Incidenti, testimoni e danneggiati schedati: la banca dati

Per contrastare il fenomeno delle frodi ai danni delle assicurazioni, è appena nata una maxi banca dati in cui verranno d’ora innanzi schedati tutti i dati su incidenti stradali, testimoni dei suddetti incidenti e automobilisti danneggiati che hanno chiesto il risarcimento del danno alla compagnia assicurativa. In questo modo sarà facile riconoscere e verificare le generalità di soggetti che, “di professione”, vengono puntualmente coinvolti (anche solo come testimoni) in sinistri stradali e in pratiche di indennizzo. In attuazione di legge ormai datata 2005, il 10 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale [1] il regolamento che disciplina la cosiddetta banca dati sinistri, la banca dati anagrafe testimoni e la banca dati anagrafe danneggiati. Viene così costituito un “archivio informatico integrato”, ossia uno strumento informatico con cui l’IVASS analizza e valuta tutte le informazioni in suo possesso, allo scopo di individuare gli eventuali casi di frode sospetta. Si tratta, dunque, di una baca banca dati che al suo interno contiene tre diverse sezioni (incidenti, danneggiati e testimoni), nata allo scopo di prevenire i comportamenti fraudolenti ai danni delle assicurazioni. Il nuovo archivio informatico integrato sarà lo strumento informatico attraverso il quale l’IVASS riuscirà a incrociare e confrontare tutte le informazioni in suo possesso relative ai dati sui conducenti danneggiati e sui testimoni, allo scopo di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi. La presenza della banca dati consente di raccogliere i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri. In questo modo si accenderanno le spie rosse ogni qualvolta lo stesso soggetto risulterà essere spesso coinvolto in pratiche di sinistri stradali, anche come semplice testimone. Non sono infatti rari gli esempi in cui i medesimi individui, in un sodalizio di complicità, sono una volta danneggiati e un’altra testimoni l’uno dell’altro. Uno scambio di “piaceri” ai danni delle assicurazioni e di tutti gli altri assicurati i cui premi risentono delle suddette frodi. Le banche dati, infatti, sono organizzate in modo da consentire all’IVASS di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati. Il nuovo archivio si nutrirà delle informazioni che perverranno da parte delle singole imprese di assicurazione. [1] Gazzetta Ufficiale n. 134, del 10 giugno 2016, “Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all’articolo 135 del d.lgs. n. 209/2005”. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/123667_incidenti-testimoni-e-danneggiati-schedati-la-banca-dati Foto: https://www.google.it/search?q=sinistro+stradale&source=lnms&tbm=ischsa=Xved=0ahUKEwiv1pjZjNnLAhXCgg8KHcNkC1QQ_AUIBygB&biw=1093&bih=504#imgrc=RFL5WTIpkTMfEM%3A
Sequestro di auto senza assicurazione: per evitare confisca occorre anche riattivare Rca

Ministero dell’Interno, circolare 05/05/2016 n. 300-A-3197-16-101-20-21-1 Sequestro di auto senza assicurazione: per evitare confisca occorre anche riattivare Rca In seguito al sequestro di auto senza assicurazione, al fine di evitare la confisca del veicolo è necessario, oltre al pagamento della sanzione e delle spese di recupero e custodia del veicolo, anche la riattivazione di una polizza Rca della durata di almeno 6 mesi. E’ quanto chiarisce la Circolare 5 maggio 2016 n. 300-A-3197-16-101-20-21-1 del Ministero dell’Interno che richiama la precedente Circolare n. 300-A-7065-13-101-20-21-1. La risposta del Ministero arriva a seguito di richiesta di precisazioni in merito alla questione relativa all’applicabilità della sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 193 Codice della Strada nel caso in cui, in presenza del pagamento in misura ridotta ex art. 202 Codice della Strada o in forma scontata del 30 per cento effettuato entro cinque giorni, non venga corrisposto il premio di assicurazione valida per almeno sei mesi o lo stesso venga corrisposto oltre il termine di sessanta giorni. Circolare su: http://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2016/allegati%20free/ministero-interno-300-A-3197-16-101-20-21-1%20pdf.pdf Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/10/auto-senza-assicurazione-per-revoca-sequestro-occorre-anche-riattivare-rca Foto:https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyY9MbUKXwCkKIv96VGUZMJs8-J1VgNpO9gXCzh_LAB3avbiq6
Clausole Rca che sanzionano il ricorso all’assistenza legale dell’assicurato.

