Crediti erariali, Sezioni Unite: si prescrivono tutti in 5 anni

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Cassazione Civile, SS.UU., Sentenza 17/11/2016 n. 23397 I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. La questione da risolvere La decisione della Suprema Corte verteva sull’interpretazione dell’art. 2953 c.c. “con riguardo specifico all’operatività o meno della […] conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale” nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino, di “atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva” afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate), che extratributaria (Inps, Inail, Comuni). In particolare, dall’ordinanza di rimessione della Sesta Sezione civile n. 1799/16, era primario valutare se la prescrizione breve (5 anni) “sia applicabile anche nelle ipotesi in cui la definitività dell’accertamento del credito derivi da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato”. A ben vedere, nei casi in cui il contribuente non impugni giudizialmente un atto accertativo della Pubblica Amministrazione (1) oppure un provvedimento esattoriale dell’Ente della riscossione, i giudici di Piazza Cavour avevano il delicato compito di stabilire se tale “scelta” processuale producesse “soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” o consentisse “la conversione del termine di prescrizione breve (…) in quello ordinario decennale”. In realtà la Corte di Cassazione – in passato – aveva mantenuto un orientamento tendenzialmente compatto sul punto, ossia è ammissibile la conversione della prescrizione breve a decennale “soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale”(2). Conseguentemente, sempre ripercorrendo a ritroso il pensiero “di legittimità” della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale, “per la riscossione coattiva dei crediti”, è ammissibile “esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo”(3). Di fatto, la sentenza ha chiarito che la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere, all’atto in oggetto, di acquistare “efficacia di giudicato”, giacchè i citati atti sono “espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A.”(4). Per tale ragione, “l’inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale […] con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione”(5). Al riguardo, per comprendere al meglio la problematica in discussione, anche la Corte Costituzionale ebbe modo di esprimersi – seppur in termini generali – sull’operatività della prescrizione lunga o breve per la riscossione di crediti erariali ai danni del cittadino. Nel dettaglio, con la sentenza n. 280/05 i giudici costituzionali osservarono che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”. La decisione delle Sezioni Unite In conclusione, la Corte di Cassazione, richiamando la sua precedente giurisprudenza, ha affermato dunque che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario): tale circostanza non determina “anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (…) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”. Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo); per esempio, la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato(6). (Altalex, 13 dicembre 2016. Nota di Federico Marrucci) ______________ (1) In questa prima categoria sono da annoverare, per quanto riguarda i crediti tributari, gli avvisi di accertamento (compresi quelli “esecutivi”, D.L. n° 78/2010, art. 29) emessi e notificati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, ad esempio e gli avvisi di addebito di competenza dell’Inps (D.L. n° 78/2010, art. 30). (2) Cass. n° 6628/06, Cass. n° 1650/14, Cass. n° 3987/16. (3) Cass. n° 1/70, Cass. n° 5777/89, Cass. n° 1965/96, Cass. n° 1980/96. (4) Cass. n° 12263/07, Cass. n° 24449/06, Cass. n° 8335/03. (5) Cass. SS. UU. n° 25790/09; in tale sede, i giudici ermellini risolsero la problematica “prescrizionale” ai fini delle sanzioni tributarie. In altri termini, la prescrizione decennale è applicabile alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate laddove esista “una sentenza passata in giudicato, […] mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n° 472/97, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”. (6) A conti fatti, confrontando le conclusioni a cui è approdata la S.C. nella sentenza in commento con quelle adottate dalla stessa Corte con la nota ordinanza n. 20213/15, i giudici di Piazza Cavour (nell’ultima decisione) hanno ampliato l’area di applicazione della prescrizione breve; infatti, nella citata ordinanza del 2015, era stato affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell’Ente della Riscossione. Dunque nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale. Il nuovo orientamento ha quindi esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (art. 36 bis e/o ter, D.P.R. n° 600/73), bensì

Lesioni stradali: fino a 5 anni di revoca della patente anche per un tamponamento

