La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa

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Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 15/03/2016 n° 5068 La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata nella sentenza n.5068/16 depositata il 15 marzo 2016, su un caso di particolare rilevanza, analizzando se il divieto di donazione di beni futuri di cui all’art. 771 cod.civ., possa essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante sia titolare in comunione ordinaria. In particolare, se i ‘beni non presenti del donante’ comprendano solo beni futuri, dunque non ancora esistenti, o anche quelli che, seppur venuti in essere, non rientrino nel patrimonio del donante al momento della donazione. La questione posta all’esame delle Sezioni Unite trae origine dalla donazione della quota di un bene ereditario indiviso, non facente ancora parte del patrimonio del donante al momento dell’atto dispositivo. Il Tribunale adìto prima, la Corte di merito poi, avevano dichiarato la nullità della donazione ex artt. 769 e 771 c.c.. Presentato ricorso per Cassazione, i ricorrenti avevano, nello specifico, chiesto alla Suprema Corte di Cassazione se l’art. 771 c.c. potesse essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei “beni futuri” con quella dei “beni altrui”. La Seconda sezione, con ordinanza interlocutoria rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite, hanno analizzato la questione, esaminando i diversi orientamenti di legittimità che si sono susseguiti nel tempo. In particolare, secondo una tesi risalente, (Cassazione, sentenza n. 3315 del 1979), la convenzione che contenga una promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l’arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione”. Successivamente, la Suprema Corte (sentenza n. 6544 del 1985), ha disposto che la donazione di beni altrui non determina alcun obbligo per il donante poiché, attesa la consolidata interpretazione dell’art. 771 cod. civ., dal divieto di donare beni futuri deriva che è invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui. Ed inoltre, “ai fini dell’usucapione abbreviata a norma dell’art. 1159 cod. civ. non costituisce titolo astrattamente idoneo al trasferimento la donazione di un bene altrui, attesa l’invalidità a norma dell’art. 771 cod. civ. di tale negozio”. Nella sentenza n. 11311 del 1996, la Cassazione, aveva stabilito che “l’atto con il quale una pubblica amministrazione, a mezzo di contratto stipulato da un pubblico funzionario, si obblighi a cedere gratuitamente al demanio dello Stato un’area di sua proprietà, nonché un’altra area che si impegni ad espropriare, costituisce una donazione nulla, sia perché, pur avendo la pubblica amministrazione la capacità di donare, non è ammissibile la figura del contratto preliminare di donazione, sia perché l’atto non può essere stipulato da un funzionario della pubblica amministrazione (possibilità limitata dall’art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923 ai soli contratti a titolo oneroso), sia perché l’art. 771 cod. civ. vieta la donazione di beni futuri, ossia dell’area che non rientra nel patrimonio dell’amministrazione “donante” ma che la stessa si impegna ad espropriare”. Di particolar pregio è la sentenza n. 10356 del 2009, in cui la Cassazione aveva disposto che: “la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”. In senso conforme si è pronunciata la Cassazione, nella sentenza n. 12782 del 2013. Tesi opposta è quella espressa dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 1596 del 2001, per cui “la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”. La dicotomia tra i due orientamenti giurisprudenziali riguarda l’ascrivibilità della donazione di cosa altrui nell’area della invalidità. Le Sezioni Unite hanno rilevato che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui, è nulla, non per applicazione della nullità sancita dall’art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri, bensì per l’assenza della causa nel negozio di donazione. Invero, l’appartenenza del bene oggetto di donazione al donante è un elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale viene meno la causa tipica del contratto stesso, “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”. In effetti, gli elementi costitutivi della donazione sono l’arricchimento del terzo con relativo depauperamento del donante, e lo spirito di liberalità, che determina il depauperamento del donante e l’arricchimento del donatario, da individuare “nella consapevolezza dell’uno di

Responsabilità dell’avvocato: la diligenza si valuta in base alla complessità della causa

