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Inps: richiesta di copie dei verbali di accertamento dell’invalidità civile o dell’handicap e regime intertemporale

Per la richiesta di duplicati dei Verbali d’invalidità civile o handicap ci sono due diverse procedure, secondo la data di accertamento dell’invalidità/handicap. Per i verbali emessi, fino al 31 dicembre 2009, infatti, la copia deve essere richiesta alla ASL presso l’Ufficio Invalidi Civili territorialmente competente. Se il verbale è stato precedente al 1 gennaio 2010, è indispensabile avere la data di accertamento dell’invalidità civile o dell’handicap (almeno indicativamente l’anno), in modo che la ASL possa risalire alla documentazione. Dopo il 1° gennaio 2010, la richiesta di copia dei Verbali deve, invece, essere inoltrata direttamente all’INPS, alla sede di appartenenza, cioè la sede territoriale che corrisponde alla ASL dove è stata effettuata la visita di accertamento. Se la visita di accertamento è stata effettuata dopo il 1° gennaio 2010, il Verbale dovrebbe risultare inserito online. Per cui sarà sufficiente fare accesso all’area personale dal sito INPS, utilizzando il codice PIN del titolare del Verbale. Nel caso in cui siano state effettuate le visite d’invalidità e handicap in maniera congiunta, (o almeno nello stesso anno) e si perso solo uno dei Verbali, si può risalire alla data del Verbale smarrito, partendo da quella che risulta nel Verbale ancora in possesso. Si fa presente, inoltre, che tutti i Verbali devono essere trasmessi in duplice copia e firmati in originale da parte dei componenti la Commissione Integrata; inoltre, devono essere conservati agli atti dalla ASL e dall’INPS. Devono essere rilasciati due Verbali: uno con la diagnosi e un altro senza, per motivi di privacy. Nel caso di richiesta di copia per smarrimento dovranno essere consegnati, da parte dell’INPS, i due modelli: uno con diagnosi e l’altro senza diagnosi. Fonte: https://www.superabile.it/cs/superabile/community/esperto-risponde/20180709esp-richiesta-duplicati-verbali-invalidita-.html   Guida completa ai permessi legge 104/1992: cosa sono, a chi spettano e come richiederli

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Conoscere le percentuali di invalidità civile.

Premessa Quella che noi chiamiamo comunemente invalidità civile è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo. Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33 per cento d’invalidità. L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dell’handicap, secondo la legge 104, è infatti una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse (come, ad esempio, i permessi retribuiti). (traggo spunto dal Convegno INPS “L’accertamento Medico-Legale unico in invalidità civile nella regione Lazio. Il ruolo dell’INPS tra diritti, equità e scienza”, tenutosi i giorni 27 e 28 novembre a Fiuggi) Agevolazioni per l’invalidità Invalidità superiore al 33 per cento Bisogna innanzitutto precisare che lo status d’invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore ai 1/3, cioè superiore al 33 per cento (Meno del 33 per cento: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”). Per la persona con invalidità superiore a questa soglia è previsto il diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica. La commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili. Nota bene: Il DPR n. 495/1992, art. 381 e successivo DPR n. 503/1996, art. 12, comma 3 prevedono che “… anche alla categoria dei non vedenti” è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita comprovata istanza, lo speciale “contrassegno invalidi”. I non vedenti, non sono tenuti, in sede di rilascio del contrassegno, a produrre specifica certificazione medico-legale che attesti una connessione funzionale tra minorazione visiva e difficoltà nell’atto della deambulazione. Per i minori di 18 anni, che hanno “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” e che sono iscritti in scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, è riconosciuta dalla commissione medica il diritto all’indennità di frequenza, che è una prestazione economica a sostegno dell’inserimento scolastico. Ricordo che: L’indennità di frequenza è incompatibile con: · qualsiasi forma di ricovero; · l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; · l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; · la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; · l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole (ovviamente, per i minori ciechi parziali il trattamento più favorevole è quello INVCIV per cecità- pensione per 13 mensilità ed indennità speciale per 12 mensilità). Invalidità superiore al 45 per cento Chi possiede una percentuale d’invalidità dal 46 per cento ha la possibilità di usufruire del collocamento mirato (legge 68/1999). Per questi soggetti, nonché per i non vedenti ed i sordomuti, è infatti previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta commissione dell’Asl/INPS. I lavoratori con invalidità civile superiore al 45 per cento possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto part-time del 50 per cento più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana). Invalidità dal 50 per cento I lavoratori invalidi oltre il 50 per cento possono fruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno, se previsto dal CCNL. Questo congedo è indennizzato come l’assenza per malattia. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per le assenze per malattia e per i permessi legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento. Riferimento normativo: Art. 7 del D.lgs 119 del 18 luglio 2011: “… ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”. · Nota bene – il congedo, che non può superare i 30 giorni l’anno, può essere fruito anche in maniera frazionata; – il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta (art. 7 – comma 2 del D.lgs 119/2011); – la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia; – l’effettuazione delle cure deve essere documentata. In ogni caso, consiglio di verificare quanto specificatamente previsto dal Contrato collettivo nazionale di lavoro di categoria. Invalidità dal 60 per cento A partire dal 60 per cento d’invalidità, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Invalidità dal 67 per cento Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3, è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Si può godere inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica. Per quanto riguarda l’esenzione ticket per visite o per farmaci consiglio di rivolgersi alla Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione. Se dipendenti privati, i lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (con riduzione della propria capacità lavorativa, in corso di servizio) hanno diritto, con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, all’assegno ordinario d’invalidità (c.d. assegno IO).

