Giurisprudenza in pillole

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Cassazione: niente pensione d’invalidità dopo i 65 anni

Cass. ordinanza n. 3011/2023 Con l’ordinanza n. 3011/2023 la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la pensione d’inabilità e d’invalidità civile non possono essere riconosciute a soggetti la cui condizione d’invalidità si perfezioni dopo i 65 anni di età e che presentino domanda per il riconoscimento delle misure una volta compiuta questa età. A chi ha già compiuto i 65 anni di età la legge riconosce il beneficio alternativo della pensione sociale, anche come misura sostitutiva dei trattamenti pensionistici per l’invalidità di cui il soggetto benefici già. Questa regola, spiega la Cassazione, è enunciata espressamente dall’art. 8 del decreto legislativo n. 509/1988 che così dispone: “1.La pensione d’inabilità di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta’ compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ corrisposta, da parte dell’I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.3. Ove l’importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell’interno la differenza a titolo di assegno ad personam”. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45542-cassazione-niente-pensione-d-invalidita-dopo-i-65-anni.asp

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REVOCA DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE ED AZIONE GIUDIZIARIA SENZA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con riferimento alle prestazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di modificazioni per effetto di fatti sopravvenuti che ne modificano i requisiti costitutivi del diritto,  con sentenza 9.5.2022 n. 14561, di “contrario avviso” ad un recente consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto:  “Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intende accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”. Occorre preliminarmente evidenziare che le prestazioni assistenziali sono, oltre all’indennità  di accompagnamento (oggetto della causa decisa) anche l’invalidità civile, la cecità totale, la sordità civile e l’handicap. In precedenza la giurisprudenza della Cassazione si era uniformemente espressa affermando che la domanda giudiziaria volta al ripristino di una prestazione in godimento, revocata all’esito di un controllo in sede amministrativa, doveva essere preceduta da una nuova domanda amministrativa, domanda che è funzionale di norma alla necessità di un accertamento dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un nuovo beneficio. E ciò in quanto, sempre secondo il precedente orientamento della Cassazione, una volta intervenuta la revoca ed estinto il diritto, per il suo ripristino sarebbe stata necessaria una nuova istanza in via amministrativa, da presentare anche il giorno successivo alla comunicazione della revoca. Conseguente a tale premessa, la mancanza di una domanda amministrativa per la Corte di Cassazione rendeva l’azione giudiziaria improponibile. Le Sezioni unite della Suprema Corte, con la citata sentenza n.14561/2022 hanno “ribaltato” il riferito precedente consolidato orientamento in quanto “imponendo all’invalido, che si sia visto revocare la prestazione in godimento, l’obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa, si finisce per precludere, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 24 e 113 Cost., la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento adottato dall’amministrazione”. Anche perché, evidenziano le sezioni unite, ove si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione con conseguente revoca della prestazione, un nuovo accertamento in sede amministrativa (conseguente alla domanda amministrativa “imposta” dal citato orientamento) risulta essere un duplicato di un’azione amministrativa appena conclusasi con la revoca. Imporre l’obbligo di una domanda amministrativa significa attivare un nuovo procedimento amministrativo che altro non è se non una replica di quel controllo già svolto in sede di revisione, al quale si collega l’insorgenza di un nuovo diritto che “è, sì identico nel contenuto rispetto a quello revocato, ma non assicura la continuità della prestazione”. Per le sezioni unite, quindi, la presentazione di una domanda amministrativa quale antecedente necessario per la proposizione della domanda giudiziaria avverso la revoca della prestazione assistenziale, si risolve in un adempimento che comporta, da un lato, rilevanti conseguenze in danno dell’invalido al quale non potrà essere riconosciuto in sede giudiziaria un integrale ripristino del diritto illegittimamente revocato e, “dall’altro non assolve ad un concreto interesse per l’amministrazione la quale in sede di revisione della prestazione ha già svolto gli accertamenti amministrativi necessari alla verifica dell’esistenza o meno in capo all’invalido dei requisiti costitutivi del diritto già in godimento. Si tratta di adempimento che nel descritto contesto non è funzionale ad agevolare la risoluzione amministrativa della potenziale controversia agendo deflattivamente sul contenzioso giudiziario”. Aggiungasi che, essendo la prestazione ancorata alla disciplina vigente all’atto della domanda amministrativa, in caso di “mutamento” della disciplina, il diritto potrebbe venire meno in base alla nuova disciplina, con impossibilità per il giudice, di ripristinare la prestazione. Il principio espresso dalle sezioni unite è di rilievo non solo per le prestazioni assistenziali in genere (com’è per la fattispecie decisa dalle sezioni unite), ma anche per tutte le prestazioni  c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo (ad es. pensione di invalidità o inabilità), e per le quali non si giustifica la necessità di anteporre una domanda amministrativa alla proposizione dell’azione giudiziaria a tutela del diritto dell’invalido che sia stato inciso dalla determinazione unilaterale di revoca da parte dell’ente. Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/revoca-della-prestazione-assistenziale-ed-azione-giudiziaria-senza-nuova-domanda-amministrativa/?cookieLawRefresh=1

