REVOCA DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE ED AZIONE GIUDIZIARIA SENZA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con riferimento alle prestazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di modificazioni per effetto di fatti sopravvenuti che ne modificano i requisiti costitutivi del diritto,  con sentenza 9.5.2022 n. 14561, di “contrario avviso” ad un recente consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto:  “Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intende accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”. Occorre preliminarmente evidenziare che le prestazioni assistenziali sono, oltre all’indennità  di accompagnamento (oggetto della causa decisa) anche l’invalidità civile, la cecità totale, la sordità civile e l’handicap. In precedenza la giurisprudenza della Cassazione si era uniformemente espressa affermando che la domanda giudiziaria volta al ripristino di una prestazione in godimento, revocata all’esito di un controllo in sede amministrativa, doveva essere preceduta da una nuova domanda amministrativa, domanda che è funzionale di norma alla necessità di un accertamento dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un nuovo beneficio. E ciò in quanto, sempre secondo il precedente orientamento della Cassazione, una volta intervenuta la revoca ed estinto il diritto, per il suo ripristino sarebbe stata necessaria una nuova istanza in via amministrativa, da presentare anche il giorno successivo alla comunicazione della revoca. Conseguente a tale premessa, la mancanza di una domanda amministrativa per la Corte di Cassazione rendeva l’azione giudiziaria improponibile. Le Sezioni unite della Suprema Corte, con la citata sentenza n.14561/2022 hanno “ribaltato” il riferito precedente consolidato orientamento in quanto “imponendo all’invalido, che si sia visto revocare la prestazione in godimento, l’obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa, si finisce per precludere, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 24 e 113 Cost., la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento adottato dall’amministrazione”. Anche perché, evidenziano le sezioni unite, ove si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione con conseguente revoca della prestazione, un nuovo accertamento in sede amministrativa (conseguente alla domanda amministrativa “imposta” dal citato orientamento) risulta essere un duplicato di un’azione amministrativa appena conclusasi con la revoca. Imporre l’obbligo di una domanda amministrativa significa attivare un nuovo procedimento amministrativo che altro non è se non una replica di quel controllo già svolto in sede di revisione, al quale si collega l’insorgenza di un nuovo diritto che “è, sì identico nel contenuto rispetto a quello revocato, ma non assicura la continuità della prestazione”. Per le sezioni unite, quindi, la presentazione di una domanda amministrativa quale antecedente necessario per la proposizione della domanda giudiziaria avverso la revoca della prestazione assistenziale, si risolve in un adempimento che comporta, da un lato, rilevanti conseguenze in danno dell’invalido al quale non potrà essere riconosciuto in sede giudiziaria un integrale ripristino del diritto illegittimamente revocato e, “dall’altro non assolve ad un concreto interesse per l’amministrazione la quale in sede di revisione della prestazione ha già svolto gli accertamenti amministrativi necessari alla verifica dell’esistenza o meno in capo all’invalido dei requisiti costitutivi del diritto già in godimento. Si tratta di adempimento che nel descritto contesto non è funzionale ad agevolare la risoluzione amministrativa della potenziale controversia agendo deflattivamente sul contenzioso giudiziario”. Aggiungasi che, essendo la prestazione ancorata alla disciplina vigente all’atto della domanda amministrativa, in caso di “mutamento” della disciplina, il diritto potrebbe venire meno in base alla nuova disciplina, con impossibilità per il giudice, di ripristinare la prestazione. Il principio espresso dalle sezioni unite è di rilievo non solo per le prestazioni assistenziali in genere (com’è per la fattispecie decisa dalle sezioni unite), ma anche per tutte le prestazioni  c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo (ad es. pensione di invalidità o inabilità), e per le quali non si giustifica la necessità di anteporre una domanda amministrativa alla proposizione dell’azione giudiziaria a tutela del diritto dell’invalido che sia stato inciso dalla determinazione unilaterale di revoca da parte dell’ente. Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/revoca-della-prestazione-assistenziale-ed-azione-giudiziaria-senza-nuova-domanda-amministrativa/?cookieLawRefresh=1

