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Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo istitutivo della figura del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, così come previsto della delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Lo stesso viene presentato dal Ministero per le disabilità di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Si tratta del secondo di una serie di provvedimenti che, da qui al 15 marzo 2024 (art.1, comma 5, della legge n. 14 del 2023 – ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione dei decreti legislativi), andranno ad aggiornare, migliorare e semplificare la normativa vigente in materia di disabilità. Ricordiamo che il primo decreto attuativo della legge delega, in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, è stato approvato in sede preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1 maggio 2023. Entriamo nel merito del provvedimento e soffermiamoci su le finalità che il decreto si propone di conseguire attraverso l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. L’art. 1 precisa che il Garante è istituito al fine di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali”. Per il perseguimento di tali finalità, il Garante viene strutturato come organismo di natura indipendente, ascrivibile alle istituzioni nazionali per i diritti umani e omogeneo ad altre Autorità già attive nell’ordinamento costituzionale italiano. In linea con le direttive e con le raccomandazioni internazionali, ma anche con i principi sanciti dalla legge delega, il decreto legislativo riconosce all’istituzione cinque direttrici fondamentali: L’art. 2 disciplina la composizione del Garante, esso è un organismo collegiale composto da tre di cui uno con funzioni di presidente. La norma fissa anche i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai candidati al collegio, individuandoli nella notoria indipendenza, nella specifica e comprovata professionalità e nella competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e del contrasto alle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Un’attenzione particolare caratterizza il regime delle incompatibilità, indispensabile per garantire autonomia e indipendenza, nonché il procedimento di nomina dei membri del collegio, che si conclude con una determinazione d’intesa tra i Presidenti della Camera e del Senato, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Tale procedura assicura, quindi, la ricerca, sin dal principio, della massima condivisione tra la maggioranza e le opposizioni in ordine all’individuazione dei più adeguati profili per la composizione del collegio. Il cuore del decreto viene richiamato dagli art. 4, 5 e 6 con riguardo alle competenze e alle prerogative, che il Garante eserciti – tra le altre – le seguenti funzioni: Importante poi il richiamo alle forme di consultazione sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni da intraprendere con le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; così come previsto dall’articolo 4, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità che, non va mai dimenticato, è la Legge 18/09 dello Stato Italiano. Assume rilievo anche la disciplina dei procedimenti speciali di cui Garante è parte. Nell’ambito di essi, eseguite le valutazioni del caso, il Garante ha facoltà di emettere un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all’autotutela amministrativa entro novanta giorni. Nelle ipotesi in cui non è attuabile una misura di sistema, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria, il Garante può proporre un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Si pone la dovuta attenzione anche al tema del mancato adeguamento alle previsioni dei PEBA e all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di accedere agli edifici pubblici e aperti al pubblico o di fruire dei relativi spazi e servizi su base di uguaglianza con gli altri. In questi casi, il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere, vigilando sui relativi stati di avanzamento. Dinanzi all’inerzia delle pubbliche amministrazioni, constatata l’assenza di fondate motivazioni, il Garante può altresì attivare il giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo. Chiudono il decreto gli articoli 7 ed 8 che recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e finali. Fonte: https://www.handylex.org/il-decreto-legislativo-approvato-in-consiglio-dei-ministri-istituisce-la-figura-del-garante-nazionale-dei-diritti-delle-persone-con-disabilita/

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Centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista: pubblicato il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022

Con il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022, sono state definite – in attuazione dell’art. 5, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall’art. 12- septies, comma 1, lett. c), del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 – le modalità di comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista. In particolare, all’art. 4 di detto Decreto, ha previsto che: “L’Ispettorato territoriale del lavoro può fornire, su richiesta, informazioni in ordine alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 alle associazioni nazionali per la tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti riconosciute dalla normativa vigente”. Tra dette Associazioni, rientra anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS. L’interesse dell’Unione a conoscere lo stato di osservanza di parte datoriale nei confronti della legge n. 113/1985 è concreto, diretto e attuale, dal momento che, stante anche l’art. 3 della legge n. 778/1980, tale Associazione opera con l’autorità legale conferita dalle norme vigenti nell’ambito del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti (legge n. 68/1999); normativa, questa, che attribuisce all’UICI, tra gli altri poteri, anche quelli di vigilanza e impulso processuale, volti a contrastare la violazione delle norme sul collocamento in parola, da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, che sono tenuti ad osservarle. Riguardo agli obblighi nascenti per i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di telefonia, l’art. 1 del DM del 5 agosto 2022 va letto in combinato con la circolare del già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Prot. 831/PV/C del 28 maggio 2001, a mezzo della quale veniva espressamente chiarito che gli adempimenti a cui era tenuta la Telecom, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato nel settore della telefonia, dovevano essere estesi anche a tutte le altre aziende che operano nel settore della telefonia.  