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Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Indennità di accompagnamento.

Cass. n. 24980/2022. Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall’altro, che l’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona. Fonte: https://www.foroeuropeo.it/aree-sezioni/cassazione-massime-materie/1039-assistenza-e-beneficenza-pubblica/54458-incapacita-di-compiere-gli-atti-quotidiani-della-vita-cass-n-24980-2022.

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Estensione permessi ex Legge n. 104/92 anche ai lavoratori disabili gravi (art. 24, Decreto legge “Cura Italia”, n. 18 del 2020)

L’INPS ha diramato la circolare n. 45 del 25/03/2020 (par. 6), esplicativa circa l’applicazione delle norme di estensione dei permessi anche ai lavoratori con disabilità. È seguito anche il Messaggio INPS n. 1416 del 30/03/2020 (pag. 2). L’INPS così corregge il tiro e rettifica la prima posizione negatoria nei confronti dei lavoratori disabili gravi (Messaggio INPS n. 1281 del 20/03/2020, ormai archiviato). Ora l’Ente Previdenziale ha fornito una interpretazione estensiva dell’art. 24 del Decreto Legge “Cura Italia”, ricomprendendo nella platea dei beneficiari, sia il lavoratore che assiste un proprio familiare con disabilità grave, non ricoverato a tempo pieno, sia il lavoratore a cui è riconosciuta, a se stesso, la disabilità grave. Pertanto, per entrambe le categorie indicate, per i mesi di marzo e aprile 2020, sono complessivi 18 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, + 12 giorni tra marzo e aprile), fruibili ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/92. Tali giorni sono anche frazionabili in ore, con le stesse modalità di calcolo di prima, e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese. In sintesi, possono usufruire dei permessi aggiuntivi: Vi riporto alcuni consigli pratici: Per ulteriori informazioni e per richiedere i documenti citati (Circolare e Messaggi INPS, Circolare del Ministero del Lavoro), scrivete all’e-mail dello studio. Vi invito anche a consultare il sito istituzionale http://www.uiciechi.it/covid/emergenza.asp

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Permessi 104/1992 e concetto di “assistenza”.

Cass., Sent. n. 30676 del 27 novembre 2018. Con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018, la Corte di Cassazione ritorna ad affrontare il tema delle attività svolgibili dal lavoratore durante la fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e conferma che il concetto di assistenza deve essere inteso in senso ampio e non limitato alla sola accudienza. Nel caso di specie è stato ritenuto illegittimo il licenziamento della lavoratrice che, nelle fasce orarie in cui fruiva di tale permesso per assistere la madre disabile, era stata vista compiere varie commissioni al di fuori dall’abitazione di quest’ultima.

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Divieto di trasferire chi assiste parente disabile prescinde dalla gravità dell’handicap

Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 12/12/2016, n. 25379 Il divieto di trasferire il lavoratore che assiste un parente disabile, previsto dall’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992, prescinde dal previo accertamento della gravità dell’handicap da parte delle commissioni mediche delle Unità Sanitarie Locali (oggi, ATS – Agenzie di Tutela della Salute) di cui all’art. 4 della medesima legge. É quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25379 del 12 dicembre 2016. La vicenda giudiziaria prende le mosse dalla impugnazione, da parte di una lavoratrice, del trasferimento (e del susseguente licenziamento) disposti nei sui confronti. Più precisamente, la lavoratrice adduceva di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap, tanto da avere avviato la procedura per l’ottenimento dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992. Di qui la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per essere stato assunto in violazione del divieto posto dalla norma in esame. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano, tuttavia, confermato la legittimità del provvedimento datoriale stante l’assenza di valida documentazione medica attestante la gravità dell’handicap. All’epoca del trasferimento, infatti, il procedimento per l’ottenimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 era ancora pendente. La disabilità, quindi, non era stata ancora accertata, nella sua gravità, dagli organi competenti. Per tale ragione i Giudici (di primo e secondo grado) avevano stabilito che, in capo al datore di lavoro, non vi fosse alcun divieto di trasferimento. La vicenda è stata, infine, sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione che ha ritenuto fondate le doglianze della lavoratrice. La pronuncia in esame – richiamata la precedente giurisprudenza in materia (e, in particolare la sentenza della Cassazione n. 9201/2012) – ha, anzitutto, sottolineato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 che tenga conto del principio solidaristico posto dall’art. 3, comma 2 Cost., così come pure dei principi sanciti dall’art. 26 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili del 13 dicembre 2006 ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 2009. Ebbene, partendo da tale premessa, la Suprema Corte ha considerato non corretta l’interpretazione letterale e formalistica della disposizione in esame “sposata” dai Giudici di merito. Secondo la sentenza in commento, infatti, al fine di valutare la legittimità o meno del trasferimento non ci si può limitare al dato, per l’appunto formalistico, della presenza o meno di documentazione medica proveniente dagli organi previsti dalla legge. Al contrario, occorre “procedere ad una valutazione della serietà e della rilevanza (sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza) dell’handicap”. In altre parole, occorre considerare le reali e concrete esigenze di assistenza del famigliare disabile anche “a fronte delle esigenze produttive sottose al trasferimento”, operando, quindi, un raffronto tra di esse. Ciò allo scopo di valutare se le necessità aziendali siano di una urgenza tale da potersi imporre sulle contrapposte esigenze del lavoratore (e del parente portatore di handicap). Valutazione che, nel caso di specie, a giudizio della Cassazione, era stata completamente omessa. In definitiva, quindi, dalla pronuncia in commento, si deduce che il diritto del famigliare di un disabile a non essere trasferito ha una portata più ampia rispetto al diritto alla fruizione di permessi retribuiti, non essendo (a differenza di quest’ultimo) rigidamente subordinato al formale accertamento della gravità dell’handicap. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/19/divieto-di-trasferire-chi-assiste-parente-disabile-prescinde-da-accertamento-della-gravita-handicap Foto: http://www.laleggepertutti.it/93829_legge-104-trasferimento-del-lavoratore-se-necessario-allazienda