Quarantene, green pass base e super green pass. Tutte le novità

Legge 18 febbraio 2022, n. 11. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del “Decreto festività” (dl n. 221/2021) che contiene la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Qui di seguito gli aspetti più rilevanti intervenuti in sede di conversione in legge che possono interessare le organizzazioni non profit. Quarantena e autosorveglianza Uno degli aspetti di rilievo attiene alla quarantena precauzionale che non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. A tali soggetti sarà applicato esclusivamente il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La cessazione del regime di quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena. Green pass base e super green pass La legge n. 11/2022 ha inoltre formalizzato le seguenti definizioni: – green pass base è la certificazione verde Covid-19 comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; – green pass rafforzato (super green pass) è una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ovvero l’avvenuta guarigione dalla predetta infezione. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida: a) mense e catering continuativo su base contrattuale; b) concorsi pubblici; c) corsi di formazione pubblici e privati. Inoltre, sull’intero territorio nazionale, è consentito agli stessi soggetti, in possesso del super green pass, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità (per approfondimenti consultare Avviso del 19 febbraio 2022 – Dipartimento per lo sport); e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi (l’accesso agli eventi ed alle attività sportive è quindi consentito alle persone in possesso del super green pass, a prescindere dalla colorazione delle Regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca; pertanto la regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona); n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. Le indicazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Attività consentite in zona bianca In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli organizzatori sono tenuti a produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento, la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Mezzi di trasporto Inoltre, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Fonte: https://www.cantiereterzosettore.it/quarantene-green-pass-base-e-super-green-pass-tutte-le-novita/

Invalidità civile con IVA agevolata: tutti i casi possibili

Il Governo italiano nel corso degli anni ha predisposto varie misure per aiutare le persone con invalidità sia socialmente che economicamente. Una di queste è l’applicazione dell’IVA al 4% su alcuni prodotti e servizi Se calcolate che l’IVA applicata di norma è al 22% capirete che il guadagno è davvero significativo, soprattutto su importi elevati. Invalidità civile con IVA agevolata, acquisto auto Si può applicare l’IVA al 4% sull’acquisto di veicoli che saranno utilizzati prevalentemente con lo scopo di trasportare la persona con invalidità. Il veicolo, per essere compatibile, non può: Avere cilindrata superiore a 2000cc se con motore a benzina o ibrido; Avere cilindrata superiore a 2800cc se con motore diesel o ibrido; Avere potenza superiore a 150kW se con motore elettrico. L’IVA agevolata al 4% vale anche per l’acquisto contestuale di optional e per pagare le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti. Valgono anche i lavori per le riparazioni degli adattamenti. Evidenziamo può richiedere l’agevolazione la persona con invalidità interessata o il familiare a cui risulta fiscalmente a carico. L’applicazione dell’IVA agevolata si può fare solo una volta ogni 4 anni dalla data di acquisto dell’ultimo veicolo. Si può anticipare questa tempistica solo in seguito a demolizione del veicolo. Se si vende l’auto acquistata con agevolazione entro due anni dall’acquisto sarà obbligatorio versare la differenza del prezzo con IVA al 22% e quello con IVA al 4%. Invalidità civile con IVA agevolata, auto in leasing Anche per le auto in leasing vale invalidità civile con IVA agevolata, ma solo per gli atti cosiddetti «traslativi», ossia quelli che prevedono il trasferimento di proprietà alla fine del periodo previsto.https://www.youtube.com/embed/dadahQuvXT8?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=it-IT&autohide=2&wmode=transparent Invalidità civile con IVA agevolata per mezzi di ausilio L’invalidità civile con IVA agevolata al 4% vale anche per l’acquisto di tutti quei dispositivi per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento delle persone con disabilità. Sono ad esempio compresi: Servoscala; Protesi (anche acustiche o dentarie); Poltrone (anche motorizzate); Servizi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Invalidità civile con IVA agevolata per sussidi tecnici e informatici L’IVA agevolata al 4% vale anche per apparecchi elettronici che migliorino l’autosufficienza delle persone con disabilità. Rientrano in questa categoria tecnologie come computer, telefoni, fax, modem… Invalidità civile con IVA agevolata per prodotti editoriali Per ipovedenti e non vedenti l’IVA al 4% si applica anche sui servizi editoriali, anche non acquistati direttamente da loro per destinati a facilitargli la vita. Sono compresi, ad esempio: quotidiani, libri e periodici Fonte: https://thewam.net/invalidita-civile-con-iva-agevolata-casi-possibili/?utm_source=gruppo+telegram+104&utm_medium=gruppo+telegram+104&utm_campaign=gruppo+telegram+104+Invalidit%C3%A0+civile+con+IVA+agevolata,+tutti+i+casi+possibili&utm_id=gruppo+telegram+104+Invalidit%C3%A0+civile+con+IVA+agevolata,+tutti+i+casi+possibili