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Patente revocata fino a cinque anni a seguito di un mero tamponamento. È questo il rischio che si profila alla luce delle norme del Codice della Strada, in particolare l’art. 222, stante le modifiche introdotte dalla legge 23 aprile 2016 n. 41 che ha disciplinato l’omicidio stradale. Sono, infatti, previste pesanti sanzioni amministrative accessorie per gli automobilisti che per loro colpa abbiano determinato lesioni personali gravi. Una lesione personale, ex art. 583 c.p., si ricorda viene considerata grave anche se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. In caso di sinistro non è infrequente che la persona offesa riscontri una patologia, talvolta anche semplice come ad esempio un dolore o un fastidio, ma senza che lo stato fisico della vittima sia oggettivato medicalmente: basti pensare al caso di un colpo di frusta in cui il dato medico viene a mancare soprattutto a seguito del trascorrere di diversi giorni, ma che l’infortunato può qualificare come episodio che ha generato dolorose conseguenze fisiche. Ove queste siano certificate da un medico, la soglia dei quaranta giorni prevista dalla legge per qualificare il fatto come “grave”, ben può essere raggiunta, ma deriva, in sostanza, da un episodio che non è munito di quel particolare disvalore a cui la norma fa riferimento. Si palesa l’assurda possibilità, dunque, che anche un semplice tamponamento tra le vie cittadine, causato da mera distrazione o dalla frenata improvvisa dell’auto che precede, potrebbe determinare l’instaurarsi di un procedimento penale per lesioni personali gravi ex art. 590-bis del codice penale, se l’infortunato a seguito del sinistro lamenta, a causa di questi un dolore prolungato, un mal di testa incessante (ecc.) che gli impediscono di condurre normalmente la sua quotidianità. Nonostante la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in tal caso non rappresenti di sicuro una condotta “grave”, che non genera un allarme sociale eclatante, da una simile condanna potrebbero derivarne pesanti conseguente, applicando l’art. 222 del Codice della Strada come modificato dalla legge 41/2016, secondo cui alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art 444 c.p.c) per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. Il successivo comma 3-ter, prevede che in caso venga applicata tale sanzione accessoria, l’interessato potrà conseguire una nuova patente di guida non prima che siano trascorsi cinque anni dalla revoca. Fonte: Lesioni stradali: fino a 5 anni di revoca della patente anche per un tamponamento (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/search?q=sinistro+stradale&source=lnms&tbm=ischsa=Xved=0ahUKEwiv1pjZjNnLAhXCgg8KHcNkC1QQ_AUIBygB&biw=1093&bih=504#imgrc=RFL5WTIpkTMfEM%3A

Fondo patrimoniale e azione revocatoria: da quando decorre la prescrizione?

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Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24/03/2016 n° 5889 Nel caso di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, l’azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, e non dalla data della stipula della convenzione, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. Non rileva la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., che costituisce mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. La Corte di Cassazione, sentenza 24 marzo 2016 n. 5889, ha confermato la sentenza di appello che ha revocato il fondo patrimoniale, considerando il periodo di prescrizione dell’azione di cinque anni, decorrente non dalla data dell’atto, ma dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La coppia di coniugi aveva stipulato la costituzione del fondo con atto notarile in data 20 aprile 1999, conferendo al fondo il diritto di usufrutto ai medesimi spettante su alcuni immobili e terreni. In data 22 settembre 2003 il marito si era accollato i debiti di una squadra di pallacanestro. In seguito la Banca aveva chiesto la condanna di entrambi i coniugi, al pagamento della somma di 2.500.000 euro e la revoca dell’atto col quale i convenuti avevano costituito in fondo patrimoniale. I coniugi si erano difesi invocando l’avvenuta prescrizione del diritto che, a norma dell’art. 2903 c.c., avviene in cinque anni dalla data dell’atto. Inoltre l’atto sarebbe stato annotato solo nell’ottobre del 2003 per un ritardo nella trascrizione da parte del Notaio rogante. La Corte d’appello di Bologna aveva però confermato la condanna del tribunale poiché l’atto, benché stipulato in data 20 aprile 1999, era divenuto effettivamente opponibile ai terzi – fra i quali la Banca creditrice – soltanto con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, avvenuta il successivo 1 ottobre 2003. Doveva ritenersi irrilevante, il fatto che nel momento della costituzione del fondo patrimoniale il marito si trovasse “in ottime condizioni economiche”, perché tale costituzione gli aveva permesso di “sottrarre parte dei suoi beni che dovevano garantire il creditore dall’adempimento dell’accollo”. La Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale seguito anche dalla Corte d’appello, secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2903 c.c., decorre dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. La Corte ha confermato l’inconsistenza della tesi secondo cui l’intento di pregiudicare le ragioni del creditore deve essere rapportato non alla data di annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ma a quella della sua effettiva stipulazione. La Cassazione, richiamando una propria decisione resa a sezioni unite – sentenza 13 ottobre 2009 n. 21658 – ha ribadito che la costituzione di tale fondo è soggetta alle disposizioni relative alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. le quali sono opponibili ai terzi dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., rileva come mera pubblicità-notizia e non compensa al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (si veda anche Cass. Civ. 12 dicembre 2013 n. 27854). La citata giurisprudenza, si legge nella sentenza, è in armonia con quella relativa alla prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, che decorre dalla data della dichiarazione di fallimento e non da quella del compimento dell’atto da revocare (Cass. Civ. 5 novembre 1999 n. 12317, e Cass. Civ. 5 dicembre 2003 n. 18607). http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/29/azione-revocatoria-e-fondo-patrimoniale-da-quando-decorre-termine-prescrizione Foto: https://www.google.it/search?q=prescrizione+reati&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZmYftgo7MAhUM8RQKHVZ0AA8Q_AUICSgD#tbm=isch&q=prescrizione+reati+clessidra&imgrc=qSWhDFvvxNGWFM%3A