Addio Commissioni Tributarie: competenza al Tribunale

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Presso il tribunale ordinario sarà istituita la Sezione tributaria che erediterà il contenzioso delle CTP e CTR. Tra le varie novità dell’ultima riforma della giustizia vi è l’abolizione delle Commissioni tributarie Provinciali e Regionali (CTP e CTR): al posto loro il contenzioso passerà al tribunale ordinario, presso il quale saranno istituite apposite commissioni tributarie. A decidere, in primo grado, sarà il giudice monocratico, mentre l’appello sarà affidato (con atto di reclamo) al collegio. Il tutto, quindi, senza spostarsi dal tribunale situato nei capoluoghi di provincia in cui oggi si trovano le Commissioni tributarie. In questo modo non ci saranno più giudici “laici”, ma solo togati. È questa la proposta di legge presentata dal Pd nelle scorse ore. Viene prevista anche l’abolizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt). Per far fronte all’enorme mole di contenzioso verranno assunti 750 nuovi magistrati con i risparmi derivanti dalla riforma. In verità, le nuove leve non verranno adibite immediatamente alle sezioni specializzate, per le quali sarà necessario avere un minimo di esperienza. Resta ferma la possibilità di difendere i contribuenti non solo per gli avvocati, ma anche per commercialisti, ragionieri e periti commerciali. In secondo grado, invece, restano abilitati solo avvocati e commercialisti. Non cambiano invece le regole per l’introduzione del giudizio e la procedura, ivi comprese la preclusione all’uso della prova testimoniale. Il progetto di legge si sostanzia in una delega al Governo che dovrà, a sua volta, adottare uno o più decreti legislativi con cui riformare completamente la giustizia tributaria. Sarà prevista una fase transitoria di due anni durante la quale le Ctp e Ctr continueranno ad operare, ma solo per smaltire l’arretrato. Fonte:http://www.laleggepertutti.it/118395_addio-commissioni-tributarie-competenza-al-tribunale#sthash.roc5co8m.dpuf

Provvedimento del Fisco è sempre impugnabile anche se il danno è puramente teorico

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  Commissione Tributaria Provinciale, Lucca, sez. IV, sentenza 27/05/2015 I giudici lucchesi – in tema di diritto di difesa del contribuente destinatario di un atto impositivo notificato dall’Amministrazione finanziaria – hanno osservato che deve sempre essere assicurata ad “un soggetto, che venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole”, la facoltà di promuovere la relativa opposizione processuale nelle sedi competenti. La decisione La vertenza in questione nasceva dalla notifica di una cartella esattoriale di Equitalia Centro S.p.a. (relativa ad un debito contratto da una S.r.l. cancellata il 06.03.2006) trasmessa presso la residenza dell’ultimo liquidatore della medesima azienda. Quest’ultimo, non in proprio, bensì in qualità di “già liquidatore” della società estinta, lamentava l’errata applicazione dell’art. 2495, comma 2, c.c.[1] (la società cancellata non risponde più dei debiti, a prescindere dalla sussistenza di rapporti giuridici pendenti), dunque chiedeva la dichiarazione di inesistenza dell’atto impositivo per mancanza del destinatario, essendo un’entità aziendale giuridicamente “defunta” (Cass., SS. UU. n° 4062/2010). In tale ipotesi, come noto, i creditori insoddisfatti possono agire solo nei confronti dei soci o dei liquidatori, con la precisazione che questi risponderanno se ne risulta acclarata la responsabilità (art. 36, D.P.R. n° 602/73). In particolare, l’art. 2495 c.c., al secondo comma, stabilisce che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza della somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Secondo la tesi del contribuente, la pretesa erariale non poteva trovare accoglimento, giacché l’Ufficio commetteva due errori (di fatto insanabili): a) aveva notificato, come già affrontato, un atto impositivo ad una società cancellata; b) aveva applicato l’art. 2495 c.c. in maniera del tutto errata ed offrendo una lettura “distorta” della norma: vero è che dei debiti imputati alla società estinta, ne rispondono gli ex soci, tuttavia da un lato la richiesta del credito erariale deve essere inoltrata direttamente, nonché personalmente a questi ultimi e dall’altro – questione ancor più dirimente – la responsabilità degli ex soci/liquidatore è limitata “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipesa da colpa di questi”[2]. In breve, nella controversia in parola, l’Ufficio ometteva di depositare il bilancio finale di liquidazione e soprattutto, non dava prova che il “mancato pagamento” dei debiti sociali fosse ascrivibile all’ex liquidatore (ricorrente). A sostegno di tale orientamento, è possibile far riferimento alla sentenza della C.T.P. di Reggio Emilia n° 5/02/2015, la quale (richiamando l’ordinanza n° 28187/13 della Corte di Cassazione) osserva che “la cancellazione della società dal registro delle imprese ne causa l’estinzione, per cui l’accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa” . In conclusione, sotto l’analisi dell’esercizio della difesa processuale da riconoscere all’ex liquidatore di una società cancellata, i giudici aditi hanno quindi precisato che “l’estinzione della società determina anche il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo a chi, perdurante l’esistenza in vita della società, era affidata detta rappresentanza”, tuttavia non può essere negato il diritto di difesa al destinatario di un provvedimento amministrativo. Orbene, “in virtù del principio costituzionale” (art. 24 Cost.), al cittadino/contribuente – “sia in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente” – a cui viene notificato un atto esattoriale (come nel caso in parola) deve essere sempre garantito il proprio diritto di tutela processuale, indipendentemente dalla circostanza che il menzionato provvedimento possa essere dannoso unicamente sotto il profilo “astratto”. Fonte: Altalex, 9 marzo 2016. Nota di Federico Marrucci. ______________ [1] I debiti non liquidati dalla società estinta si trasferiscono in capo ai soci i quali rispondono dello stesso debito della società (stessa causa stesso titolo) e non di debito nuovo. Ne consegue che è perfettamente legittimo chiedere al socio, già legale rappresentante della società, l’adempimento di un debito della società stessa che, per effetto dell’estinzione, è stato trasferito ex lege al socio. [2] Su detto aspetto, cfr. anche la sentenza n° 6070/2013 della Suprema Corte.