INPS: noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale a favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2019.

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Con Circolare INPS N. 122 del 27 dicembre 2018- Rinnovo pensioni 2019 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale a favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2019. Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2018 (GU n. 275 del 26/11/2018). Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 122/2018, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ed assistenziali. Le possibili variazioni economiche per l’INVCIV susseguenti all’entrata in vigore della legge di bilancio del 2019 e all’emanazione del relativo decreto attuativo sulla pensione di cittadinanza 2019 saranno oggetto di una nuova Circolare INPS, di cui darò tempestiva notizia. Pensione ed indennità per ciechi civili (fasce dalla 6 alla 19)- Allegato 2, Tabella M.1 (M.1.1, fino a M.1.8- pp. 28 e 29) Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.814,34 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 285,66 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 308,93 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.083,89 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,01 Le indennità speciale e di accompagnamento sono aumentate previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento. Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 921,13 Indennità speciale per ciechi parziali minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 210,61 (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. Pensione ed indennità per i sordi (fasce dalla 20 alla 26) Allegato 2, Tabella M.2 (M.2.1, fino a M.2.3- pag. 30) Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.814,34 Pensione per i sordi maggiorenni, ricoverati e non (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 285,66 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. L’indennità di comunicazione è aumentata previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento. Indennità di comunicazione per sordi minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 256,89 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente dai redditi. Pensione ed indennità per invalidi civili (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45 e 46 e fasce 47, 49 e 50 per indennità di frequenza) Allegato 2, Tabella M.3 (M.3.1, fino a M.3.6- pp. 31 e 32) Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.814,34 Pensione per gli invalidi civili totali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere), ricoverati e non: Euro 285,66 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento, fino al 99 per cento): Euro 4.906,72. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere), ricoverati e non: Euro 285,66 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo. Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.814,34 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.906,72 Assegno sociale sostitutivo: Euro 372,98 *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. Le indennità di accompagnamento e di frequenza sono aumentate previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali minorenni e maggiorenni, non ricoverati gratuitamente: Euro 517,84 Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno. Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 517,84 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente dai redditi. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento, fino al 99 per cento): Euro 4.906,72. Indennità di frequenza: Euro 285,66 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola). Nota Bene: L’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456). Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili: Per i titolari di prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta. Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto legge n. 90

Avviso di accertamento e riammissione alla rateazione per i decaduti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha appena diffuso una circolare [1] con cui chiarisce termini e modalità per chi, decaduto dalla rateazione di somme dovute all’Agenzia stessa, intenda essere riammesso. Il riferimento è alla Legge di Stabilità 2016 che consente, ai contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. I contribuenti che intendano essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza. Inoltre, prosegue la Circolare, devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Ne rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione. Riammissione consentita per le sole imposte dirette Per la riammissione alla rateazione è necessario il rispetto di due condizioni: la decadenza deve essersi verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015; le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono essere dovute a titolo di imposte dirette e quindi solo per Irpef, Ires, Addizionali e Irap. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’Iva. Non ci sono moduli o istanze, è sufficiente effettuare il pagamento La riammissione alla rateazione è abbastanza semplice: tutto ciò che bisogna fare, senza necessità di istanze o autorizzazioni, è il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento. Ricalcolo delle rate Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare. Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la Circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118655_avviso-di-accertamento-riammissione-alla-rateazione-per-i-decaduti#sthash.2tPq0dRv.dpuf Foto: http://www.siciliainformazioni.com/salvatore-forastieri/211262/dilazione-pagamento-agenzia-entrate-salvi-molti-contribuenti