Scandalo Inps sulle presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici: la lettera aperta di Boeri

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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Il Presidente Cari amici, Ho ricevuto negli ultimi giorni numerose email e lettere allarmate di persone con disabilità che avevano letto articoli di giornale o ascoltato servizi televisivi riguardo a presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici dell’Istituto che ho l’onore di presiedere. Ho perciò deciso di scrivervi collettivamente. Spero che avrete la pazienza di leggere questa lettera aperta fino alla fine. Se non avete voglia di farlo, vorrei che comunque vi sentiste rassicurati sul fatto che ogni singola azione intrapresa dall’Inps è mossa dalla volontà di agire nell’interesse e per la tutela dei malati e dei cittadini invalidi. La polemica alimentata da alcune testate, che non hanno esitato ad offendere la professionalità dei nostri medici, trae spunto dalla scelta dell’Inps di estendere loro l’obiettivo, sin qui stabilito per i soli dirigenti, di contribuire alla riduzione del debito pubblico (mediante la riduzione di spese per prestazioni indebite e l’abbattimento dell’evasione contributiva). In passato questi obiettivi erano stabiliti per i soli dirigenti che poi se ne facevano interpreti presso il personale e i professionisti, tra i quali i medici dell’Istituto. Una sentenza del Consiglio di Stato, che ha riaffermato l’autonomia organizzativa dei professionisti, ci ha di fatto imposto di fissare obiettivi specifici per i medici. Si sono così definiti molteplici indicatori che valutano la loro attività in base ai servizi forniti all’utenza (giudizi medico legali definitivi rilasciati entro 60 gg dal ricevimento del verbale provvisorio da parte delle AsI e entro 30 gg per le patologie oncologiche, esclusione dalle visite mediche di verifica per i portatori di patologie croniche gravi e stabilizzate, espletamento – entro il giorno successivo – delle visite mediche ambulatoriali dei lavoratori in malattia risultati assenti alla visita medica di controllo domiciliare il giorno precedente, tempestività delle segnalazioni di possibile responsabilità di terzi in caso di malattia e invalidità, etc.) oltre che un indicatore legato al contributo alla riduzione del debito pubblico in termini di “Revoche Prestazioni invalidità civile”, “Visite mediche di controllo” e “Azioni Surrogatorie”. Questo indicatore incide su meno del 2 per cento della retribuzione dei medici ed è valutato a livello regionale. Ciò significa che concorrono al risultato tutti i medici della regione rendendo impossibile per un singolo professionista incidere col proprio comportamento sul risultato e, dunque, sulla sua retribuzione attesa. L’inclusione tra gli obiettivi delle revoche può aver dato luogo ad equivoci e alimentato timori sull’imposizione per via amministrativa di criteri più restrittivi nell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali dell’Istituto. Ma attenzione: le revoche di prestazioni di invalidità civile non sono legate alla fase di accertamento degli stati invalidanti, bensì ai casi in cui precedenti commissioni mediche ASL avessero riconosciuto il diritto “a termine”, vale a dire prevedendo la necessità di riconvocare il malato ad una seconda visita di verifica per un possibile miglioramento della condizione di salute. Ciò, premesso, il personale medico, grazie alle sue competenze, può contribuire a meglio identificare quali sono i cittadini che con maggiore probabilità potranno presentare un miglioramento delle proprie condizioni di salute. E’ proprio questo l’obiettivo di questo indicatore: vuole essere una leva gestionale per migliorare l’efficienza delle attività di revisione delle prestazioni legate all’invalidità civile, attraverso una migliore programmazione delle visite di verifica della persistenza degli stati invalidanti. Lo scopo è quello di effettuarle prima della scadenza della prestazione al fine di evitare l’eventuale pagamento di mensilità indebite. Negli scorsi anni si è, infatti, notato come l’aumento del numero di revoche in una data regione corrisponda ad una maggiore efficienza nella calendarizzazione delle visite, piuttosto che agli esiti delle stesse. Tale modalità gestionale si configura, inoltre, come fattore di deterrenza nei confronti di scorrette previsioni di rivedibilità, che spesso causano disagi agli assistiti e alle loro famiglie, provocando reiterate, inutili visite per coloro i quali presentano quadri clinici cronico-progressivi. D’altro canto, la previsione di rivedibilità concerne quadri clinici dinamici per i quali si può prevedere, purtroppo, anche un peggioramento delle condizioni di salute del cittadino. In questi casi le Commissioni riconoscono correttamente benefici economici aggiuntivi rispetto ai precedenti. E in tal caso la tempestività delle visite è condizione per assicurare supporto adeguato ai malati in tempo utile. Si tratta di casi tutt’altro che infrequenti: a seguito della visita di verifica, il numero di coloro che si vedono riconoscere benefici aggiuntivi è pari a quello di coloro che se li vedono ridurre a seguito di una riscontrata diminuzione della percentuale dello stato invalidante. Non c’è pertanto un privato interesse economico che si scontra con il dovere professionale di agire secondo scienza e coscienza; c’è invece un incentivo collettivo a essere più efficienti e scrupolosi nella programmazione delle visite di verifica della permanenza dello stato invalidante. È, peraltro, fortemente lesiva della professionalità dei medici Inps anche solo ipotizzare che possano violare il codice deontologico interpretando questi obiettivi come un incentivo a revocare prestazioni in essere, anche quando questa scelta non è giustificata dall’evoluzione del quadro clinico. Il codice deontologico ha da sempre ispirato ogni giudizio medico legale dell’Istituto. Di questo comportamento i nostri medici rispondono di fronte alla giustizia penale e civile e allo stesso Ordine dei Medici da cui non abbiamo mai avuto segnalazioni di comportamenti non corretti. Deve essere precisato che, a garanzia di trasparenza e correttezza del giudizio medico legale, le Commissioni Mediche operanti in Inps sono costituite con l’apporto di medici rappresentanti di categoria, i quali concorrono collegialmente al giudizio medico legale (AMNIC, ANFFASS, ENS, UICI). Non si sono riscontrati casi in cui detti rappresentanti abbiano verbalizzato il loro dissenso rispetto al giudizio medico legale conclusivo. Il giudizio medico legale, bene ricordare, si basa sull’oggettivo requisito sanitario, accertato in ottemperanza al dettato normativo e alle linee guida e disposizioni istituzionali diffuse dal Coordinamento generale medico legale. Le modalità operative istituzionali sottendono l’uso dello strumento informatico con procedure dedicate all’attività sanitaria, garantendo la piena tracciabilità, trasparenza e correttezza formale dei processi. A conferma delle corrette scelte dell’Amministrazione e nel rispetto della piena autonomia tecnico professionale dei medici Inps, sono state intraprese numerose iniziative volte ad emanare linee

