Conoscere le percentuali di invalidità civile.
Premessa Quella che noi chiamiamo comunemente invalidità civile è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo. Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33 per cento d’invalidità. L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dell’handicap, secondo la legge 104, è infatti una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse (come, ad esempio, i permessi retribuiti). (traggo spunto dal Convegno INPS “L’accertamento Medico-Legale unico in invalidità civile nella regione Lazio. Il ruolo dell’INPS tra diritti, equità e scienza”, tenutosi i giorni 27 e 28 novembre a Fiuggi) Agevolazioni per l’invalidità Invalidità superiore al 33 per cento Bisogna innanzitutto precisare che lo status d’invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore ai 1/3, cioè superiore al 33 per cento (Meno del 33 per cento: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”). Per la persona con invalidità superiore a questa soglia è previsto il diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica. La commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili. Nota bene: Il DPR n. 495/1992, art. 381 e successivo DPR n. 503/1996, art. 12, comma 3 prevedono che “… anche alla categoria dei non vedenti” è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita comprovata istanza, lo speciale “contrassegno invalidi”. I non vedenti, non sono tenuti, in sede di rilascio del contrassegno, a produrre specifica certificazione medico-legale che attesti una connessione funzionale tra minorazione visiva e difficoltà nell’atto della deambulazione. Per i minori di 18 anni, che hanno “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” e che sono iscritti in scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, è riconosciuta dalla commissione medica il diritto all’indennità di frequenza, che è una prestazione economica a sostegno dell’inserimento scolastico. Ricordo che: L’indennità di frequenza è incompatibile con: · qualsiasi forma di ricovero; · l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; · l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; · la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; · l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole (ovviamente, per i minori ciechi parziali il trattamento più favorevole è quello INVCIV per cecità- pensione per 13 mensilità ed indennità speciale per 12 mensilità). Invalidità superiore al 45 per cento Chi possiede una percentuale d’invalidità dal 46 per cento ha la possibilità di usufruire del collocamento mirato (legge 68/1999). Per questi soggetti, nonché per i non vedenti ed i sordomuti, è infatti previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta commissione dell’Asl/INPS. I lavoratori con invalidità civile superiore al 45 per cento possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto part-time del 50 per cento più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana). Invalidità dal 50 per cento I lavoratori invalidi oltre il 50 per cento possono fruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno, se previsto dal CCNL. Questo congedo è indennizzato come l’assenza per malattia. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per le assenze per malattia e per i permessi legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento. Riferimento normativo: Art. 7 del D.lgs 119 del 18 luglio 2011: “… ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”. · Nota bene – il congedo, che non può superare i 30 giorni l’anno, può essere fruito anche in maniera frazionata; – il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta (art. 7 – comma 2 del D.lgs 119/2011); – la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia; – l’effettuazione delle cure deve essere documentata. In ogni caso, consiglio di verificare quanto specificatamente previsto dal Contrato collettivo nazionale di lavoro di categoria. Invalidità dal 60 per cento A partire dal 60 per cento d’invalidità, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Invalidità dal 67 per cento Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3, è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Si può godere inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica. Per quanto riguarda l’esenzione ticket per visite o per farmaci consiglio di rivolgersi alla Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione. Se dipendenti privati, i lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (con riduzione della propria capacità lavorativa, in corso di servizio) hanno diritto, con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, all’assegno ordinario d’invalidità (c.d. assegno IO).
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