Rottamazione cartelle esattoriali: bocciata la proroga

Arriva, invero un po’ a sorpresa dopo il parere positivo del governo, la bocciatura dell’emendamento alla legge di conversione del decreto n. 8 del 9 febbraio 2017, presentato dal deputato Pd Federico Ginato, che prevedeva il prolungamento al 21 aprile del termine ultimo per aderire all’ormai arcinota rottamazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali, prevista dal Decreto Legge n. 139/2016, convertito con Legge n. 225/2016. La Commissione Ambiente della Camera ha, infatti, ritenuto inammissibile la norma, in quanto non attinente alla materia del decreto, che prevede interventi straordinari per le zone colpite dal sisma nel centro Italia. La norma, peraltro, stabiliva, inoltre che, riguardo ai contributi previdenziali, anche gli enti pensionistici che non avessero provveduto al versamento degli stessi potessero regolarizzare la loro posizione, con ciò evitando un’inutile partita di giro, coincidendo debitore e creditore sempre con una branca dello Stato. In attesa di conoscere se, visto il numero impressionante di domande già presentate, Governo e Parlamento cercheranno introdurre una nuova proroga, magari attraverso un decreto legge ad hoc , la scadenza rimane quella del 31 marzo prossimo, mentre le risposte di Equitalia arriveranno a maggio e i pagamenti (dilazionati o meno) scatteranno da luglio, pena la perdita del beneficio. È opportuno tuttavia precisare che con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i piani di rateazione già in essere, il pagamento della prima o unica rata comporterà la revoca della dilazione precedentemente accordata mentre il suo mancato versamento il ritorno del contribuente al vecchio piano di pagamento. Invece, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive comporterà non solo l’impossibilità di riprendere il vecchio piano di rateazione, stante la revoca avvenuta col pagamento della prima rata, ma anche ex art. 6 c. 4 del Decreto 139/2016, l’impossibilità di richiedere un altro. Una conseguenza che appare ingiustamente lesiva per quei soggetti con debiti maggiori e minore liquidità e che è auspicabile che venga corretta da un nuovo intervento legislativo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/15/rottamazione-cartelle-esattoriali-bocciata-la-progora Foto: http://www.leggioggi.it/2016/12/01/rottamazione-cartelle-2016-i-casi-in-cui-conviene-aderire-cosa-si-deve-pagare-e-quando/
Cartella esattoriale notificata via pec è nulla

Commissione Tributaria Provinciale, Lecce, sentenza 25/02/2016 n. 611 Dopo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016), anche quella di Napoli, sia pure tramite un’ordinanza in corso di causa, la n. 1817/2016, emessa lo scorso 12 maggio, che ha sospeso l’efficacia di una cartella esattoriale, ha stabilito che la notifica a mezzo posta elettronica certificata pone «ragionevoli perplessità circa la validità della notificazione della cartella esattoriale» e che pertanto è da ritenersi nulla. La questione, che sarà decisa nel merito all’udienza del prossimo nove settembre, non è di poco momento: infatti, se la possibilità di notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali è stata introdotta dall’art. 38 della legge 78/2010, il Dlgs. 159/2015 ha previsto che a partire dal primo giugno 2016 tutte le notifiche di Equitalia dovranno essere eseguite tramite questo strumento nei confronti di quei soggetti, quali imprenditori individuali, società e professionisti che ne devono esserne forniti per legge, mentre per i privati continuerà ad essere una scelta discrezionale dell’Ente. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha innanzitutto ritenuto, riprendendo argomenti già esposti da quella di Lecce, che la notifica non si potesse considerare avvenuta in quanto ciò che viene inviato è o una copia informatica dell’originale come definita ex art. 23 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale o, al limite, la copia informatica di un documento analogico ex art. 22 C.a.d, che abbisognano entrambe dell’attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato per essere ritenuti conformi all’originale. Un potere di certificazione del quale i funzionari di Equitalia non sono in possesso è che ha indotto la recente Giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. Ord. 8446/2015 del 27/04/2015) a stabilire che sia onere dell’ente esattore di depositare, in sede di ricorso proposto dal contribuente, gli originali degli atti di ingiunzione. Circostanza questa che esclude ab origine la possibilità di una notifica a mezzo posta elettronica certificata, ciò malgrado alcune pronunce (cfr. C.T.R. Catanzaro 1674/2014) abbiano deciso di considerare i funzionari di Equitalia come “organi indiretti della Pubblica Amministrazione” e quindi legittimati a certificare la conformità delle cartelle inviate in via telematica, in forza, in particolare, del D.L. 203/05, convertito in L. 248/05, secondo cui il soggetto esattore è lo strumento “a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate e gli altri enti pubblici esercitano la riscossione”. In maniera analoga, secondo l’ordinanza in esame e anche secondo la sentenza di Lecce la ricezione nella casella di posta elettronica certificata non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ciò perché in questo caso non vi è alcun soggetto abilitato ad effettuare la notifica come quelli indicati nell’ art. 26 del D.P.R. 602/1973. Giova, tuttavia, segnalare che la pronuncia in esame considera anche il postino come un soggetto legittimato a eseguire tali notifiche, sebbene la questione risulti dibattuta tra i Giudici di legittimità (cfr. Cass. 6395/2014 e Cass. 8333/2015) che sono favorevoli e quelli di merito (ex multis Commissione Tributaria Regionale Lazio, sent. n. 3711/2014 e G.d.P Taranto, sent. n. 3327/2015) che arrivano a giudicare tale notifica addirittura inesistente. La Commissione Tributaria di Lecce, inoltre, utilizza una motivazione di ordine “oggettivo” ed eminentemente pratico, sostenendo che “il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del messaggio”. Una considerazione, questa, certamente esatta, visto che quando il Legislatore ha voluto equiparare alla consegna a mani proprie situazioni diverse le ha disciplinate espressamente (pensiamo al caso dell’irreperibile relativo di cui all’art 140 c.p.c.) e che genera dubbi sull’affidabilità della posta elettronica certificata rispetto alla comune e-mail che, invece, a livello tecnico consente di verificare l’effettiva apertura e lettura del messaggio, ma che viene ritenuta meno affidabil: si pensi alla materia condominiale in cui è esclusa, con grave disagio per le amministrazioni, la possibilità di inviare comunicazioni, quali le convocazioni assembleari, a mezzo di posta elettronica non certificata. La Commissione Tributaria pugliese rileva, inoltre, come vizio della notifica anche la circostanza che sulla copia informatica della cartella in oggetto non fosse indicato l’indirizzo fisico del destinatario, nel caso in esame si trattava della sede legale di una persona giuridica, stabilendo che questo avrebbe impedito la possibilità di eseguire la notifica a mezzo pec. In quest’ultimo caso, tuttavia, il Giudice adito non appare molto puntuale nel formulare tale obiezione, in quanto non tiene conto del concetto di “domicilio digitale” del contribuente, così come definito all’art. 3 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale che viene individuato a mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Per mera completezza si fa da ultimo rilevare che sempre il Giudice leccese ha ritenuto invalida la cartella esattoriale in oggetto anche perché la stessa non rendeva possibile al contribuente la chiara comprensione delle somme ingiunte, apparendo così del tutto carente sotto il profilo motivazionale, in violazione del disposto di cui all’art. 3 L. 241/1990 e, più specificatamente, per la materia tributaria, di quello ex art. 7 L. 212/2000; un principio quest’ultimo ormai pacifico nella Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 8934/2014 e Cass. 26330/2009). Conclusivamente si può affermare che le problematiche poste dalla notifica telematica appaiono ancora piuttosto serie specie considerando una data importate come quella del primo giugno che ha sancito l’obbligo di notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti destinati ai soggetti che, a norma di legge, sono tenuti all’utilizzo di questo strumento. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/01/cartella-esattoriale-notificata-via-pec-nulla Foto:http://info.tuttovisure.it/wp-content/uploads/2014/04/Cartelle-Equitalia-pec-680×365.jpg
Notifiche Equitalia: addio deposito in Comune, ora in Camera di Commercio