Lavoro: accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di invalidità.

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Cass., sezione lavoro, ord. n. 15303/2018 Per la Cassazione il giudice deve verificare la riduzione della capacità lavorativa anche riferendosi ad attività affini a quelle precedentemente svolte dall’assicurato. Il giudice, nel giudizio volto ad accertare i requisiti per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, dovrà accertare la sussistenza del requisito di cui alla legge n. 222/1984, ovvero la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Tale verifica, tuttavia, dovrà essere effettuata non solo facendo riferimento ad attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza dall’assicurato, ma anche rispetto a quelle che, seppur diverse, siano affini al precedente lavoro da questi svolto. Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 15303/2018 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso dell’Inps contro la sentenza della Corte d’Appello che, conformandosi al giudizio di prime cure, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’assegno ordinario di invalidità. Nel dettaglio, la Corte territoriale aveva ritenuto che la patologia tumorale maligna della quale era affetto il lavoratore doveva ritenersi invalidante nella misura di legge nonostante l’avvenuta asportazione del tumore maligno. L’Istituto, invece, ritiene che il giudice del gravame abbia errato, in adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, nell’emettere un giudizio del tutto avulso dall’accertamento della riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle attitudini, e anche in riferimento all’attività svolta dall’assistito (impiegato assicurativo) con conseguente mancanza di riferimento alla possibilità di attività lavorative proficue. Invalidità: l’accertamento dei requisiti per l’assegno Una doglianza che la Cassazione ritiene di condividere rammentando il consolidato principio (cfr., ex multis, Cass n. 10424/2015) secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall’art. 1 della legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dovrà “essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente”. Ciò in quanto queste costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore danno per la salute. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello non ha tenuto conto, nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, dell’attività di impiegato dallo stesso svolta. Il giudizio della Corte territoriale, infatti, si è limitato a un apprezzamento di tipo sanitario non incentrato altresì sulla possibilità, per l’assicurato di svolgere altre attività confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla personalità professionale (impiegato) e, dunque, alle sue esperienze di lavoro e capacità di adattamento. Dall’accoglimento del ricorso deriva la cassazione della sentenza dovendo il giudice del rinvio compiere ulteriori accertamenti in fatto attenendosi al principio sopra espresso. Fonte:https://www.studiocataldi.it/articoli/30850-assegno-di-invalidita-l-accertamento-dei-requisiti-per-il-riconoscimento.asp Foto:http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/9853

Trasformare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

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Cass. sent. n. 19192 del 28.09.2016 Al compimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità può essere trasformata in pensione in vecchiaia, ma il periodo di godimento della prima non può rientrare nel calcolo dell’anzianità contributiva. E’ quanto precisato da una recente sentenza della Cassazione (1). Secondo l’orientamento unanime della Suprema Corte (2), la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile qualora per tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per l’assegno di invalidità, il periodo di godimento della pensione di invalidità non può essere utilizzato per incrementare l’anzianità contributiva. La legge (3) prevede espressamente che al compimento dell’età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. Secondo i giudici, tale regola prevista per l’assegno di invalidità non può applicarsi anche alla pensione di invalidità. Ciò in quanto manca una norma che dispone espressamente l’utilizzabilità del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. Ad escludere l’applicazione sono anche il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono l’incremento dell’anzianità contributiva in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi e le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo è sottoposto a condizioni più rigorose. (1) Cass. sent. n. 19192 del 28.09.2016. (2) Cass. S.U. sent. n. 8433/2004. (3) Art. 1, c. 10, L. n. 222 del 1984. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/134654_trasformare-la-pensione-di-invalidita-in-pensione-di-vecchiaia Foto: http://www.pmi.it/tag/riforma-pensioni

