Agevolazioni fiscali per disabili e certificazione per il riconoscimento della disabilità visiva- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019 La materia oggetto della presente nota informativa è presentata in forma casistica, per agevolare l’interessato che, sempre più spesso, è costretto a resistere a talune pretese illegittime o dannose avanzate da concessionari o da operatori inesperti del settore delle disabilità e delle agevolazioni previste dalla legge. Capitano spesso situazioni del tipo: 1.       il concessionario rifiuta all’acquirente non vedente l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento, perché il verbale in possesso dell’Interessato non riporta la formula definita dall’Agenzia delle Entrate, in accordo con l’INPS: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 50 Legge 342/2000” oppure 2.       in sede di compilazione del 730, il CAF non inserisce le detrazioni per disabili, perché nel verbale del dichiarazione non c’è la formula: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 6 Legge 488/1999” Gli Interessati vengono, così, sollecitati (inopportunamente) a presentare domanda per la visita di accertamento in Commissione d’Invalidità, per ottenere un nuovo verbale. Ciò, senza considerare che: –        l’assenza di tali formule potrebbe essere riconducibile principalmente a due fattori: al fatto che si tratti di verbali datati nel tempo, emessi dalle Commissioni ASL prima che, nel 2012, intervenisse, per legge, la definizione conclusiva ad opera dell’INPS; ovvero, che ci sia stato un errore di compilazione della stessa Commissione di accertamento, nel non indicare, in favore dell’assistito non vedente, le previsioni di legge per le agevolazioni fiscali Riepilogo: Con l’emanazione dell’art. 4 del D.L. n. 5/2012 è stata demandata ai verbali delle Commissioni mediche il compito di riportare anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere le agevolazioni previste per le persone con disabilità, quali il rilascio del contrassegno invalidi e le agevolazioni fiscali relative ai veicoli. –        il nuovo verbale andrebbe, in ogni caso, a sostituire un verbale, di per sé già valido a tutti gli effetti. Le tempistiche poi, per il nuovo accertamento, sono bibliche. Ricordiamo, innanzitutto, quali siano le agevolazioni a cui hanno diritto le persone ascritte alla categoria dei Non vedenti, ovvero: i Ciechi totali, i Ciechi parziali e gli Ipovedenti gravi, artt. 2, 3 e 4 Legge 138/2001 (Rif. amministrativo: Ministero della Sanità, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, del 22/06/2001, “Interpretazione delle norme riguardanti i non vedenti”): L’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente, a chiarimento, sul punto dei verbali c.d. non parlanti ai fini delle agevolazioni per disabili (semplificazioni in materia di certificazioni) e con Circolare n. 13/E diramata lo scorso 31 maggio, ha precisato, a pag. 62, quanto segue: “Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.” Ne consegue che, qualora nei verbali di Cecità Civile (per i Ciechi totali e per i parziali) e di Invalidità Civile (per gli Ipovedenti gravi) sia riportata la quantificazione del Visus residuo, ovvero la percentuale di restringimento del Campo visivo, ovvero sia riportata solamente la classificazione di “CIECO ASSOLUTO”, di “CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE ad 1/20 in entrambi gli occhi” o di “IPOVEDENTE GRAVE” (in linea con le previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001, pag. 61 della Circolare n. 13/E), l’Interessato non vedente potrà far valere detto verbale in suo possesso, anche se privo del richiamo alle specifiche norme fiscali. Per quanto riguarda la tipologia di certificazione utile ad ottenere i benefici fiscali, per i Ciechi totali, per i Ciechi parziali e per gli Ipovedenti gravi il verbale di Prima Istanza che riconosce lo status è già documento probante (“Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica ”, pp. 60 e 66 della Circolare n. 13/E). I non vedenti, infatti, non sono tenuti ad essere in possesso anche dello stato di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (si tratta di un altro aspetto che, spesso, ingenera, soprattutto da parte dei concessionari, gran confusione!) Rif. amministrativo: Circolare del 30/07/2001 n. 72 e Consulenza Giuridica n. 954-15/2012 dell’Agenzia delle Entrate (trasmissione del 25/07/2013) In allegato, la Circolare n. 13/E del 31/05/2019

