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Cassazione: niente pensione d’invalidità dopo i 65 anni

Cass. ordinanza n. 3011/2023 Con l’ordinanza n. 3011/2023 la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la pensione d’inabilità e d’invalidità civile non possono essere riconosciute a soggetti la cui condizione d’invalidità si perfezioni dopo i 65 anni di età e che presentino domanda per il riconoscimento delle misure una volta compiuta questa età. A chi ha già compiuto i 65 anni di età la legge riconosce il beneficio alternativo della pensione sociale, anche come misura sostitutiva dei trattamenti pensionistici per l’invalidità di cui il soggetto benefici già. Questa regola, spiega la Cassazione, è enunciata espressamente dall’art. 8 del decreto legislativo n. 509/1988 che così dispone: “1.La pensione d’inabilità di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta’ compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ corrisposta, da parte dell’I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.3. Ove l’importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell’interno la differenza a titolo di assegno ad personam”. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45542-cassazione-niente-pensione-d-invalidita-dopo-i-65-anni.asp

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Modello 5/2021 : disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021

Il modello 5/2021 on line dal 20.07 – Trasmissione entro il 30.09 – Pagamento tramite F24 o PagoPA entro il 31.12  Il  Mod. 5/2021 relativo ai redditi del l’anno 2020 (Mod 5/2021) sarà disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021. Il Mod. 5/2021 dovrà essere trasmesso entro e non oltre giovedì 30.09.2021. Con il Mod. 5 si comunica il reddito professionale netto conseguito ai fini IRPEF, nonché il volume d’affari dichiarato ai fini IVA, nel corso dell’anno precedente a quello della compilazione dello stesso. Il Modello serve anche per scegliere l’opzione della contribuzione modulare e fornire una serie di indicazioni utili ai fini statistici. Indicazioni che consentano scelte in tema di assistenza, adeguate alla composizione familiare degli iscritti e di regolamentazione di nuove forme di svolgimento della professione. Chi è tenuto a compilare il Mod.5/2021 Sono tenuti alla compilazione tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, anche per frazione di anno, e i Praticanti iscritti alla Cassa, a decorrere dal 2020 o da anni precedenti. Il Mod.5/2021 va compilato anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. L’invio del Mod.5/2021 è obbligatorio ai sensi dell’art.7 del Regolamento Unico Previdenza Forense e l’omissione o il ritardo sono sanzionati ai sensi degli artt.9,63 e 67 dello stesso Regolamento. Come si compila il Mod.5/2021 La compilazione del Mod.5  dovrà essere effettuata collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale”, identificandosi con il codice meccanografico ed il codice PIN. In caso di smarrimento o dimenticanza il codice PIN, potrà essere richiesto mediante la procedura a disposizione sul sito. Per la compilazione è sufficiente inserire il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. Per chi sceglie l’opzione volontaria del contributo modulare andrà indicata anche la percentuale da versare. Il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione eventualmente dovuta, con riferimento alla condizione di iscritto all’ Albo/Cassa, con o senza agevolazioni contributive, pensionato, ecc. L’invio del Mod. 5/2021  si effettua tramite il tasto “INVIO TELEMATICO”.  L’operazione verrà conservata nel sistema informatico di Cassa Forense e ne sarà rilasciata immediata certificazione. Modalità pagamento Se risultano dovuti dei contributi da versare è possibile procedere, una volta inviato il Mod. 5, sempre sul sito, a stampare la modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale. A partire da quest’anno sarà possibile pagare i contributi già dal 20.7.2021  tramite modello F24, anche al fine di consentire la compensazione fra crediti erariali e contributi previdenziali. In alternativa i pagamenti dovuti dovranno essere effettuati tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, attiva a partire da metà ottobre 2021. Il pagamento tramite  PagoPA può essere effettuato anche  tramite la Forense Card che per tale servizio non prevede alcuna commissione. Per i pagamenti in autoliquidazione non è più possibile utilizzare i Mav a differenza di quanto previsto per i contributi minimi. Termini di pagamento Il termine di pagamento della prima rata, ordinariamente fissato al 31.7, è stato differito al 31.12.2021, in attesa che l’emanando D.M. di attuazione dell’art.1 comma 20 della l.178/2020 precisi termini e modalità per l’esonero contributivo 2021. Tale esonero dovrebbe riguardare tutti i professionisti con reddito 2019 inferiore a 50.000,00€ e che abbiano avuto una riduzione del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. 31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento della 1^ e 2^ rata del contributo soggettivo e integrativo, con modulo F24, o sistema PagoPA. E’ fatta salva la possibilità di pagare separatamente anche in data anteriore, a partire dal 20 luglio con F24 e da metà ottobre con PagoPA, le due rate.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica), con sistema PagoPA o con F24. L’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo (modulare) va esercitata in sede di compilazione del Mod. 5/2021. E’ possibile variare la percentuale scelta in sede di compilazione o decidere di non effettuare il versamento senza alcuna sanzione.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione della intera annualità relativa ai primi 8 anni di iscrizione coincidente Albo/Cassa con esclusione da tale conteggio degli anni di iscrizione retroattiva o di retrodatazione. Solo per tale casistica, nonché per il pagamento dei contributi minimi, rimane operante il pagamento a mezzo Mav. Da settembre 2021 sarà operante anche la modalità tramite F24. Fonte: https://www.cfnews.it/info-cassa/modello-52021-disponibile-per-la-compilazione-a-partire-dal-20072021/