Le Assicurazioni dichiarano guerra agli avvocati: ecco le nuove clausole RCA. E’ davvero sconvolgente. Non pensavo potessero arrivare fino a questo punto. Con queste ultime ‘manovre’ sicuramente si può dire abbondantemente superato ogni limite. Parliamo in particolare di una polizza RCA Allianz che è stata sottoposta da un cliente al collega Iapicca, qualche giorno fa. Questa polizza contiene diverse clausole, palesemente vessatorie e, a mio avviso, da considerare nulle per violazione dell’art. 33 Cod. Cons. (nullità di protezione). Ma il fatto più grave non è questo. Le Assicurazioni vogliono illegittimamente dichiarare guerra agli Avvocati, impedendo o meglio scoraggiando (a suon di penali) il ricorso alla difesa nelle pratiche assicurative. Molto probabilmente perché sanno che senza di noi possono liquidare miserie, o abusare della loro posizione forte. Le clausole nulle La prima clausola, denominata ‘risarcimento in forma specifica garanzia RCA‘, impone all’assicurato/danneggiato in caso di sinistro risarcibile con ‘indennizzo diretto’, di avvalersi per la riparazione del mezzo di ‘autoriparatori convenzionati con l’impresa‘. A fronte di questo impegno, l’impresa corrisponderà al danneggiato un premio (non indicato). Al contrario, in caso di mancato rispetto della clausola, il risarcimento spettante ‘sarà ridotto di € 80,00′. L’effetto pratico della clausola è che le Assicurazioni risparmieranno molto sulle riparazioni e che i danneggiati, dovranno, invece, sopportare gli interventi ‘a scatola chiusa’ eseguiti da autoriparatori convenzionati che non è detto siano ‘capaci’ di riparare in maniera pienamente satisfattiva per il cliente ogni danno subito in conseguenza del sinistro… anzi, forse, proprio a causa delle convenzioni che hanno sottoscritto con la compagnia (che, conoscendo il modus operandi delle assicurazioni, sicuramente ‘strozzano’ l’autoriparatore) le riparazioni saranno eseguite con materiali di bassa qualità o di seconda scelta. Non sottovalutiamo, poi, la questione delle garanzie convenzionali di cui molto spesso gode l’autovettura danneggiata che, per come noto, si perdono se le riparazioni sono eseguite in officine che non appartengono alla casa madre del veicolo. Ma il peggio deve ancora arrivare, e riguarda proprio noi avvocati. Nella seconda clausola definita ‘condizione aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica‘, sempre relativamente ai sinistri trattabili con indennizzo diretto – CARD, la compagnia fa impegnare l’assicurato: 1) A NON AFFIDARE LA GESTIONE DEL DANNO A SOGGETTI TERZI CHE OPERINO PROFESSIONALMENTE NEL CAMPO DEL PATROCINIO (AD ESEMPIO: AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI E SIMILI) 2) a ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro. In cambio di questi impegni, l’impresa riconosce uno sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA (cioè € 3,50 ogni 100 euro… una miseria) e . IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’IMPEGNO A RINUNCIARE ALLA DIFESA TECNICA, IL CLIENTE DOVRA’ PAGARE UNA PENALE DI EURO 500 da detrarsi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo. Si tratta di una chiara violazione dei più elementari precetti del codice del consumo. L’impresa provoca, in quanto soggetto più forte del rapporto, una ingiusta compressione dei diritti del consumatore e (fatto più grave) del diritto costituzionale alla difesa del danneggiato. Dal punto di vista giuridico, la condotta della compagnia si appalesa antigiuridica in conseguenza di plurime violazioni sulle vessatorie, ex art. 33 del codice del consumo, in grado di generare la c.d. nullità di protezione della pattuizione invalida. Infatti, soprattutto la seconda clausola (che punisce chi si rivolge ad un avvocato), è da considerarsi vessatoria poiché in grado di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La violazione del codice del consumo è relativa a: – la lettera b) comma II art. 33 cod. cons. (perché la clausola ha il fine di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista); – lettera f) (perché è volta ad imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo); – lettera l) (perchè la pattuizione ha il fine di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto); – lettera q) (perché limita la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordina l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita’); – lettera s) (consente al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo); – lettera t) (sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi); – lettera v-bis (impone al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR); – lettera v-ter (rende eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V). Però il problema più grave è un altro. Le Assicurazioni sferrano un attacco diretto all’avvocatura, in modo pubblico, sfrontato, senza timore delle conseguenze. Ed in tutto questo il CNF pensa a versare oltre 1 milione di euro di soldi raccolti dai nostri sacrifici in favore di una iniziativa editoriale di ‘Dubbia’ fattura, mentre la Cassa Forense investe 10 milioni (del nostro sudore e del nostro sangue) in Eataly di Fico. L’Avvocatura è attaccata da ogni fronte, come se fosse il male assoluto e nessuno, paradossalmente, riesce a difenderla. Il valore elevato ed il rango costituzionale della nostra attività, è stato più volte ribadito, nella materia assicurativa, proprio dalla Suprema Corte (Cass. 2275/2006) secondo cui “il diritto di difesa (del danneggiato) costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale
Sinistro stradale: riconosciute le spese stragiudiziali se l’assicuratore non fornisce adeguata assistenza tecnica

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 19/02/2016 n° 3266 Sono risarcibili le spese legali della fase stragiudiziale nella circolazione stradale. L’art. 9 comma II, del D.P.R. n. 254/2006 contrasta l’art. 24 Cost.: sono dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima allorquando il danneggiato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 3266 della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, depositata il 19 febbraio 2016. Il caso Un automobilista conveniva in giudizio la propria assicurazione per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per 1’assistenza prestata nella procedura di risarcimento diretto relativa ad un sinistro occorsogli il 25.12.2008; procedura che si era conclusa con l’accettazione della somma offerta dall’assicuratrice a tacitazione dei danni riportati dall’auto dell’attore. La compagnia contestò di essere tenuta al ristoro delle spese legali in quanto il sinistro era stato definito in fase stragiudiziale. La domanda veniva rigettata dal giudice di pace. Proposto appello davanti al Tribunale di Taranto, veniva anch’esso rigettato. L’automobilista ricorreva in Cassazione, affidandosi a cinque motivi. Sosteneva che anche le spese relative all’assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale al sinistro, secondo il principio della regolarità causale, e lamentava, pertanto, una “evidente violazione dell’art. 1223 c.c.”, dolendosi che “la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni di cui all’art. 9 comma II DPR 254/2006 (non accettazione dell’offerta) rende impossibile o estremamente difficile l’esercizio di difesa del danneggiato”. Deduceva, inoltre, violazione o falsa applicazione degli artt. 148, co. 11° e 122 D.L.vo n. 209/2005, dell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 134 della Costituzione. Si evidenziava l’esistenza di un contrasto fra l’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 e gli artt. 148 e 122 del D. L.vo n. 209/2005, assumendo che l’art. 148 dà “per implicitamente scontato il riconoscimento del rimborso delle spese legali, mentre 1’art. 122 estende l’obbligo assicurativo a tutti i danni derivanti dalla circolazione; derivava da quanto precede che “l’applicazione dell’ art. 9 comma II escluderebbe il risarcimento di determinati danni e segnatamente quello accessorio delle spese legali, senza che la legge ne faccia cenno” e si sosteneva che, quale norma regolamentare sottordìnata alle disposizioni di legge, la previsione