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Permessi Legge 104: utilizzabili anche con verbale scaduto

Inps: circolare n.127 del 08/07/2016. Con circolare n.127 del 08/07/2016 l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito alle novità che erano state introdotte con la legge 114 del 2014 in tema di permessi Legge n.104/1992 previsti per i lavoratori con disabilità grave e per i soggetti che li assistono. A chi spettano i permessi legge 104? La circolare ricorda in premessa che i permessi Legge 104 spettano ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/92) ed ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave. Ad essi, oltre ai permessi spetta, in presenza di determinate condizioni di legge: Il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151); I riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92); Il congedo straordinario (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001). Cosa cambia a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/14 circa i permessi legge 104? Come noto, i verbali riguardo la 104 possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione. Prima della nuova legge, il lavoratore, con permessi 104 per handicap grave ma con verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo a seguito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda. NOVITA’: ora i verbali degli invalidi e portatori di handicap in cui sia prevista una data di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Di conseguenza, i lavoratori titolari dei benefici collegati alla disabilità grave in base a verbali con revisione, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni (quindi dei permessi) anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione Quindi: il lavoratore disabile può continuare ad usufruire dei permessi Legge 104 anche se è scaduto il verbale di accertamento della L. 104; il datore di lavoro continua a porre a conguaglio le somme anticipate per i permessi L. 104 oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione; non occorre più presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi Legge 104 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione. La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. La circolare però precisa che il lavoratore disabile o i suoi familiari devono presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter usufruire: del prolungamento del congedo parentale; di riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale; del congedo straordinario. Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo. Cosa succede alla conclusione dell’iter sanitario, ossia dopo che la persona con disabilità grave viene sottoposta a visita di revisione? Si possono verificare situazioni differenti. Il verbale conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92) In tal caso il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Ciò senza che vi sia necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda. Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione. Il lavoratore è, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora svolga attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa). Il verbale conferma lo stato di handicap grave della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92) In tal caso l’Inps invia al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo concesso in base al verbale rivedibile. Ciò avviene senza che vi sia necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Il verbale non conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92) In tal caso il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale. Assenza a visita di revisione del disabile grave Se la persona con disabilità grave non si presenta alla visita di revisione, potranno derivare le seguenti conseguenze, in base all’esito della spedizione postale della convocazione: a) qualora venga accertato il buon esito della comunicazione postale (lettera respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza),l’Inps informerà mediante raccomandata A/R il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni oppure nel caso in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione. Se, al contrario il disabile per giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate,

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