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Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti processuali?

Cass., Sent. N. 12422/21. La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con provvedimento dell’11 maggio 2021, si è pronunciata su una questione molto importante: il perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali. La questione giuridica nasce dal ricorso presentato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto, nell’ambito del procedimento ex lege n° 92 del 2012,  per il deposito tardivo legato all’inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1, co.58, l. 92/2012. Il ricorrente evidenziava che il reclamo era stato regolamente depositato nei termini. Infatti la copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in particolare dalla ” ricevuta di avvenuta consegna ( RdAC)”, confermava il rispetto dei termini. La Suprema Corte, seguendo quanto già rilevato in altri provvedimenti precedenti, confermava che IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI SI PERFEZIONA QUANDO VIENE EMESSA LA SECONDA PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, COME DISPOSTO DALL’ART. 16 BIS, COMMA 7, DEL d.l. 179 DEL 2012 e successive modifiche. Inoltre, nella decisione suindicata, il giudice di legittimità precisava che il deposito telematico di un atto giudiziario avviene attraverso 4 distinte PEC: la prima, ” ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; la seconda, ” ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario ( E RILEVA AI FINI DEL LA TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSTO CHE SI CONSIDERA PERFEZIONATO IN TALE MOMENTO); la terza, attesta  l’esito dei controlli automatici del deposito ( indirizzo del mittente – che deve risutare nel registro ReGIndE – il formato del messaggio – che deve essere aderente alle specifiche –  la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita – 30MB); la quarta, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PECe, inoltre il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. Fonte: Avv. Roberto Nicodemo e Giorgia Celletti, info n. 251 

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Smart Working e buoni pasto: facciamo il punto.