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Sequestro d’urgenza: nessun obbligo di avvisare l’indagato di farsi assistere dal difensore

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 13/04/2016 n. 15453. Nell’ipotesi di sequestro preventivo d’urgenza, operato dalla polizia giudiziaria, non sussiste alcun obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore. E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 13 aprile 2016, n. 15453. Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il quesito “Se l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operai anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria e se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell’autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dopo la convalida di quello d’urgenza disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria”. Una prima impostazione giurisprudenziale nega che in siffatta circostanza debba essere dato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Dal tenore letterale dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che disciplina l’obbligo di dare avviso all’indagato di assistenza difensiva, opera solo con riferimento al sequestro probatorio, il quale è un atto di indagine ed attiene alla formazione della prova, per cui appare necessario l’eventuale presidio delle garanzie difensive. Il sequestro preventivo, invece, corrisponde all’esigenza di evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Secondo altro indirizzo, invece, le disposizioni della norma ora richiamata troverebbero applicazione anche al sequestro preventivo eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, preferendo una soluzione fondata sulla ratio e sulle finalità delle garanzie difensive, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Secondo le Sezioni Unite, il tenore letterale dell’art. 114 e la finalità diversa del sequestro preventivo rispetto al sequestro probatorio, portano a concludere che in caso di sequestro preventivo disposto ad iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, c.p.p., non vi è obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In questo caso le garanzie difensive sono comunque tutelate dal G.i.p., al quale il pubblico ministero deve rivolgere la richiesta di convalida del sequestro urgente posto in essere dalla polizia giudiziaria tutte le volte in cui in via autonoma non decida di restituire il bene sequestrato al soggetto avente diritto. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/15/sequestro-preventivo-niente-avviso-indagato-facolta-assistenza-difensore

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Sinistro stradale: riconosciute le spese stragiudiziali se l’assicuratore non fornisce adeguata assistenza tecnica