Cassazione: valida la notifica a persona diversa anche se non convivente

Cassazione, sentenza n. 16499/2016 La V° Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16499/2016 interviene in tema di regolarità delle notifiche di atti giudiziari a mani di persona diversa dal destinatario. Un contribuente impugnava la cartella di pagamento per IVA, IRPEF e contributo SSN per l’anno di imposta 1997, lamentando la omessa notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo. In primo grado l’impugnazione veniva respinta, mentre in grado di appello la Commissione Tributara Regionale, in riforma della sentenza della CTP, riteneva fondati i motivi di doglianza del contribuente: in particolare, esaminate le relate di notifica degli atti prodromici della cartella, la CTR accertava che: la notifica degli atti era avvenuta, a mezzo messo speciale e che gli atti erano stati consegnati in assenza del destinatario a persona presente nell’abitazione e qualificatasi come cognata del destinatario; sulla scorta della certificazione anagrafica, risultava che la cognata che aveva ricevuto l’atto non conviveva con il contribuente (risiedeva nello stesso condominio ma in interno diverso); visto che la ricevente non era di fatto familiare convivente del contribuente la notifica degli atti presupposti era nulla. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 139 c.p.c., comma 2, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto invalida la notificazione degli atti prodromici alla cartella per i motivi suesposti. Per la ricorrente, lo stato di convivenza non è necessario ex art. 139 c.p.c., e, comunque, le risultanze delle certificazioni anagrafiche non possono avere rilevanza esclusiva, giacchè non danno certezza in ordine alla sussistenza in concreto del requisito della affectio familiae, che è alla base della presunzione della successiva consegna dell’atto al destinatario. La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, osserva sul punto: a) in base all’art. 139 c.p.c. l’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività dello stato di convivenza e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione; b) il rapporto di convivenza non è prescritto dall’art. 139, comma 2 cit.; c) per costante interpretazione, l’art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di “persona di famiglia” fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che la “persona di famiglia” cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario; d) la presenza della consegnataria presso l’abitazione del destinatario ed il rapporto di affinità tra i due fanno presumere la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato; e) la suddetta presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario, che deducendo l’insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, assuma di non aver ricevuto l’atto notificato con le suddette modalità. Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/cassazione-valida-la-notifica-persona-diversa-anche-se-non-convivente-103236.html Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/22237-compiuta-giacenza-quando-la-notifica-e-nulla.asp

Tfr: come si calcola e come viene tassato

Il Tfr, trattamento fine rapporto, spetta a tutti i dipendenti che, perché dimissionari, licenziati o andati in pensione, chiudono un rapporto di lavoro con un’azienda o con una società. Si tratta di una porzione della retribuzione accantonata dal datore di lavoro (di norma l’equivalente a una mensilità ogni anno), che verrà corrisposta al dipendente, appunto, al momento della risoluzione del contratto. Sin dall’inizio, il lavoratore ha la possibilità di lasciare la propria quota di Tfr in azienda o di investirla in un fondo di previdenza complementare. Ha anche la facoltà, dopo otto anni di servizio, di chiedere un anticipo fino al 70% per spese sanitarie straordinarie o per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, purché il tutto venga debitamente documentato. Il Tfr viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% in base all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Tfr in azienda: come si calcola Individuato l’importo lordo del Tfr, cioè la somma delle porzioni di retribuzione accantonate e rivalutate ogni anno di servizio del dipendente, è possibile arrivare al calcolo dell’importo netto. Il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, deve stabilire la base imponibile attraverso la somma degli accantonamenti annuali rivalutati, il reddito di riferimento e l’aliquota media di tassazione. Infine, dovrà calcolare l’Irpef. Successivamente scenderà in campo l’Agenzia delle Entrate per ricalcolare l’imposta sulla base dell’aliquota media relativa alla dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore negli ultimi 5 anni. Tfr in azienda: come viene tassato Il Tfr è soggetto al regime di tassazione separata disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (1). L’aliquota applicata per il calcolo del Tfr netto non è quella dell’anno in cui viene risolto il rapporto di lavoro ma un’aliquota media che tiene conto sia del numero di anni e frazioni di anni di anzianità del dipendente sia le aliquote Irpef relative agli anni lavorati. Così facendo, la tassazione del Tfr sarà inferiore rispetto a quella che risulterebbe applicando l’aliquota dell’anno in cui il Tfr viene incassato. Come accennato prima, nel calcolo della tassazione del Tfr ha un ruolo anche l’Agenzia delle Entrate, la quale ricalcola l’imposta sulla base dell’aliquota media degli ultimi 5 anni di servizio. Se l’importo è superiore, l’Agenzia chiede la differenza al dipendente. Tfr in un fondo di previdenza complementare Anziché lasciarlo in azienda, alle condizioni che abbiamo appena visto, il Tfr può essere anche investito in un fondo di previdenza complementare come, ad esempio, un fondo pensionistico. In questo caso, dal punto di vista della tassazione, è possibile dedurre dal reddito complessivo Irpef le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro fino ad un massimo di 5.164,57 euro. Purtroppo la tassazione del rendimento finale di una forma di previdenza complementare è stata quasi raddoppiata nel 2015: dall’11% è passata al 20% sul 62,5% del rendimento che deriva dall’investimento in Titoli di Stato. Inoltre, è salita dall’11% al 17% la tassazione sulle rivalutazioni dei fondi Tfr effettuate dal 1 gennaio 2015. (1) Art. 17 TUIR. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/132004_tfr-come-si-calcola-e-come-viene-tassato Foto: http://www.pmi.it/tag/trattamento-fine-rapporto