dell’art. 9 – non scrutinabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale – dev’essere disapplicata dal giudice ordinario. La decisione La Corte di Cassazione accoglie il ricorso in tutti i motivi. Il Supremo Collegio premette che l’art. 9 comma II del D.P.R. n. 254/2006, nel caso di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, ossia in caso di transazione (è il caso di specie) esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona. Tuttavia aggiunge che questo articolo vada correttamente interpretato: si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima allorquando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero (ed è questo il passaggio epocale) quando il danneggiato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore. Se così non fosse, si dovrebbe “altrimenti ritenere nulla detta disposizione (art. 9 D.P.R. n. 254/2006) per contrasto con l’art. 24 Cost. e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie”. La Corte conclude affermando che “il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di causalità, ex art. 1223 c.c. e non di risarcibilità”. Pertanto, la Corte di Cassazione cassa l’affermazione compiuta dal giudice di appello, secondo cui la disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 escluderebbe in ogni caso la ripetibilità, da parte del danneggiato, delle spese di assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale per avere volontariamente scelto di farsi assistere da un avvocato: tale affermazione sottende, infatti, una lettura della disposizione che, vietando tout court la risarcibilità del danno, si pone in contrasto non l’art. 24 Cost. e che impone la disapplicazione della norma regolamentare. Allora le spese legali vanno sempre riconosciute laddove si consideri semplicemente quanto segue. Le imprese assicuratrici non assolvono in nessun caso all’attività di assistenza tecnica imposta dal I comma dell’art. 9 del D.P.R. n. 254/2006, semplicemente perché non sono istituzionalmente organizzate e strutturate per fornirla. L’assicuratore non esegue nessuna lettera di messa in mora ex art. 158 d. lgs 209/2005. Il procedimento nasce già viziato, perché in mancanza di una costituzione in mora, non decorrono i termini per la liquidazione, men che meno dell’ispezione peritale, di guisa che il danneggiato potrebbe legittimamente non ricevere né ispezione peritale, né risarcimento, sino a prescriversi, in quanto lo spatium deliberandi decorre dall’invio della lettera raccomandata (peraltro, “osservate le modalità e i contenuti previsti dall’art. 148”). Non vi sono dubbi che l’onere della lettera ricada sull’assicuratore in regime di risarcimento diretto (su nessuno, in regime di risarcimento da parte dell’assicurazione del responsabile, tanto meno il danneggiato riuscirà a compilarla, giacché la lettera è un atto giuridico in senso stretto (Cass. Civ. Sez. III 09 febbraio 2000 n. 1444; Cass. Civ. Sez. I 15 maggio 1980 n. 3206): “l’impresa […] fornisce […] il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento […], il suo controllo e l’eventuale integrazione […]”. In altri termini, nel migliore dei casi, appunto, l’impresa deve compilare la lettera, spedirsela, eventualmente reintegrarla, e rispedirsela. Solo in siffatto modo potrebbe ritenersi corretta la procedura messa in atto dall’assicuratore, secondo il chiaro testo previsto dal decreto. Non è comprensibile, quindi, la evidente disparità di trattamento tra danneggiato tutelato dall’impresa assicuratrice e danneggiato tutelato dall’avvocato. Il ricorso all’assistenza di un legale è quindi necessario anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell’ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Avviato il procedimento, l’assicuratore in regime di risarcimento diretto, (nessuno, in ambito di risarcimento da parte dell’impresa del responsabile), dovrà fornire “ogni assistenza informativa e tecnica utile […], l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a)” (art. 9 comma I D.P.R. n. 254/2006). 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