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Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16/02/2016 n° 2954 La diligenza dell’avvocato è da valutarsi in base alla complessità della causa. L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato desiderato, ma valutato alla stregua della violazione del dovere della diligenza professionale in relazione alla natura dell’attività esercitata. E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, nella sentenza n. 2954/16. Nella vicenda in esame un legale aveva evocato, davanti al tribunale territorialmente competente, il proprio cliente, un ente comunale, lamentando che quest’ultimo non aveva pagato il saldo del compenso richiesto. Si costituiva in giudizio il Comune, deducendo l’incongruità del computo dell’importo preteso, in quanto asseriva che fossero stati applicati coefficienti di calcolo della parcella inesatti, poiché non corrispondenti al valore della causa. Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale di risarcimento danni, sostenendo la responsabilità dell’avvocato per aver erroneamente individuato l’autorità giudiziaria competente per le azioni proposte, per l’effetto dichiarate inammissibili. Il giudice adito, condannava il convenuto al pagamento in favore dell’attrice di una somma per attività stragiudiziale svolta, oltre a quella per l’attività giudiziale, rigettando la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto. L’ente impugnava tale pronuncia, mentre la professionista presentava, a sua volta, appello incidentale. La corte di merito accoglieva parzialmente sia l’appello principale che quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la decorrenza degli interessi di mora, oltre a riconoscere voci di spesa omesse dal giudice di prime cure. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per Cassazione, cui la controparte replicava con il proprio controricorso. A giudizio del Collegio, sono infondati i motivi riferiti all’accertamento dell’asserita responsabilità della professionista resistente, in quanto le obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. In effetti, il professionista, nell’accettare l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non assume l’obbligo di realizzarlo. Sul punto, l’avvocato s’impegna ad esercitare diligentemente la propria attività professionale, proiettata al raggiungimento del fine voluto dal cliente, ma non garantisce il conseguimento. Dunque, la responsabilità del professionista dovrà essere analizzata sulla scorta di un esame ipotetico circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale, per come questa sarebbe dovuta essere intrapresa e diligentemente seguita. Pertanto, l’inadempimento del legale non potrà essere dedotto dal mancato conseguimento del risultato auspicato dal cliente, ma dovrà essere valutato alla stregua dell’eventuale violazione dei doveri relativi allo svolgimento dell’attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza. Tale dovere, regolato dall’art. 1176, secondo comma, c.c, deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell’attività professionale in favore del cliente è quella media, ovvero la diligenza posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio 1988 n. 3463). Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi sulla responsabilità contrattuale, che contemplano varie ipotesi, dalla colpa lieve al dolo. A ciò si aggiunga che, qualora la prestazione professionale da eseguire, comporti la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi, la responsabilità del professionista è affievolita, la stessa configurandosi, secondo l’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell’ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; Cass. 18 ottobre 1994 n. 8470). Dunque, nei casi in cui viene richiesta la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità, la responsabilità è attenuata, e tale accertamento è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, purché sostenuto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638). Nel caso in esame, precisa la Suprema Corte, i giudici distrettuali non sono incorsi, nella sentenza impugnata, nella violazione di legge che il ricorrente ha lamentato. L’accertamento effettuato dalla Corte d’appello, è del tutto conforme ai principi di diritto in tema di responsabilità professionale, ed è inoltre, sorretto da una motivazione adeguata e corretta, per cui vanno disattese le censure sollevate dal Comune. Unico motivo accolto dalla Cassazione è quello relativo alla violazione ed errata applicazione dell’art. 1224 c.c. e art. 28 legge n. 794 del 1942, in quanto la corte di merito ha riconosciuto gli interessi dalla data di introduzione della domanda solo per la somma attribuita per l’attività stragiudiziale, escludendo tale decorrenza per quella giudiziale. In conclusione, la sentenza in esame è stata cassata in relazione all’unico motivo accolto e, la causa decisa nel merito, fissando la decorrenza degli interessi sul compenso, spettante anche per l’attività giudiziale, dalla data della domanda. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/18/responsabilita-professionale-avvocato Foto: http://adiconsum.it/files/foto/1432906164.jpg