Pertanto, è evidente che le funzionalità del posto operatore/centralino non possono, in ogni caso, essere autocertificate dalla parte datoriale, ma dovranno risultare dalla relazione tecnica dell’operatore telefonico che ha installato il centralino e/o ne gestisce la manutenzione, quale elemento specifico richiesto dalla legge n. 113/1985. Sul ruolo di certificatore assunto dalle compagnie telefoniche, non sussistono dubbi. Si ricordano, ancora, i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 88/86 del 21/07/1986, circa il significato da attribuire all’espressione “centralini telefonici definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113”: “Le norme tecniche” a cui la legge fa riferimento sono le disposizioni che stabiliscono le caratteristiche tecniche in base alle quali gli impianti telefonici sono approvati dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tali norme sono quelle dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C. E. I. – norme 103) nonché dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell’Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni. Ai fini dell’applicazione della legge n. 113 del 1985 il centralino può essere definito come un impianto telefonico di smistamento o collegamento, collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici con posto operatore …”. Ampia è la giurisprudenza sull’argomento. Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto deciso dal Giudice di Appello di Palermo, nella sent. n. 1574 del 2007 (confermata in Cassazione, sez. lavoro, con sent. n. 9215 del 07/05/2015): “… il S. aveva diritto all’assunzione ai sensi della L. n. 113 del 1985, che pone a carico dei datori di lavoro pubblici o privati l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici non vedenti utilmente collocati in graduatoria, qualora dispongano di centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore, prescindendo dalla previsione in organico di tale qualifica professionale; che non avendo il liceo “G. Meli” proceduto all’assunzione, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione aveva avviato d’ufficio il S., posto che presso quel liceo vi era un siffatto centralino telefonico, come era stato confermato da Telecom Italia S.p.A. – tenuto per legge ad informare detto Ufficio -, a nulla rilevando se tale centralino telefonico potesse funzionare manualmente o potesse gestire il traffico telefonico attraverso sistemi di collegamento automatici o se il funzionamento dello stesso fosse estremamente semplice; che tali circostanze peraltro avrebbero dovuto essere dimostrate dall’amministrazione, la quale, al riguardo, non aveva fornito alcuna prova….”. Infine, si informa che con il Decreto Direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, sono stati anche aggiornati gli importi delle sanzioni da comminare ai datori di lavoro privati inadempimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 113/1985. Fonte: http://www.uici.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

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Quarantene, green pass base e super green pass. Tutte le novità

Legge 18 febbraio 2022, n. 11. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del “Decreto festività” (dl n. 221/2021) che contiene la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Qui di seguito gli aspetti più rilevanti intervenuti in sede di conversione in legge che possono interessare le organizzazioni non profit. Quarantena e autosorveglianza Uno degli aspetti di rilievo attiene alla quarantena precauzionale che non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. A tali soggetti sarà applicato esclusivamente il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La cessazione del regime di quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena. Green pass base e super green pass La legge n. 11/2022 ha inoltre formalizzato le seguenti definizioni: – green pass base è la certificazione verde Covid-19 comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; – green pass rafforzato (super green pass) è una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ovvero l’avvenuta guarigione dalla predetta infezione. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida: a) mense e catering continuativo su base contrattuale; b) concorsi pubblici; c) corsi di formazione pubblici e privati. Inoltre, sull’intero territorio nazionale, è consentito agli stessi soggetti, in possesso del super green pass, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità (per approfondimenti consultare Avviso del 19 febbraio 2022 – Dipartimento per lo sport); e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi (l’accesso agli eventi ed alle attività sportive è quindi consentito alle persone in possesso del super green pass, a prescindere dalla colorazione delle Regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca; pertanto la regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona); n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. Le indicazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Attività consentite in zona bianca In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli organizzatori sono tenuti a produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento, la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Mezzi di trasporto Inoltre, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Fonte: https://www.cantiereterzosettore.it/quarantene-green-pass-base-e-super-green-pass-tutte-le-novita/

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Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (agosto 2020)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata ad agosto 2020, di cui si riporta il link, per un maggiore approfondimento. Tra le recenti novità l’attenzione cade: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilit%C3%A0_24102019.pdf/e2d707df-58cf-2ac5-e1e8-c49829f55f6d

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DPCM del 26 aprile 2020: cosa cambia con la “fase 2”?

