandata (peraltro, “osservate le modalità e i contenuti previsti dall’art. 148”). Non vi sono dubbi che l’onere della lettera ricada sull’assicuratore in regime di risarcimento diretto (su nessuno, in regime di risarcimento da parte dell’assicurazione del responsabile, tanto meno il danneggiato riuscirà a compilarla, giacché la lettera è un atto giuridico in senso stretto (Cass. Civ. Sez. III 09 febbraio 2000 n. 1444; Cass. Civ. Sez. I 15 maggio 1980 n. 3206): “l’impresa […] fornisce […] il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento […], il suo controllo e l’eventuale integrazione […]”. In altri termini, nel migliore dei casi, appunto, l’impresa deve compilare la lettera, spedirsela, eventualmente reintegrarla, e rispedirsela. Solo in siffatto modo potrebbe ritenersi corretta la procedura messa in atto dall’assicuratore, secondo il chiaro testo previsto dal decreto. Non è comprensibile, quindi, la evidente disparità di trattamento tra danneggiato tutelato dall’impresa assicuratrice e danneggiato tutelato dall’avvocato. Il ricorso all’assistenza di un legale è quindi necessario anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell’ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Avviato il procedimento, l’assicuratore in regime di risarcimento diretto, (nessuno, in ambito di risarcimento da parte dell’impresa del responsabile), dovrà fornire “ogni assistenza informativa e tecnica utile […], l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a)” (art. 9 comma I D.P.R. n. 254/2006). Non esiste nella rete organizzativa

Decreto ingiuntivo per prestazioni professionali forensi: necessario il parere del COA

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Il Tribunale di Milano con il decreto del 13 gennaio 2016 affronta la questione se sia obbligatorio o meno per il professionista allegare alla richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze professionali, anche la parcella vistata dal competente Consiglio dell’Ordine. Nel caso in esame, un avvocato depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un Ente, suo cliente, per l’attività svolta, nell’interesse di quest’ultimo, nell’ambito di una procedura di recupero credito, attivata con ingiunzione di pagamento, successivamente opposta e conclusasi con una transazione.Al ricorso il legale si limitava ad allegare la parcella, senza “opinamento” da parte del competente COA. Sul punto il Tribunale di Milano, nel richiamare precedenti pronunce, osserva che: originariamente alcuni uffici giudiziari, tra cui il Tribunale di Varese, hanno sostenuto che l’art. 9 comma 5 della l. 27/2012 avesse comportato l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda “deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale”. il CNF con parere del 23 ottobre 2013 ha, al contrario, affermato che la clausola abrogativa contenuta nella normativa (art. 9, comma 5, d.l. 1/2012) ha colpito solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario; la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. la portata abrogativa del menzionato art. 9, secondo il CNF, riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense; del resto la stessa nuova legge professionale,(L. 31 dicembre 2012 n. 247), agli artt. 13 comma 9 e 29, lett. l) ha mantenuto espressamente il potere del Consiglio dell’Ordine di dare pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti: l’art.13 comma 9 prevede infatti che “In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata”. Pertanto, per il Tribunale di Milano, nel richiedere un decreto ingiuntivo, il difensore deve allegare o l’accordo sul compenso concluso con il cliente, eventualmente assistito dal preventivo redatto o, in assenza, la parcella vistata dal proprio COA di appartenenza. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Decreto ingiuntivo: per la parcella dell’avvocato necessario il parere del COA Immagine: www.lavorincasa.com