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Registro INI-PEC La Cassazione corregge l’errore materiale

Con ordinanza n. 29749/2019 pubblicata in data 15 novembre 2019 a seguito di procedimento per correzione di errore materiale, la Corte di Cassazione ha emendato l’ordinanza 24160/2019 che aveva affermato con un obiter dictum la inidoneità dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di posta certificata INI-PEC -ritenuto non attendibile- dal quale estrarre gli indirizzi PEC per le notifiche in proprio da parte degli Avvocati. L’ordinanza 24160/2019 era stata oggetto di una nota inviata dal Consiglio Nazionale Forense al Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone in data 9 ottobre, con la quale si sottolineava la erroneità della decisione, in contrasto con la normativa vigente, nonché la sua potenziale pericolosità, ove altri giudici, anche di merito, avessero a fare proprio il principio ivi espresso. Con l’ordinanza 29749/2019 la Corte di Cassazione preannuncia che anche per la sentenza 3709/2019, che per prima aveva affermato l’inadeguatezza di INI-PEC è in corso il procedimento di correzione di errore materiale. E’ dunque salvo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 23620/2018, in merito alla validità delle notifiche effettuate all’indirizzo di posta certificata tratto da INI-PEC e da REGINDE, in quanto pubblici elenchi ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 82/2005. Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

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Art. 147 c.p.c. in relazione alle notifiche via pec (art. 16 septies, D.l. n. 179/12): il parere della Consulta

Corte Cost., Sent. N. 75 del 2019. Con sentenza n. 75/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Fonte:https://avvocatotelematico.wordpress.com/2019/04/09/news-corte-costituzionale-sullart-147-cpc-nelle-notifiche-via-pec-art-16-septies-dl-179-2012/

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Permessi 104/1992 e concetto di “assistenza”.

Cass., Sent. n. 30676 del 27 novembre 2018. Con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018, la Corte di Cassazione ritorna ad affrontare il tema delle attività svolgibili dal lavoratore durante la fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e conferma che il concetto di assistenza deve essere inteso in senso ampio e non limitato alla sola accudienza. Nel caso di specie è stato ritenuto illegittimo il licenziamento della lavoratrice che, nelle fasce orarie in cui fruiva di tale permesso per assistere la madre disabile, era stata vista compiere varie commissioni al di fuori dall’abitazione di quest’ultima.

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Consulta: illegittimità parziale dell’art. 24 del DLvo 151/2001 in materia di garanzia per la maternità

Corte Costituzionale, Sent. n. 158 del 13 luglio 2018. Con sentenza n. 158 del 13 luglio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001 nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o al figlio, portatori in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992. Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/consulta-illegittimita-parziale-dellart-24-del-dlvo-151-2001-in-materia-di-garanzia-per-la-maternita

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Adozione da parte del convivente, unioni civili e figli