Il DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato su GU n.108 del 27-4-2020, sarà in vigore dal 4 al 17 maggio e sostituisce i precedenti DPCM emanati. Dal 4 maggio al 18 maggio ci sarà una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure di distanziamento e spostamento. Rimarranno le disposizioni sugli spostamenti confermandole solo all’interno delle regioni. Saranno consentite visite ai familiari nel rispetto delle distanze. L’art. 8 reca ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità. In particolare, le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) : focus sulla disabilità.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020 In data 17 marzo è stato approvato il decreto-legge (definito “Cura Italia”), che contiene ulteriori misure straordinarie di sostegno all’economia e alle famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Fra queste ve ne se sono alcune che riguardano le persone con disabilità e i loro familiari, che costituiranno oggetto di un rapido esame, al fine di chiarirne la porta applicativa. Capo II “Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori” Art. 23- Congedo parentale e indennità per i lavoratori del settore privato Note: Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus saranno stabilite dall’INPS, che emanerà a breve delle istruzioni operative. Nota bene: La concessione dell’agevolazione è a capienza. Infatti, il Comma 11 dell’art. 23 precisa che “i benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per il 2020”. Qualora, dal monitoraggio, emerga un superamento del limite di spesa, “l’INPS procede al rigetto delle domande presentate” Note: tutte queste agevolazioni non sono estese ad altri rapporti di parentela che non siano quelle di genitori/figli come ad esempio: coniuge, fratello/sorella, figlio/genitori. Art. 24- “Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104” Note: La norma farebbe pensare nel considerare un complessivo di 18 giorni di permesso Legge n. 104/1992 (n. 3 al mese + 12 giorni) per i mesi di marzo e aprile 2020. C’è, però, chi interpreta tale disposizione in maniera estensiva, considerando gli ulteriori 12 giorni per ciascuno mese (+12 per marzo e + 12 per aprile), per un complessivo di 30 giorni di permesso Legge n. 104/1992. Tale soluzione, però, appare poco convincente. La norma è lacunosa, poi, circa l’individuazione della platea dei beneficiari, non essendo espressamente disciplinato se in essa debbano rientrare anche coloro che sono in stato di gravità per se stessi (art. 33, comma 6). In linea di massima, si protenderebbe per avallare l’interpretazione secondo cui l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 valga anche ai lavoratori disabili gravi. Su questi aspetti “dubbi”, saranno dirimenti le istruzioni operative dell’INPS e della Funzione Pubblica. Ciò non toglie che un’eventuale interpretazione restrittiva (al momento preferibile, seguendo il tenore letterale della norma), si scontrerebbe contro una inevitabile violazione del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. Se la ratio della norma è quella di tutelare la persona che versa in stato di gravità, tale condizione, allora, dovrà valere tanto per il familiare disabile in stato di gravità, quanto per il lavoratore che versi, di per sé, in stato di gravità. Non va, tra l’altro, dimenticato che – anche in questo caso – la concessione dell’agevolazione è a capienza. Quindi, in caso di necessità, si consiglia di non soprassedere nell’invio della richiesta all’INPS. Art. 25- Congedo parentale e indennità per i lavoratori del pubblico L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (comma 2). Note: Le modalità operative per accedere al bonus saranno stabilite dall’INPS (si è in attesa delle istruzioni operative). Note: tutte queste agevolazioni non sono estese ad altri rapporti di parentela che non siano quelle di genitori/figli come ad esempio: coniuge, fratello/sorella, figlio/genitori. Art. 26- “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori” Note: L’attestazione preventiva dell’operatore di sanità pubblica è obbligatoria. La richiesta segue la prassi ordinaria della malattia: il medico curante redigerà, nelle consuete modalità telematiche, il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha prescritto la permanenza domiciliare fiduciaria. Artt. 27, 28, 29 e 30- “Riconoscimento dell’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020”. Ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari e ai lavoratori del settore agricolo è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall’INPS, previa domanda secondo le consuete modalità telematiche (si attendono istruzioni in merito). Note: L’indennità di euro 600 non interessa gli autonomi afferenti alle varie casse professionali. È, altresì, incompatibile con la percezione del reddito di cittadinanza. Art. 34- “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale” Art. 39- “Diritto di precedenza lavoro agile” – Settore privato (per il Settore pubblico si rinvia all’Art. 83) (la disciplina dello smart-working è contenuta nella Legge n. 81/2017) Nota bene: Come ci si comporta se il Datore di lavoro rifiuta lo smart-working. In premessa, va ricordato che la tutela della salute del dipendente è anche responsabilità dell’impresa. D’altra parte, il dipendente che non rispetta le norme igieniche (circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020) può essere oggetto di richiamo disciplinare. Le disposizioni vanno, da ambo le parti, applicate, ispirandosi a un principio di massima cautela. Il testo del decreto non porta la dicitura “in via automatica” riferita all’adozione dello smart-working, come forma di prevenzione dal contagio. Si parla, infatti, di “laddove possibile”. In ogni caso, il rifiuto aprioristico e ingiustificato a concedere lo smart-working, che nel caso andrà richiesto espressamente al datore di lavoro, dovrà essere giustificato dal datore di lavoro e potrebbe esporre l’azienda a rivalse da parte del lavoratore. D’altro lato, il rifiuto del lavoratore potrebbe ritenersi giustificato solo laddove si riesca a dimostrare che il datore di lavoro non abbia adottato le necessarie misure di sicurezza. È altrettanto vero che se il lavoratore non si reca a lavoro “per mera paura”, senza addurre un giustificato motivo (ad es., per il lavoratore non vedente potrebbe essere l’assenza fisica dell’accompagnatore), e senza che lo stesso abbia fatto richiesta preventiva di assenze giustificate (come permessi Legge 104/92, ferie, congedi retribuiti), allora in questo caso potrebbe configurarsi, in capo al lavoratore, una vera e

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Giudice di Pace: via alla sperimentazione delle notifiche via pec.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi, con la direzione generale per i Sistemi informativi e la direzione generale del Personale e della formazione, ha diramato a tutti i soggetti interessati un provvedimento per informarli dell’avvio delle fasi di e-learning e sperimentazione relativamente alle procedure di notifica e comunicazione telematica presso gli uffici del Giudice di Pace. Come preannunciato nella comunicazione inoltrata dal medesimo ufficio in data 21 Maggio 2019, in data 17 Giugno 2019, il SIGP (registro Informatico degli Uffici dei Giudici di Pace) è stato integrato con un modulo che consente alle Cancellerie di effettuare le notificazioni e le comunicazioni telematiche alle parti ed agli ausiliari del Giudice. La formazione del personale Attualmente, le utenze dei cancellieri non sono ancora state abilitate alle comunicazioni telematiche, in quanto è necessario procedere alla formazione del personale ed alla fase di sperimentazione con la quale si accerterà, ufficio per ufficio, l’effettiva funzionalità del servizio. Per formare i cancellieri in tempi celeri sull’utilizzo delle funzionalità, la direzione del Personale e della Formazione e la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, hanno reso disponibile un corso di formazione da fruire in modalità e-learning. Il corso è stato reso disponibile a partire dal 12 luglio e tratterà i seguenti argomenti: 1) Cornice normativa; 2) Selezione tipologia parte e funzionalità di modifica dati e parti; 3) Invio di comunicazioni/notificazioni telematiche; 4) Re-invio di comunicazioni/notificazioni telematiche a seguito di primo invio fallito. Contestualmente all’avvio della formazione, il personale amministrativo degli uffici dei Giudici di Pace sarà abilitato, a cura dei competenti Uffici e Presidi C.I.S.I.A., ad effettuare tramite SIGP le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cancelleria per consentire la sperimentazione. Il regime transitorio In questo periodo transitorio si utilizzerà, così come fatto per le altre fasi del PCT, il metodo del c.d. “Doppio Binario”: la cancelleria, pertanto, effettuerà le comunicazioni e le notificazioni sia con le modalità attualmente in vigore, sia con la modalità telematica utilizzando la nuova funzione In questa fase, però, solo la notifica tradizionale avrà efficacia legale. Le notifiche telematiche avranno valore legale solo quando, verificato il corretto funzionamento del sistema nella fase di sperimentazione, si dovrà inoltrare alla Direzione Generale dei Sistemi Automatizzati Informativi apposita istanza per tutti gli Uffici del Giudice di Pace ricompresi nel circondario, completa del parere