Cassazione Civile: valido il matrimonio celebrato in via telematica

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Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza 25 luglio 2016, n. 15343 La Cassazione ha stabilito che: “il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. In altre parole, nel caso di specie, riguardante un matrimonio celebrato in via telematica tra cittadina italiana e un cittadino del Pakistan, secondo la Cassazione: “se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano”. La Cassazione ha così rigettato l’impugnazione del Ministero dell’Interno, fondata sulla tesi secondo la quale: “la modalità di celebrazione del matrimonio, da parte dell’ufficiale pakistano, con la presenza del solo sposo, avendo la sposa partecipato al rito in via telematica, non garantirebbe la genuinità dell’espressione del consenso, rendendo l’atto non riconoscibile come matrimonio”. Avverso l’argomento della contrarietà all’ordine pubblico italiano, la Cassazione ha ricordato che: “Il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico dev’essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili”. Inoltre, e più in particolare, rilevando che: “il rispetto dell’ordine pubblico dev’essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo “agli effetti” dell’atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito ne’ di correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano”. Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui. Link alla sentenza: http://www.filodiritto.com/documenti/2016/matrimonio-in-via-telematica.pdf Fonte: http://www.filodiritto.com/news/2016/matrimonio-cassazione-civile-valido-il-matrimonio-in-via-telematica.html Foto: http://www.villaalthearicevimenti.com/it/post-12/oneri-e-onori-delle-amiche-della-sposa:-l’addio-al-nubilato

Riconoscimento diritto assegno invalidità: Cassazione enuncia criteri

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Cass., Sez. IV, Sen. n. 17445/2016 del 31 agosto 2016 La delimitazione dei presupposti temporali ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità: ecco la questione sulla quale, con Sentenza n. 17445/2016 depositata il 31 agosto, si è concentrata l’indagine della Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione. Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, la Corte d´appello di Roma, con sentenza depositata il 14 aprile 2009, decidendo sull’appello proposto da A.M. contro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri tra l’appellante ed Inps, aveva confermato la stessa sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto all’appellante (allora attrice) l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio, condannando l’Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado. La Corte aveva infatti ritenuto che nel regime previsto dall´art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dall’art. 19 della legge n. 482 del 1968, il mancato collocamento al lavoro rappresentasse un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non avrebbe potuto supplire la prova dello stato di disoccupazione. Aveva invece ritenuto che le spese liquidate dal primo giudice violassero i minimi inderogabili previsti nella tariffa professionale. Il fulcro della questione, hanno rilevato i Giudici Supremi nel riesaminare il caso, era costituito dal requisito della «incollocazione al lavoro», nel contesto normativo intercorrente tra l´entrata in vigore della l. n. 68/1999 e della l. n. 247/2007. Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, infatti, il requisito occupazionale era cambiato, non richiedendosi più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individuava il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. La Corte costituzionale – ha notato la Sezione – aveva ritenuto incostituzionali le previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data dei rilascio di un certificato, potendo lo stesso ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l´accertamento per disfunzioni dell´apparato burocratico. Pertanto, l´unica interpretazione idonea ad evitare il contrasto con i principi su richiamati era che ai fini della sussistenza del requisito di incollocazione al lavoro, doveva essere ritenuta sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposti agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 dei 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l´iscrizione negli elenchi). Il disabile in tal caso, secondo i Giudici Supremi, è tenuto a fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo, anche mediante presunzioni. Deve poi aggiungersi, ha rilevato la Sezione, che se l´interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l´assegno d´invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l´iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità dei 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all´accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo caso l´interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l´iscrizione negli elenchi. In conclusione, ha spiegato la Sezione della SC, dalla entrata in vigore della L. n. 68 dei 1999 sino a quando ia L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l´assegno d´invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all´accertamento delle condizioni sanitarie per l´iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l´accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l´iscrizione. Alla luce dei principi su enunciati il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata. Link alla sentenza: http://www.avvocatirandogurrieri.it/file/17445.pdf Fonte: http://www.avvocatirandogurrieri.it/Prova-dello-stato-di-inoccupazione-sufficiente-al-fine-del-riconoscimento-del-diritto-allassegno-di.htm Foto: https://www.investireoggi.it/fisco/ricorso-invalidita-civile-accertamento-tecnico-preventivo-a-carica-del-richiedente/