Bonifici e versamenti sul conto, accertamento nullo al professionista

Cass. sent. n. 12779/2016 e n. 12781/2016 L’Agenzia delle Entrate non può notificare, al professionista, un accertamento fiscale se basa i propri sospetti solo sulle movimentazioni bancarie sospette, ossia su prelievi e versamenti dal conto corrente, privi di alcun appoggio documentale. La norma di legge che collega, a tutte le movimentazioni bancarie non giustificate, una presunzione di “nero” si riferisce solo agli imprenditori e non agli autonomi. È quanto chiarisce la Cassazione con una recente sentenza (1). La presunzione di nero Per contrastare l’evasione fiscale, la legge (2) ha imposto, per pagamenti tra soggetti diversi, di importo superiore a 3.000 euro, l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili come la carta di credito, il bancomat, l’assegno non trasferibile, il bonifico bancario. Anche però al di sotto di tale soglia (entro la quale è consentito l’uso del contante), tutti i bonifici, i prelievi e i versamenti da e sul proprio conto corrente devono essere giustificabili al fisco in caso di futuro accertamento. Una prova non sempre facile se non si conserva, in modo ordinato, la relativa documentazione fiscale e le cosiddette “pezze di appoggio”. La ragione di tale norma è piuttosto semplice: se il contribuente preleva delle rilevanti somme di denaro dal proprio conto, si presume che esse possano essere destinate a investimenti i quali, a loro volta, produrranno ulteriore reddito; ebbene, se di tale reddito non vi è traccia nell’annuale dichiarazione e quindi il contribuente non è in grado di dichiarare che fine abbiano fatto i soldi prelevati, è probabile che si sia verificato un fenomeno di evasione. Stesso discorso, e ancora più semplice, vale per i versamenti di cui non si è in grado di ricostruire la provenienza del denaro. Autonomi: niente presunzione di nero per versamenti e prelievi Questa norma, nata inizialmente per gli imprenditori, è stata successivamente estesa anche agli autonomi. Senonché questi ultimi, a differenza delle imprese, non dispongono di una contabilità autonoma e separata da quella personale, contabilità che peraltro può essere più “sintetica” (semplificata); proprio per questo, è intervenuta, nel 2014, una sentenza della Corte Costituzionale a sancire l’illegittimità di detta estensione. La Corte costituzionale ha precisato che è arbitrario sostenere che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. In forza di ciò professionisti e autonomi non sono più tenuti a dover giustificare al fisco i propri movimenti sul conto corrente. Resta però il fatto che, se dovessero risultare sospetti, prelievi e versamenti sul conto possono comunque essere usati dall’Agenzia delle Entrate come “campanellino d’allarme”, dovendo essere comunque accompagnati da ulteriori elementi di prova contrari al contribuente. La sentenza traccia una linea netta di confine tra gli accertamenti fiscali nei confronti del lavoratore autonomo e dell’imprenditore: se per il secondo sono sufficienti gli estratti conto dai quali risultano versamenti e prelievi di denaro non accompagnati da pezze giustificative, per il professionista invece l’Agenzia delle Entrate non può basarsi solo su tali dati, ma deve raccogliere ulteriori elementi di prova. In altri termini, l’amministrazione finanziaria sarà costretta a cercare nuovi ed ulteriori elementi a supporto dell’avviso di accertamento. (1) Cass. sent. n. 12779/2016 e n. 12781/2016. (2) Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/124483_bonifici-e-versamenti-sul-conto-accertamento-nullo-al-professionista Foto: http://www.visureitalia.com/smartfocus/wp-content/uploads/2015/01/pignoramento-presso-terzi-1024×671.jpg