del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. All’istanza dovrà essere allegata, per ogni ufficio del Giudice di Pace, la stampa di una ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesti il buon esito di una comunicazione o notificazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Infine, con la nota del 23 Aprile 2019, è stata avviata a livello distrettuale la bonifica delle anagrafe degli avvocati nei fascicoli pendenti innanzi ai Giudici di Pace. Nella nota si afferma che la corretta tenuta delle anagrafiche è condizione essenziale per il buon esito delle comunicazioni e notificazioni telematiche che, in mancanza, devono essere effettuate, come previsto dal comma 8 dell’art. 16 citato, con ricorso al telefax ed all’Ufficiale Giudiziario. Nella nota si conclude con l’invito a monitorare costantemente le attività dei gruppi di lavoro istituiti. Tali interventi, ravvisano la volontà del Legislatore Nazionale di estendere il Processo civile telematico anche ai giudizi posti innanzi al Giudice di Pace, nell’ottica della totale digitalizzazione della Giustizia. Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2019/07/30/giudice-pace-notifiche-telematiche

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Cecità assoluta, parziale, invalidità civile al 100 per cento e sordità: istruzioni operative

Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 7382 del 01/10/2014. Messaggio INPS n. 6512 del 08/08/2014, limitatamente al par. 4. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 3. Comunicazione INPS Padova. I Ciechi assoluti con indennità di accompagnamento, gli invalidi civili assoluti con indennità di accompagnamento e i sordi con indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, presentano direttamente all’INPS-fase concessoria l’AP70 per ottenere la Pensione  di cecità assoluta, la pensione di invalidità e la  Pensione di sordità (non spettanti alla minore età). Si tratta di una procedura in gergo conosciuta come CAMBIO FASCIA (ci si aggancia al N. Certificato della prestazione d’indennità, già in pagamento). La procedura da attivare è una Ricostituzione documentale, con allegato l’AP70 firmato dal neomaggiorenne- il Conto corrente dove verranno versate le provvidenze INVCIV è intestato all’Interessato neomaggiorenne (se soggetto pluriminorato titolare di più prestazioni Indennità+ pensioni, l’AP70 è il medesimo per tutte le Pensioni che verranno attivate) Nota Bene1: Non si passa per la revisione sanitaria della condizione di cecità assoluta, invalidità civile al 100% e sordità, perché si tratta di Patologie non rivedibili d’ufficio dall’INPS né scadenti al compimento del 18° anno di età. Questa procedura  della ricostituzione documentale INPS è predisposta per consentire un riconoscimento delle ulteriori prestazioni (pensioni), oltre alle indennità varie già in pagamento, collegate alle invalidità suddette che sino al 18° anno di età non sono erogate dall’Istituto. Nota Bene2: I Ciechi assoluti e parziali, gli invalidi civili assoluti e i sordi, se intendono avere un verbale di riconoscimento da MAGGIORENNE, dovranno presentare una nuova domanda di accertamento di Cecità, Invalidità civile e sordità secondo la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo) Nota Bene3: Per i Ciechi civili parziali, al compimento della maggiore età, non cambia nulla in termini di percezione delle provvidenze economiche, perché già titolari, sin dalla minore età, sia dell’indennità speciale, che della pensione di Cecità parziale. Nessuna procedura amministrativa, pertanto, dovrà essere attivata nei loro confronti- né la trasmissione di una nuova domanda di accertamento, né l’invio di un nuovo AP70 (non c’è alcun CAMBIO FASCIA). In altri termini quindi, gli Interessati Ciechi parziali continueranno a percepire, da MAGGIORENNI, le stesse provvidenze economiche di cui già godevano da minorenni. Ciò a meno che, come detto prima alla voce Nota Bene2, non intendano avere, anticipatamente rispetto ai tempi dell’INPS per le revisioni, un riconoscimento da MAGGIORENNE. In tal caso, dovranno attivare, loro sponte, la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo). Invalidità civile, con indennità di frequenza- MAGGIORE ETÀ Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 6512 del 08/08/2014, par. 1, 2 e 3. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 2 Si presenta accertamento di visita collegiale (senza certificato introduttivo) + AP70 da maggiorenne art. 25 comma 5 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 (minori con indennità di frequenza) – Decreto semplificazioni Gli invalidi civili, titolari di indennità di frequenza, entro 6 mesi dal compimento della maggiore età, possono inviare all’INPS domanda di accertamento come Riconoscimento dell’Invalidità civile (senza certificato medico), per ottenere la pensione di Invalidità/assegno di invalidità (che andrà a sostituire l’indennità di frequenza da minorenne). La procedura è ai sensi dell’art. 25 legge 114 del 2015 (decreto semplificazioni). Nota Bene1: La procedura ex art. 25 vale solo per gli Invalidi civili titolari di indennità di frequenza, e non anche per gli altri status (di cieco, di sordo, od anche di invalido civile con indennità di accompagnamento, interessati, invece, dal cd CAMBIO FASCIA, con medesimo N. Certificato). Ciò perché l’Interessato invalido civile con indennità di frequenza a cui venga riconosciuta, da neomaggiorenne, una invalidità dal 74 per cento in su, perderà, proprio in ragione della sua maggiore età, l’indennità di frequenza, ma diventerà titolare di altra prestazione legata all’invalidità civile, ex novo– Pensione e Assegno di invalidità-, che recherà un nuovo N. Certificato. Nota Bene2: Sebbene la norma consenta una anticipazione, nell’invio, fino a 6 mesi prima il compimento della maggiore età, sarebbe consigliabile provvedere alla trasmissione della domanda di accertamento di Invalidità civile non oltre due mesi prima, per evitare che la Commissione convochi troppo presto l’Interessato, ancora minorenne. La domanda di accertamento dovrà essere presentata come minorenne  indicando espressamente, nella procedura INPS, di volere usufruire dell’agevolazione prevista dall’art 25 legge 114 del 2015 che prevede l’accertamento collegiale + l’erogazione temporanea delle provvidenze di invalidità civile al compimento del 18esimo anno di età (collegato alla domanda di visita collegiale, è presente in procedura una domanda (che è una anticipazione di AP70) per richiedere la corresponsione delle provvidenze da neomaggiorenne, in attesa che la Commissione convochi l’Interessato a visita. Accade così che, un mese dopo il compimento della maggiore età (nel mese del 18esimo anno, l’Interessato ha ancora in pagamento l’Indennità speciale), l’INPS, prima ancora della chiamata a visita, provvede all’erogazione temporanea all’Interessato ex art. 25 legge 114/2015 della Pensione/Assegno di Invalidità. Seguirà comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, andrà compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati. Nota Bene 2: Vantaggi/Svantaggi nell’applicazione dell’art. 25 decreto semplificazione Il vantaggio è che l’Interessato continua a ricevere dall’INPS provvidenze economiche: da minorenne l’indennità di frequenza, mentre da neomaggiorenne la Pensione/Assegno di invalidità, sebbene temporaneamente in attesa della visita collegiale. Lo svantaggio è che, se poi, in sede di visita collegiale, non venisse confermata l’Invalidità civile dal 74 al 100 per cento, l’Interessato, che aveva beneficiato, in via temporanea, della Pensione/Assegno di Invalidità, sarà tenuto, nei confronti dell’INPS, alla restituzione dell’importo delle provvidenze percepite dal compimento della maggiore età. NEOMAGGIORENNI COSA SUCCEDE AI 18 ANNI COSA SI DEVE FARE Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età. Presentare al compimento della maggiore età (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato). Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma

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Agevolazioni fiscali per disabili e certificazione per il riconoscimento della disabilità visiva- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019 La materia oggetto della presente nota informativa è presentata in forma casistica, per agevolare l’interessato che, sempre più spesso, è costretto a resistere a talune pretese illegittime o dannose avanzate da concessionari o da operatori inesperti del settore delle disabilità e delle agevolazioni previste dalla legge. Capitano spesso situazioni del tipo: 1.       il concessionario rifiuta all’acquirente non vedente l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento, perché il verbale in possesso dell’Interessato non riporta la formula definita dall’Agenzia delle Entrate, in accordo con l’INPS: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 50 Legge 342/2000” oppure 2.       