Pensioni pagate in eccedenza: effetti della buona fede del pensionato

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Cass. Sent. n. 482/2017. Il recupero delle somme avviene solo se l’indebita percezione è dovuta a dolo dell’interessato. A tal riguardo si richiama l’art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986,  che evidenzia che laddove state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Un principio ribadito dall’art. 13 della legge 412/1991: in sostanza, la norma summenzionata va interpretata nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo, si precisa nuovamente, che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Ciò significa in sostanza che il pensionato o titolare di prestazioni previdenziali/assistenziali, è tutelato dalla rettifica del provvedimento errato effettuata dall’INPS: se le somme sono state da lui percepite in buona fede sulla base di un provvedimento definitivo dell’Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato, la restituzione non sarà dovuta. Le casistiche riguardanti la sanatoria, tuttavia, sono diverse e vanno valutate singolarmente. Errori contestuali alla liquidazione o alla riliquidazione della pensione Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti viziato da errore imputabile all’Istituto. In tal caso, dunque, il pensionato non dovrà restituire gli importi indebitamente ottenuti e ciò avviene anche laddove l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto. Principio ribadito anche dalla giurisprudenza, ex multis la recente sentenza n. 482/2017 con cui la Cassazione ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato” (per approfondimenti: Pensioni pagate in più, l’Inps non può chiedere indietro i soldi). Diverso è il caso in cui l’errore non sia imputabile all’INPS, bensì al comportamento doloso dell’interessato oppure di una omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto (cfr. Circolare INPS, n. 31/2006). In tal caso, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, saranno integralmente recuperabili. La stessa regola vale anche in caso di errori successivi al provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione: salva la rettifica, se l’Istituto ha errato o mancato di valutare fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui era a conoscenza (es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità etc.) le somme non si dovranno restituire. Indebiti a causa di situazioni reddituali Diverso il caso in cui la modifica in senso peggiorativo sia dovuta a situazioni reddituali che si manifestano successivamente alla liquidazione della pensione. L’INPS procede annualmente all’emissione di moduli di dichiarazione di dati reddituali al fine di verificare le situazioni reddituali dei pensionati non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni. Qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Ciò solo qualora la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Il recupero delle somme riguarderà anche quelle indebitamente erogate che si riferiscono a periodi successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale. Prescrizione del diritto dell’INPS a ripetere le somme Tuttavia, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale. Questo significa che, trascorsi 10 anni, l’Ente non potrà comunque richiedere indietro i soldi: il termine inizia a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito oppure, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Inoltre, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all’interessato, ad esempio tramite trattenute sulle prestazioni pensionistica, oppure tramite pagamento diretto della somma da parte del pensionato, con possibilità di dilazionare le somme. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/26454-pensioni-pagate-in-piu-niente-restituzione-all-inps-se-percepite-in-buona-fede.asp Foto: http://www.leggioggi.it/2016/10/18/riforma-pensioni-pensione-anticipata-dal-1-maggio-tutte-misure-legge-di-stabilita/

Conti correnti: interessi calcolati solo una volta all’anno

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Stretta sull’anatocismo: per evitare la capitalizzazione degli interessi, il calcolo di quanto dovuto avverrà al 31 dicembre di ogni anno e non in base a trimestri. In arrivo la norma che obbligherà le banche a calcolare gli interessi passivi sui conti correnti solo una volta all’anno e non già quattro, come oggi succede in gran parte dei casi. L’addebito degli interessi potrà avvenire solo 60 giorni dopo il 31 dicembre di ciascun anno, con assoluto divieto di conteggi infra annuali. La riforma si impone per cercare di ridurre il fenomeno dell’anatocismo, ossia quella illegittima pratica bancaria con cui gli interessi non pagati, alla fine di ogni trimestre, vengono considerati “capitale” e quindi base di calcolo per i successivi interessi: un sistema, quest’ultimo, che porta inevitabilmente a una lievitazione esponenziale delle somme dovute dal correntista. La norma è contenuta negli emendamenti di cui il Governo dovrà tener conto, approvati ieri dalla Camera e legati al dl banche, in fase di conversione in legge. La previsione di un unico conteggio annuale degli interessi sarà “simmetrica”: in sostanza varrà non solo se si parla di interessi passivi (quando, pertanto, il creditore è la banca), ma anche con gli interessi attivi (quando, invece, il creditore è il correntista). Il divieto di anatocismo verrà inoltre esteso alle carte di credito cosiddette revolving. In verità, il divieto di anatocismo è già contenuto nella legge di Stabilità per il 2014 ed è operativo dal 1° gennaio dello stesso anno. Ma, ancorandosi a un appiglio interpretativo le banche stanno continuando a comportarsi come sempre hanno fatto. Illegittimamente. Il testo della norma del 2014, infatti, sembrerebbe vincolare l’operatività del divieto all’adozione di un decreto del CICR non ancora emesso. I giudici, però, hanno già detto da loro e, da più parti d’Italia (in particolare, a Milano), sono uscite sentenze di condanna nei confronti degli istituti di credito, sottolineando che il divieto di anatocismo sarebbe già operativo e vincolante. Evidentemente, tutto ciò non è sufficiente. Sicché la prospettata modifica al Testo Unico Bancario. Se la disposizione sarà approvata scatterà il vincolo del conteggio degli interessi sia debitori che creditori al 31 dicembre di ogni anno; ciò limiterà le libere interpretazioni della norma ora in vigore, facendo cadere la possibilità di interessi infrannuali e le anomalie di calcolo ad esse connesse. La proposta si sviluppa su tre vie: – l’esigibilità dal 1 marzo di ogni anno degli interessi debitori maturati; – l’estensione del divieto di anatocismo anche a carte di credito revolving (linea di credito flessibile ricaricabile); – la disponibilità immediata per il cliente sugli interessi creditori fruttati (dal 1° gennaio). Fonte:http://www.laleggepertutti.it/115503_conti-correnti-interessi-calcolati-solo-una-volta-allanno#sthash.a6xj8F0O.dpuf Foto:http://www.senzabarcode.it/33638/che-cosa-e-lanatocismo-bancario