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 19/02/2016 n° 3266 Sono risarcibili le spese legali della fase stragiudiziale nella circolazione stradale. L’art. 9 comma II, del D.P.R. n. 254/2006 contrasta l’art. 24 Cost.: sono dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima allorquando il danneggiato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 3266 della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, depositata il 19 febbraio 2016. Il caso Un automobilista conveniva in giudizio la propria assicurazione per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per 1’assistenza prestata nella procedura di risarcimento diretto relativa ad un sinistro occorsogli il 25.12.2008; procedura che si era conclusa con l’accettazione della somma offerta dall’assicuratrice a tacitazione dei danni riportati dall’auto dell’attore. La compagnia contestò di essere tenuta al ristoro delle spese legali in quanto il sinistro era stato definito in fase stragiudiziale. La domanda veniva rigettata dal giudice di pace. Proposto appello davanti al Tribunale di Taranto, veniva anch’esso rigettato. L’automobilista ricorreva in Cassazione, affidandosi a cinque motivi. Sosteneva che anche le spese relative all’assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale al sinistro, secondo il principio della regolarità causale, e lamentava, pertanto, una “evidente violazione dell’art. 1223 c.c.”, dolendosi che “la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni di cui all’art. 9 comma II DPR 254/2006 (non accettazione dell’offerta) rende impossibile o estremamente difficile l’esercizio di difesa del danneggiato”. Deduceva, inoltre, violazione o falsa applicazione degli artt. 148, co. 11° e 122 D.L.vo n. 209/2005, dell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 134 della Costituzione. Si evidenziava l’esistenza di un contrasto fra l’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 e gli artt. 148 e 122 del D. L.vo n. 209/2005, assumendo che l’art. 148 dà “per implicitamente scontato il riconoscimento del rimborso delle spese legali, mentre 1’art. 122 estende l’obbligo assicurativo a tutti i danni derivanti dalla circolazione; derivava da quanto precede che “l’applicazione dell’ art. 9 comma II escluderebbe il risarcimento di determinati danni e segnatamente quello accessorio delle spese legali, senza che la legge ne faccia cenno” e si sosteneva che, quale norma regolamentare sottordìnata alle disposizioni di legge, la previsione dell’art. 9 – non scrutinabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale – dev’essere disapplicata dal giudice ordinario. La decisione La Corte di Cassazione accoglie il ricorso in tutti i motivi. Il Supremo Collegio premette che l’art. 9 comma II del D.P.R. n. 254/2006, nel caso di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, ossia in caso di transazione (è il caso di specie) esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona. Tuttavia aggiunge che questo articolo vada correttamente interpretato: si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima allorquando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero (ed è questo il passaggio epocale) quando il danneggiato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore. Se così non fosse, si dovrebbe “altrimenti ritenere nulla detta disposizione (art. 9 D.P.R. n. 254/2006) per contrasto con l’art. 24 Cost. e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie”. La Corte conclude affermando che “il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di causalità, ex art. 1223 c.c. e non di risarcibilità”. Pertanto, la Corte di Cassazione cassa l’affermazione compiuta dal giudice di appello, secondo cui la disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 escluderebbe in ogni caso la ripetibilità, da parte del danneggiato, delle spese di assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale per avere volontariamente scelto di farsi assistere da un avvocato: tale affermazione sottende, infatti, una lettura della disposizione che, vietando tout court la risarcibilità del danno, si pone in contrasto non l’art. 24 Cost. e che impone la disapplicazione della norma regolamentare. Allora le spese legali vanno sempre riconosciute laddove si consideri semplicemente quanto segue. Le imprese assicuratrici non assolvono in nessun caso all’attività di assistenza tecnica imposta dal I comma dell’art. 9 del D.P.R. n. 254/2006, semplicemente perché non sono istituzionalmente organizzate e strutturate per fornirla. L’assicuratore non esegue nessuna lettera di messa in mora ex art. 158 d. lgs 209/2005. Il procedimento nasce già viziato, perché in mancanza di una costituzione in mora, non decorrono i termini per la liquidazione, men che meno dell’ispezione peritale, di guisa che il danneggiato potrebbe legittimamente non ricevere né ispezione peritale, né risarcimento, sino a prescriversi, in quanto lo spatium deliberandi decorre dall’invio della lettera raccomandata (peraltro, “osservate le modalità e i contenuti previsti dall’art. 148”). Non vi sono dubbi che l’onere della lettera ricada sull’assicuratore in regime di risarcimento diretto (su nessuno, in regime di risarcimento da parte dell’assicurazione del responsabile, tanto meno il danneggiato riuscirà a compilarla, giacché la lettera è un atto giuridico in senso stretto (Cass. Civ. Sez. III 09 febbraio 2000 n. 1444; Cass. Civ. Sez. I 15 maggio 1980 n. 3206): “l’impresa […] fornisce […] il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento […], il suo controllo e l’eventuale integrazione […]”. In altri termini, nel migliore dei casi, appunto, l’impresa deve compilare la lettera, spedirsela, eventualmente reintegrarla, e rispedirsela. Solo in siffatto modo potrebbe ritenersi corretta la procedura messa in atto dall’assicuratore, secondo il chiaro testo previsto dal decreto. Non è comprensibile, quindi, la evidente disparità di trattamento tra danneggiato tutelato dall’impresa assicuratrice e danneggiato tutelato dall’avvocato. Il ricorso all’assistenza di un legale è quindi necessario anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell’ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Avviato il procedimento, l’assicuratore in regime di risarcimento diretto, (nessuno, in ambito di risarcimento da parte dell’impresa del responsabile), dovrà fornire “ogni assistenza informativa e tecnica utile […], l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a)” (art. 9 comma I D.P.R. n. 254/2006). Non esiste nella rete organizzativa

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