in sede di compilazione del 730, il CAF non inserisce le detrazioni per disabili, perché nel verbale del dichiarazione non c’è la formula: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 6 Legge 488/1999” Gli Interessati vengono, così, sollecitati (inopportunamente) a presentare domanda per la visita di accertamento in Commissione d’Invalidità, per ottenere un nuovo verbale. Ciò, senza considerare che: –        l’assenza di tali formule potrebbe essere riconducibile principalmente a due fattori: al fatto che si tratti di verbali datati nel tempo, emessi dalle Commissioni ASL prima che, nel 2012, intervenisse, per legge, la definizione conclusiva ad opera dell’INPS; ovvero, che ci sia stato un errore di compilazione della stessa Commissione di accertamento, nel non indicare, in favore dell’assistito non vedente, le previsioni di legge per le agevolazioni fiscali Riepilogo: Con l’emanazione dell’art. 4 del D.L. n. 5/2012 è stata demandata ai verbali delle Commissioni mediche il compito di riportare anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere le agevolazioni previste per le persone con disabilità, quali il rilascio del contrassegno invalidi e le agevolazioni fiscali relative ai veicoli. –        il nuovo verbale andrebbe, in ogni caso, a sostituire un verbale, di per sé già valido a tutti gli effetti. Le tempistiche poi, per il nuovo accertamento, sono bibliche. Ricordiamo, innanzitutto, quali siano le agevolazioni a cui hanno diritto le persone ascritte alla categoria dei Non vedenti, ovvero: i Ciechi totali, i Ciechi parziali e gli Ipovedenti gravi, artt. 2, 3 e 4 Legge 138/2001 (Rif. amministrativo: Ministero della Sanità, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, del 22/06/2001, “Interpretazione delle norme riguardanti i non vedenti”): L’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente, a chiarimento, sul punto dei verbali c.d. non parlanti ai fini delle agevolazioni per disabili (semplificazioni in materia di certificazioni) e con Circolare n. 13/E diramata lo scorso 31 maggio, ha precisato, a pag. 62, quanto segue: “Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.” Ne consegue che, qualora nei verbali di Cecità Civile (per i Ciechi totali e per i parziali) e di Invalidità Civile (per gli Ipovedenti gravi) sia riportata la quantificazione del Visus residuo, ovvero la percentuale di restringimento del Campo visivo, ovvero sia riportata solamente la classificazione di “CIECO ASSOLUTO”, di “CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE ad 1/20 in entrambi gli occhi” o di “IPOVEDENTE GRAVE” (in linea con le previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001, pag. 61 della Circolare n. 13/E), l’Interessato non vedente potrà far valere detto verbale in suo possesso, anche se privo del richiamo alle specifiche norme fiscali. Per quanto riguarda la tipologia di certificazione utile ad ottenere i benefici fiscali, per i Ciechi totali, per i Ciechi parziali e per gli Ipovedenti gravi il verbale di Prima Istanza che riconosce lo status è già documento probante (“Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica ”, pp. 60 e 66 della Circolare n. 13/E). I non vedenti, infatti, non sono tenuti ad essere in possesso anche dello stato di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (si tratta di un altro aspetto che, spesso, ingenera, soprattutto da parte dei concessionari, gran confusione!) Rif. amministrativo: Circolare del 30/07/2001 n. 72 e Consulenza Giuridica n. 954-15/2012 dell’Agenzia delle Entrate (trasmissione del 25/07/2013) In allegato, la Circolare n. 13/E del 31/05/2019

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Riforma processo civile: stop alle udienze inutili

Un processo civile più semplice e veloce: è questa l’idea che ha ispirato un disegno di legge a firma Movimento 5 Stelle, che si affianca alla riforma promossa dal Ministro Bonafede seguendo un orientamento differente. In questo caso, infatti, il punto di vista è quello degli avvocati, con un testo che spazia dall’abolizione di udienze ormai inutili (come quelle fissate per il giuramento del CTU e per la precisazione delle conclusioni), all’ampliamento dei poteri istruttori conferiti al giudice civile, alla dilatazione della sospensione feriale dei termini, alla prevalenza del diritto sostanziale su quello processuale, alla riforma della mediazione. Vediamo quali sono i punti salienti che potrebbero connotare il nuovo processo civile, se il disegno di legge dovesse divenire realtà. Innanzitutto, come accennato, dovrebbero scomparire le udienze di giuramento del CTU e di precisazione delle conclusioni. Il problema dell’impegno che il consulente tecnico d’ufficio deve assumere prima di svolgere il suo incarico viene superato con la previsione di un giuramento scritto da prestare in cancelleria su di un foglio che viene poi allegato al fascicolo d’ufficio a cura del cancelliere. Articolazione delle prove. La semplificazione e la celerità del processo civile passano anche per un altro fondamentale intervento: l’articolazione dei mezzi istruttori già nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta, al pari di quanto avviene negli atti introduttivi del processo