Avvocati e Green Pass, il chiarimento del Ministero della Giustizia

La nota del 13 gennaio 2022 individua tre diverse decorrenze per l’obbligo di green pass, distinguendo tra avvocati, pubblico e over 50 con certificato verde ”rafforzato”. In vigore da subito l’obbligo di esibizione del certificato verde, esteso agli avvocati con il D.l. n. 1/2022. E dal 15 febbraio prossimo, al momento del controllo, gli over 50 dovranno esibire il green pass rafforzato. Queste le indicazioni contenute nella nota 13 gennaio 2022 (testo in calce) del Ministero della Giustizia: respinta dunque l’interpretazione normativa proposta nei giorni scorsi da CNF e OCF, per i quali la decorrenza dell’obbligo sarebbe iniziata dal 1 febbraio 2022.Come richiesto nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale Forense e dell’Organismo congressuale, il Ministero della Giustizia ha fatto chiarezza sulla decorrenza dell’obbligo di green pass, nella nota indirizzata ai Presidenti di Tribunale, di Corte di Appello, della Cassazione, della Sorveglianza e del Tribunale per i minorenni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta del D.l. n. 1/2022 che estende ad avvocati e consulenti, l’obbligo di green pass, molti uffici giudiziari avevano dato il via da subito ai controlli. Le istituzioni dell’Avvocatura chiedevano invece di interpretare le nuove norme, posticipandone la decorrenza a partire dal prossimo 1°febbraio. Al fondo della proposta, la preoccupazione di CNF ed OCF di compromettere il diritto di difesa, anche perchè il nuovo comma 8 bis dell’ art. 9 sexies D.l. n. 52/2021 esclude che l’assenza del difensore in udienza, per mancanza di green pass, costituisca “impossibilità di comparire per legittimo impedimento”. Fuori dal coro la posizione dell’Unione Camere Penali, per le quali il diritto di difesa non legittimerebbe soluzioni derogatorie all’obbligo di certificato verde. Per il Ministero, l’art. 3 comma 1 lett. b) del D.l. n. 1/2022 (modificando l’art. 9 sexies D.l. 52/2021), menziona “i difensori”, secondo “un’accezione spiccatamente processualistica della professione legale che, in realtà può anche totalmente esulare dall’espletamento in senso stretto del mandato difensivo”. Il certificato verde è necessario non solo per l’udienza ma anche per l’afflusso legato alle altre esigenze connesse con l’espletamento della professione, come ad esempio gli ingressi in cancelleria o agli uffici del Consiglio dell’Ordine. I controlli sul green pass, si legge nella nota, dovranno procedere solo sulla base della qualifica professionale senza entrare in merito alle motivazioni di accesso al Tribunale. Per regolare al meglio l’afflusso quotidiano, nel rispetto delle nuove norme, ma assicurando al contempo la “dovuta flessibilità per garantire al massimo grado il libero esercizio delle professioni”, il Ministero raccomanda di concludere protocolli di intesa con i consigli degli ordini. Dal 1° febbraio avranno inizio invece i controlli del green pass sui soggetti diversi da personale amministrativo, magistrati, avvocati, consulenti, periti ed ausiliari del giudice. Secondo via Arenula, è questa l’interpretazione corretta che si desume dal nuovo comma 1 bis dell’ art. 9 bis D.l. n. 52/2021, che estende le verifiche del certificato verde per l’ingresso a tutti gli uffici pubblici, tra i quali sono ricompresi gli uffici giudiziari. Le modalità organizzative per i controlli sul pubblico saranno indicate con apposite circolari, sulla scorta degli interventi governativi valevoli per tutta la Pubblica Amministrazione. Le nuove norme, precisa il Ministero, vanno poi coordinate con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni. Pertanto all’ingresso degli uffici giudiziari, a partire dal 15 febbraio prossimo, coloro che hanno compiuto cinquant’anni, dovranno esibire il green pass rafforzato, mentre per tutti gli altri resta al momento sufficiente il green pass ordinario. Sempre esclusi dai controlli: parti processuali e testimoni La nota ministeriale chiarisce infine che le parti processuali ed i testimoni restano in ogni caso esentati dall’obbligo di esibizione della certificazione verde, anche dopo il 1° febbraio, in virtù della esplicita eccezione normativa prevista dal comma 8 dell’art. 9 sexies D.l. 52/2021 come modificato dal D.l. n. 1/2022. Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/18/avvocati-e-green-pass-il-chiarimento-del-ministero-della-giustizia

Assegno mensile di invalidità parziale: dietrofront dell’INPS per i lavoratori.