Obbligatoria la fattura se il professionista lavora gratis?

Che succede se il professionista non emette la fattura perché ha intesto eseguire gratuitamente la prestazione professionale? Il fisco può contestargli ugualmente lo svolgimento dell’attività e pretendere che, sulla stessa, vengano pagate le tasse? Conviene quindi emettere sempre una fattura, sia pure di importo modesto, anche in caso di servizi svolti in favore di amici e parenti, onde dormire sonni tranquilli con l’Agenzia delle Entrate? La soluzione purtroppo non è univoca e c’è chi è a favore di una tesi e chi dell’altra. Secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria di Ancona [1], il professionista che decide di svolgere un lavoro gratis, deve comunque emettere fattura, anche se rinuncia a incassare la relativa parcella: in pratica, egli deve pagare le imposte su un reddito mai percepito. Una situazione davvero paradossale che, tuttavia, vede d’accordo anche l’Agenzia delle Entrate: il fisco, stando agli ultimi accertamenti, ha iniziato a contestare una serie di prestazioni professionali nonostante le argomentazioni difensive dei professionisti secondo cui dette attività sarebbero state elargite gratuitamente a parenti e amici. Vietato fare cause in favore di parenti o amici, compilare per conto loro la dichiarazione dei redditi, eseguire un trattamento estetico o un massaggio di fisioterapia, redigere un contratto o rogitare lo statuto di una società. I giudici hanno rigettato le argomentazioni difensive di un notaio che aveva eseguito un’attività gratuita in favore di alcuni amici, bollando le sue difese come “singolari e patetiche”: non è consentito – come invece aveva sostenuto il professionista – rinunciare al proprio onorario per “rapporti di consuetudine e amicizia o per ragioni di cortesia, di convenienza sociale, di buona creanza”. Secondo la Commissione, “se il professionista avesse voluto omaggiare i clienti/amici, avrebbe dovuto regolarmente fatturare i compensi, declinandone il pagamento e accollandosi l’onere fiscale che, invece, ha accollato allo Stato e quindi a tutti i cittadini contribuenti”. In questo modo, il contribuente si trova a dover scegliere tra il pagare le imposte su una sorta di donazione e, invece, richiedere a parenti e amici un pur minimo corrispettivo, quantomeno per pagare le tasse sulla fattura. Il ragionamento è poco condivisibile poiché, seppur è vero che la scusa della parentela o dei rapporti amicali può essere utilizzata per evadere le tasse, è anche vero però, dall’altro lato, che non si può imporre al contribuente di chiedere per forza un compenso, essendo comunque rimesso alla sua esclusiva volontà la decisione tra l’onerosità o meno della propria prestazione. Così come lo Stato non può decidere il prezzo che il professionista deve praticare ai propri clienti, allo stesso modo non può imporgli se pretenderlo o meno. L’ultima parola deve essere lasciata sempre al contribuente che esegue la prestazione. Anche la legge [2], del resto, nel fissare le regole per il reddito di lavoro autonomo, stabilisce che “il reddito… è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti… e quello delle spese sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione”. Rileva, in sostanza, il principio “di cassa”, per cui la prestazione gratuita non va considerata. Che dice l’Agenzia delle Entrate Come si è anticipato a inizio articolo, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato, con maggior frequenza rispetto al passato, a pretendere il pagamento delle tasse anche sulle prestazioni professionali gratuite erogate agli amici (non, invece, con riferimento a quelle in favore dei più stretti familiari). La questione riguarda soprattutto i commercialisti: l’Ufficio effettua un riscontro tra i clienti indicati nelle fatture emesse e le dichiarazioni dei redditi trasmesse in via telematica. Qualora poi da tale confronto emergano dichiarazioni non fatturate, il Fisco procede con la ricostruzione dei ricavi/compensi non fatturati e non dichiarati. Lo stesso discorso, ovviamente, potrebbe porsi con gli avvocati (sulla base del confronto delle cause iscritte a ruolo o indicate nell’Agenda legale) o con i notai (sulla base degli atti rogitati e registrati). L’accertamento