Molti lavoratori in smart working hanno cessato di ricevere i buoni pasto in base ad una decisione unilaterale del proprio datore di lavoro, motivata dalla sopravvenuta mancanza dei presupposti per la loro erogazione, consistenti nella necessità di consumare il pasto durante la breve pausa pranzo e in condizioni di lontananza da casa. I buoni pasto rappresentano infatti un servizio sostitutivo di mensa, che si attua mediante l’erogazione in favore dei prestatori di lavoro di buoni di valore fisso. Alcune recenti sentenze, sia di merito che di legittimità, hanno negato la debenza dei ticket launch in smart working, partendo dal presupposto che i buoni pasto non rappresentano un elemento della retribuzione, né un trattamento conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale e, quindi, non dovuto in automatico. In particolare, con l’ordinanza n. 16135 del luglio 2020, la Suprema Corte ha confermato la natura assistenziale dei buoni pasto, seguendo l’orientamento già manifestato dalla stessa Corte nel 2019 (sent. n. 31137), in base al quale l’attribuzione dei buoni è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone come regola generale che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore. Nel caso di specie, la Cassazione del 2019 aveva concluso negando il diritto alla fruizione dei buoni pasto per le lavoratrici e i lavoratori beneficiari di congedi parentali che avessero svolto un orario di lavoro inferiore alle sei ore. Dello stesso avviso è parso il Tribunale di Venezia, il quale, con la sentenza n. 1069/2020 ha rigettato la richiesta di erogazione di buoni pasto di alcuni lavoratori del Comune, da poco collocati in smart working a causa della situazione emergenziale, ritenendo il lavoro agile incompatibile con la fruizione dei buoni pasto. In particolare, nel caso di specie, il CCNL applicato dal Comune subordinava l’erogazione dei buoni a determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione, ritenuti non sussistenti dal Giudice del Lavoro veneziano in quanto il lavoratore in smart working è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale. Secondo questa interpretazione, il fatto che il lavoratore agile debba ricevere un trattamento economico e normativo esattamente uguale a quello dei colleghi che svolgono la prestazione in azienda, come prescrive la normativa sul punto, non incide sulla possibilità di ricevere i buoni pasto, atteso che questi ultimi, come già detto, non costituiscono elementi normali della retribuzione, bensì un’agevolazione di carattere assistenziale. Il ragionamento offerto dai Giudici chiamati a decidere rispetto alle summenzionate vertenze, può considerarsi giuridicamente ineccepibile, poiché si fonda sulla nozione di lavoro agile così come descritta dalla legge introduttiva (n. 81/2018, Jobs Act autonomi), ossia una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato più autonoma e priva di limitazioni attinenti all’orario o alla postazione. Per aversi smart working, infatti, il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per adottare forme di organizzazione delle mansioni per fasi, cicli e obiettivi, senza fissare precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, prevedendo anche l’utilizzazione di strumenti tecnologici. Erroneamente, nell’immaginario comune, lo smart working equivale a “lavoro da casa”; tuttavia, come si può leggere nelle righe che precedono, a livello legislativo non è proprio così. Il ‘dipendente agile’ semplicemente non ha un orario di lavoro predeterminato, la sua prestazione lavorativa viene organizzata per fasi o obiettivi e non dispone di una postazione fissa in azienda, ma nulla gli impedisce di lavorare all’interno dei locali aziendali, così come in qualsiasi altro luogo. Nella realtà dei fatti, tuttavia, l’autonomia che dovrebbe caratterizzare il lavoratore agile rimane lettera morta e la prestazione lavorativa viene svolta con il consueto orario di lavoro, come avverrebbe normalmente all’interno dell’azienda. A ben vedere, quindi, nella maggior parte dei casi il lavoratore in smart working deve comunque rispettare un orario di lavoro, rendersi reperibile in determinati momenti della giornata e finisce, alla fine, per svolgere le mansioni con gli stessi orari di sempre, se non addirittura per più tempo. A nostro avviso, pertanto, qualora il lavoratore si ritrovasse a svolgere l’attività lavorativa in smart working ma conservando dei limiti nell’organizzazione della giornata lavorativa e in assenza, quindi, di quella autonomia invocata dal Tribunale di Venezia, dovrebbe poter beneficiare comunque dei buoni pasto, essendo rispettati i requisiti di orario previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Avv. Livio Galla – Foro di Vicenza Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/smart-working-e-buoni-pasto/

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Prova del perfezionamento della procedura notificatoria di atto impositivo a mezzo posta: cosa serve?

La Corte di Cassazione, SU Sentenza n. 10242 del 19/04/2021, a risoluzione di contrasto, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CDA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.  Fonte: https://www.foroeuropeo.it/499-attualita-news/attualita-varie-news-bis/47897-notificazione-a-mezzo-posta-corte-di-cassazione-su-sentenza-n-10012-del-15-04-2022

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Avvocato “intestatario” ed impugnazione sentenza sulle spese

L’art. 93 c.p.c. nel contemplare l’istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che il difensore è legittimato a chiedere al giudice, nella medesima sentenza con la quale si procede alla condanna della controparte alle spese, che distragga a suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato al proprio cliente; il procuratore che si dichiara antistatario può chiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore. Si considera, quindi, antistatario il difensore che dichiara di avere assistito il proprio cliente senza avere riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio.  La “traslazione”  del diritto alle spese di lite è  ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall’altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore. Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.  Infatti, quando un avvocato agisce in giudizio per un cliente e si dichiara antistatario, tra questi e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali. Ciò non preclude la possibilità per l’avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente (Trib. Cassino 21 giugno 2016 n. 867). L’avvocato, anche se distrattario, quindi, può in ogni caso rivolgersi al proprio assistito sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente, che per ottenere l’intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto: il difensore, anche se distrattario, ha comunque diritto ad agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il pagamento dei propri compensi.     In caso di impugnazione della sentenza con distrazione delle spese, il difensore distrattario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia sulla distrazione (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516; Cass. 12 gennaio 2006, n. 412; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321), cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente (Cass. 5 agosto 2005, n. 16597). Allorché invece la impugnazione riguardi l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; Cass. 17 giugno 2004, n. 11370). Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, in sede di gravame, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacché l’eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore) (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516).   E’ ormai consolidato, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale (da ultimo,Cass. 14 ottobre 2020 n. 22140) nel senso che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quanto il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. Fonte: https://www.cfnews.it/avvocatura/avvocato-intestatario-ed-impugnazione-sentenza-sulle-spese/

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Congedo parentale: irrilevante per ferie e tredicesima