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. L’INPS ha fatto dietrofront relativamente alla questione in oggetto. Infatti, per effetto di una modifica normativa, viene consentita la percezione dell’assegno mensile di invalidità parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), anche a chi svolge un’attività lavorativa entro il limite, per l’anno 2022, di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021) Viene, così, superato il precedente messaggio dell’Ente previdenziale n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro. In termini semplicistici, tutto è tornato come prima.

Importi anno 2022 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi (INPS, circolare n. 197 del 23 dicembre 2021)

L’INPS, con circolare n. 197 del 23 dicembre 2021, ha reso noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2022. Pensione e indennità per ciechi civili.Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.050,42.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 291,69.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 315,45.Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.197,39.Assegno a vita a esaurimento: euro 216,49.Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 946,80. Indennità speciale per ciechi parziali: euro 215,35.(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione e indennità per i sordi.Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.050,42.Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 291,69.Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)Indennità di comunicazione per sordi: euro 260,76. Pensione e indennità per invalidi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.050,42.Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 291,69. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 291,69.*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base. Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 525,17.Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN – l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (circostanza che non interessa, invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN).Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 525,17Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.Indennità di frequenza: euro 291,69.Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456). “Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della legge n. 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (Circolare INPS n. 197/2021, Allegato 1, Tabella M5 p. 39)Requisiti richiesti:a) status visivo: cecità assolutaTra le altre categorie di soggetti beneficiari, ricordiamo gli invalidi civili totali al 100 per cento e i sordi, mentre, sul piano previdenziale, gli inabili ex legge n. 222/1984. b) età minima: a partire da 18 anni (senza un limite anagrafico massimo);c) limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.583,51; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.662,96*(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:• il reddito della casa di abitazione;• le pensioni di guerra;• l’indennità di accompagnamento;• l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);• i trattamenti di famiglia;• l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. d) aumento fino a euro 660,27. Modalità di calcolo:L’entità dell’erogazione va valutata caso per caso. Il cd. “Incremento al milione” consente di arrivare, ad una corresponsione onnicomprensiva della pensione cat. INVCIV di euro 660,27 per tredici mensilità. Per ottenere le maggiorazioni di pensione cat. INVCIV (che l’INPS dovrebbe riconoscere d’Ufficio al momento della prima liquidazione), laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 197/2021, Rinnovo 2022 – Tabelle), è necessario che, preliminarmente, l’Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell’assicurato e/o del proprio coniuge. Al riguardo, l’interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto a tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale. Pertanto, in caso di variazione e/o semplicemente di aggiornamento della posizione reddituale (ad es., nel caso in cui l’ultima comunicazione reddituale

Avvocato “intestatario” ed impugnazione sentenza sulle spese

L’art. 93 c.p.c. nel contemplare l’istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che il difensore è legittimato a chiedere al giudice, nella medesima sentenza con la quale si procede alla condanna della controparte alle spese, che distragga a suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato al proprio cliente; il procuratore che si dichiara antistatario può chiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore. Si considera, quindi, antistatario il difensore che dichiara di avere assistito il proprio cliente senza avere riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio.  La “traslazione”  del diritto alle spese di lite è  ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall’altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore. Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.  Infatti, quando un avvocato agisce in giudizio per un cliente e si dichiara antistatario, tra questi e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali. Ciò non preclude la possibilità per l’avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente (Trib. Cassino 21 giugno 2016 n. 867). L’avvocato, anche se distrattario, quindi, può in ogni caso rivolgersi al proprio assistito sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente, che per ottenere l’intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto: il difensore, anche se distrattario, ha comunque diritto ad agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il pagamento dei propri compensi.     In caso di impugnazione della sentenza con distrazione delle spese, il difensore distrattario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia sulla distrazione (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516; Cass. 12 gennaio 2006, n. 412; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321), cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente (Cass. 5 agosto 2005, n. 16597). Allorché invece la impugnazione riguardi l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; Cass. 17 giugno 2004, n. 11370). Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, in sede di gravame, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacché l’eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore) (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516).   E’ ormai consolidato, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale (da ultimo,Cass. 14 ottobre 2020 n. 22140) nel senso che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quanto il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. Fonte: https://www.cfnews.it/avvocatura/avvocato-intestatario-ed-impugnazione-sentenza-sulle-spese/