Tribunale Bologna, Sent. n. 116 del 6 luglio 2017. Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con la sentenza n. 116 dello scorso 6 luglio, ha stabilito che il figlio biologico del convivente può essere adottato dal partner. In questo modo, ancora maggior forza alle unioni civili, che vengono considerate dalla giurisprudenza, vere e proprie famiglie. I Tribunali si allineano dunque agli orientamenti dei giudici di legittimità, ammettendo la stepchild adoption all’interno delle unioni civili. Il riferimento normativo La legge in materia di adozione (Legge n.184/83) ancora oggi fa esclusivo riferimento alle coppie eterosessuali unite dal vincolo matrimoniale, nell’individuare i soggetti idonei a procedere all’adozione piena, vale a dire quella che riconosce la genitorialità degli adottanti al pari di quella biologica.. La normativa, dunque, esclude qui gli uniti civilmente e le coppie di fatto. E’ tuttavia prevista un’adozione eccezionale, in particolari casi; ad esempio, qualora il bambino abbia già rapporti di parentela con un adulto e non si trovi dunque in stato di abbandono. In questo caso, l’adozione è consentita anche a singoli e a coppie non unite in matrimonio (art.45 della succitata legge). L’ampliamento del concetto di famiglia Si riconosce, in giurisprudenza, anche l’interesse del minore a instaurare il rapporto genitoriale con la figura di riferimento con cui ha maturato una relazione, anche se si tratta di persona dello stesso sesso di colui che è già genitore. Questo orientamento si è sviluppato prima della Legge n. 76/2016, la quale ha senza dubbio recepito il comune sentire, elevando al rango di famiglia alcune realtà prima non considerate tali, ma che il diritto non poteva più ignorare. Se si presta attenzione, tutte le pronunce che coinvolgono soggetti minori, mettono comunque al centro l’interesse di questi; in tal senso, la sentenza del Tribunale di Bologna non fa eccezione, permettendo la formazione del nucleo familiare, per garantire la maggior stabilità possibile al bambino. Fonte: https://www.diritto.it/adozione-parte-del-convivente-unioni-civili-figli/ Foto: http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2016/06/22/la-cassazione-dice-si-alla-stepchild-adoption-e-ora/

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Cassazionista, sostituto del non cassazionista, può presentare ricorso

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 29/09/2016 n. 40517 E’ possibile, per il difensore non cassazionista, nominare un sostituto cassazionista al fine delle proposizione del ricorso. E’ quanto emerge dalle sentenze delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 29 settembre 2016, nn. 40517 e 40518. Con le decisioni in commento, gli ermellini hanno esaminato “se al legale che assiste l’imputato d’ufficio e che non sia abilitato all’esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, sia consentito superare l’impedimento legale ad impugnare mediante esercizio della facoltà di designare un sostituto” che sia munito di tale abilitazione. In merito, l’art. 102 c.p.p., comma 1, prevede la facoltà per il difensore d’ufficio, nel caso in cui non gli sia consentito di compiere personalmente una determinata attività processuale, di attribuire tali funzioni ad un sostituto, nel qual caso la sostituzione comporta l’esercizio dei diritti e l’assunzione dei doveri del difensore sostituito. Nella giurisprudenza di legittimità si evince il principio secondo il quale il difensore sostituto, esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore sostituito privo dell’abilitazione presso le giurisdizioni superiori, è necessariamente limitato nella propria attività processuale, senza considerare che non avendo, il sostituito, alcuna legittimazione a proporre ricorso per Cassazione, non avrebbe nemmeno potuto nominare un altro difensore il quale assume un potere di intervento del tutto analogo a quello del sostituito. Per risolvere tale inconveniente, sempre secondo tale filone interpretativo, il difensore sostituito avrebbe potuto solo sollecitare il giudice procedente affinché nominasse, egli stesso, un difensore sostituto abilitato alla proposizione del ricorso per Cassazione. Le Sezioni Unite non condividono tale orientamento, soprattutto a seguito della novella di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 60, il cui art. 4, modificando l’originale disposizione dell’art. 102 c.p.p., dispone che la nomina del sostituto debba avvenire senza particolari limitazioni, con la conseguenza che la nomina del sostituto processuale è possibile per qualsiasi difensore, anche d’ufficio, anche per l’intero procedimento. Conseguentemente è possibile ricavare il seguente principio di diritto: “E’ ammissibile il ricorso per Cassazione proposto da avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/cassazionista-sostituto-del-non-cassazionista-puo-presentare-il-ricorso

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Cassazione: riduzione per riorganizzazione aziendale e scelta dei lavoratori da licenziare

Cassazione, sentenza n. 18409/2016 Con sentenza n. 18409/2016, la Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di riorganizzazione aziendale volta alla riduzione dei costi, mediante l’accorpamento di posizioni lavorative e la riduzione del numero degli addetti, la scelta dei lavoratori da licenziare risulta rispettosa dei principi di correttezza e buona fede quando avvenga sulla base dell’incidenza del diverso orario di lavoro prestato, in ragione della necessità aziendale di un dipendente a tempo pieno, a garanzia della copertura dell’intero orario di apertura degli uffici. Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c/cassazione-riduzione-per-riorganizzazione-aziendale-e-scelta-dei-lavoratori-da-licenziare Foto: http://www.unionedeiconsumatori.it/news/lavoro_e_previdenza/nazionale/pugno_duro_per_i_lavoratori_assenteisti/n395

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