può essere effettuato anche in presenza di ricavi/compensi in linea, e dunque congrui e coerenti, con quelli stimabili sulla base dello studio di settore applicabile ai professionisti che esercitano attività di assistenza contabile. Secondo infatti la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, è legittimo procedere all’accertamento presuntivo in quanto l’omessa fatturazione di servizi effettivamente prestati rappresenta una condotta antieconomica e che la gratuità delle prestazioni non può essere considerata verosimile nei confronti di soggetti diversi dai congiunti del titolare dello studio. Il fisco giustifica la propria posizione ancorandosi ad alcuni precedenti della Cassazione secondo cui è ragionevole presumere che l’attività professionale venga sempre svolta a titolo gratuito. Cosa dice la Cassazione Con diverse pronunce rese di recente, la Cassazione ha spezzato una lancia a favore del contribuente, sostenendo, in più occasioni, la possibilità di una prestazione gratuita (leggi “Verifica per la prestazione professionale gratuita o scontata?” e “Il professionista può svolgere prestazioni gratis?”). Secondo la Corte non sono contestabili da parte dell’amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai commercialisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela e che, in ogni caso l’onerosità della prestazione professionale non è essenziale. Come difendersi Un valido suggerimento per evitare contestazioni da parte del fisco è quello di farsi firmare, da ogni cliente (sia esso amico, parente o sconosciuto), una lettera di conferimento dell’incarico, distinguendo già in anticipo quelle in cui la prestazione verrà resa a titolo oneroso da quelle, invece, gratuite. Per queste ultime è opportuno indicare le ragioni per le quali non viene chiesto alcun compenso. Così, nel caso in cui il professionista potrà sempre ricorrere contro l’atto davanti al giudice, citando l’Agenzia delle Entrate: il ricorso dovrà provare, documentazione alla mano, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e, dall’altro, dovrà contestare nel merito i rilievi dell’Ufficio giustificando la gratuità della prestazione. Si ricorda, peraltro, che in Commissione Tributaria vige il divieto della prova testimoniale. Occorrerà, in causa, evidenziare come la dichiarazione dei redditi e la contabilità non solo non rilevano alcuna irregolarità formale né alcun comportamento in contrasto con le norme tributarie, ma espongono ricavi/compensi perfettamente in

Avviso di accertamento e riammissione alla rateazione per i decaduti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha appena diffuso una circolare [1] con cui chiarisce termini e modalità per chi, decaduto dalla rateazione di somme dovute all’Agenzia stessa, intenda essere riammesso. Il riferimento è alla Legge di Stabilità 2016 che consente, ai contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. I contribuenti che intendano essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza. Inoltre, prosegue la Circolare, devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Ne rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione. Riammissione consentita per le sole imposte dirette Per la riammissione alla rateazione è necessario il rispetto di due condizioni: la decadenza deve essersi verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015; le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono essere dovute a titolo di imposte dirette e quindi solo per Irpef, Ires, Addizionali e Irap. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’Iva. Non ci sono moduli o istanze, è sufficiente effettuare il pagamento La riammissione alla rateazione è abbastanza semplice: tutto ciò che bisogna fare, senza necessità di istanze o autorizzazioni, è il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento. Ricalcolo delle rate Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare. Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la Circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118655_avviso-di-accertamento-riammissione-alla-rateazione-per-i-decaduti#sthash.2tPq0dRv.dpuf Foto: http://www.siciliainformazioni.com/salvatore-forastieri/211262/dilazione-pagamento-agenzia-entrate-salvi-molti-contribuenti