Cartelle esattoriali: in caso di indirizzo PEC non attivo, non valido o errato o di casella di posta elettronica piena, l’Agente della riscossione provvederà al deposito presso gli uffici della Camera di Commercio. Finisce l’era del deposito delle cartelle esattoriali di Equitalia presso la Casa Comunale tutte le volte in cui il messo notificatore non trovava il destinatario presso la sua residenza o questi risultava irreperibile: con il nuovo sistema di notifica delle cartelle di pagamento per posta elettronica certificata (PEC), divenuto obbligatorio ed esclusivo, a partire dal 1° giugno 2016, per imprese, società e professionisti, cambiano tutte le regole. Innanzitutto non si porranno mai più problemi di irreperibilità o di assenza temporanea del destinatario in quanto la casella di posta elettronica dovrà essere sempre attivata per legge. Gli indirizzi PEC – comunicati alla Camera di Commercio all’atto della costituzione dell’attività o al proprio ordine professionale – saranno (così come già sono da tempo) inseriti nel registro Ini-Pec (Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata). La casella email, dunque, sarà sempre “reperibile” attraverso la consultazione, da parte Equitalia, di tale elenco speciale. Non ci saranno più scuse per facili impugnazioni su difetti di notifica, postini compiacenti o distratti, consegne a soggetti estranei al nucleo familiare e tutta quella micro-galassia di vizi ed eccezioni relative a relate di notifica, timbri, incompletezza delle informazioni apposte dal messo notificatore o dal postino sull’originale dell’atto o sull’avviso di ricevimento. Difatti, la casella di posta elettronica dovrà essere costantemente “scaricata” dal proprio titolare di modo da lasciare lo spazio necessario per eventuali notifiche da parte di Equitalia. Per chi tenterà di fare il furbo, fornendo un indirizzo di posta elettronica non valido o non più attivo, non ci sarà – come ai vecchi tempi – il deposito presso la Casa Comunale, bensì quello presso gli uffici della Camera di Commercio. In tal modo la notifica si considererà effettuata in modo regolare e si presumerà che il contribuente abbia ricevuto la comunicazione in questione. Ecco perché sarà bene che professionisti, ditte individuali e società verifichino bene, entro il prossimo 1° giugno, che il proprio indirizzo risultante dal registro Ini-Pec sia quello effettivamente utilizzato; diversamente rischieranno di subire notifiche (con deposito alla Camera di Commercio) senza esserne effettivamente a conoscenza. La verifica potrà essere effettuata al seguente indirizzo web: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. La legge infatti prevede che qualora l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo o qualora la casella di posta elettronica risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica – da effettuarsi da parte dell’Agente per la riscossione decorsi almeno quindici giorni dal primo invio – la notificazione debba eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima e, al contempo dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata a/r. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque espressa richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. Segue da articolo del 28 maggio 2016 (https://www.studioavvocatocolletti.it/equitalia-dal-1-giugno-cartelle-solo-via-pec/). Fonte: http://www.laleggepertutti.it/106199_notifiche-equitalia-addio-deposito-in-comune-ora-in-camera-di-commercio#sthash.pECrQnCZ.dpuf Foto:https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.blogdieconomia.it%2Fequitalia-al-via-le-notifiche-via-pec-per-tutti-i-contribuenti-16150.html&psig=AFQjCNGmBp-JJzNLi43WqC7T65hkwkZ24A&ust=1464517972212658