 L’ordinanza n. 24206/2020 della Cassazione, nel respingere il ricorso di una lavoratrice, chiarisce che ai fini della tredicesima non rileva il congedo concesso per assistere il figlio malato e che non si verifica alcuna discriminazione rispetto a quanto accade per il congedo di maternità, perché la nascita di un figlio è un evento unico e palesemente diverso. È il caso di una lavoratrice nel 2006 fruisce del congedo parentale per assistere il figlio minore affetto da leucemia. Agisce quindi in giudizio per chiedere il riconoscimento delle quote di tredicesima, della rivalutazione e degli interessi maturati sulle retribuzioni pagate tardivamente, il tutto relativamente al suddetto periodo e il risarcimento del danno di 100.000 euro per i ritardi sopra indicati e per la mancata comunicazione da parte della PA, durante il periodo in cui è stata assente, della data della prova orale di un concorso interno e del fatto che il datore stava contattando i soggetti in graduatoria per la firma del contratto. Tutte informazioni di cui la stessa veniva a conoscenza tramite i colleghi. Il giudice di primo grado rigetta tutte le richieste della donna, ma la Corte d’Appello , in parziale riforma della precedente sentenza, riconosce alla lavoratrice il diritto alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per i pregressi pagamenti tardivi, disattendendo invece la domanda relativa alle quote della tredicesima in quanto l’art. 43 comma 2 del dlgs n. 151/2001, prima delle modifiche operate dal dlgs n. 119/2011, escludeva dal calcolo della tredicesima mensilità i periodi di congedo parentale. La lavoratrice ricorre quindi in Cassazione ove solleva quattro motivi di doglianza. Con il primo fa presente che l’art. 42 comma 5 del dlgs n. 151/2001 nella versione precedente alle modifiche apportate dal dlgs n. 119/2011 rinviava alla regole sull’indennità di maternità e quindi all’art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo. Diversamente, sollevando la questione con il secondo motivo, si realizzerebbe una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere figlio disabile, se quest’ultimo non deve essere preso in considerazione per il calcolo della tredicesima. Con il terzo e quarto motivo invece la lavoratrice censura la sentenza d’appello per non essersi pronunciata sull’eccezione di omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda risarcitoria e per non aver esaminato il complesso delle condotte illegittime da cui è derivato il danno richiesto. Con l’ordinanza in commento la Cassazione rigetta il ricorso avanzato dalla lavoratrice per le ragioni che seguiranno. I primi due motivi per gli Ermellini sono infondati perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell’invocare la discriminazione per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere, come nel suo caso, un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest’ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l’arrivo di un figlio. Inammissibili il terzo e quarto motivo del ricorso per carenza di specificità, poiché la lavoratrice non ha trascritto i passaggi necessari della motivazione della sentenza del Tribunale, per consentire alla Corte di constatare le deduzioni e le allegazioni svolte tempestivamente e la sussistenza del vizio denunciato in appello, per non costringere la Corte a ricercare in autonomia negli atti i profili eventualmente rilevanti Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/40205-il-congedo-parentale-per-assistere-il-figlio-non-conta-per-la-tredicesima.asp

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Registro INI-PEC La Cassazione corregge l’errore materiale

Con ordinanza n. 29749/2019 pubblicata in data 15 novembre 2019 a seguito di procedimento per correzione di errore materiale, la Corte di Cassazione ha emendato l’ordinanza 24160/2019 che aveva affermato con un obiter dictum la inidoneità dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di posta certificata INI-PEC -ritenuto non attendibile- dal quale estrarre gli indirizzi PEC per le notifiche in proprio da parte degli Avvocati. L’ordinanza 24160/2019 era stata oggetto di una nota inviata dal Consiglio Nazionale Forense al Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone in data 9 ottobre, con la quale si sottolineava la erroneità della decisione, in contrasto con la normativa vigente, nonché la sua potenziale pericolosità, ove altri giudici, anche di merito, avessero a fare proprio il principio ivi espresso. Con l’ordinanza 29749/2019 la Corte di Cassazione preannuncia che anche per la sentenza 3709/2019, che per prima aveva affermato l’inadeguatezza di INI-PEC è in corso il procedimento di correzione di errore materiale. E’ dunque salvo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 23620/2018, in merito alla validità delle notifiche effettuate all’indirizzo di posta certificata tratto da INI-PEC e da REGINDE, in quanto pubblici elenchi ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 82/2005. Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

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In mediazione la partecipazione è necessaria ma delegabile

