Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre 2022 – Rinnovo pensioni 2023 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2023

Vi scrivo per fornirVi un aggiornamento in relazione all’oggetto, come da dettaglio che segue. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.920,00 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 313,91 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 339,48 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.615,46 Assegno a vita a esaurimento: euro 232,99 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 959,21* Indennità speciale per ciechi parziali: euro 217,64* (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione e indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.920,00 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 313,91 Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). Indennità di comunicazione per sordi: euro 261,11 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.920,00 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91 Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 527,16. Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN). Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 527,16 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Indennità di frequenza: euro 313,91 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola) Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili” Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).
Assegno mensile di invalidità parziale: dietrofront dell’INPS per i lavoratori.

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. L’INPS ha fatto dietrofront relativamente alla questione in oggetto. Infatti, per effetto di una modifica normativa, viene consentita la percezione dell’assegno mensile di invalidità parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), anche a chi svolge un’attività lavorativa entro il limite, per l’anno 2022, di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021) Viene, così, superato il precedente messaggio dell’Ente previdenziale n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro. In termini semplicistici, tutto è tornato come prima.
Trasformare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

Cass. sent. n. 19192 del 28.09.2016 Al compimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità può essere trasformata in pensione in vecchiaia, ma il periodo di godimento della prima non può rientrare nel calcolo dell’anzianità contributiva. E’ quanto precisato da una recente sentenza della Cassazione (1). Secondo l’orientamento unanime della Suprema Corte (2), la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile qualora per tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per l’assegno di invalidità, il periodo di godimento della pensione di invalidità non può essere utilizzato per incrementare l’anzianità contributiva. La legge (3) prevede espressamente che al compimento dell’età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. Secondo i giudici, tale regola prevista per l’assegno di invalidità non può applicarsi anche alla pensione di invalidità. Ciò in quanto manca una norma che dispone espressamente l’utilizzabilità del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. Ad escludere l’applicazione sono anche il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono l’incremento dell’anzianità contributiva in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi e le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo è sottoposto a condizioni più rigorose. (1) Cass. sent. n. 19192 del 28.09.2016. (2) Cass. S.U. sent. n. 8433/2004. (3) Art. 1, c. 10, L. n. 222 del 1984. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/134654_trasformare-la-pensione-di-invalidita-in-pensione-di-vecchiaia Foto: http://www.pmi.it/tag/riforma-pensioni
Assegno divorzile: l’occupazione di fatto di un immobile non rileva

Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 11/01/2016 n° 223. La Cassazione (ordinanza n. 223 dell’11 gennaio 2016) specifica che, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, non rileva l’occupazione di fatto di un immobile da parte del beneficiario dell’assegno, poiché non può essere considerato come patrimonio o reddito. L’ex coniuge aveva appellato la decisione del Tribunale, che aveva pronunciato la cessazione degli affetti civili del matrimonio con previsione di pagamento di un assegno di mantenimento di 1.500 euro in favore della ex moglie. Anche nel secondo giudizio, l’assegno divorzile era stato confermato sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali dell’appellante, comparate con quelle irrisorie del coniuge, e rapportate al tenore di vita, pacificamente alto, avuto dalla famiglia in costanza di matrimonio. In Cassazione l’uomo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio da parte della Corte territoriale, ossia il non aver considerato che la moglie occupasse un immobile “di fatto” e che tale uso fosse rilevante ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, in quanto valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione. Secondo la Cassazione, la detenzione dell’immobile non incide direttamente sull’attribuzione dell’assegno di divorzio. L’occupazione de facto esclude una valutazione economica di tale utilità perché è possibile in ogni momento agire per la liberazione dell’immobile in questione, occupato senza titolo. L’assegno divorzile deve essere commisurato ai bisogni del coniuge debole e alle possibilità di soddisfarle, attraverso la misurazione delle disponibilità economiche degli ex coniugi e degli standard di vita, senza tener conto di situazioni provvisorie destinate a cessare in tempi più o meno rapidi. Infine, la Cassazione ribadisce l’impossibilità di riesaminare il merito di alcune questioni, come ad esempio la capacità di trovare un’occupazione lavorativa per la donna, sposata a soli tredici anni, madre e casalinga. Neppure possono essere rivalutate, le nuove relazioni dell’ex marito e la nascita di figli, poiché la sentenza d’appello ha diffusamente motivato in ordine al tenore di vita pregresso e alla sproporzione economico-patrimoniale esistente tra i coniugi. Ciò che è denunciabile in Cassazione è solo l’irregolarità nella motivazione della sentenza che si converte in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con i risultati del processo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/25/divorzio-immobile-assegno-divorzile
L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ SPETTA A TUTTI GLI EREDI DEL DISABILE ANCHE DOPO LA MORTE.

L’assegno di invalidità si eredita anche senza prestare assistenza. Il che significa che gli eredi dell’invalido ormai deceduto hanno diritto alla quota di indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi. La somma spetta a ciascuno di essi, anche a colui che non ha provveduto all’assistenza dell’invalido. È quanto chiarito dalla Cassazione con la segnalata sentenza. L’indennità di accompagnamento è un diritto proprio degli eredi ossia un diritto riconosciuto loro per legge. È la stessa legge, inoltre, che prevede che tali somme non debbano essere percepite soltanto dall’erede che si è fatto carico dell’assistenza dell’invalido. Gli eredi dell’invalido hanno diritto alle quote della pensione d’inabilità e dell’indennità di accompagnamento maturate dalla domanda amministrativa alla morte dell’invalido avvenuta in epoca anteriore all’accertamento dell’inabilità da parte della competente commissione provinciale. Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare deceduto, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e/o giudiziale, si trasmette con la successione ereditaria anche in caso di morte dell’avente diritto antecedente all’accertamento dei presupposti. Pertanto, sia nell’ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato, ma ai suoi eredi viene in rilievo non una situazione di “assistenza sociale obbligatoria” bensì una tipica situazione successoria. Ne consegue che sussiste il diritto degli eredi a ricevere la parte di indennità di accompagnamento anche nell’ipotesi in cui non abbiano provveduto all’assistenza predetta. La vicenda Un Tribunale aveva accolto la domanda proposta dalla figlia erede di una donna invalida, la quale aveva chiesto la devoluzione dell’intero importo dell’indennità di accompagnamento pagato dalla Prefettura per la madre, poiché era stata l’unica ad assistere la madre fino al decesso. Il fratello della donna ha proposto ricorso in Cassazione ritenendo che, trattandosi di un diritto degli eredi, l’attribuzione delle somme in questione, non potesse costituire, come invece configurato in primo grado, un diritto indebito. L’uomo ha così vinto la causa in ultimo grado. Fonte: www.siciliabook.it