del lavoro. Il fine è quello di evitare lo scambio di ulteriori note scritte e di accorciare così di trenta giorni l’iter processuale. Anticipando l’indicazione delle prove, si elimina, in sostanza, il termine di cui all’articolo 183, comma 6, numero 1, c.p.c. L’abolizione del primo termine di trenta giorni oggi contemplato è perseguito rimettendo al contraddittorio orale della prima udienza la possibilità delle parti di compiere i primi aggiustamenti alle proprie difese che si rendano necessari. Nei casi di maggiore complessità e tenuto conto delle ragioni addotte dalle parti, possono comunque essere concessi: – un termine di trenta giorni per depositare memorie con le quali precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte e per indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, – un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalla controparte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione di prova contraria. Udienze a distanza. Il nuovo processo civile, ipotizzato dal disegno di legge, dovrebbe sfruttare più intensamente le nuove tecnologie, consentendo agli avvocati di partecipare alle udienze a distanza, in videoconferenza, accedendo in maniera autenticata a un’apposita piattaforma predisposta dal Ministero della giustizia. Sentenze più immediate e snelle. Anche le sentenze sono coinvolte dalla riforma, in quanto il DDL prevede che il giudice, una volta conclusa l’assunzione delle prove, deve assumere la causa in decisione senza dilazione. La sentenza pronunciata, nel dispositivo, contiene una motivazione sintetica limitata ai motivi in diritto e al giudizio di valutazione delle prove. Meno formalismo. L’eccesso di forma che connota il nostro processo civile, oltre a essere fonte di ansia per gli avvocati, in molti casi è anche un ostacolo al pieno ed efficace esercizio dei diritti dei cittadini. Un errore banale commesso dal proprio legale può costare caro al cliente, che rischia di perdere la causa nonostante abbia effettivamente subito una lesione dei propri diritti. Ci si riferisce, ad esempio, all’omesso deposito della sentenza impugnata, che blocca la causa di appello determinando l’improcedibilità dell’impugnazione. Per ovviare a questo problema, il disegno di legge dà al giudice il compito di adottare tutti i provvedimento necessari per sanare la nullità che potrebbe derivare da un mero errore materiale commesso da una delle parti ma tale da poter assumere rilevanza ai fini della decisione. Al magistrato è inoltre dato il potere di disporre d’ufficio l’assunzione dei mezzi di prova indispensabili ai fini del decidere, rispetto ai quali la parte è incorsa in una decadenza, e di emendare ad alcuni errori (come l’omessa pronuncia su una delle conclusioni formulate dalle parti) con un ampliamento dell’istituto della correzione degli errori materiali delle sentenze. Addio al filtro in appello. Un altro punto saliente del disegno di legge è rappresentato dall’eliminazione del filtro in appello. In particolare, dovrebbe essere superata la previsione che preclude, nei fatti, di impugnare le sentenze che hanno applicato un principio di diritto consolidato in giurisprudenza. Ciò nella convinzione che, si legge nella presentazione del DDL, “Proprio come al legislatore è consentito modificare le proprie leggi anche la giurisprudenza deve poter rimaneggiare i propri orientamenti”. Sospensione feriale fino al 15 settembre. Preso atto che il taglio della sospensione feriale, che da qualche anno è stata ridotta, non ha portato alcun effetto positivo sulla durata del contenzioso, il DDL propone di tornare a sospendere i termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre. Mediazione. Infine, il disegno di legge si occupa della mediazione, prevedendo, ad esempio, che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento della mediazione anche in sede di giudizio di appello. In tali casi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda e deve proseguire oltre il primo incontro informativo. Si segnala, inoltre, la previsione in forza della quale, nell’ipotesi di mancata conciliazione, il giudice tiene conto nella causa della consulenza tecnica espletata nel corso della procedura di mediazione, purché sia stato rispettato il principio del contraddittorio. Fonte: https://www-studiocataldi-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.studiocataldi.it/amp/news.asp?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&id=32953#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Da%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.studiocataldi.it%2Farticoli%2F32953-riforma-processo-civile-addio-alle-udienze-inutili.asp  

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