Cass. Sent. N. 8473 del 17 marzo 2019. Con la sentenza 8473/2019 del 17/03/2019 la Cassazione Civile Sezione Terza ha enunciato i seguenti principi di diritto: – nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; – la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; – la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre. Viene cosi cassata quella giurisprudenza di merito che riteneva indispensabile per il perfezionarsi della condizione di procedibilità la effettiva partecipazione della parte agli incontri ed il divieto per la parte di farsi sostituire dal proprio difensore. E’ pure ribadito il concetto che per l’assolvimento della condizione di procedibilità è sufficiente la partecipazione al solo primo incontro di mediazione. Da segnalare come la Corte evidenzi che la procedura della mediazione abbia fatto emergere la necessità di nuove competenze professionali nell’avvocato. Non più solo l’avvocato che” rappresenta” in giudizio ma anche l’avvocato che “assiste” in mediazione. Una figura professionale nuova, che richiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Il giudice di legittimità, pur sottolineando che il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale e che pertanto la partecipazione personale delle parti è fondamentale evidenzia, che la parte può farsi liberamente sostituire anche dal proprio difensore. Non è però sufficiente a delegare la procura alle liti, unico atto autenticabile dal difensore – nel caso di specie peraltro rilasciata con atto notarile – pur se contenente il potere di transigere. La delega deve essere conferita tramite una procura sostanziale riferita allo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione, con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. La forma della “procura sostanziale” a mediare dovrà essere quello di una scrittura privata non autenticata. La necessità di far autenticare da notaio la scrittura privata di delega per consentire al sostituto di partecipare alla mediazione, ove sottoscrivere il verbale di mediazione, che pure ha la forma di scrittura privata non autenticata, appare a dir poco superflua. E’ un argomento che merita comunque un approfondimento e su cui si tornerà a breve in questo spazio. Fonte:https://www.cfnews.it/diritto/in-mediazione-la-partecipazione-è-necessaria-ma-delegabile/?cookieLawRefresh=1

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Inps: indebito del pensionato e onere della prova.

Cass. S.U., sentenza n. 18046/2010. È molto frequente che l’INPS richieda ai pensionati la restituzione di somme che ritiene di aver erogato indebitamente. Una volta ricevuto la lettera di restituzione, il pensionato che ritiene illegittima la richiesta è tenuto ad agire giudizialmente attraverso l’azione di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito. La questione che si pone in questi casi è quella relativa all’individuazione del soggetto tenuto a fornire la prova. Fino al 2008, la dominante giurisprudenza sosteneva che nei giudizi di opposizione alla richiesta dell’indebito, l’onere probatorio sull’irripetibilità spettava all’INPS che era tenuta, quindi, a provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribaltato il suddetto orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Con la sentenza n. 198 del 2011, la stessa Cassazione ha statuito che nel giudizio di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito, fermo restando che il pensionato ha l’obbligo di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, l’INPS non si deve limitare a contestare genericamente l’indebito ma deve indicare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito oltre agli estremi del pagamento anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione recentemente con la sentenza n. 26231/2018, pubblicata il 18 ottobre scorso, affermando che nel giudizio di accertamento dell’obbligo di restituire le somme che l’INPS ritenga di aver versato indebitamente è onere del pensionato fornire la prova di non dover restituire le somme richieste. IL CASO: nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, un pensionato dopo aver ricevuto dall’INPS la richiesta di restituzione di somme che quest’ultimo riteneva di aver erogato indebitamente, chiedeva al Tribunale accertarsi la non debenza in favore dell’Ente Previdenziale. La domanda del pensionato veniva rigettata, mentre la decisione di prime cure veniva riformata in sede di gravame dalla Corte di Appello che dichiarava illegittimo il recupero operato dall’INPS con condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme trattenute. Avverso la sentenza della Corte di Appello interponeva ricorso per Cassazione l’INPS sulla scorta di un solo motivo con il quale deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 e dell’articolo 2033 codice civile avendo la Corte di Appello disatteso il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la suddetta sentenza n. 18046/2010. LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046/2010, richiamato dall’INPS, secondo il quale nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituire le somme instaurato dal pensionato quest’ultimo ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata. Secondo gli Ermellini: il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046/2010 è stato successivamente ripreso dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza n. 2739 del 11/02/2016 con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno confermato che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell’ “accipiens” l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto; non assume rilievo l’inosservanza, da parte dell’Istituto, dell’obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l’esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell’interessato. (Cass. Sez. Lav n. 1228 del 20/01/2011). Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/somme-inps-indebitamente-percepite-dal-pensionato-onere-della-prova-104745.html  

Inps: indebito del pensionato e onere della prova. Leggi tutto »