Collocamento mirato: avviamenti al lavoro nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo

Si comunica a partire da oggi, 18 gennaio, alle ore 9:00 e fino a venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 15:00, è aperta la partecipazione all’avviamento al lavoro dei posti disponibili attraverso la formazione di una graduatoria apposita inerente a ciascun ambito territoriale delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. In particolare, potranno partecipare: · per i posti disponibili su Roma, gli iscritti ai CPI di Cinecittà, Torre Angela, Tiburtino, Primavalle, Ostia, Porta Futuro, Albano, Frascati, Marino, Tivoli, Guidonia, Subiaco, Velletri, Civitavecchia, Bracciano, Cerveteri, Monterotondo, Morlupo, Anzio, Colleferro, Palestrina e Pomezia. · per i posti disponibili su Rieti, gli iscritti ai CPI Rieti, Poggio Mirteto, Uffici Locali di Magliano Sabina e Passo Corese; · per i posti disponibili su Viterbo, gli iscritti ai CPI di Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Uffici Locali di Orte, Canino, Acquapendente e Bolsena; · per i posti disponibili su Latina, gli iscritti ai CPI di Latina, Fondi, Formia, Cisterna di Latina, Sezze, Uffici Locali di Aprilia, Terracina e Ponza; · per i posti disponibili su Frosinone, gli iscritti ai CPI di Frosinone, Anagni, Cassino, Sora e Ufficio Locale di Pontecorvo. Pertanto, chi non è iscritto in uno dei Centri per l’Impiego sopra indicati non potrà partecipare all’Avviso di selezione indetto dalla Regione Lazio. I posti disponibili sono meglio dettagliati all’All. B. La graduatoria, che verrà formata dopo il 29 gennaio p.v., è finalizzata alla copertura delle quote d’obbligo per l’anno 2020 (rilevate attraverso l’esame dei Prospetti Informativi Disabili 2020 dei datori pubblici e privati). Il requisito della residenza in Regione Lazio non è previsto dall’avviso in oggetto ma, come detto prima, è obbligatoria, per partecipare, l’iscrizione presso le liste tenute da uno dei Centri per l’Impiego della Regione Lazio. Quindi, si ribadisce che potranno partecipare solo gli iscritti ai sensi della legge n. 68/99 presso uno dei CPI di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. La candidatura, da compilarsi sul modello messo a disposizione all’All. A1 (sottoscritto, firmato e trasformato in PDF), dovrà essere inviata tramite procedura on-line, accedendo alla pagina https://www.regione.lazio.it/avvisodisabili2020/ (non verranno prese in carico le domande trasmesse con modalità diverse) Dovranno essere allegati, sempre in formato PDF, i seguenti documenti: Si raccomanda di avere a disposizione tutti i documenti sopra indicati nel momento in cui si inizia la procedura. Nota bene: Non è possibile modificare una domanda già inviata, ma è possibile inviarne una nuova che sostituisca la precedente. Sarà ritenuta valida l’ultima domanda inviata, sul presupposto che con l’ultimo invio si è inteso correggere gli errori e/o le omissioni commessi nelle precedenti domande. Dopo il 29 gennaio 2021 , verrà composta una graduatoria solo tra coloro che avranno aderito all’avviso di selezione. Al momento dell’avviamento, nel caso in cui l’interessato rientrasse in graduatoria in una posizione utile, avrà la possibilità di scegliere tra tutti i posti di lavoro ancora disponibili presso l’ambito territoriale di riferimento che non siano ancora stati scelti e assegnati a candidati classificati prima. Seguono alcune brevi, utili, informazioni: Sperando di farVi cosa gradita, si allegano: · All. 1 Avviso pubblico; · All. A1 Domanda di partecipazione editabile; · All. B Elenco posti disponibili per ambito territoriale · All. C Informativa e Privacy Molto interessante è l’allegato FAQ Domande frequenti, che si consiglia a tutti i candidati di prendere preventivamente in visione, prima di inviare la domanda di partecipazione. Ciò, anche al fine di evitare errori compilatori, che potrebbero essere determinanti nell’assegnazione del punteggio finale. Le informazioni e/o i chiarimenti sulle modalità di partecipazione potranno essere richieste: a mezzo e-mail all’indirizzo: callcenterimpiego@regione.lazio.it o chiamando il numero verde 800 818282

