Consiglio di Stato: la perdita di chance è fonte di autonoma tutela risarcitoria

Consiglio di Stato – Sezione Sesta, Sentenza 21 luglio 2016, n. 3304 Il Consiglio di Stato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha riconosciuto la qualifica della chance come bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura e, pertanto, suscettibile di autonoma tutela risarcitoria. La materia del contendere nasce dalla richiesta di risarcimento, avanzato da un soggetto privato nei confronti dell’Università di Firenze e del Ministero dell’Istruzione, per la lesione derivante dalla mancata nomina del medesimo a ricercatore universitario, al termine di una procedura concorsuale che ha visto un altro concorrente collocarsi al primo (ed unico) posto. Nonostante il ricorrente, al termine di un primo giudizio davanti al TAR Toscana, abbia ottenuto la rimessione degli atti concorsuali alla Commissione valutatrice e, conseguentemente, la nomina a ricercatore universitario da parte del Rettore dell’Università, il medesimo ha però visto soltanto parzialmente soddisfatta la sua pretesa risarcitoria dal momento che il decreto di nomina anteponeva la data di decorrenza degli effetti giuridici al 1993, anno di effettivo espletamento del concorso, mentre quelli economici solo al 2003, data di assunzione del ricorrente in servizio. Il disconoscimento di una remunerazione economica, in capo al ricorrente, che tenesse in considerazione il periodo “vacante” dal 1993 al 2003, ha costituito motivo di un ulteriore ricorso al TAR Toscana e, in seguito ad una pronuncia negativa, successivamente al Consiglio di Stato. Sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, la questione posta dall’appellante relativa alla perdita di chance di accedere alle superiori qualifiche di professore associato e di professore ordinario, come possibile conseguenza della nomina a ricercatore universitario, ha assunto una connotazione opposta a quella attribuitagli dal Giudice Amministrativo di prima istanza, che la ha definita “una situazione indimostrata ed indimostrabile in quanto del tutto ipotetica ed eventuale”. Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, questa rappresenterebbe una “possibilità effettiva” corroborata dalla circostanza per la quale “si tratta di una progressione di carriera che, in base all’id quod plerumque accidit, è normalmente connessa alla carriera universitaria”. Ancorché non vi possa essere la certezza che ciò accada, “subordinare il risarcimento del danno alla certezza del risultato finale significherebbe disconoscere tout court la tutela risarcitoria della chance; che invece, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza sia civile sia amministrativa, rappresenta un bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura, meritevole di autonoma tutela risarcitoria, la cui lesione da luogo ad un danno emergente e non ad un lucro cessante”. A fondamento di questa posizione, i Giudici hanno poi ricordato come alla base della tesi della causalità materiale nell’ambito dell’illecito aquiliano stia il criterio della condicio sine qua non, che non implica una certezza assoluta ma, al contrario, fonda la prova della responsabilità su una condotta controversa che risulti quella più probabile rispetto ad un’ipotesi alternativa. Nella circostanza in esame “è certo che il conseguimento della qualifica di professore rappresenta una ipotesi altamente plausibile e tale, quindi, da configurare in capo al ricorrente una chance meritevole di tutela risarcitoria”. Fonte: http://www.filodiritto.com/news/2016/chance-consiglio-di-stato-la-perdita-di-chance-e-fonte-di-autonoma-tutela-risarcitoria.html Foto: https://www.flickr.com/photos/pippobl/4497059199
Responsabilità professionale in ambito sanitario, sorge un nuovo obbligo

La Corte di Cassazione si pronuncia su un tema molto discusso: la responsabilità professionale in ambito sanitario. Nell’occasione enuncia ben due principi di diritto alquanto innovativi. La questione sorge in relazione al contratto di spedalità. In particolare si tratta di quella fattispecie negoziale che attiene alle prestazioni ospedaliere erogate nei confronti dei pazienti. Il contratto di spedalità può definirsi come l’accordo tra la struttura ospedaliera ( rectius in persona del suo legale rappresentante) ed il paziente. Si tratta di contratti che, come è noto, coinvolgono direttamente il personale sanitario della struttura. Proprio da questo aspetto nasce l’esigenza di tutelare (giuridicamente) il paziente nei confronti del professionista che “materialmente” effettua la prestazione. Nel tempo si sono avvicendate diverse impostazioni. Ai fini che qui interessa basta evidenziare che l’orientamento che oggi trova maggiori consensi si assesta nell’identificare nei confronti del sanitario ( sia professionista che non) una responsabilità contrattuale da contatto sociale. Corte di Cassazione sez III civile del 8 marzo 2016 n 4540 pone un ulteriore tassello verso il consolidamento dell’opinione prevalente ed afferma che “in tema di controlli ecografici sul feto, ai fini della relativa diagnosi morfologica, l’obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sullo stesso medico strutturato, che abbia concretamente operato la diagnosi, di informare la paziente, che ad essa si sia rivolta (ed abbia, quindi, concluso con la struttura il c.d. contratto di spedalità), di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione sorge, anzitutto, in ragione dell’esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature all’uopo adeguate, così da ingenerare nella paziente l’affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) sia quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo.” In sintesi in materia di contratti di spedalità sussiste un obbligazione solidale passiva tra struttura sanitaria e sanitario di informare il paziente della possibilità di rivolgersi a centri di più elevata specializzazione. La pronuncia in parola, poi, rafforza ancor di più il vincolo obbligatorio del sanitario nei confronti del paziente prevedendo una specifica responsabilità del medico che non assolve l’obbligo di informare sul deficit organizzativo della struttura. Il tutto anche se il medico è esente da colpa professionale. Ciò vuol dire che a tutti gli effetti si da atto che nel nostro ordinamento trova pacificamente ingresso la c.d. obbligazione da contatto sociale. La Corte, infatti, afferma che “in tema di controlli ecografici sul feto, l’obbligo di informativa sul deficit organizzativo della struttura sanitaria grava anche sul medico operante, il quale, pure se esente da colpa professionale nella fase esecutiva del suo intervento, è comunque tenuto ad avvisare il paziente della inadeguatezza degli strumenti diagnostici, così da non determinare in esso l’insorgere di un incolpevole affidamento sulla sicura bontà dell’esame strumentale”. In conclusione vale la pena di porre l’attenzione su un aspetto che, forse, è passato inosservato ai più. Il ricorrente con specifico motivo chiede la liquidazione del danno da perdita di chance (sul presupposto del principio causalistico del “più probabile che non”). Su questo punto i Giudici della Suprema Corte negano tutela alla doglianza espressa affermando che “la domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non può essere proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno”. Si tratta di un aspetto rilevante della pronuncia perché inquadra il danno da perdita di chance come autonoma posta risarcitoria, determinando l’onere per l’attore di specificare un’eventuale (simile) doglianza da perdita di chance. Fonte: http://easyius.it/responsabilita-professionale-in-ambito-sanitario-sorge-un-nuovo-obbligo/