INPS: importi anno 2021 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 – Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.Vediamo il dettaglio.Pensione e indennità per ciechi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35. Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79.Si ricorda che le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi e che, in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordiLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 16.982,49.Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di comunicazione per sordi: euro 258,82. Pensione e indennità per invalidi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.Indennità di frequenza: euro 287,09.

DAL 2021 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CON COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON L’ERARIO

Anche gli Avvocati, dal 2021, potranno utilizzare i crediti vantati nei confronti dell’Erario per il pagamento dei contributi dovuti all’Ente Previdenziale. Una buona notizia che, in questo panorama storico desolante che tutti stiamo vivendo, certamente non guasta. Infatti, il Ministero, in data 10 gennaio 2014, aveva emanato un decreto che, in attuazione dell’art. 28 del D.Lgs 241/1997, disponeva che i versamenti unitari e la compensazione si applicano anche a tutte le Casse libero-professionali. Dopo aver superato non poche difficoltà, finalmente, nella seduta del 15 ottobre 2020 il C.d.A., a conclusione di un intenso e proficuo lavoro portato avanti dalla Commissione Formazione e Informatica Giuridica, con la fattiva collaborazione del D.G. e dei Responsabili dei Servizi Informatico e Amministrativo, ha esitato favorevolmente la proposta di convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, per il pagamento dei contributi, anche, tramite F24, con la possibilità per l’iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario. Tale nuova modalità alternativa di pagamento, che si aggiunge agli attuali strumenti già in uso, come i bollettini M.Av, i bonifici, la Forense Card e permetterà agli iscritti, che vantano crediti nei confronti dell’Erario, di poter immediatamente compensare gli stessi, utilizzandoli per il pagamento dei contributi. Ciò costituisce, certamente, sia un notevole vantaggio per l’iscritto, che potrà usufruire del proprio credito verso l’Erario, sia un notevole vantaggio per l’Ente in considerazione del minor costo, per lo stesso, rispetto a quello degli attuali M.Av. . La procedura sarà messa a disposizione a partire dal 2021 e, nella prima fase, sarà applicabile per la riscossione dei contributi minimi alle scadenze ordinarie del 28/2, 30/4, 30/6 e 30/9/2021 e delle due rate in autoliquidazione del Modello 5/2021, con scadenze 31/7 e 31/12/2021. Questo è il primo passo: sicuramente, dopo la fase di rodaggio, la compensazione sarà possibile anche per il pagamento di ogni ulteriore contributo dovuto all’Ente. La procedura sarà molto semplice. L’iscritto potrà comodamente stampare il modello F24, già personalizzato, con i codici relativi ai tributi da pagare inseriti direttamente dall’Ente, accedendo dal sito www.cassaforense.it, attraverso la sua posizione personale, in accesso riservato. Il modello F24 dovrà, poi, essere conferito utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate laddove vi sia compensazione, ovvero con le ordinarie modalità, negli altri casi. L’Ente sta provvedendo a predisporre tutto il materiale informativo per pubblicizzare al meglio questa nuova e alternativa modalità di pagamento dei contributi che verrà veicolato a breve e comunque in tempo utile per permettere a tutti gli iscritti di averne conoscenza e di usufruire di questa opportunità. Verrà predisposto, altresì, un video-tutorial per spiegare dettagliatamente i vari passaggi da seguire per la stampa e l’inoltro. Un ulteriore passo avanti per venire incontro agli iscritti in questo momento di particolare crisi economica e permettere agli stessi di adempiere agevolmente ai loro obblighi contributivi. Fonte: https://www.cfnews.it/info-cassa/dal-2021-pagamento-dei-contributi-previdenziali-con-compensazione-dei-crediti-con-l-erario/